Causa C-683/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 11 — Conservazione delle risorse biologiche del mare — Tutela dell’ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Competenza esclusiva dell’Unione europea)
C2762018IT420120180613IT00064252
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-683/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 11 — Conservazione delle risorse biologiche del mare — Tutela dell’ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Competenza esclusiva dell’Unione europea)»2018/C 276/06Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1)
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti, per le acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, le misure che gli sono necessarie per ottemperare ai suoi obblighi in forza dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e che vietano completamente, nelle zone Natura 2000, la pesca marittima professionale mediante motori a strascico sul fondo e reti da posta ancorate, qualora tali misure interessino pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri.
2)
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 deve essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione da parte di uno Stato membro di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
( 1 ) GU C 104 del 3.4.2017.
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