23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/10
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-672/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva IVA - Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Attuazione da parte degli Stati membri - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo - Rettifica della detrazione operata inizialmente - Inammissibilità))
(2018/C 142/14)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.
(1) GU C 86 del 20.3.2017.
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