Cause riunite C-660/16 e C-661/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16) [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni — Articolo 65 — Articolo 167 — Pagamento di un acconto per l’acquisto di un bene non seguito dalla cessione di quest’ultimo — Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del fornitore — Insolvenza del fornitore — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Presupposti — Articoli 185 e 186 — Rettifica da parte dell’autorità fiscale nazionale — Presupposti]
C2592018IT1010120180531IT0013101112
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16)
(Cause riunite C-660/16 e C-661/16) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni — Articolo 65 — Articolo 167 — Pagamento di un acconto per l’acquisto di un bene non seguito dalla cessione di quest’ultimo — Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del fornitore — Insolvenza del fornitore — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Presupposti — Articoli 185 e 186 — Rettifica da parte dell’autorità fiscale nazionale — Presupposti]»2018/C 259/13Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Finanzamt Dachau (C-660/16), Finanzamt Göppingen (C-661/16)
Resistenti: Achim Kollroß (C-660/16), Erich Wirtl (C-661/16)
Dispositivo
1)
Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.
2)
Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l’effetto di subordinare la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore.
( 1 ) GU C 86 del 20.3.2017.
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