CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 12 gennaio 2017 ( 1 )
Causa C‑48/16
ERGO Poist’ovňa, a.s.
contro
Alžbeta Barlíková
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Articolo 11 — Diritto alla provvigione — Estinzione — Inesecuzione parziale di un contratto fra il terzo e il preponente»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia), offre alla Corte l’occasione di chiarire varie nozioni chiave di cui all’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE ( 2 ), riguardanti la retribuzione di un agente commerciale in circostanze nelle quali un contratto stipulato fra il preponente e un terzo resta parzialmente ineseguito.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2.
L’articolo 11 della direttiva 86/653 stabilisce quanto segue:
«1.
Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
—
sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
—
la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
2.
Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
3.
Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale».
Diritto slovacco
3.
La direttiva 86/653 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico della Repubblica slovacca dagli articoli 652 e segg. dell’Obchodný zákonník (codice di commercio) n. 513/1991.
4.
Ai sensi dell’articolo 652, paragrafi 1 e 5:
«(1) Con il contratto di agenzia commerciale l’agente commerciale si impegna, quale professionista, a svolgere per il preponente le operazioni dirette alla conclusione di un determinato tipo di contratti (in prosieguo: le “operazioni”), o a negoziare e concludere dette operazioni in nome del preponente e per conto di quest’ultimo, e il preponente si impegna a corrispondere una provvigione all’agente commerciale.
(…)
(5) Se non diversamente disposto nella presente sezione, al contratto di agenzia sono applicabili le disposizioni del contratto di intermediazione».
5.
Inoltre, l’articolo 801 dell’Občianský zákonník (Codice civile) (zákon č. 40/1964 Zb.) dispone quanto segue:
«(1) L’assicurazione si estingue anche qualora il premio per il primo periodo di assicurazione o il premio unico non siano stati pagati entro tre mesi dal giorno del loro termine di scadenza.
(2) L’assicurazione si estingue anche qualora il premio per il successivo periodo di assicurazione non sia stato pagato entro un mese dal giorno di notifica del sollecito di pagamento da parte dell’assicuratore, ove il premio non sia stato pagato prima della notifica di detto sollecito (…)».
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
6.
Il 13 marzo 2012 la ERGO, una società assicurativa, e la sig.ra Alžbeta Barlíková, rispettivamente ricorrente e convenuta nel procedimento principale, stipulavano un contratto denominato «Contratto di intermediazione con agente finanziario collegato» (in prosieguo: il «contratto»).
7.
Il contratto prevedeva che la sig.ra Barlíková svolgesse attività di intermediazione assicurativa quale agente finanziario collegato alla ERGO. L’«intermediazione» ai sensi del contratto consisteva nella presentazione dell’offerta per la stipula del contratto di assicurazione con un terzo (in prosieguo: il «cliente»), nella stipula del contratto di assicurazione con il cliente e in altre attività finalizzate alla stipula del contratto di assicurazione con il cliente. Alla sig.ra Barlíková era conferito il mandato per stipulare e sottoscrivere contratti assicurativi in nome della ERGO.
8.
Il contratto stabiliva inoltre che l’intermediazione era portata a buon fine quando il cliente versava alla ERGO il premio per la polizza negoziata. Inoltre, la sig.ra Barlíková doveva occuparsi della ricerca attiva di clienti, dell’analisi e dell’informazione dei clienti.
9.
La sig.ra Barlíková avrebbe ricevuto una provvigione per la stipula di nuovi contratti di assicurazione, consistente in una determinata percentuale dell’importo assicurato o del premio annuale relativo a tale contratto. Tale provvigione doveva essere pagata alla sig.ra Barlíková in anticipo, alla data della stipula di un nuovo contratto assicurativo, a condizione che il relativo contratto di assicurazione fosse mantenuto e che il pagamento del premio da parte del cliente fosse effettuato per un periodo determinato, pari a tre o cinque anni. Qualora il premio relativo al primo mese non fosse stato pagato, il diritto alla provvigione per detto contratto assicurativo sarebbe venuto meno. Se il cliente avesse sospeso il pagamento del premio per qualsiasi motivo dopo tre mesi dalla stipula del contratto assicurativo, la provvigione sarebbe stata proporzionatamente decurtata.
10.
La sig.ra Barlíková aveva procurato alla ERGO diversi clienti, che avevano stipulato contratti di assicurazione con la società assicurativa medesima. Sulla loro base le venivano pagate temporaneamente le provvigioni (acconti). Alcuni di questi clienti, tuttavia, trascorsi da tre a sei mesi dalla stipula del contratto assicurativo, smettevano di pagare il premio concordato, per cui i contratti assicurativi si estinguevano per legge, dopo che la ERGO ne aveva sollecitato invano ai clienti il pagamento. Alcuni clienti avevano smesso di pagare i premi in quanto avevano «perso fiducia» nella ricorrente.
11.
Dopo la risoluzione dei contratti assicurativi, la ERGO fatturava alla sig.ra Barlíková, un importo a titolo di indennità per la risoluzione, ai sensi delle disposizioni summenzionate, per un importo totale di EUR 11421,42, importo non pagato dalla sig.ra Barlíková. Pertanto, la ERGO agiva in giudizio.
12.
La sig.ra Barlíková sostiene nelle sue osservazioni che l’estinzione di vari contratti assicurativi era da imputare alla ERGO. A suo parere, la ERGO non aveva trattato i suoi clienti in modo adeguato. La convenuta sottolinea che la ERGO aveva posto loro, anche dopo la stipula del contratto, diverse domande e inviato loro solleciti, sebbene avessero pagato la polizza. Di conseguenza, i clienti avevano perso fiducia nella ERGO quale compagnia assicurativa e avevano smesso di pagare le polizze. I clienti si erano espressi sostanzialmente in tal senso nelle lettere spedite alla ERGO.
13.
Il giudice del rinvio desidera stabilire se, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 86/653, un agente commerciale abbia il diritto di trattenere una provvigione già pagata in una situazione come quella sottoposta al suo giudizio.
14.
È nel contesto di tale procedimento che, con ordinanza del 23 novembre 2015, pervenuta alla Corte il 27 gennaio 2016, l’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda) ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l’espressione “il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito”, di cui all’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: la “direttiva 86/653”) debba essere interpretata nel senso che comprende:
a)
la totale inesecuzione del contratto, e quindi il caso in cui né il preponente né il terzo forniscano nemmeno parzialmente le prestazioni previste nel contratto, o
b)
anche la parziale inesecuzione del contratto, e quindi, ad esempio, se non sia raggiunto il volume d’affari stabilito, o, se del caso, il contratto non sia stato mantenuto per il periodo di tempo previsto.
2.
Qualora sia corretta l’interpretazione di cui alla lettera b) della prima questione, se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che non costituisce una deroga a detrimento dell’agente la clausola del contratto di agenzia commerciale secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, e, segnatamente, nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale.
3.
Se, in fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, per valutare se sussistano “circostanze imputabili al preponente” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 debbano essere esaminate:
a)
unicamente le circostanze giuridiche che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto (ad esempio qualora l’estinzione del contratto sia dovuta all’inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti da parte del terzo)
b)
o si debba anche esaminare se tali circostanze giuridiche non siano state conseguenza della condotta del preponente nei rapporti giuridici con detto terzo, che ha determinato una perdita di fiducia del terzo nel preponente e indotto di conseguenza tale terzo alla violazione dell’obbligazione derivante dal contratto con il preponente».
15.
I governi slovacco e tedesco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
Analisi
Sulla competenza della Corte
16.
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/653, quest’ultima intende armonizzare le misure nazionali che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti con riguardo all’incarico di trattare «la vendita o l’acquisto di merci» ( 3 ). La causa oggetto del procedimento principale, tuttavia, non riguarda la vendita di merci ma quella di servizi (assicurativi). Le disposizioni della direttiva 86/653 non si applicano quindi alla presente causa.
17.
Ci si può pertanto chiedere se la Corte sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in siffatta causa, dato che, evidentemente, questa non rientra nell’ambito di cui si è occupato il legislatore dell’Unione. Invero, le merci (materiali) e i servizi (immateriali) sono ambiti del tutto differenti.
18.
Tuttavia, la Corte si è già occupata di tale questione in relazione alla direttiva 86/653. La Corte ha costantemente dichiarato che, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione, al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni o eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate ( 4 ).
19.
A tal proposito, con riferimento alla legge belga sui contratti di agenzia commerciale, la Corte ha esplicitamente precisato che «sebbene la questione sollevata dal giudice del rinvio riguardi non già un contratto di vendita o di acquisto di merci, bensì un contratto di agenzia relativo alla gestione di un servizio (…), resta il fatto che il legislatore belga, in sede di trasposizione delle disposizioni di tale direttiva nell’ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico a questi due tipi di situazioni» ( 5 ).
20.
Come evidenzia il governo slovacco, la legge nazionale in questione è stata adottata al fine di recepire la direttiva 86/653. In tal modo, il legislatore slovacco ha inteso applicare lo stesso trattamento sia agli agenti commerciali che vendono beni sia a quelli che vendono servizi.
21.
Di conseguenza, ritengo che la Corte sia competente a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.
Sulla prima questione
22.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio vuole stabilire se, in base a una corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653, il diritto alla provvigione di un agente commerciale possa estinguersi anche in caso di inesecuzione parziale di un contratto.
Testo dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653
23.
L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 stabilisce che il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
24.
A tal proposito, la Corte ha dichiarato in precedenza che «[t]ale unica causa di estinzione, la quale richiede che ricorrano congiuntamente due circostanze in cui si fa espresso riferimento al preponente, evidenzia l’importanza del ruolo di quest’ultimo ai fini dell’esistenza del diritto alla provvigione» ( 6 ).
25.
L’espressione «nella misura in cui» indica che deve operarsi una distinzione fra l’inesecuzione totale e parziale del contratto, poiché altrimenti tale espressione sarebbe inutile.
26.
L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 ha una formulazione simile nella maggior parte delle versioni linguistiche ( 7 ). Alcune versioni linguistiche, tuttavia, fra cui quella slovacca, non contengono la precisazione «nella misura in cui» ( 8 ).
27.
Le varie versioni linguistiche delle norme dell’Unione fanno fede nella stessa misura ( 9 ). L’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione comporta pertanto il raffronto delle sue versioni linguistiche ( 10 ). Inoltre, le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme ( 11 ).
28.
Poiché la grande maggioranza delle versioni linguistiche dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva contengono l’espressione «nella misura in cui», mi sembra abbastanza chiaro che il legislatore dell’Unione voleva che la norma fosse intesa in tal senso. Ciò è ancor più vero perché tutte le versioni linguistiche – con la sola eccezione di quella in lingua greca – esistenti al momento dell’adozione della direttiva 86/653 contengono tale espressione aggiuntiva.
29.
Comunque, in caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche, la disposizione controversa deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 12 ).
Finalità ed economia generale della direttiva 86/653
30.
Come si è visto, l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 ha ad oggetto l’estinzione del diritto alla provvigione. Invece gli articoli 7, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, della direttiva 86/653 hanno ad oggetto, rispettivamente, il sorgere del diritto alla provvigione e la sua acquisizione. Tali disposizioni costituiscono, per così dire, l’altro lato della medaglia dell’estinzione del diritto.
31.
L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva precisa a tal proposito che la provvigione deve essere acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno fra una serie di casi ( 13 ). Poiché tale disposizione è, figurativamente, «speculare» all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653, le due norme dovrebbero essere interpretate parallelamente.
32.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui sono soddisfatte varie condizioni.
33.
Questo diritto a un’indennità è strettamente collegato al diritto alla provvigione, in quanto è diretto a retribuire l’agente commerciale per l’avviamento apportato al preponente e per il permanente vantaggio finanziario derivante dall’attività dell’agente.
34.
A un livello più generale, la direttiva 86/653 mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale ( 14 ). Dal secondo considerando della direttiva deriva che essa intende, fra l’altro, rendere uniformi le condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione, eliminare le restrizioni all’esercizio della professione degli agenti commerciali e aumentare la sicurezza delle operazioni commerciali ( 15 ).
35.
Inoltre, in svariate occasioni la Corte ha chiarito che la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti e che, a tal fine, prevede in particolare norme che disciplinano la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia (articoli da 13 a 20 della direttiva) ( 16 ). In relazione agli articoli da 17 a 19 della direttiva 86/653, la Corte ha dichiarato che la direttiva ha istituto un regime imperativo ( 17 ) che prevede obblighi di protezione minima in favore degli agenti commerciali ( 18 ).
36.
Aggiungo che, a mio parere, la logica originaria della direttiva era quella di garantire parità di condizioni per i preponenti che esercitano le proprie attività nel mercato interno avvalendosi di agenti commerciali: al fine di investire e di esercitare le loro attività commerciali, i preponenti devono conoscere le norme da rispettare in relazione all’indennità e alla retribuzione degli agenti commerciali di cui si avvalgono ( 19 ).
37.
A tal fine la direttiva 86/653 istituisce un sistema che mira a realizzare un equo contemperamento degli interessi del preponente e dell’agente commerciale.
38.
Esaminiamo più da vicino il sistema di retribuzione previsto dal capitolo III ( 20 ) della direttiva.
39.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 86/653, in assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia.
40.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 86/653 dispone che tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della direttiva.
41.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento.
42.
L’articolo 10 della direttiva indica i casi in cui la provvigione è dovuta ( 21 ). Il primo paragrafo di detto articolo prevede che la provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui il preponente o il terzo hanno eseguito l’operazione o il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione.
43.
Infine, occorre ricordare che la causa in questione riguarda un’obbligazione permanente fra il preponente e i terzi, caratteristica tipica di un contratto di assicurazione. In tale situazione non sarebbe possibile, a mio modo di vedere, pretendere l’inesecuzione totale, poiché ciò significherebbe che, nel caso di un’obbligazione permanente, un preponente ne sopporterebbe sistematicamente e senza eccezioni il rischio qualora il contratto non fosse eseguito come previsto. Ciò non è conforme all’equilibrio degli interessi fra l’agente commerciale e il preponente, quale stabilito dalla direttiva 86/653.
Risposta suggerita alla prima questione
44.
Alla luce di quanto precede, in base a una corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653, il diritto alla provvigione di un agente commerciale può estinguersi anche in caso di inesecuzione parziale di un contratto.
Sulla seconda questione
45.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede di chiarire se l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 osti a una clausola del contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, o nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale.
46.
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
47.
Ovviamente, ciò può trovare applicazione nella misura in cui il diritto è estinto.
48.
L’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva a sua volta prevede che non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 dello stesso articolo 11 a detrimento dell’agente commerciale.
49.
Secondo la mia comprensione, ciò comporta che, se le parti non hanno derogato ai chiari principi previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, segnatamente che il diritto alla provvigione si estingue unicamente se e nella misura in cui (1) sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e (2) la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva.
50.
La risposta alla seconda questione dovrebbe pertanto essere che l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non osta a una clausola di un contratto di agenzia commerciale secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, o nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale. Una siffatta clausola può non avere come esito che le condizioni derivanti dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva siano interpretate a detrimento dell’agente commerciale.
Sulla terza questione
51.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede di chiarire se l’espressione «non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653, si riferisca soltanto alle circostanze giuridiche che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto o anche al comportamento tenuto dal preponente nel corso del rapporto giuridico con il terzo.
52.
Sembra che, secondo il diritto slovacco, il mancato pagamento del premio concordato sia soltanto una delle modalità di estinzione del contratto. Questa è la ragione per cui il giudice del rinvio deve accertare in quale misura il comportamento del preponente acquisti rilevanza a tal proposito.
53.
Il tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva non è decisivo, in quanto l’espressione «non (…) imputabili» non indica precisamente cosa non debba essere imputato al preponente ( 22 ). Inoltre, nella direttiva non si trova una definizione più dettagliata di tale espressione.
54.
Secondo costante giurisprudenza, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme ( 23 ).
55.
Confrontando il testo dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 con quello dell’articolo 18 della medesima direttiva, emerge un quadro leggermente diverso.
56.
L’articolo 18 stabilisce in quali casi l’indennità o la riparazione cui ha diritto un agente commerciale dopo l’estinzione del contratto di agenzia non sono dovute. A tal fine esso prevede alla lettera a) che tale indennità o riparazione non è dovuta «quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto» ( 24 ).
57.
Sebbene ci si possa chiedere se il concetto di «inadempienza» abbia una portata più estesa di quello di «imputabilità» ( 25 ), l’elemento che considero decisivo è la connessione con la legislazione nazionale. Poiché tale connessione non risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, al termine «imputabilità», riferito al preponente, dovrebbe essere conferito, nell’ambito di tale norma, un significato più ampio di quello attribuito al termine «inadempienza» nell’articolo 18, lettera a), della direttiva, riferito all’agente commerciale.
58.
Inoltre, dobbiamo tornare ad analizzare l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva e del sistema da questa istituito ( 26 ). A tal proposito, la nozione di «imputabilità» dovrebbe interpretarsi in maniera autonoma.
59.
Gli ordinamenti nazionali in materia di contratti su cui è basato il contratto di agenzia commerciale in generale differiscono in larga misura. In alcuni casi, può essere sufficiente che una parte semplicemente interrompa il pagamento di un premio concordato affinché il contratto cessi. Nell’accertare il significato di imputabilità, occorre dunque tenere conto di elementi che vanno oltre i motivi giuridici che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto, poiché spesso tali motivi non forniscono alcuna indicazione circa la possibile imputabilità.
60.
Al preponente sono imputabili i rischi derivanti dalla sua sfera d’influenza. Ciò può e dovrebbe essere stabilito tenendo conto di tutti gli elementi di fatto della causa in esame. Nel compiere tale valutazione, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione gli usi commerciali applicabili.
61.
Alla terza questione dovrebbe pertanto rispondersi che l’espressione «non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 si riferisce non soltanto ai motivi giuridici che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto, ma anche al comportamento tenuto dal preponente nel contesto del rapporto giuridico con il terzo.
Conclusione
62.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alle questioni sollevate dall’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale circondariale di Dunajská Streda, Slovacchia) come segue:
In base a una corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il diritto alla provvigione di un agente commerciale può estinguersi anche in caso di inesecuzione parziale di un contratto.
L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non osta a una clausola di un contratto di agenzia commerciale secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, o nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale. Una siffatta clausola può non avere come esito che le condizioni derivanti dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva siano interpretate a detrimento dell’agente commerciale.
L’espressione «non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653, si riferisce non soltanto ai motivi giuridici che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto, ma anche al comportamento tenuto dal preponente nel contesto del rapporto giuridico con il terzo.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).
( 3 ) Il corsivo è mio.
( 4 ) A proposito della direttiva 86/653, in particolare, ciò costituisce giurisprudenza consolidata sin dalla sentenza del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, punti da 14 a 19). V. anche sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 30).
( 5 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 30).
( 6 ) V. sentenza del 17 gennaio 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, punto 20).
( 7 ) V., ad esempio, le versioni in lingua spagnola («en la medida»), danese («i det omfang»), tedesca («soweit»), estone («ulatuses»), francese («dans la mesure où»), italiana («nella misura in cui»), lituana («tik tiek, kiek»), maltese («sal-limiti li»), neerlandese («voor zover»), polacca («o ile»), portoghese («na medida em que») e rumena («în măsura în care»).
( 8 ) V. le versioni nelle lingue ceca, greca, lettone e slovacca.
( 9 ) V. sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335, punto 18).
( 10 ) Ibid.
( 11 ) V., a titolo di esempio, sentenze del 30 maggio 2013, Genil 48 e Comercial Hostelera de Grandes Vinos (C‑604/11, EU:C:2013:344, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 6 settembre 2012, Parlamento/Consiglio (C‑490/10, EU:C:2012:525, punto 68).
( 12 ) V. sentenza del 14 giugno 2007, Euro Tex (C‑56/06, EU:C:2007:347, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) Il preponente ha o dovrebbe avere, in virtù dell’accordo concluso con il terzo, eseguito l’operazione, oppure il terzo ha eseguito l’operazione.
( 14 ) V. sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 10); del 13 luglio 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 13); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 18); del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 14), e del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 36). V. anche, ad esempio, Fock, T., Die europäische Handelsvertreter-Richtlinie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, pag. 25.
( 15 ) V. sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 17); del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 23); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 19), e del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 37).
( 16 ) V. le sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13); del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 20 e 21); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 19 e 22), e del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 14).
( 17 ) V. sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 21 e 22); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 22 e 34), e del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 40).
( 18 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 52). V. anche Rott-Pietrzyk, E., Agent Handlowy — Regulacje Polskie i Europejskie, C.H. Beck, Varsavia, 2006, pag. 68.
( 19 ) V. le mie conclusioni nella causa Agro (C‑507/15, EU:C:2016:809, paragrafo 56).
( 20 ) Articoli da 6 a 12 della direttiva 86/653.
( 21 ) V. sentenza del 17 gennaio 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, punto 18).
( 22 ) A prescindere da ciò, sembra che alcune delle versioni linguistiche dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 lascino aperta la questione se sia necessario da parte del preponente un qualche tipo di comportamento colpevole. Mentre mi sembra abbastanza chiaro per quanto riguarda la versione in lingua inglese («blame»), lo stesso non si può dire, per esempio, per la versione francese, che invece fa riferimento alla questione se la responsabilità possa essere attribuita al preponente (l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant). Sembra anche che la versione in lingua slovacca sia vicina a quella inglese, in quanto contiene un elemento di «colpa».
( 23 ) V. sentenza del 16 luglio 2015, Abcur (C‑544/13 e C‑545/13, EU:C:2015:481, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) Il corsivo è mio.
( 25 ) Ancora una volta, le versioni linguistiche divergono. Ad esempio, la versione in lingua tedesca parla di comportamento colpevole («wegen eines schuldhaften Verhaltens»), mentre la versione in lingua francese fa riferimento, ancora una volta, alla nozione di «attribuzione di responsabilità» («un manquement imputable»).
( 26 ) V., per quanto riguarda l’articolo 17 della direttiva 86/653, sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).