3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Commissione europea
(Causa C-680/16 P) (1)
(Impugnazione - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 30, paragrafo 1 - Comitato per i medicinali per uso umano - Consultazione del comitato subordinata alla condizione che non sia stata previamente adottata una decisione nazionale - Sostanza attiva estradiolo - Decisione della Commissione europea che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo)
(2019/C 187/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o. (rappresentanti: P. Klappich e C. Schmidt, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, A. Sipos e M. Šimerdová, agenti)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, August Wolff e Remedia/Commissione (T-672/14, non pubblicata, EU:T:2016:623), è annullata.
2)
La decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della Commissione, del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico, è annullata nella parte in cui impone agli Stati membri di rispettare gli obblighi da essa previsti per i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo citati e non citati nel suo allegato I, i cui titolari sono la Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e la Remedia d.o.o., eccetto la restrizione in forza della quale i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo citati nel medesimo allegato possono essere ancora utilizzati solo per via intravaginale.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione, fatta eccezione per quelle relative al procedimento sommario, che saranno sopportate dalla Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e dalla Remedia d.o.o.
(1) GU C 78 del 13.3.2017.
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