19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/18
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — M.H./M.H.
(Causa C-173/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assenza di un ragionevole dubbio - Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione della data in cui il giudice è adito - Nozione di «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale»])
(2016/C 343/28)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: M.H.
Convenuta: M.H.
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di tale disposizione, è la data in cui tale deposito avviene presso la giurisdizione interessata, anche se quest’ultimo non avvia di per sé, immediatamente, il procedimento secondo il diritto nazionale.
(1) GU C 211 del 13.06.2016.