21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria — Italia) — Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria
(Causa C-648/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Accertamento tributario - Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva - Detraibilità dell’IVA - Presunzione - Principi di neutralità e di proporzionalità - Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto])
(2019/C 25/03)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria
Parti
Ricorrente: Fortunata Silvia Fontana
Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 86 del 20.3.2017.
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