3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-668/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/40/CE - Emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore - Articolo 5, paragrafi 4 e 5 - Direttiva 2007/46/CE - Omologazione dei veicoli a motore - Articoli 12, 29, 30 e 46 - Veicoli non conformi alle norme tecniche - Responsabilità delle autorità nazionali))
(2018/C 436/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, D. Kukovec e C. Becker, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e D. Klebs, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi a essa incombenti:
—
in forza della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, e degli articoli 12 e 30 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), come modificata dal regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, avendo omesso di adottare entro il termine stabilito nel parere motivato le misure necessarie per ripristinare la conformità ai tipi omologati dei 133 713 veicoli dei tipi 246, 176 e 117, commercializzati dalla Daimler AG tra il 1o gennaio e il 26 giugno 2013, benché essi fossero muniti non del refrigerante R1234yf dichiarato per tali tipi omologati, ma di un refrigerante con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, in violazione del limite massimo previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2006/40, e
—
in forza della direttiva 2006/40 e del combinato disposto degli articoli 46, 5 e 18 della direttiva 2007/46, come modificata dal regolamento n. 371/2010, non avendo adottato le misure necessarie all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 di quest’ultima direttiva entro il termine fissato nel parere motivato, al fine di garantire che i costruttori rispettino gli articoli 5 e 18 della medesima direttiva, relativi alla conformità della produzione e al rilascio di un certificato di conformità.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese e la metà delle spese della Commissione europea.
4)
La Commissione europea sopporta la metà delle proprie spese.
(1) GU C 70 del 6.3.2017.
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