Causa C-650/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Società residente — Utile imponibile — Sgravio fiscale — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti — Esclusione — Eccezione — Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale)
C2762018IT310120180612IT00043131
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet
(Causa C-650/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Società residente — Utile imponibile — Sgravio fiscale — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti — Esclusione — Eccezione — Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale)»2018/C 276/04Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrenti: A/S Bevola, Jens W. Trock ApS
Convenuto: Skatteministeriet
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall’altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest’ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
( 1 ) GU C 63 del 27.2.2017.
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