26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/26
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Peter Valach e a. / Waldviertler Sparkasse Bank AG e a.
(Causa C-649/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Ambito di applicazione - Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza))
(2018/C 072/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o.
Convenute: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
(1) GU C 104 del 3.4.2017.