CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 27 aprile 2017 ( 1 )
Causa C‑39/16
Argenta Spaarbank NV
contro
Belgische Staat
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio)]
«Normativa tributaria – Direttiva 90/435/CEE – Direttiva sulle società madri e figlie – Articoli 1, paragrafo 2, 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2 – Esenzione dei redditi da dividendi dall’imposta sulle società – Oneri relativi alla partecipazione – Abuso del diritto»
I – Introduzione
1.
Il rinvio pregiudiziale in esame mira a chiarire se la direttiva 90/435/CEE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulle società madri e figlie») osti a una normativa belga per effetto della quale è esclusa la deducibilità degli interessi passivi sostenuti da una società non sono considerati deducibili in misura pari ai dividendi esenti da imposta liquidati alla società medesima nello stesso esercizio d’imposta derivanti da partecipazioni da essa detenute per meno di un anno. L’esistenza di un collegamento tra gli interessi passivi sostenuti e le partecipazioni è irrilevante in proposito.
2.
La questione si pone nel contesto del trattamento fiscale degli interessi passivi fatti valere negli anni 2000 e 2001 dall’istituto di credito Argenta Spaarbank con sede in Belgio. Poiché nel periodo di imposta corrispondente l’istituto medesimo aveva parimenti percepito dividendi derivanti da partecipazioni in imprese detenute da meno di un anno, l’amministrazione finanziaria considerava gli interessi passivi indeducibili sino a concorrenza dei redditi da dividendi stessi.
3.
Da un lato, la Corte è chiamata a esaminare la disciplina controversa alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, secondo cui gli Stati membri possono prevedere l’indeducibilità di deduzione degli oneri relativi alle partecipazioni. Dall’altro, il giudice del rinvio chiede se la disciplina possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva che fa salve le disposizioni nazionali necessarie per evitare le evasioni fiscali. Tuttavia, occorrerà anzitutto esaminare se, in presenza delle condizioni descritte, uno Stato membro sia, anzitutto, vincolato alla direttiva.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
4.
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva sulle società madri e figlie deve essere applicata da ogni Stato membro, in particolare, per quanto attiene alla distribuzione degli utili percepiti da società dello Stato membro medesimo e provenienti da loro controllate di altri Stati membri.
5.
L’articolo 1, paragrafo 2, della menzionata direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi».
6.
A norma del successivo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ai fini dell’applicazione della direttiva sulle società madri e figlie, lo status di società madre è «riconosciut[o] almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del 25%».
7.
In deroga a quanto sopra indicato, ai sensi, paragrafo 2, secondo trattino, del medesimo articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, «di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre (…)».
8.
Il successivo articolo 4 così dispone:
«1.
Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:
–
si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;
–
o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili (…) nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.
2.
Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.
(…)».
B – Diritto belga
9.
In base all’articolo 202, paragrafi 1 e 2, del Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (codice del 1992 relativo all’imposta sul reddito; in prosieguo: il «WIB92»), nel testo applicabile al caso di specie, i dividendi sono deducibili dagli utili percepiti nel relativo periodo di imposta a condizione che, alla data della loro approvazione o distribuzione, la società beneficiaria detenga una partecipazione nel capitale della società distributrice non inferiore al 5%. Nessuna soglia minima di partecipazione è prevista nel caso in cui il beneficiario dei dividendi sia un istituto di credito.
10.
A norma dell’articolo 204, paragrafo 1, del WIB92, i redditi deducibili ai sensi dell’articolo 202 sono considerati inclusi negli utili del periodo imponibile nella misura del 95% dell’importo ricevuto o riscosso.
11.
L’articolo 198, punto 10, del WIB92 dispone quanto segue:
«Fatta salva l’applicazione dell’articolo 55, gli interessi non vengono considerati come spesa professionale, sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili in forza degli articoli da 202 a 204, percepiti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno».
III – Controversia principale e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Il presente procedimento nasce da una controversia tra l’istituto di credito Argenta Spaarbank NV e l’amministrazione finanziaria belga.
13.
Negli anni 1999 e 2000 (esercizi fiscali 2000 e 2001), l’Argenta Spaarbank percepiva dividendi per importi equivalenti a EUR 75837,87 ed EUR 296491,04 da partecipazioni in società con sede in Belgio e in altri Stati membri dell’Unione da essa detenute, al momento della distribuzione dei dividendi, da meno di un anno.
14.
Negli stessi anni, la ricorrente versava interessi per un importo di EUR 290089631,16 ed EUR 330244583,95, rispettivamente, che venivano inclusi nella voce «Costi per interessi e oneri analoghi» del conto economico. Alla luce delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio, è pacifico che gli interessi versati non erano collegati a finanziamenti accesi per l’acquisto delle partecipazioni medesime.
15.
In applicazione dell’articolo 198, punto 10, del WIB92, l’amministrazione finanziaria imputava gli interessi medesimi a costi non deducibili per un importo pari ai dividendi percepiti in relazione a partecipazioni detenute da meno di un anno. Per contro, l’Argenta Spaarbank eccepiva che la sfera di applicazione della suddetta disposizione sarebbe circoscritta ai casi in cui esista un nesso causale tra gli interessi e i dividendi per i quali venga fatta valere la detrazione ai sensi dell’articolo 202 del WIB92.
16.
Il giudice del rinvio non condivide tale posizione; tuttavia, si chiede se, per tale ragione, la direttiva sulle società madri e figlie osti all’articolo 198, punto 10, del WIB92. In data 8 gennaio 2016 sottoponeva pertanto alla Corte le seguenti questioni ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
1)
Se l’articolo 198, 10, WIB92, nel testo vigente negli esercizi d’imposta 2000 e 2001, violi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (…),nella parte in cui stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili ex articoli da 202 a 204, percepiti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi medesimi riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale derivino i dividendi che possano beneficiare dell’esenzione.
2)
Se l’articolo 198, 10, WIB92, nel testo vigente negli esercizi d’imposta 2000 e 2001, costituisca una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (…), e, in caso affermativo, se l’articolo 190, 10, WIB92 vada oltre quanto necessario per evitare tali frodi e abusi, nella parte in cui prevede che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili ex articoli da 202 a 204, percepiti relativamente ad azioni o quote che, al momento della loro cessione, non siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi medesimi riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale derivino i dividendi che possano beneficiare dell’esenzione.
17.
L’Argenta Spaarbank, il Regno del Belgio e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte intervenendo altresì all’udienza del 30 marzo 2017.
IV – Analisi
A – Osservazioni preliminari
18.
Per comprendere meglio le questioni pregiudiziali è opportuno richiamare, in limine, le finalità e l’impianto sistematico della direttiva sulle società madri e figlie illustrando in termini generali, per quanto rilevante nel caso di specie, la sua trasposizione in Belgio.
19.
La direttiva sulle società madri e figlie mira a garantire che le distribuzioni transfrontaliere di utili ricomprese nel suo ambito di applicazione siano neutrali sotto il profilo fiscale. Si è così inteso evitare una doppia imposizione degli utili in termini economici, prima a carico di una società controllata con sede in uno Stato membro e poi a carico della sua controllante con sede in un altro Stato membro ( 3 ).
20.
A tal fine, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulle società madri e figlie prevede che lo Stato membro della società madre si astiene dal tassare gli utili distribuiti ricevuti o, se li sottopone a imposizione, autorizza la deduzione delle imposte pagate dalla società figlia. In base al successivo paragrafo 2, gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere che gli oneri relativi alla partecipazione nella società figlia non siano deducibili per la società madre. In tale contesto, le spese di gestione possono essere fissate forfettariamente ma l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.
21.
Ai fini della trasposizione dell’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie, il Belgio ha emanato una disciplina secondo cui, fermo restando il rispetto di talune condizioni fissate ex lege, a livello di società madre residente, i dividendi percepiti possono essere detratti fino al 95% dall’utile della medesima, mentre il restante 5% è assoggettato all’imposta sui redditi.
22.
Se una società percepisce dividendi da partecipazioni da essa detenute da meno di un anno al momento della loro rivendita, l’articolo 198, punto 10, del WIB92, nel frattempo abrogato, prevede tuttavia l’indeducibilità, in misura corrispondente a detti dividendi, degli interessi fatti valere dalla società nel medesimo periodo di imposta. Ciò comporta, in definitiva, che i redditi da dividendi di tal genere non siano mai esenti da imposta quando la società dichiari interessi passivi più elevati.
23.
Con le sue due questioni il giudice del rinvio chiede essenzialmente se la direttiva sulle società madri e figlie osti a detta disciplina.
B – Sulla ricevibilità
24.
Il Belgio contesta la ricevibilità delle questioni pregiudiziali.
25.
Secondo detto Stato membro, la definizione della controversia principale non dipende dalle risposte fornite alle questioni pregiudiziali, dal momento che la direttiva sulle società madri e figlie non troverebbe applicazione nella specie. L’articolo 198, punto 10, del WIB92 riguarderebbe alle partecipazioni detenute per periodi inferiori ad un anno. Tuttavia, proprio rispetto a tali partecipazioni, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva medesima consentirebbe di derogare all’applicazione della direttiva.
26.
La ricevibilità delle questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE presuppone che esse siano rilevanti ai fini della decisione della controversia principale. Determinante è, al riguardo, la valutazione del giudice del rinvio ( 4 ) che, in linea di principio, non può essere oggetto di sindacato da parte della Corte, salvo il caso di errori manifesti ( 5 ).
27.
Nel caso di specie non si ravvisano errori di tal genere. La controversia principale verte, in definitiva, sul trattamento fiscale dei dividendi percepiti dall’Argenta Spaarbank, in particolare, da partecipazioni in imprese stabilite in altri Stati membri, il che costituisce l’oggetto della disciplina istituita dalla direttiva sulle società madri e figlie. La posizione sostenuta dal Belgio, secondo cui, nelle circostanze del caso di specie, esso non sarebbe vincolato alla direttiva, deve invece essere discussa soltanto nell’ambito della valutazione della domanda di pronuncia pregiudiziale sotto il profilo sostanziale.
28.
Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.
C – Sulla risposta alle questioni pregiudiziali
29.
Al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali occorre verificare, in primis, l’applicabilità della direttiva sulle società madri e figlie (v., sul punto, sub 1). Successivamente, l’esame verterà sull’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (v., sul punto, sub 2) e, infine, sul precedente articolo 1, paragrafo 2 (v., sul punto, sub 3).
1. Sull’applicabilità della direttiva sulle società madri e figlie
30.
Nel caso di specie, l’applicabilità della direttiva sulle società madri e figlie presuppone che, rispetto ai dividendi percepiti, l’Argenta Spaarbank possa essere considerata come società madre ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. In base al tenore letterale della disposizione succitata, la società di cui trattasi deve detenere, a tal fine, una partecipazione minima del 25% nel capitale di una società di un altro Stato membro, sebbene possa essere prevista anche una soglia inferiore («almeno ad ogni società»).
31.
In sede di trasposizione della direttiva sulle società madri e figlie, il Belgio si è avvalso di tale possibilità prevedendo, nell’articolo 202 del WIB92, una quota minima di partecipazione del 5% ed escludendo in generale, ogni soglia rispetto agli istituti di credito. Pertanto, l’Argenta Spaarbank deve indubbiamente essere considerata quale società madre ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in esame.
32.
Il Belgio sostiene peraltro che l’articolo 198, punto 10, del WIB92 ricadrebbe nell’ambito di applicazione della disposizione derogatoria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva sulle società madri e figlie. Secondo la disposizione in questione, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la direttiva di cui trattasi alle proprie società che non mantengano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che consenta di godere dello status di società madre. L’Argenta Spaarbank e la Commissione ritengono, invece, che il Belgio non si sia avvalso di tale facoltà.
33.
Condivido la posizione del Belgio per le ragioni di seguito indicate.
34.
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva sulle società madri e figlie autorizza gli Stati membri a non applicare la direttiva rispetto ai dividendi da partecipazioni detenute per meno di due anni ( 6 ). In un tal caso, infatti, la società beneficiaria non è considerata quale società madre ai sensi della direttiva. Secondo la giurisprudenza, la disposizione è volta a contrastare tentativi di abuso consistenti nell’assumere partecipazioni al solo scopo di approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva e che non sono destinate a durare ( 7 ).
35.
Dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva sulle società madri e figlie non si evincono indicazioni più dettagliate in merito alle modalità specifiche con cui gli Stati membri sono tenuti ad avvalersi della facoltà loro concessa dalla disposizione di cui trattasi. In particolare, non si può ritenere, in conclusione, che, per poter validamente avvalersi di tale facoltà, i benefici derivanti dalla direttiva debbano essere sempre negati nella loro totalità. Come già affermato dalla Corte, sussiste invece un margine di discrezionalità ( 8 ).
36.
Tuttavia, se uno Stato membro può escludere in toto l’esenzione in caso di redditi da dividendi derivanti da partecipazioni detenute per periodi inferiori a due anni, dev’essere a fortiori consentito prevedere che tali redditi siano, in linea di principio, esenti da imposta, conformemente alla disciplina di cui all’articolo 198, punto 10, del WIB92, ferma restando, tuttavia, la possibilità di compensarli con gli eventuali interessi passivi fatti valere contestualmente.
37.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, non assume rilievo al riguardo il fatto che l’articolo 198, punto 10, del WIB92 sia stato emanato solo nel 1996 – e quindi quattro anni dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva sulle società madri e figlie. Infatti, la possibilità di uno Stato membro di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, non è soggetta a limiti temporali.
38.
Parimenti irrilevante è il fatto che, come emerge dalla sua genesi, l’articolo 198, punto 10, del WIB92 non sia stato concepito quale misura di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva sulle società madri e figlie ma fosse piuttosto diretto ad escludere la possibilità di beneficiare di una doppia deduzione attraverso l’acquisizione di partecipazioni mediante finanziamenti esterni. Determinante può essere soltanto il contenuto della norma che, alla fine, ha acquisito forza di legge. Tuttavia, questo ricade nella facoltà prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino.
39.
Inoltre non vi è alcun motivo di dubitare che, alla luce del principio della certezza del diritto, l’articolo 198, punto 10, del WIB92 possa essere considerato come un esercizio sufficiente dell’opzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva sulle società madri e figlie. In particolare, non assume alcun rilievo il fatto che la norma non sia stata prevista nel quadro degli articoli 202 e 204 del WIB92, emanati in attuazione dell’articolo 4, della direttiva in questione, bensì relativamente a disposizioni in materia di deducibilità delle spese professionali. La formulazione dell’articolo 198, punto 10, del WIB92 è infatti chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile per i singoli ( 9 ).
40.
Già alla luce delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi che la direttiva sulle società madri e figlie non osti a una disposizione di uno Stato membro quale l’articolo 198, punto 10, del WIB92.
41.
Nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere tali considerazioni e dovesse ritenere applicabile nella specie la direttiva sulle società madri e figlie, esaminerò, in via subordinata, in prosieguo gli articoli 4, paragrafo 2, e 1, paragrafo 2, di detta direttiva.
2. Sull’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie
42.
A parere dell’Argenta Spaarbank e della Commissione, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie osta a una disposizione quale l’articolo 198, punto 10, del WIB92. In sede di trasposizione di quest’ultima, infatti, non si sarebbe tenuto conto dell’eventuale collegamento degli interessi considerati indeducibili con le partecipazioni da cui siano derivati i dividendi esenti. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in esame autorizzerebbe gli Stati membri a prevedere unicamente l’indeducibilità degli «oneri relativi alla partecipazione (…) [nella] società figlia».
43.
Ai fini dell’analisi di tale tesi occorre pertanto interpretare la nozione di oneri relativi alla partecipazione nella società figlia ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie. L’interpretazione dovrà essere condotta alla luce del tenore letterale della disposizione, dell’impianto sistematico e degli obiettivi della direttiva ( 10 ).
44.
Già dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie emerge che la deduzione dall’utile può essere negata solo rispetto ai costi collegati alla partecipazione e da essa generati sotto il profilo causale («oneri relativi alla partecipazione») ( 11 ). Tra di essi figurano, in particolare, gli interessi relativi ai finanziamenti accesi ai fini dell’acquisizione di relative partecipazioni. A contrario, gli Stati membri non possono quindi negare la deducibilità dei costi che non presentino un collegamento di tal genere.
45.
Una siffatta interpretazione è conforme all’impianto sistematico dell’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie. Il paragrafo 2 della medesima direttiva costituisce una disposizione derogatoria rispetto al paragrafo 1 secondo il quale uno Stato membro si astiene dal tassare gli utili percepiti dalla società madre residente, nella sua qualità di socio, dalla società figlia, ovvero consente la deduzione dell’imposta da quest’ultima versata sugli utili ( 12 ). Costituendo una deroga rispetto alla regola generale, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in questione deve essere quindi assoggettato ad interpretazione restrittiva ( 13 ).
46.
Ciò trova ulteriore conferma nelle finalità di tale articolo. Come infatti già affermato dalla Corte, la disposizione in esame è volta a consentire l’adozione di misure atte ad impedire che una società madre si giovi di un duplice vantaggio fiscale ( 14 ). Una società potrebbe altrimenti percepire utili da partecipazioni esenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva, da un lato, e, dall’altro, dedurre dall’utile gli interessi versati in relazione a finanziamenti accesi ai fini dell’acquisizione delle partecipazioni medesime. Ne consegue, tuttavia, che il diniego della deducibilità di costi privi di nesso causale con la partecipazione esula dallo scopo della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva ed è, pertanto, inammissibile.
47.
Infine, un’interpretazione estensiva della nozione di oneri relativi alla partecipazione nella società figlia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, rischierebbe di minare l’efficacia pratica dell’articolo 4, paragrafo 1. In questo caso, infatti, gli Stati membri potrebbero vanificare l’obiettivo di evitare la doppia imposizione economica, perseguito da quest’ultima disposizione, escludendo per contro la deducibilità degli interessi versati in misura corrispondente ai dividendi percepiti.
48.
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie osta quindi a una disposizione di uno Stato membro per effetto della quale sia esclusa, in via generale, la deducibilità degli interessi dagli utili sino a concorrenza dei redditi da dividendi da partecipazioni esenti, a prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra gli interessi e le partecipazioni medesime.
3. Sull’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie
49.
Concordo con l’Argenta Spaarbank, la Commissione e il Belgio stesso nel ritenere che l’articolo 198, punto 10, del WIB92 non costituisce tantomeno una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, compatibile con la direttiva sulle società madri e figlie in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima.
50.
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie forma un quadro normativo che impone limiti all’azione degli Stati membri qualora essi neghino la concessione di benefici derivanti dalla direttiva per motivi connessi alla repressione delle frodi e degli abusi. Dal tenore letterale della disposizione emerge, a contrario, che la direttiva osta a disposizioni non dirette a perseguire tali obiettivi e che eccedano quanto necessario a tal fine ( 15 ).
51.
Nell’articolo 1, paragrafo 2, trova quindi espressione il principio generale di diritto dell’Unione secondo cui l’abuso del diritto è vietato ( 16 ). Nessuno può avvalersi abusivamente del diritto dell’Unione ( 17 ).
52.
Come correttamente osservato dalla Commissione, deve essere sì considerata come prassi abusiva ricorrere al prestito per finanziare l’acquisizione di partecipazioni destinate, nel breve termine, ad essere nuovamente cedute. Il vero obiettivo di un’operazione simile consiste, infatti, nel ridurre artificiosamente la base imponibile della società madre ( 18 ). Tuttavia, il tentativo di evitare tali operazioni costituisce appunto l’obiettivo degli articoli 3, paragrafo 2, secondo trattino, e 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, cosicché risulta a priori superfluo ricorrere al precedente articolo 1, paragrafo 2 ( 19 ).
V – Conclusione
53.
Alla luce dei suesposti rilievi, suggerisco dunque di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) nei seguenti termini:
1.
La direttiva 90/435/CEE non osta a una disposizione di uno Stato membro, quale l’articolo 198, punto 10, del WIB92, secondo cui gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi esenti percepiti da una società relativamente ad azioni o quote dalla medesima non detenute, al momento della relativa cessione, per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che l’articolo 198, punto 10, del WIB92 non rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva:
2.
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE osta a una disposizione di uno Stato membro, quale l’articolo 198, punto 10, del WIB92, per effetto della quale sia esclusa, in via generale, la deducibilità degli interessi dagli utili sino a concorrenza dei redditi da dividendi da partecipazioni esenti, a prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra gli interessi e le partecipazioni medesime. Una disposizione di tal genere non costituisce tantomeno una disposizione nazionale necessaria per evitare le frodi e gli abusi, compatibile con la direttiva 90/435/CEE in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), medio tempore abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 (GU L 345, pag. 8).
( 3 ) V. sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 24), e del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 29).
( 4 ) V., ex multis, sentenze del 16 luglio 1992, Asociación Española de Banca Privada e a. (C‑67/91, EU:C:1992:330, punto 25); del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 38), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 53). Secondo la giurisprudenza, le questioni pregiudiziali sono assistite da una presunzione di rilevanza, v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22); del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 57).
( 5 ) V., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 61); del 14 ottobre 2004, Omega (C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 20), e del 15 ottobre 2015, Balázs (C‑251/14, EU:C:2015:687, punto 26).
( 6 ) V. ordinanza del 18 giugno 2012, Amorim Energia (C‑38/11, non ancora pubblicata, EU:C:2012:358, punti da 31 a 33).
( 7 ) V. sentenza del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punto 31).
( 8 ) Circa la durata della detenzione e la procedura amministrativa applicabile v. sentenza del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punto 39).
( 9 ) V. sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a. (C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20); del 10 settembre 2009, Plantanol (C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 46); dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 77), e del 13 ottobre 2016, Polkomtel (C‑231/15, EU:C:2016:769, punto 29).
( 10 ) V. sentenze del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punti 24 e 26); dell’8 giugno 2000, Epson Europe (C‑375/98, EU:C:2000:302, punti 22 e 24), e del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 22).
( 11 ) V., in questo senso, già la sentenza del 18 settembre 2003, Bosal (C‑168/01, EU:C:2003:479, punto 25 in combinato disposto con il punto 8).
( 12 ) V. sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 33)
( 13 ) V., in questo senso, sentenze del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punto 27), e del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C‑58/01, EU:C:2003:495, punto 86).
( 14 ) V. sentenza del 22 dicembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C‑48/07, EU:C:2008:758, punto 42).
( 15 ) V. paragrafo 22 delle mie conclusioni nella causa Eqiom ed Enka (C‑6/16, EU:C:2017:34).
( 16 ) V. sentenza del 5 luglio 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).
( 17 ) V. sentenze del 12 maggio 1998, Kefalas e a. (C‑367/96, EU:C:1998:222, punto 20); del 23 marzo 2000, Diamantis (C‑373/97, EU:C:2000:150, punto 33); del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 68); del 13 marzo 2014, SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, punto 29), e del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 37).
( 18 ) V. anche sentenza del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punto 31).
( 19 ) V. sentenza del 17 ottobre 1996, Denkavit e a. (C‑283/94, C‑291/94 e C‑292/94, EU:C:1996:387, punto 31).