Causa C-681/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group / Orifarm GmbH (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto dei brevetti — Atti di adesione all’Unione europea del 2003, del 2005 e del 2012 — Meccanismo specifico — Applicabilità alle importazioni parallele — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Prodotto protetto da un certificato protettivo complementare in uno Stato membro e immesso sul mercato dal titolare del brevetto di base in un altro Stato membro — Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale — Assenza di un brevetto di base nei nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Proroga del periodo di protezione)
C2852018IT710120180621IT00087171
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group / Orifarm GmbH
(Causa C-681/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto dei brevetti — Atti di adesione all’Unione europea del 2003, del 2005 e del 2012 — Meccanismo specifico — Applicabilità alle importazioni parallele — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Prodotto protetto da un certificato protettivo complementare in uno Stato membro e immesso sul mercato dal titolare del brevetto di base in un altro Stato membro — Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale — Assenza di un brevetto di base nei nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Proroga del periodo di protezione)»2018/C 285/08Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Convenuta: Orifarm GmbH
Dispositivo
1)
I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, al capo 1 dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea e al capo 1 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, devono essere interpretati nel senso che consentono al titolare di un certificato protettivo complementare, rilasciato in uno Stato membro diverso dai nuovi Stati membri interessati da tali Atti di adesione, di opporsi all’importazione parallela di un medicinale da tali nuovi Stati membri in una situazione in cui gli ordinamenti giuridici di questi ultimi Stati prevedevano la possibilità di ottenere una protezione equivalente non alla data della presentazione della domanda del brevetto di base, bensì alla data della pubblicazione della domanda del brevetto di base e/o della presentazione della domanda di certificato protettivo complementare nello Stato membro di importazione, cosicché non era possibile per il titolare ottenere un brevetto e un certificato protettivo complementare equivalente negli Stati di esportazione.
2)
I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, al capo 1 dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea e al capo 1 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla proroga prevista all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004.
( 1 ) GU C 104 del 3.4.2017.
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