CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 26 luglio 2017 ( 1 )
Causa C‑61/16 P
European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)
contro
Giant (China) Co. Ltd
«Impugnazione – Dumping – Regolamento (UE) n. 502/2013 – Importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Collaborazione – Nozione di “informazioni necessarie” – Domanda di trattamento individuale – Rischio di elusione»
I. Introduzione
1.
La presente causa verte su un’impugnazione proposta dalla European Bicycle Manufacturers Association (la EBMA), associazione che rappresenta gli interessi dei produttori europei di biciclette. Nella sua impugnazione, la EMBA chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Giant (China)/Consiglio ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui riguardava il produttore cinese di biciclette Giant (China) Co. Ltd. (in prosieguo: la «Giant»).
2.
La EBMA, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni»), contesta, in sostanza, la conclusione tratta dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui nessuno degli elementi fatti valere dal Consiglio gli consentiva di rifiutare, nel regolamento controverso, l’applicazione di un dazio antidumping individuale alla Giant.
3.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di fornire chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»), disposizione che disciplina l’omessa collaborazione delle parti interessate alle inchieste antidumping e, più in particolare, sulla nozione di «informazioni necessarie» di cui al paragrafo 1 di detto articolo.
II. Contesto normativo
4.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, concernenti la determinazione del prezzo all’esportazione:
«8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.
9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa».
5.
A termini dell’articolo 18 del regolamento di base:
«1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
(…)
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
(…)».
III. Fatti e regolamento controverso
A. Il procedimento sfociato nell’adozione del regolamento controverso
6.
I fatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata, ai quali rinvio. Ai fini del presente procedimento, mi limito a ricordare che, in data 9 marzo 2012, la Commissione ha annunciato l’apertura d’ufficio di un riesame intermedio delle misure antidumping da essa imposte (e riesaminate più volte) sulle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Cina ( 5 ).
7.
Tra i gruppi di produttori‑esportatori cinesi che avevano dichiarato di avere effettuato esportazioni verso l’Unione europea nel periodo dell’inchiesta (compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011) figurava il gruppo al quale appartiene la Giant (in prosieguo: il «gruppo Giant»).
8.
Una delle società del gruppo Giant era la società Shanghai Giant & Phoenix Bicycle Co. Ltd (in prosieguo: la «GP»), una joint venture costituita tra il gruppo Giant e la Jinshan Development and Construction (in prosieguo: la «Jinshan») ( 6 ). Poiché la GP aveva cessato ogni attività nel settembre 2011 ed era in liquidazione, il gruppo Giant ha chiesto alla Commissione di escluderla dall’inchiesta.
9.
Il 15 maggio 2012 la Commissione ha inviato alla Giant il modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»), conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. L’ha inoltre informata che, se essa desiderava ottenere il TEM, tutte le società collegate con sede in Cina dovevano compilare un modulo di richiesta di TEM, compresa la GP, dato che tale società produceva biciclette ed era stata il maggiore esportatore del gruppo Giant verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta.
10.
Nell’ambito di vari scambi di corrispondenza durante l’inchiesta, la Commissione ha comunicato in sostanza alla Giant che, a suo avviso, il gruppo Giant era collegato, attraverso la GP, al gruppo cui apparteneva la Jinshan (in prosieguo: il «gruppo Jinshan»), i cui principali investimenti riguardavano la fabbricazione e la vendita di biciclette. Pertanto, secondo la Commissione, la Giant doveva altresì compilare il modulo di richiesta di TEM e le risposte al questionario antidumping per le entità appartenenti al gruppo Jinshan. La Commissione ha inoltre comunicato alla Giant che, in caso di omessa presentazione di tali moduli e questionari, essa avrebbe applicato l’articolo 18 del regolamento di base e respinto la richiesta di TEM presentata dal gruppo Giant ( 7 ).
11.
Nel corso dell’inchiesta, la Giant ha presentato i moduli di richiesta TEM per sei società del suo gruppo, tra cui la GP, e successivamente ha inviato le risposte al questionario antidumping per undici società del suo gruppo, tra cui la GP, che partecipano alla produzione e all’esportazione del prodotto di cui trattasi, nonché per sei controllate di vendita stabilite nel territorio dell’Unione. Tuttavia, essa ha indicato più volte che, in considerazione del fatto che essa era collegata alla Jinshan solo molto indirettamente tramite la GP, non aveva l’obbligo, né la possibilità, di presentare una richiesta di TEM e di compilare il questionario antidumping per la Jinshan e le sue controllate ( 8 ).
12.
Il 23 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato alla Giant che, non avendo ricevuto una richiesta di TEM per le società del gruppo Jinshan, non era in grado di esaminare nel merito la sua richiesta di TEM. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e di non tenere conto delle informazioni, nel loro insieme, presentate dalla Giant in relazione alla sua richiesta di TEM.
13.
Il 21 marzo 2013 la Commissione ha informato la Giant che intendeva applicare il menzionato articolo 18, paragrafo 1 ed elaborare le proprie conclusioni in base ai dati disponibili anche ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione, dal momento che, in mancanza di informazioni complete su tutte le parti collegate alla GP, era impossibile effettuare calcoli adeguati e attendibili relativamente al prezzo all’esportazione e determinare così un margine individuale di dumping per la GP e quindi per il gruppo Giant nel suo insieme.
B. Il regolamento controverso
14.
In data 5 giugno 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso. Ai considerando 63 e 64 di detto regolamento, il Consiglio ha respinto la richiesta di TEM presentata dal gruppo Giant, in quanto aveva ritenuto sensibilmente lacunosa la risposta inviata da tale gruppo alle richieste di informazioni della Commissione. Il Consiglio ha indicato che il rifiuto della Giant di fornire le informazioni necessarie sulla struttura del suo gruppo aveva comportato l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e il rigetto della sua richiesta.
15.
Inoltre, ai considerando da 131 a 141 del regolamento controverso, il Consiglio ha indicato che era stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base al fine di determinare il prezzo all’esportazione della Giant.
16.
Il Consiglio ha esposto che la Giant aveva rifiutato di fornire ai servizi della Commissione le informazioni necessarie sulla struttura del gruppo nonché informazioni essenziali relative alla produzione, al volume delle vendite e ai prezzi all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame da parte del gruppo Jinshan nel periodo dell’inchiesta. L’inchiesta aveva confermato che una delle controllate del gruppo Giant – vale a dire la GP – era collegata, tramite azionisti comuni e stretti legami strutturali e manageriali, al gruppo Jinshan e che quest’ultimo era coinvolto nella produzione e nella vendita in Cina del prodotto di cui trattasi. Stante l’omesso invio del modulo di richiesta di TEM e l’omessa risposta al questionario antidumping per le società del gruppo Jinshan, il Consiglio non aveva potuto stabilire in che misura la produzione e le vendite del prodotto in esame di detto gruppo Jinshan avessero influito sul calcolo del prezzo all’esportazione per la GP e, di conseguenza, per il gruppo Giant. Secondo il Consiglio, era quindi stato impossibile effettuare calcoli completi e attendibili sul prezzo all’esportazione e determinare così un margine individuale per la GP e, conseguentemente, per il gruppo Giant nel suo insieme ( 9 ).
17.
In risposta all’argomento della Giant secondo cui non vi era in ogni caso alcun rischio di elusione di eventuali misure antidumping, in quanto la GP, che costituiva l’unico collegamento tra i due gruppi, aveva cessato ogni attività nel settembre 2011, il Consiglio ha rilevato che, alle fine del periodo dell’inchiesta, la GP esisteva ancora come entità e che, di conseguenza, l’attività di produzione avrebbe potuto riprendere in qualsiasi momento nel futuro ( 10 ).
18.
Il regolamento controverso ha quindi mantenuto per la Giant l’aliquota del dazio antidumping definitivo del 48,5% applicabile a tutti i produttori‑esportatori cinesi che non avevano ricevuto un trattamento individuale.
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2013, la Giant ha presentato un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso. A sostegno del suo ricorso, la Giant ha dedotto otto motivi. Tuttavia, nella sentenza impugnata il Tribunale ne ha esaminati soltanto tre ( 11 ).
20.
In limine, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio aveva rifiutato di concedere un trattamento individuale alla Giant basandosi su due elementi: da un lato, la mancanza di informazioni complete su tutte le parti collegate alla GP – in particolare, le società del gruppo Jinshan – circostanza che, a suo avviso, rendeva impossibile determinare il prezzo all’esportazione del gruppo Giant e, pertanto, un margine antidumping individuale per tale gruppo; dall’altro, l’esistenza di un rischio intrinseco di elusione delle misure antidumping. In tale contesto, il Tribunale ha deciso di analizzare anzitutto i motivi concernenti tali due aspetti.
21.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Tribunale ha constatato che, in base alle informazioni fornite dalla Giant, il Consiglio disponeva delle informazioni necessarie per calcolare un prezzo all’esportazione attendibile per il gruppo Giant e, pertanto, per stabilire un margine antidumping e un dazio antidumping individuali per tale gruppo. Secondo il Tribunale, il Consiglio ha dunque erroneamente applicato alla Giant l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e fondato sui dati disponibili le sue conclusioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione del gruppo Giant ( 12 ). Il Tribunale ha poi respinto gli argomenti addotti dal Consiglio per sostenere che la Giant aveva fornito informazioni false o fuorvianti nel corso del procedimento ( 13 ).
22.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il Tribunale ha considerato che, nelle circostanze del caso di specie, il Consiglio non poteva far valere un rischio di elusione per giustificare il rifiuto di applicare un dazio antidumping individuale alla Giant ( 14 ).
23.
Il Tribunale ha quindi dichiarato che nessuno degli elementi fatti valere dal Consiglio gli consentiva di negare l’ammissione al trattamento individuale alla Giant e, di conseguenza, ha annullato il regolamento controverso nella parte relativa a tale produttore‑esportatore, senza esaminare gli altri motivi da essa sollevati.
V. Conclusioni delle parti
24.
Con la sua impugnazione, la EBMA chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, statuire nel merito e respingere il ricorso di annullamento o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito del ricorso di annullamento. La EBMA chiede altresì che la Corte voglia condannare la Giant alle spese sostenute ai fini dell’impugnazione e del suo intervento dinanzi al Tribunale.
25.
La Giant chiede che la Corte voglia dichiarare l’impugnazione manifestamente irricevibile e/o manifestamente infondata e quindi respingerla integralmente con ordinanza motivata e, in ogni caso, respingerla in quanto irricevibile e/o infondata e condannare la EBMA alle spese del presente procedimento.
26.
Nelle loro comparse di risposta, presentate ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, il Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, statuire nel merito e respingere il ricorso di annullamento o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito del ricorso di annullamento. Essi chiedono altresì alla Corte di condannare la Giant alle spese sostenute dalle due istituzioni dinanzi al Tribunale e alla Corte.
VI. Analisi
27.
A sostegno della sua impugnazione, la EBMA deduce tre motivi, ai quali aderiscono il Consiglio e la Commissione.
28.
I primi due motivi, che è d’uopo analizzare congiuntamente, vertono su più errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In tale contesto, la EBMA contesta inoltre al Tribunale di avere superato i limiti del suo potere di sindacato giurisdizionale. Con il terzo motivo, la EBMA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’analisi relativa all’insussistenza di un rischio di elusione.
A. Sui motivi primo e secondo
1. Sintesi degli argomenti delle parti
29.
Con i suoi primi due motivi, la EBMA, sostenuta dalle istituzioni, contesta l’analisi del Tribunale contenuta nei punti da 56 a 78 della sentenza impugnata. Nell’ambito di tali due motivi, la EBMA deduce, in sostanza, quattro censure, di cui le prime tre vertono su un’erronea applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e il quarto ( 15 ) verte sul fatto che il Tribunale avrebbe superato i limiti del suo potere di sindacato giurisdizionale.
30.
In primo luogo, la EBMA contesta al Tribunale di avere applicato un’analisi giuridica erronea nella sua valutazione dell’applicazione data dal Consiglio, nel regolamento controverso, all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
31.
A parere della EBMA, le istituzioni possono utilizzare i «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base in tre modi: «globalmente», tenendo conto della totalità delle informazioni e dei dati forniti da una parte; tenendo conto di una serie completa di informazioni o di dati, quale una richiesta di TEM o una domanda di trattamento individuale; oppure tenendo conto solo di taluni aspetti di un insieme di informazioni o di dati.
32.
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale muoverebbe dalla premessa errata secondo cui il Consiglio ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base al prezzo all’esportazione della Giant (situazione che corrisponde alla seconda delle tre ipotesi descritte nel paragrafo precedente). Il Consiglio avrebbe invece applicato «globalmente» l’articolo 18 al gruppo Giant in considerazione del rifiuto di fornire informazioni complete sulla sua struttura e in particolare su tutti i rapporti intercorrenti, tramite la GP, tra le società del gruppo Giant e quelle del gruppo Jinshan. Tale rifiuto avrebbe impedito alle istituzioni di ottenere un’immagine precisa dell’identità della parte che collaborava.
33.
La Commissione aderisce a tale censura e sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento controverso considerando che l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base non riguardava la determinazione del perimetro dell’effettivo esportatore, bensì l’ulteriore questione della determinazione del prezzo all’esportazione.
34.
In secondo luogo, la EBMA contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nella valutazione della collaborazione della Giant ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Giant non aveva collaborato all’inchiesta in quanto non aveva fornito un livello minimo di informazioni che consentisse alle istituzioni di avere un quadro completo e preciso delle attività di tutte le società collegate al suo gruppo e coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto di cui trattasi. Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, i rapporti intercorrenti tra il gruppo Giant, la GP e il gruppo Jinshan non sarebbero stati rilevanti solo con riferimento alle operazioni relative a vendite dirette. Non disponendo delle informazioni minime di base, le istituzioni non sarebbero state in grado di valutare la rilevanza del coinvolgimento del gruppo Jinshan e, in particolare, i possibili modi in cui tale gruppo avrebbe potuto influire sulle attività della GP e, conseguentemente, del gruppo Giant. A titolo esemplificativo la EBMA menziona la possibile esistenza di accordi di ripartizione dei mercati o di politiche comuni di prezzo tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan che non risulterebbero dalle tabelle relative alle vendite o dai prospetti consolidati prodotti dalla Giant durante l’inchiesta, ma che sarebbe possibile rintracciare confrontando le serie di dati di tutte le società. Il Consiglio aderisce a tale censura.
35.
In terzo luogo, la EBMA sostiene che la sentenza impugnata impone erroneamente a carico della Commissione l’eccessivo onere di dover dimostrare il carattere necessario delle informazioni minime di base richieste in relazione alle società collegate coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto di cui trattasi. Orbene, l’esistenza di un collegamento e tale coinvolgimento sarebbero sufficienti a rendere la risposta al questionario antidumping un’informazione «necessari[a]» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione aderisce a questa censura e sostiene che l’erronea interpretazione del Tribunale comporta l’inversione dell’onere della prova a norma dell’articolo 18 del regolamento di base e offre un «premio» alle imprese che decidono di non soddisfare pienamente le domande poste dalla Commissione nelle inchieste antidumping.
36.
In quarto luogo, la EBMA, sostenuta dalle istituzioni, contesta al Tribunale, in sostanza, di essersi sostituito a queste ultime traendo conclusioni dagli elementi di prova parziali presentati, violando in tal modo l’ampio potere discrezionale di cui dette istituzioni dispongono.
37.
A tale proposito, il Consiglio rileva che l’esame del carattere necessario delle informazioni e la loro valutazione sono operazioni complesse e che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per selezionare le informazioni che ritengono pertinenti in un’inchiesta antidumping. Il Consiglio sostiene che il Tribunale avrebbe rilevato erroneamente il carattere manifesto di un eventuale errore di valutazione e, più nello specifico, non avrebbe applicato il test di plausibilità elaborato dalla giurisprudenza. In particolare, esso non avrebbe verificato se gli elementi di prova forniti dal gruppo Giant fossero sufficienti per concludere che le istituzioni avevano effettuato una valutazione non plausibile durante l’inchiesta. La Commissione rileva che spetta a lei stabilire quali siano le informazioni «necessarie» e le conseguenze dell’omessa presentazione di tali informazioni. Non competerebbe al Tribunale svolgere una seconda inchiesta né sostituire le proprie valutazioni a quelle delle istituzioni.
38.
La Giant sostiene, anzitutto, che i motivi primo e secondo motivo sono irricevibili in quanto vertono sulla valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, la quale non rientrerebbe nella competenza della Corte in sede di impugnazione. In subordine, essa sostiene che i motivi dedotti dalla EBMA andrebbero respinti nel merito.
2. Valutazione
a) Sulla ricevibilità
39.
È opportuno esaminare anzitutto la ricevibilità dei primi due motivi, la quale è contestata dalla Giant.
40.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti e, in via di principio, ad esaminare gli elementi di prova presi in considerazione a sostegno di tali fatti. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce quindi, fatta salva l’ipotesi di un travisamento di tali elementi, un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al controllo della Corte. Tuttavia, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 16 ).
41.
Nel caso di specie, la EBMA, con i suoi primi due motivi, contesta al Tribunale di avere commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In primo luogo, esso avrebbe applicato un’analisi giuridica erronea nella sua valutazione basata su detta disposizione; in secondo luogo, avrebbe valutato erroneamente la collaborazione della Giant alla luce della medesima disposizione e, in terzo luogo, avrebbe imposto un eccessivo onere a carico della Commissione. In quarto luogo, la EBMA contesta al Tribunale di essere andato oltre i limiti del suo potere di controllo violando il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni. Orbene, è giocoforza constatare che tutte le suddette censure deducono indiscutibilmente motivi di diritto che, in quanto tali, sono soggetti al controllo della Corte.
42.
Pertanto, dal momento che le censure sollevate nell’ambito dei primi due motivi non riguardano la constatazione dei fatti operata dal Tribunale, ma riguardano violazioni di diritto, tali censure devono essere considerate ricevibili. Tuttavia, nella parte in cui le censure formulate dalla EBMA o dalle istituzioni nell’ambito dei primi due motivi contengono argomenti relativi alle valutazioni degli elementi di fatto operate dal Tribunale, tali argomenti devono essere considerati irricevibili.
b) Nel merito
1) Sulle prime tre censure relative a un’erronea applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base
i) Sull’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e sulla nozione di «informazioni necessarie»
43.
L’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, dal titolo «Omessa collaborazione», autorizza le istituzioni a ricorrere ai dati disponibili qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati da detto regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta. L’utilizzo dei dati disponibili è altresì autorizzato se una parte interessata fornisca informazioni false o fuorvianti. Dalla formulazione di tale disposizione emerge che tali quattro condizioni sono alternative, cosicché, qualora una sola di esse sia soddisfatta, le istituzioni possono ricorrere ai dati disponibili per fondare le proprie conclusioni provvisorie o definitive ( 17 ).
44.
Anzitutto, occorre rilevare che, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, tale disposizione deve essere considerata come la trasposizione nel diritto dell’Unione dell’articolo 6.8 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ( 18 ), alla luce del quale essa deve essere quindi interpretata, per quanto possibile ( 19 ).
45.
Inoltre, occorre rilevare che la presente causa concerne la prima delle quattro condizioni sopra menzionate che, in virtù dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, consentono alle istituzioni di ricorrere ai dati disponibili. Infatti, come risulta dai paragrafi da 14 a 16 e 21 delle presenti conclusioni, il Consiglio ha applicato nel regolamento controverso l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del fatto che la Giant ha omesso di fornire informazioni che il Consiglio considerava necessarie e il Tribunale ha annullato il regolamento controverso in ragione di un’erronea applicazione di detta disposizione sul punto.
46.
A tal riguardo, è giocoforza constatare che il regolamento di base (né, peraltro, altre disposizioni di diritto dell’Unione) non fornisce una definizione della nozione di informazioni necessarie. La stessa Corte non ha ancora avuto modo di affrontare tale nozione. Tuttavia, la prassi decisionale degli organi dell’OMC, ripresa dalla giurisprudenza del Tribunale, fornisce indicazioni utili per individuare gli elementi essenziali di tale nozione.
47.
In tal senso, il gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC ha indicato che la decisione di considerare o meno necessaria una determinata informazione, ai sensi dell’articolo 6.8 dell’accordo antidumping, deve essere adottata alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, e non in astratto ( 20 ). Una particolare informazione che possa assumere un ruolo decisivo in una determinata inchiesta può quindi non avere la stessa rilevanza in un’altra inchiesta. Ne consegue che il carattere necessario di un’informazione deve essere valutato caso per caso e in concreto.
48.
Il suddetto gruppo speciale ha inoltre indicato che deve essere considerata necessaria, ai sensi della medesima disposizione, una particolare informazione detenuta da una parte interessata e richiesta dall’autorità incaricata dell’inchiesta antidumping al fine di adottare le proprie determinazioni ( 21 ).
49.
Come risulta dal paragrafo 44 delle presenti conclusioni, tali indicazioni sono pertinenti anche per interpretare la nozione di «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, la definizione di tale nozione non può prescindere dalla configurazione del procedimento antidumping di cui al regolamento di base.
50.
Infatti, a tale proposito occorre rilevare che, se è vero che nel contesto del regolamento di base spetta alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, determinare in particolare se il prodotto considerato dal procedimento antidumping costituisca l’oggetto di dumping e se è vero quindi che non spetta a detta istituzione, in tale contesto, liberarsi dall’onere della prova che le incombe al riguardo, resta ciò nondimeno che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere di inchiesta che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni. In tali circostanze, nell’ambito dei procedimenti antidumping, le istituzioni dipendono dalla collaborazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti. La collaborazione delle parti e in particolare le loro risposte al questionario antidumping previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base sono quindi essenziali per lo svolgimento dei procedimenti antidumping ( 22 ).
51.
Peraltro, dall’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base risulta che l’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
52.
Da tali considerazioni discende che, nell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e, in particolare, nell’interpretazione della nozione di «informazion[e] necessari[a]» ai sensi di detta disposizione, devono essere prese in considerazione esigenze diverse.
53.
Da un lato, occorre garantire che le parti interessate collaborino realmente e pienamente all’inchiesta agendo con la migliore diligenza ( 23 ) e senza ostacolare l’inchiesta. In tale prospettiva, esse devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni ritengano necessarie per adottare le loro determinazioni. Le conseguenze negative alle quali può essere esposta una parte interessata in caso di collaborazione lacunosa o parziale – nel senso che quest’ultima può trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe eventualmente ritrovata se avesse collaborato pienamente all’inchiesta – devono fungere da incentivo a collaborare all’inchiesta pienamente e senza riserve.
54.
Dall’altro lato, tuttavia, le istituzioni non possono esigere che una parte interessata fornisca informazioni che appaiono manifestamente non necessarie per adottare le loro determinazioni o che sia impossibile fornire, fermo restando che l’obbligo di agire con la migliore diligenza comporta per le parti interessate un notevole obbligo d’impegnarsi ( 24 ).
55.
Occorre dunque esaminare, alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, se, come afferma la EBMA, sostenuta dalle istituzioni, l’analisi del Tribunale contenuta nella sentenza impugnata sia viziata da violazioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
ii) Valutazione dell’analisi del Tribunale
56.
Dal paragrafo 47 delle presenti conclusioni risulta che la valutazione del carattere necessario di un’informazione e, di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base effettuate dalle istituzioni devono essere esaminate alla luce delle specifiche circostanze di ciascuna inchiesta. Per valutare l’analisi svolta dal Tribunale nella sentenza impugnata si deve quindi tenere conto delle circostanze specifiche della presente causa.
57.
Nel caso di specie, è pacifico che i gruppi Giant e Jinshan, nel periodo oggetto dell’inchiesta, dovevano essere considerati collegati tramite la loro joint venture GP ( 25 ). Come constatato dal Tribunale, in detto periodo la GP costituiva l’unico collegamento tra questi due gruppi ( 26 ). Tale collegamento era inoltre in via di dissoluzione – e si è effettivamente dissolto prima dell’adozione del regolamento controverso – dal momento che la partecipazione della Giant nella GP era in fase di cessione ( 27 ). A parte tale collegamento, che potrebbe essere definito orizzontale, in quanto il gruppo Jinshan operava parimenti nella produzione di biciclette, i due gruppi costituivano due entità distinte nel periodo rilevante.
58.
La qualificazione dei due gruppi come parti collegate ha indotto la Commissione, conformemente alla sua prassi, a chiedere al gruppo Giant di compilare il modulo di richiesta di TEM e, successivamente, il questionario antidumping per la Jinshan e per tutte le società del suo gruppo ( 28 ).
59.
Nel corso del procedimento la Giant ha fatto tuttavia valere che, a motivo del carattere indiretto del suo collegamento con il gruppo Jinshan, limitato alla partecipazione nella joint venture GP, non era necessario che essa fornisse tali informazioni e che, in ogni caso, le sarebbe stato impossibile compilare la propria richiesta di TEM e successivamente i questionari antidumping per le società del gruppo Jinshan.
60.
Tuttavia, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata ( 29 ), la Giant ha fornito informazioni complete riguardo a tutte le società del suo gruppo, compresa la GP, e ha inoltre fornito informazioni sul gruppo Jinshan. Più in particolare, essa ha fornito i prospetti consolidati del gruppo Jinshan. Come constatato dal Tribunale, i menzionati documenti consentivano di individuare tutte le società di detto gruppo e di dedurne, letti congiuntamente alle altre informazioni fornite, che tra le società del gruppo Jinshan solo la joint venture GP aveva effettuato operazioni con il gruppo Giant nel periodo oggetto dell’inchiesta.
61.
La Giant ha inoltre fornito una dichiarazione del consiglio di amministrazione della Jinshan che confermava che l’unico rapporto tra essa e detta società era costituito dalla joint venture GP e che né la Jinshan né alcuna delle sue controllate aveva rapporti con la Giant ( 30 ).
62.
È in tale contesto che il Tribunale ha concluso che il Consiglio, ricorrendo ai dati disponibili al fine di determinare il prezzo all’esportazione della Giant, aveva violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
63.
La EBMA sostiene che tale conclusione è errata.
64.
In primo luogo, essa contesta al Tribunale di non avere considerato che il Consiglio aveva applicato l’articolo 18 del regolamento di base al gruppo Giant «globalmente» a motivo del rifiuto di quest’ultimo di fornire informazioni minime di base sulla sua struttura.
65.
A tale proposito, occorre rilevare tuttavia che l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base proposta dalla EBMA – riassunta al paragrafo 31 delle presenti conclusioni –, secondo cui le istituzioni potrebbero applicare tale disposizione in tre modi diversi, non trova alcun fondamento nel testo della disposizione di cui trattasi né in alcun’altra disposizione del regolamento di base né ancora nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione. Essa non trova sostegno nemmeno nella prassi decisionale degli organi dell’OMC relativa all’articolo 6.8 dell’accordo antidumping.
66.
Per contro, diversamente da quanto sostenuto dalla EBMA, vari elementi indicano che, nel caso di specie, le istituzioni hanno fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base specificamente per determinare il prezzo all’esportazione del gruppo Giant.
67.
Così, da un lato, nella sua lettera del 21 marzo 2013, menzionata al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, la Commissione ha comunicato alla Giant che intendeva applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e formulare le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili specificamente al fine di determinare il prezzo all’esportazione. Dall’altro, risulta esplicitamente dal considerando 131 del regolamento controverso che «[r]iguardo al prezzo all’esportazione è stato pertanto applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base».
68.
Peraltro, come risulta dai paragrafi 47 e 48 delle presenti conclusioni, il carattere necessario di un’informazione deve essere valutato non in astratto o «globalmente», bensì con riferimento a una determinazione che l’autorità incaricata dell’inchiesta deve adottare, vale a dire, nella fattispecie, la determinazione del prezzo all’esportazione.
69.
Certamente occorre che le istituzioni dell’Unione ottengano, fin dall’inizio dell’inchiesta, una serie di informazioni generali sulle società collegate ai produttori‑esportatori al fine di determinare il vero «perimetro» di tali produttori‑esportatori, e ciò senza dover dimostrare che tali informazioni sono necessarie per adottare una decisione in applicazione del regolamento di base.
70.
Tuttavia, come ho rilevato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, nel caso di specie il Tribunale ha constatato che la Giant, oltre alle informazioni complete sulle controllate del suo gruppo, aveva fornito informazioni che consentivano di individuare tutte le società del gruppo Jinshan, nonché tutte le operazioni intercorse fra tale gruppo e il gruppo Giant nel periodo rilevante. Pertanto, la EBMA non può seriamente sostenere che la Giant non aveva fornito informazioni minime di base sulla Jinshan ( 31 ).
71.
Tanto premesso, ritengo che occorra respingere la censura della EBMA secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che il Consiglio aveva applicato «globalmente» l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base al gruppo Giant.
72.
In secondo luogo, la EBMA rimette in discussione la valutazione operata dal Tribunale riguardo alla collaborazione della Giant all’inchiesta. In sostanza, la EBMA sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l’applicazione alla Giant dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base era giustificata in considerazione dell’omessa collaborazione di quest’ultima.
73.
A tale proposito occorre rammentare che, come già rilevato al paragrafo 57 delle presenti conclusioni, a parte il collegamento esistente tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan tramite la GP, i due gruppi costituivano due entità diverse, se non addirittura due gruppi concorrenti. È a fronte di tale situazione che la Giant, allorché, durante l’inchiesta, la Commissione le ha chiesto di presentare il modulo di richiesta di TEM e il questionario antidumping per la Jinshan e le società del suo gruppo, ha fatto valere che le era impossibile fornire tali informazioni.
74.
Risulta dal fascicolo che la Commissione non ha realmente preso in considerazione l’affermazione della Giant secondo cui le era impossibile fornire le informazioni richieste. La Commissione ha invece insistito sulla necessità che la Giant compilasse i suddetti formulari per la Jinshan e le sue società, prospettando, in caso di omessa risposta, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
75.
Orbene, non vi è dubbio che detti moduli contengano domande molto precise. Per compilare adeguatamente tali moduli occorre avere accesso a informazioni commerciali molto dettagliate, spesso di carattere riservato. Di norma, un’impresa non ha accesso (e, secondo le regole di concorrenza, non avrebbe dovuto averlo) a tutte le informazioni relative ad un gruppo concorrente. In tale contesto, sebbene non sia escluso che la Giant potesse procurarsi alcune delle informazioni richieste concernenti la Jinshan e il suo gruppo, si presume che essa non avrebbe dovuto disporre di tutte le informazioni necessarie per compilare i moduli richiesti per la Jinshan e il suo gruppo.
76.
Come ho già rilevato supra ( 32 ), nell’ambito di un’inchiesta antidumping le parti sono tenute a collaborare in maniera effettiva e piena, agendo con la migliore diligenza. In particolare, esse devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni ritengono necessarie per adottare le loro determinazioni. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base deve essere valutata caso per caso tenendo conto delle circostanze del caso di specie.
77.
Orbene, la presente causa è caratterizzata da una situazione piuttosto particolare in cui: 1) il rapporto tra le parti collegate era di natura orizzontale; 2) la joint venture che costituiva l’unico collegamento tra tali parti era in fase di cessione, cosicché il collegamento si stava dissolvendo; 3) la parte interessata in questione ha collaborato pienamente all’inchiesta nella parte in cui la riguarda e ha inoltre fornito informazioni relative alla parte ad essa collegata; 4) essa ha fatto valere l’impossibilità di fornire le informazioni molto dettagliate richieste dalle istituzioni in merito alla parte ad essa collegata.
78.
In siffatte circostanze, ritengo che le istituzioni avrebbero dovuto tenere conto dell’affermazione della Giant secondo cui le era impossibile prendere in considerazione le informazioni richieste e avrebbero dovuto eventualmente precisare di quali specifiche informazioni avessero assolutamente bisogno per adottare le loro determinazioni. Inoltre, esse avrebbero dovuto verificare in quale modo la Giant avrebbe potuto, agendo con la migliore diligenza, fornire tali informazioni.
79.
A tale proposito, da un lato, rilevo che, in generale, spetta alle istituzioni indicare alle parti interessate dall’inchiesta le informazioni che esse devono fornire ( 33 ).
80.
Dall’altro, è giocoforza constatare che, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio non era stato in grado, né nelle sue memorie né in udienza, di precisare quale informazione sul gruppo Jinshan, supplementare rispetto a quelle fornite dalla Giant durante l’inchiesta, avrebbe potuto risultare necessaria per il calcolo del prezzo all’esportazione del gruppo Giant. È anche sulla base di tale constatazione che il Tribunale ha dichiarato che non si poteva contestare alla Giant di non avere fornito talune informazioni che erano state considerate necessarie sulla base di affermazioni vaghe, tanto più che la mancanza di rapporti tra la Giant e le società del gruppo Jinshan smentiva chiaramente le affermazioni relative al carattere necessario delle risposte al questionario antidumping per queste ultime società. A tale riguardo, rilevo altresì che quando, in udienza dinanzi alla Corte, è stato posto il medesimo quesito al Consiglio, neppure esso è stato in grado di fornire una risposta soddisfacente.
81.
Dalla lettura del considerando 131 del regolamento controverso emerge che le istituzioni ritenevano che la Giant avrebbe dovuto fornire informazioni concernenti la produzione, il volume delle vendite e i prezzi all’esportazione verso l’Unione del prodotto di cui trattasi realizzati nel periodo pertinente dalle società del gruppo Jinshan. Dal canto suo, la EBMA menziona nell’impugnazione, a titolo di esempio di informazione che avrebbe dovuto essere verificata, la possibile esistenza di accordi di ripartizione dei mercati o di politiche comuni di prezzo tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan. Orbene, se queste ultime fossero le informazioni di cui le istituzioni necessitavano, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie esposte al paragrafo 77 delle presenti conclusioni, esse avrebbero dovuto chiederle specificamente e verificare se la Giant, agendo con la migliore diligenza, avrebbe potuto ragionevolmente fornire altresì informazioni rispetto a quelle che aveva già fornito. In tali circostanze, per contro, le istituzioni non potevano ignorare, tout court, tutte le informazioni dettagliate che la Giant aveva fornito.
82.
A tale proposito, occorre rammentare che, per quanto le parti di un procedimento antidumping siano in linea di principio tenute, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare una risposta al questionario della Commissione, dalla formulazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento deriva che informazioni presentate sotto altra forma o nell’ambito di un altro documento non debbono essere ignorate qualora le quattro condizioni enumerate da tale articolo siano soddisfatte ( 34 ).
83.
Dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale non ha valutato erroneamente la collaborazione della Giant e non è incorso in alcuna violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base sotto tale profilo.
84.
In terzo luogo, la EBMA contesta al Tribunale di avere violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base imponendo erroneamente alle istituzioni l’onere eccessivo di dover dimostrare il carattere necessario delle informazioni minime di base da esse richieste concernenti società collegate coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto di cui trattasi.
85.
Dalle precedenti considerazioni emerge tuttavia che la presente censura deve essere respinta. Infatti, come ho già rilevato più volte, non vi è dubbio che spetti alle istituzioni valutare il carattere necessario di un’informazione ai fini dell’adozione delle loro determinazioni.
86.
Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale ha constatato che la Giant aveva fornito informazioni di base relative alla parte ad essa collegata le quali, nel contesto di una situazione particolare come quella della presente fattispecie, erano sufficienti affinché le istituzioni adottassero la determinazione riguardo al prezzo all’esportazione.
87.
Infine, occorre ancora rispondere a due argomenti addotti dal Consiglio nella sua comparsa di risposta. Per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che le informazioni richieste non erano necessarie, esso deve essere dichiarato irricevibile in quanto rimette in discussione una valutazione di fatto del Tribunale. Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto considerando che le istituzioni avevano applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del fatto che il gruppo Giant aveva loro comunicato informazioni false e fuorvianti, è giocoforza constatare che esso si fonda su un’erronea interpretazione della sentenza impugnata, dato che detta sentenza non contiene affatto simili considerazioni ( 35 ).
88.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che occorra respingere le censure della EBMA vertenti su un’erronea applicazione da parte del Tribunale dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
2) Sul superamento da parte del Tribunale dei limiti del suo potere di sindacato giurisdizionale
89.
La EBMA sostiene che il Tribunale si sarebbe sostituito alle istituzioni traendo conclusioni dagli elementi di prova parziali presentati e avrebbe quindi violato l’ampio potere discrezionale di cui esse dispongono nonché superato i limiti del suo potere di sindacato giurisdizionale.
90.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Il controllo giurisdizionale di tale valutazione deve quindi limitarsi a verificare il rispetto delle norme procedurali, l’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, l’assenza di un errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’insussistenza di uno sviamento di potere ( 36 ).
91.
Orbene, si deve rilevare che, sebbene le istituzioni dispongano certamente di un ampio margine di discrezionalità anche per quanto riguarda l’individuazione delle informazioni di cui necessitano per adottare le loro determinazioni, ciò non significa tuttavia, come risulta dal paragrafo 54 delle presenti conclusioni, che esse possano esigere da una parte interessata qualsiasi informazione o che la possibilità di ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base non sia soggetta a limiti.
92.
Nel caso di specie, il Tribunale, sulla base degli elementi di cui al fascicolo e delle constatazioni che ha potuto effettuare durante il procedimento dinanzi a sé, ha concluso che, nella particolare situazione di cui al caso di specie, il Consiglio aveva violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Infatti, il Consiglio non poteva ricorrere ai dati disponibili per determinare il prezzo all’esportazione della Giant in una situazione nella quale, da un lato, le informazioni da essa fornite consentivano di calcolare tale prezzo e, dall’altro, il Consiglio non era stato in grado di stabilire quali informazioni supplementari fossero necessarie a tal fine.
93.
In tali circostanze, ritengo che il Tribunale non abbia violato il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni né superato i limiti del suo potere di sindacato giurisdizionale.
94.
Da tutte le considerazioni che precedono deriva, a mio avviso, che i primi due motivi di impugnazione dedotti dalla EBMA devono essere respinti.
B. Sul terzo motivo
95.
Con il suo terzo motivo, la EBMA contesta i punti da 79 a 91 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non poteva invocare il rischio di elusione per giustificare il rifiuto di applicare un dazio antidumping individuale alla Giant. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato su tre motivi.
96.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio aveva confermato che le condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base non erano state prese in considerazione durante l’esame della situazione della Giant e che tale istituzione non si era avvalsa di alcun’altra disposizione del regolamento di base ai sensi della quale l’esistenza di un rischio di elusione possa giustificare il rifiuto di concedere un dazio antidumping individuale a un produttore‑esportatore. In tale contesto, il Tribunale ha considerato che un rischio siffatto non poteva essere invocato dal Consiglio per giustificare l’applicazione alla ricorrente dell’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale ( 37 ).
97.
In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che il Consiglio non poteva basarsi su un rischio di elusione meramente ipotetico che sarebbe inerente alla nozione di «società collegate» per rifiutare la concessione di un dazio antidumping individuale. A sostegno del suo ragionamento, il Tribunale ha fatto riferimento alla prassi decisionale dell’organo di conciliazione dell’OMC, sulla base della quale il rischio che l’applicazione di dazi antidumping individuali non sia efficace per contrastare il dumping non sarebbe idoneo, di per sé, a giustificare l’imposizione ai produttori‑esportatori di un dazio applicabile a livello nazionale ( 38 ).
98.
In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, sulla base delle informazioni di cui disponevano le istituzioni nel momento in cui è stato adottato il regolamento controverso, esse avrebbero dovuto affermare l’insussistenza di un rischio di elusione tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan. Il Tribunale ha considerato, in particolare, che l’uscita della Giant dalla GP era idonea ad eliminare l’unico collegamento esistente tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan e pertanto ad eliminare il rischio di elusione dovuto all’esistenza di tale collegamento tra detti due gruppi ( 39 ).
3. Sintesi degli argomenti delle parti
99.
La EBMA afferma, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe concluso che nel caso di specie le istituzioni non potevano far valere un rischio di elusione in quanto si sarebbe basato sull’erronea premessa secondo cui la presente causa verterebbe sulla determinazione del prezzo all’esportazione ( 40 ).
100.
In secondo luogo, secondo la EBMA, qualora delle società siano collegate, come nel caso di specie i gruppi Giant e Jinshan, esisterebbe sempre un rischio di elusione nel caso in cui un’entità collegata ottenga un dazio antidumping inferiore rispetto a quello ottenuto da un’altra entità del medesimo gruppo. Ne conseguirebbe che l’argomentazione esposta nella sentenza impugnata riguardo al rischio ipotetico di elusione tra imprese non collegate sarebbe fondamentalmente viziata ed errata in diritto. Nella presente causa sarebbero quindi giustificati i timori delle istituzioni per quanto riguarda l’elusione da parte delle società collegate. Inoltre, i riferimenti alle decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC operati dal Tribunale sarebbero irrilevanti.
101.
In terzo luogo e infine, la EBMA sostiene che non si può escludere che, nel periodo dell’inchiesta, i gruppi Giant e Jinshan fossero collegati più di quanto non risulti dalle risposte ai questionari relativi alle società del gruppo Giant e dai prospetti consolidati della Jinshan.
102.
Il Consiglio, anzitutto, aderisce a tale motivo. Esso aggiunge inoltre che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. A tale proposito, esso rileva che l’articolo 9, paragrafo 5, lettera e), di tale regolamento prevede che il rischio di elusione può sussistere nel caso di esportazioni in provenienza da un paese che non ha un’economia di mercato, come la Cina. Tale eventualità sarebbe prevista dal regolamento di base in caso di intervento dello Stato. Così avverrebbe proprio nel caso del gruppo Giant, dato che, durante il periodo pertinente, il governo cinese deteneva il 33,13% della Jinshan, informazione che, peraltro, non sarebbe stata comunicata dal gruppo Giant durante l’inchiesta. Inoltre, il rischio di elusione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera e), di detto regolamento sarebbe stato menzionato nel considerando 114 del regolamento controverso.
103.
La Giant sostiene anzitutto che il terzo motivo è irricevibile, in quanto, al pari dei motivi primo e secondo, verte a suo avviso sulla valutazione dei fatti, che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione. In subordine, la Giant sostiene che il terzo motivo è infondato.
4. Valutazione
104.
Occorre anzitutto esaminare, alla luce della giurisprudenza ricordata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Giant riguardo al terzo motivo della EBMA.
105.
A tale proposito, ritengo che non vi sia dubbio che le prime due censure, riassunte ai paragrafi 99 e 100 delle presenti conclusioni, deducono questioni di diritto di cui la Corte può conoscere in sede di impugnazione. Infatti, tali due censure rimettono in discussione due premesse giuridiche del ragionamento del Tribunale. La seconda censura è inoltre diretta a contestare la pertinenza dei riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, alla prassi decisionale dell’organo di conciliazione dell’OMC.
106.
Per contro, la terza censura, riassunta al paragrafo 101 delle presenti conclusioni, mira a rimettere in discussione la constatazione di fatto, contenuta nel punto 89 della sentenza impugnata, secondo cui la joint venture GP costituiva l’unico collegamento esistente tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan. Pertanto, tale censura deve essere dichiarata irricevibile.
107.
Nel merito, rilevo anzitutto che la prima censura, secondo cui il Tribunale si sarebbe basato sulla premessa errata che la causa verteva sulla determinazione del prezzo all’esportazione, deve essere respinta alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi da 64 a 67 delle presenti conclusioni. Infatti, da tali considerazioni risulta che detta premessa non è errata.
108.
Per il resto, constato che la EMBA, con la sua argomentazione, non rimette effettivamente in discussione la constatazione, operata al punto 85 della sentenza impugnata, sul fondamento degli elementi indicati ai successivi punti da 86 a 88, secondo cui, in ogni caso, le informazioni di cui disponevano le istituzioni al momento dell’adozione del regolamento impugnato erano sufficienti per dichiarare insussistente un rischio di elusione tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan. La EBMA non contesta specificamente, in diritto, quanto dichiarato dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, secondo cui l’uscita della Giant dalla GP era idonea ad eliminare l’esistenza di un siffatto rischio di elusione.
109.
Orbene, quanto ivi dichiarato è sufficiente di per sé a fondare la conclusione, contenuta nel punto 90 della sentenza impugnata, secondo cui, nel caso di specie, il Consiglio non poteva far valere un rischio di elusione per giustificare il rifiuto di applicare un dazio antidumping individuale alla Giant.
110.
Ne consegue che, anche supponendo che le considerazioni esposte nei punti da 82 a 84 della sentenza impugnata siano erronee, la conclusione contenuta nel punto 90 della sentenza impugnata resterebbe valida. In tali circostanze, gli argomenti relativi a detti punti, a mio avviso, devono essere dichiarati inoperanti.
111.
Infine, per quanto riguarda l’argomento del Consiglio, riassunto al paragrafo 102 delle presenti conclusioni, occorre rammentare che dal combinato disposto degli articoli 172, 174 e 178, paragrafo 1, e paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento di procedura risulta che la comparsa di risposta presentata conformemente all’articolo 172 di detto regolamento non può avere ad oggetto l’annullamento della sentenza impugnata per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale ( 41 ).
112.
Orbene, è giocoforza constatare che la EBMA, nell’ambito del suo terzo motivo, non ha mai fatto valere una violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tali circostanze, ritengo che il motivo dedotto dal Consiglio nella comparsa di risposta costituisca un motivo distinto e autonomo di annullamento della sentenza impugnata che deve essere dichiarato irricevibile.
113.
Ritengo, in ogni caso, che tale motivo sia altresì infondato. Infatti, il Consiglio non può effettivamente far valere la violazione di una disposizione ‐ l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base – che, come ha ammesso lo stesso Consiglio dinanzi al Tribunale ( 42 ), non è stata applicata nel caso di specie nei confronti della Giant. Inoltre, l’invocazione del considerando 114 del regolamento controverso è manifestamente fuori contesto, dato che tale considerando si limita a menzionare le disposizioni pertinenti del regolamento di base.
114.
Da tutto quanto precede risulta che, a mio avviso, il terzo motivo della EBMA va parimenti respinto e che, di conseguenza, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
VII. Conclusione
115.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Giant (China) Co. Ltd.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑425/13, non pubblicata, EU:T:2015:896.
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 153 pag. 17).
( 4 ) All’epoca dell’inchiesta in discussione nella presente causa, le disposizioni che disciplinavano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea figuravano nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22).
( 5 ) Per maggiori dettagli v. punti da 2 a 8 della sentenza impugnata.
( 6 ) V. punto 14 della sentenza impugnata, in cui viene precisata la struttura di controllo della GP.
( 7 ) V. punti 15 e 17 della sentenza impugnata.
( 8 ) V. punti 16, da 18 a 20, 22 e 24 della sentenza impugnata.
( 9 ) V. considerando da 131 a 135 del regolamento controverso.
( 10 ) V. considerando 137 del regolamento controverso.
( 11 ) Si tratta, da un lato, della prima parte del terzo motivo e del quinto motivo e, dall’altro, del settimo motivo dedotti dalla Giant dinanzi al Tribunale. Per maggiori dettagli v. punti da 46 a 51 della sentenza impugnata.
( 12 ) Punti da 56 a 70 e 77 della sentenza impugnata.
( 13 ) Punti da 71 a 76 della sentenza impugnata.
( 14 ) Punti da 79 a 90 della sentenza impugnata.
( 15 ) Tale censura costituisce in realtà un motivo distinto.
( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2017, Timab Industries e CFPR/Commissione (C‑411/15 P, EU:C:2017:11, punto 89 e giurisprudenza citata).
( 17 ) A tale proposito, v. punto 44 della sentenza del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271). Tale formulazione è stata ripresa in varie pronunce del Tribunale, compresa la sentenza impugnata (v. punto 61).
( 18 ) GU 1994, L 336, pag. 103 (in prosieguo: l’«accordo antidumping»). Detto accordo è contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). L’articolo 6.8 dell’accordo antidumping è così formulato:
«Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili».
( 19 ) A tale proposito, v. più dettagliatamente paragrafi da 34 a 37 delle mie conclusioni nelle cause riunite Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2016:928) nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti. V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 44 a 46 e giurisprudenza citata). Più specificamente, sui rapporti tra l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e l’articolo 6.8 dell’accordo antidumping, v. sentenze del 4 marzo 2010, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiglio (T‑409/06, EU:T:2010:69, punto 103), e del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271, punto 40).
( 20 ) V. relazione del gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC intitolata «Corea – Dazi antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta provenienti dall’Indonesia» (WT/DS312/R), adottata il 28 ottobre 2005, paragrafo 7.43. A tale proposito, v. altresì sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271, punto 46).
( 21 ) V. la relazione del gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC intitolata «Comunità europee – Misure antidumping concernenti il salmone d’allevamento proveniente dalla Norvegia (WT/DS337/R), adottata il 15 gennaio 2008, punto 7.343. A tale proposito v. anche sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271, punto 46).
( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62, punto 87). Riguardo al procedimento per elusione, v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 32).
( 23 ) Per quanto riguarda l’obbligo delle parti di agire con la migliore diligenza per fornire alle istituzioni le informazioni necessarie, v. il testo dell’articolo 18, paragrafo 3, in fine, del regolamento di base. A tale proposito v. altresì allegato II, paragrafo 5, all’accordo antidumping.
( 24 ) A tale proposito si vedano, per quanto riguarda l’articolo 6.8 dell’accordo antidumping, le considerazioni esposte ai punti 7.244 e 7.245 della relazione del gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC intitolata «Egitto – Misure antidumping definitive sulle importazioni di barre di armatura in acciaio provenienti dalla Turchia» e adottata il 1o ottobre 2002.
( 25 ) A tale proposito, l’articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base rinvia, al fine di determinare se due parti siano associate, alla definizione di parti collegate di cui all’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1). Tale definizione è pertinente anche per determinare l’esistenza di un’«associazione» al fine di fissare il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il modulo di richiesta di TEM e il questionario antidumping riprendono tale definizione di parti collegate.
( 26 ) V. punto 89 della sentenza impugnata.
( 27 ) Ibidem.
( 28 ) V. nota precedente, in fine. V. altresì paragrafi 10 e 11 delle presenti conclusioni e punti da 14 a 17 della sentenza impugnata.
( 29 ) V. punti da 63 a 66 della sentenza impugnata.
( 30 ) V. punto 67 della sentenza impugnata.
( 31 ) La presente causa si differenzia così da quella che ha dato luogo alla sentenza del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio (T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271). In detta sentenza il Tribunale ha considerato che le istituzioni non erano incorse in errore utilizzando i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del fatto che la parte interessata aveva omesso di comunicare i nomi di due controllate del gruppo interessato, il che equivaleva a non avere fornito informazioni complete e attendibili al di là di qualsiasi dubbio circa l’esatta composizione del gruppo societario nel suo complesso (v. punto 49 di detta sentenza).
( 32 ) V. paragrafi 47, 48, 53 e 54 delle presenti conclusioni.
( 33 ) V., a tale proposito, punto 1 dell’allegato II all’accordo antidumping, il quale prevede in particolare che le autorità incaricate dell’inchiesta devono indicare alle parti interessate le «informazioni che [queste] dev[ono] fornire».
( 34 ) V. punto 150 della sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78). In detta sentenza la Corte ha confermato l’analisi del Tribunale, il quale, nella sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62, punti 90 e 91), aveva dichiarato che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, quando una parte ha omesso di presentare una risposta al questionario, ma ha fornito elementi di informazione nell’ambito di un altro documento, non può essere rimproverata alcuna omessa collaborazione se, in primo luogo, le eventuali insufficienze non rendano eccessivamente difficile pervenire a conclusioni ragionevolmente corrette, in secondo luogo, le informazioni vengano fornite in tempo utile, in terzo luogo, siano controllabili e, in quarto luogo, la parte abbia agito con la migliore diligenza.
( 35 ) Al contrario, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato gli elementi addotti dal Consiglio e ha concluso, al punto 76 della medesima sentenza, che nel caso di specie detti elementi non consentivano, né singolarmente né congiuntamente, di ritenere che le informazioni fornite dalla Giant riguardo al prezzo all’esportazione fossero false o fuorvianti.
( 36 ) V., inter alia, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Consiglio e Consiglio/Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 34 e giurisprudenza citata).
( 37 ) Punti 81 e 82 della sentenza impugnata.
( 38 ) Punti 83 e 84 della sentenza impugnata e relazioni dell’organo di conciliazione dell’OMC ivi citate.
( 39 ) Punti da 85 a 89 della sentenza impugnata.
( 40 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
( 41 ) A tale proposito, v. sentenze del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punti da 97 a 102), e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punti da 20 a 22).
( 42 ) V. punto 82 della sentenza impugnata.