8.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 5/15
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2017 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel di Colmar — Francia) — procedimento penale a carico di Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
(Causa C-474/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Normativa da applicare - Certificato A 1 - Forza probatoria))
(2018/C 005/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel di Colmar
Imputati nel procedimento penale principale
Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
con l’intervento di: Syndicat Prism’emploi, Union départementale CGT du Bas-Rhin, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), succeduta all’Urssaf du Bas-Rhin
Dispositivo
L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A 1, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione lavorativa, sia i giudici di detto Stato membro, anche qualora essi abbiano constatato che le condizioni dell’attività del lavoratore interessato non rientrano manifestamente nel campo di applicazione materiale della citata disposizione del regolamento n. 883/2004.
(1) GU C 441 del 28.11.2016.