17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/9
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A
(Causa C-679/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Assistenza sociale - Prestazioni di malattia - Servizi per le persone con disabilità - Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l’assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro])
(2018/C 328/09)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A
Con l’intervento di: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di «prestazione di malattia» ai sensi di tale disposizione ed è, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
2)
Gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori.
(1) GU C 86 del 20.3.2017.
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