29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/17
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Causa C-83/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Codice doganale - Dichiarazione d’esportazione a posteriori - Nozione di «documentazione sufficiente» - Valutazione della sufficienza dei documenti giustificativi))
(2017/C 168/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Dispositivo
1)
Il combinato disposto dell’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CCE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell’articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, dev’essere interpretato nel senso che il venditore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea è considerato esportatore, ai sensi della prima disposizione, nel caso in cui, in seguito alla conclusione di una compravendita delle merci di cui trattasi, la proprietà di queste ultime sia trasferita ad un acquirente stabilito fuori di tale territorio doganale.
2)
L’articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di esigere documenti giustificativi in aggiunta al contratto di vendita di un’imbarcazione da diporto ad una persona stabilita in uno Stato terzo e alla radiazione di tale imbarcazione dai registri navali dello Stato membro interessato, a condizione che tale richiesta sia conforme al principio di proporzionalità.
3)
L’articolo 795 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità doganale chiamata ad accettare la dichiarazione d’esportazione a posteriori ai sensi di tale disposizione non è vincolata, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dalla valutazione, emanata da un’altra autorità doganale, relativa alla sufficienza delle prove, ai sensi dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, di detto regolamento.
(1) GU C 136 del 18.4.2016.