CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate l’11 maggio 2016 ( 1 )
Causa C‑108/16 PPU
Openbaar Ministerie
contro
Pawel Dworzecki
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Procedure di consegna tra Stati membri — Motivi di non esecuzione facoltativa — Pena pronunciata in contumacia — “Citazione in giudizio ad personam” — “Notifica ufficiale con altri mezzi” — Diritto dell’Unione — Nozioni autonome»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata formulata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice polacco nei confronti del sig. Dworzecki. Tale mandato d’arresto europeo è diretto all’esecuzione di tre pene privative della libertà, una delle quali pronunciata al termine di un procedimento in cui il sig. Dworzecki non è comparso personalmente.
2.
La causa in esame fa sorgere principalmente la questione se la notifica di una citazione a una persona di maggiore età (nella fattispecie, il nonno del sig. Dworzecki), familiare residente all’indirizzo indicato dalla persona ricercata, possa essere considerata rispondente alla condizione stabilita all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 2 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione quadro»).
3.
Con il presente rinvio pregiudiziale si chiede alla Corte di interpretare talune nozioni contenute nell’articolo 4 bis della decisione quadro. La risposta alle questioni sollevate consentirà di precisare la funzione del giudice dell’esecuzione in materia di verifica delle circostanze che danno luogo all’applicazione delle alternative possibili di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
4.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, «[g]li Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». Secondo il paragrafo 3 della medesima disposizione, «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
5.
La decisione quadro 2009/299 ha modificato la decisione quadro 2002/584. Essa ha abrogato, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, e ha introdotto un nuovo articolo 4 bis, riguardante le decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.
6.
Il considerando 4 della decisione quadro 2009/299 stabilisce quanto segue:
«È (…) necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri».
7.
Il considerando 7 della decisione quadro 2009/299 precisa che:
«Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni “a tempo debito”, vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa».
8.
Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2009/299:
«Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate».
9.
L’articolo 4 bis della decisione quadro è formulato come segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a)
a tempo debito:
i)
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii)
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b)
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
c)
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i)
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii)
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
d)
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i)
riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii)
sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
(…)».
B – Diritto olandese
10.
La legge sulla consegna (Overleveringswet; in prosieguo: l’«OLW») traspone la decisione quadro nel diritto olandese. L’articolo 12 dell’OLW dà attuazione all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro e dispone quanto segue:
«La consegna non è autorizzata quando il mandato d’arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza sebbene l’imputato non sia comparso personalmente al processo terminato con la predetta sentenza, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente:
a)
l’imputato è stato citato a tempo debito e personalmente ed è stato quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato informato ufficialmente e di fatto con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
(…)».
II – Procedimento principale
11.
Il 30 novembre 2015 il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato investito dall’officier van justitie bij de rechtbank (procuratore del Re presso detto giudice) di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 4 febbraio 2015 dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunale regionale di Zielona Góra, Polonia) diretto all’arresto e alla consegna del sig. Dworzecki.
12.
Il mandato d’arresto è stato emesso per dare esecuzione in Polonia a tre pene privative della libertà inflitte con tre sentenze pronunciate il 12 marzo 2007 (sentenza I), il 22 giugno 2010 (sentenza II) e il 2 giugno 2011 (sentenza III). Le pene hanno, rispettivamente, una durata di due anni (di cui restano da eseguire sette mesi e dodici giorni), otto mesi e sei mesi ( 4 ).
13.
Dal punto d) del mandato d’arresto europeo emerge che il sig. Dworzecki non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo alla sentenza II. Pertanto, l’autorità giudiziaria emittente ha contrassegnato il punto 1, lettera b), del modello di mandato d’arresto (corrispondente al punto 3.1b del modello allegato alla decisione quadro) applicabile nei casi in cui «l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio».
14.
Secondo le «informazioni sul modo in cui la condizione è stata soddisfatta», previste al punto 4, del punto d), del modello allegato alla decisione quadro, l’autorità giudiziaria emittente ha precisato quanto segue:
«La citazione è stata inviata all’indirizzo indicato dal sig. Pawel Dworzecki per le notifiche ed è stata ricevuta da una persona maggiore d’età e residente a tale indirizzo, il nonno del sig. Pawel Dworzecki, conformemente all’articolo 132 del codice di procedura penale in cui si prevede che “in caso di assenza del destinatario, l’atto processuale deve essere notificato a una persona maggiore d’età, convivente del destinatario, e in caso di assenza di un convivente maggiore d’età, l’atto processuale può essere altresì notificato al proprietario o al portiere o al sindaco, a condizione che tali persone si impegnino a recapitare la notifica al suo destinatario”. È stata inviata al medesimo indirizzo anche una copia della sentenza, ricevuta da una persona maggiore d’età ivi residente. Il sig. Pawel Dworzecki si è peraltro dichiarato colpevole e ha accettato anticipatamente la pena proposta dal pubblico ministero».
15.
Il sig. Dworzecki è detenuto nei Paesi Bassi in attesa, da un lato, della consegna effettiva – già autorizzata – per le sentenze I e III e, dall’altro, della decisione del giudice del rinvio sulla sentenza II.
III – Decisione di rinvio e questioni pregiudiziali
16.
Il giudice del rinvio rileva che, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, l’articolo 12 dell’OLW prevede un motivo imperativo di rifiuto dell’esecuzione nel caso in cui la persona ricercata non sia comparsa personalmente al processo conclusosi con la decisione alla base del mandato d’arresto.
17.
Dalla decisione di rinvio emerge che, in passato, il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam) ha interpretato la parte di frase «conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente», che precede le lettere da a) a d) dell’articolo 12 dell’OLW ( 5 ), nel senso che spetta al diritto dello Stato membro che emette il mandato d’arresto europeo stabilire se le situazioni di fatto di cui trattasi rientrino in uno dei casi elencati in tale disposizione. Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga ormai, come dimostrano le sue questioni pregiudiziali, sulla compatibilità di tale interpretazione con la decisione quadro.
18.
In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le nozioni impiegate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della [decisione quadro]
—
“a tempo debito (...) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione”
e:
—
“a tempo debito (...) è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato”,
configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione europea.
2)
In caso di risposta affermativa:
a)
come debbano essere interpretate siffatte nozioni in linea generale e
b)
se rientri in una delle due nozioni autonome di cui alla prima questione una fattispecie come quella in esame, che si caratterizza perché:
—
secondo il [mandato d’arresto europeo] la citazione è stata notificata presso l’indirizzo della persona ricercata a un convivente adulto che si è impegnato a recapitare la citazione alla persona ricercata;
—
in base al [mandato d’arresto europeo] non è possibile stabilire se e quando tale convivente abbia effettivamente trasmesso la citazione alla persona ricercata;
—
le dichiarazioni rese in udienza dinanzi al giudice del rinvio dalla persona ricercata non consentono di stabilire se quest’ultima fosse al corrente, a tempo debito, della data e del luogo del processo fissato».
IV – Sul procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte
19.
Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Detto giudice ha motivato tale domanda sottolineando che il sig. Dworzecki è attualmente privato della libertà in attesa, da un lato, della sua consegna effettiva – già autorizzata dal giudice del rinvio per due delle tre sentenze – e, dall’altro, della decisione di quest’ultimo riguardo alla restante sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea che i tempi di risposta della Corte hanno un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione del sig. Dworzecki.
20.
La Quarta Sezione della Corte ha deciso, in data 10 marzo 2016, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.
21.
Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Dworzecki, il governo olandese e la Commissione europea. All’udienza tenutasi il 14 aprile 2016, oltre ai predetti, hanno formulato osservazioni orali anche i governi polacco e del Regno Unito.
V – Analisi
22.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’interpretazione di talune nozioni contenute nell’articolo 4 bis paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro debba essere determinata unicamente con riferimento al diritto interno dello Stato membro emittente o se si tratti di nozioni autonome del diritto dell’Unione. In questa seconda ipotesi, il giudice del rinvio interroga la Corte, con la seconda questione, sull’interpretazione che occorre attribuire alle nozioni contenute in tale disposizione alla luce delle circostanze del caso di specie.
23.
In via preliminare, occorre sottolineare che alla causa in esame è sottesa la questione della trasformazione, da parte del diritto interno, di un motivo facoltativo di non esecuzione in un motivo obbligatorio. Tale importante questione non è stata ancora esaminata dalla Corte, che ha avuto soltanto occasione di pronunciarsi sulla possibilità per gli Stati membri di limitare le situazioni in cui le autorità giudiziarie di esecuzione possono rifiutare di consegnare una persona ricercata ( 6 ). Tuttavia, poiché, da un lato, rispetto a tale questione gli Stati membri non hanno presentato argomentazioni suffragate e, dall’altro, la stessa non costituisce un elemento necessario per fornire una risposta utile al giudice del rinvio nel caso di specie, non l’affronterei nelle presenti conclusioni.
A – Prima questione pregiudiziale
24.
La prima questione posta dal giudice del rinvio distingue due possibilità che, apparentemente, si escludono a vicenda: o si tratta di nozioni «autonome del diritto dell’Unione» – il cui contenuto e la cui interpretazione sono quindi determinati in modo uniforme dal diritto dell’Unione, che armonizza implicitamente i diritti nazionali –, o tali nozioni sono state intese con riferimento al diritto interno ( 7 ).
25.
In tutte le osservazioni scritte e orali depositate dinanzi alla Corte si sostiene che le nozioni contenute nell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione.
26.
A mio avviso, una distinzione così netta tra, da un lato, le nozioni autonome del diritto dell’Unione e, dall’altro, quelle che rinviano al diritto interno non consente di cogliere correttamente la problematica sottesa alla presente questione pregiudiziale. Infatti, la disposizione controversa non sembra piegarsi in modo evidente a tale dicotomia. La questione posta dal giudice del rinvio riguarda tutte le nozioni incluse nell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro costituenti la prima eccezione al motivo facoltativo di non esecuzione enunciato da tale disposizione. Sembrerebbe artificioso vedere in tale disposizione un insieme di nozioni autonome giustapposte. Si è piuttosto in presenza di requisiti minimi o di garanzie indipendenti o autonome del diritto dell’Unione che configurano, sotto forma di situazioni di fatto dettagliate, eccezioni alla possibilità di non riconoscimento prevista all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. Come afferma la Commissione, i considerando della decisione quadro 2009/299 attestano la volontà del legislatore di stabilire «motivi chiari e comuni [di] non riconoscimento» e «soluzioni comuni» ( 8 ) riguardanti decisioni pronunciate in contumacia.
27.
Infatti, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro prevede un motivo facoltativo di non esecuzione quando l’interessato non è comparso al processo avviato nei suoi confronti. Esistono tuttavia quattro eccezioni che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo ( 9 ). Tali casi sono enunciati all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro in cui sono precisate le condizioni alle quali l’autorità di esecuzione deve eseguire la decisione nonostante la persona non sia stata presente al processo ( 10 ).
28.
Tale sistema richiede una cooperazione tra le autorità giudiziarie emittenti e di esecuzione fondata sulla fiducia reciproca. In pratica, spetta all’autorità giudiziaria emittente indicare nel mandato d’arresto – conformemente al modello allegato alla decisione quadro, come modificato dalla decisione 2009/299 – il modo in cui le garanzie previste all’articolo 4 bis sono state rispettate. Quando l’autorità emittente contrassegna la casella indicando che l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, essa deve precisare espressamente se l’interessato sia stato citato personalmente (punto 3.1 a del modello allegato alla decisione quadro) o, in mancanza, se sia stato è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi (punto 3.1 b di tale modello). In questa seconda ipotesi, l’autorità emittente deve indicare (conformemente al punto 4 di detto modello) come tale condizione sia stata soddisfatta. Ciò presuppone necessariamente una descrizione dei fatti nonché la qualificazione giuridica di taluni elementi, in conformità alla valutazione dell’autorità emittente.
29.
La circostanza che l’autorità emittente sia tenuta a indicare tali informazioni di fatto nel punto 4 del modello conferma il ruolo di controllo o di verifica riconosciuto all’autorità di esecuzione. Pertanto, le informazioni contenute nel mandato d’arresto europeo relative al modo in cui l’interessato è stato informato consentono all’autorità di esecuzione di esercitare le sue prerogative in materia di rifiuto dell’esecuzione attraverso un esame indipendente delle condizioni e delle garanzie previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. Tale controllo indipendente effettuato dall’autorità di esecuzione deve essere garantito alla luce del contenuto autonomo delle garanzie chiare e comuni enunciate nelle eccezioni interne al motivo facoltativo di non riconoscimento di cui all’articolo 4 bis.
30.
Si deve sottolineare che l’autorità di esecuzione, nel suo ruolo di autorità indipendente di controllo, si limita a effettuare una verifica della qualificazione giuridica (punti 3.1 b, 3.2. o 3.3 del modello) dei fatti come presentati dall’autorità emittente (punto 4 del modello). Contrariamente agli argomenti dedotti in udienza dai governi neerlandese e del Regno Unito, ciò non implica che l’autorità di esecuzione possa contestare i fatti accertati dall’autorità emittente. Dal principio della fiducia reciproca – ma anche da quello di economia dei mezzi in materia giudiziaria – deriva, infatti, che l’autorità di esecuzione si deve attenere ai fatti presentati dall’autorità emittente.
31.
Per quanto riguarda le conseguenze pratiche derivanti dalle garanzie previste dalla seconda parte dell’alternativa contenuta nell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro, si può concludere che, nonostante il fatto che l’autorità emittente abbia precisato, nel punto 3 del modello del mandato d’arresto europeo che l’interessato non citato personalmente è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, l’autorità di esecuzione è legittimata a verificare se le condizioni particolari comuni enunciate da tale disposizione siano soddisfatte, tenuto conto delle informazioni riportate al punto 4 del modello da parte dell’autorità emittente.
32.
Dal sistema elaborato dalla decisione quadro nel suo svolgimento pratico emerge quindi che le eccezioni elencate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro costituiscono garanzie autonome che stabiliscono i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, il cui rispetto è controllato dalle autorità di esecuzione. In tal senso, detti requisiti sono stati definiti nella decisione quadro in modo autonomo e comune agli Stati membri.
33.
Pertanto, l’esistenza delle garanzie autonome comuni fissate dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro è proprio ciò che rende possibile l’istituzione, da parte di tale articolo, di un sistema che favorisce il riconoscimento reciproco, rispettando al contempo i diritti della difesa. È alla luce di questi due obiettivi che la decisione quadro definisce le conseguenze giuridiche degli atti processuali degli Stati membri senza tuttavia formulare modalità procedurali concrete.
34.
Infatti, dal tenore della decisione quadro nonché dai considerando della decisione quadro 2009/299 emerge chiaramente che il regime istituito dal diritto dell’Unione, relativo all’applicazione del principio del riconoscimento reciproco alle decisioni pronunciate in contumacia non ha lo scopo di armonizzare le norme processuali degli Stati membri. In primo luogo, il riferimento agli «ulteriori requisiti processuali» di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro denota che tale disposizione prevede soltanto un contenuto processuale minimo che deve essere integrato dal diritto processuale interno ( 11 ). In secondo luogo, il considerando 4 della decisione quadro 2009/299 mette chiaramente in evidenza il fatto che tale decisione quadro «non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri» ( 12 ).
35.
Ne consegue che le modalità procedurali, in particolare quelle relative alla notifica o alla comunicazione degli atti processuali, continuano a essere disciplinate dal diritto interno, conformemente, del resto, al principio dell’autonomia processuale degli Stati membri e alla natura giuridica delle decisioni quadro. Pertanto, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro fissa soltanto requisiti minimi espressi sotto forma di condizioni di fatto che devono essere soddisfatte e rimette al diritto interno la scelta delle modalità procedurali.
36.
Pertanto, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che esso contiene garanzie minime autonome il cui rispetto deve essere verificato in modo indipendente dall’autorità giudiziaria di esecuzione al fine di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente al processo.
B – Seconda questione pregiudiziale
37.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga la Corte, in primo luogo, sull’interpretazione da attribuire in generale alle nozioni contenute nell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se una situazione come quella di cui alla causa in esame rientri in una delle due fattispecie previste da tale disposizione. Dopo qualche considerazione di carattere generale, esaminerò le particolarità delle fattispecie previste dalla disposizione controversa rispetto alle circostanze del caso di specie.
1. Considerazioni generali
38.
L’importanza fondamentale, nel diritto dell’Unione in generale e nel sistema della decisione quadro in particolare, del principio della fiducia reciproca e del principio – ad esso strettamente collegato – del riconoscimento reciproco non è in discussione ( 13 ). La Corte ha ricordato più volte che il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria, implica, in particolare, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso a un mandato d’arresto europeo ( 14 ). Pertanto, questi ultimi possono rifiutarsi di dare esecuzione a siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria o facoltativa, previsti agli articoli 3 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 ( 15 ). Pertanto, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo potere discrezionale nell’attuazione di tali disposizioni nel loro ordinamento interno, essi non possono estendere la loro portata al di là di quella risultante da un’interpretazione uniforme ( 16 ).
39.
Per quanto riguarda l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, dal considerando 3 della decisione quadro 2009/299 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso porre fine alla situazione prevista dall’articolo 5 della versione iniziale della decisione quadro 2002/584 secondo il quale spettava all’autorità dell’esecuzione valutare se le assicurazioni fornite riguardo alla possibilità di chiedere una riapertura del processo fossero sufficienti ( 17 ).
40.
Tuttavia, l’esistenza di motivi di non esecuzione attesta il fatto che il principio del riconoscimento reciproco non implica un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto ( 18 ). In particolare, l’articolo 4 bis della decisione quadro costituisce un motivo di non esecuzione espressamente collegato ai diritti della difesa nel corso di un processo conclusosi con una condanna pronunciata in contumacia ( 19 ). In tale contesto, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro prevede requisiti autonomi di tutela dei diritti della difesa che consentono di garantire l’esecuzione del mandato d’arresto anche in caso di mancata comparizione dell’interessato al processo. Pertanto, sebbene la decisione quadro 2009/299 abbia consentito un’evoluzione certa nel senso del riconoscimento reciproco, tale evoluzione è stata resa possibile con l’inserimento di garanzie essenziali minime e autonome stabilite dal diritto dell’Unione.
41.
Di conseguenza, il principio del riconoscimento reciproco non può orientare di per sé solo l’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro dato che tale disposizione costituisce un’eccezione alla possibilità di applicare un motivo di non esecuzione la cui esistenza è espressamente collegata al rispetto dei diritti fondamentali. Pertanto, le specificità di tale disposizione particolare devono determinare la sua interpretazione.
42.
In primo luogo, è pacifico che si tratti di una disposizione che descrive in modo dettagliato talune condizioni di fatto che devono essere soddisfatte.
43.
In secondo luogo, non si può ignorare il fatto che tale disposizione si inserisce nel settore specifico del diritto penale, il che comporta l’esistenza di maggiori garanzie ( 20 ).
44.
In terzo luogo, tale disposizione è strettamente collegata ai diritti fondamentali, ossia i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo sanciti negli articoli 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la Carta).
45.
Al riguardo, come fa valere la Commissione, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro deve essere interpretato innanzi tutto con riferimento all’obiettivo del rispetto dei diritti dell’imputato, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 21 ). L’obiettivo della tutela dei diritti dell’imputato emerge altresì dai considerando 1 e 8 della decisione quadro 2009/299 che riflettono la volontà di istituire un sistema conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
46.
Secondo tale giurisprudenza, il diritto di comparire in giudizio – che deriva dall’oggetto e dallo scopo dell’intero articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 22 ) – non è assoluto e, a talune condizioni, l’imputato può rinunciarvi spontaneamente, in modo espresso o tacito, ma inequivocabile. Pertanto, è stato dichiarato che un procedimento che si svolge in assenza dell’imputato non è di per sé incompatibile con l’articolo 6 della CEDU. Ciò avviene in particolare quando l’imputato può ottenere successivamente una nuova decisione giurisdizionale dopo essere stato sentito e quando è stato accertato che ha rinunciato al diritto di comparire e di difendersi o che ha inteso sottrarsi alla giustizia ( 23 ).
47.
La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla compatibilità del sistema definito dall’articolo 4 bis della decisione quadro con gli articoli 47 e 48 della Carta. Nella sentenza Melloni, la Corte ha evidenziato il fatto che il legislatore dell’Unione ha adottato una soluzione consistente nel prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia deve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa ( 24 ).
48.
L’obiettivo generale della decisione quadro – ossia, facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria ( 25 ) – deve essere quindi ponderato con l’obiettivo specifico del rispetto del diritto dell’imputato di comparire personalmente al processo, sotteso all’articolo 4 bis introdotto dalla decisione quadro 2009/299.
49.
In sintesi, per le tre ragioni enunciate supra, non è possibile ricorrere, come nel caso del governo olandese, a un argomento fondato sull’effetto utile della decisione quadro unicamente nell’ottica di migliorare il riconoscimento reciproco. Siffatta argomentazione non può essere presentata a danno dei diritti della difesa nell’ambito dei procedimenti penali, quand’anche si arrivasse a una situazione in cui l’esecuzione del mandato d’arresto dovesse essere negata.
50.
In risposta alla seconda questione pregiudiziale, sub a), ritengo che, ai fini dell’interpretazione delle garanzie comuni contenute nell’articolo 4 bis della decisione quadro, si debba adottare un’interpretazione letterale di tale disposizione che riconosca pienamente i diritti fondamentali.
2. «Citazione ad personam» e «informato con altri mezzi (…)»
51.
La seconda questione pregiudiziale, sub b), è volta a stabilire se una situazione come quella di cui al procedimento principale soddisfi i requisiti previsti all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro.
52.
Secondo i governi neerlandese, polacco e del Regno Unito, i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro sono soddisfatti nel caso di specie. Per contro, ad avviso della Commissione la seconda opzione prevista da tale disposizione richiede che l’interessato sia stato realmente al corrente della data e del luogo del processo, il che non può fondarsi su una finzione giuridica. La Commissione considera pertanto che dalle indicazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente non risulta che sia stato stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del luogo e della data fissati per il processo. Il sig. Dworzecki afferma, dal canto suo, che dalla motivazione fornita dall’autorità emittente non risulta che le condizioni enunciate all’articolo 132 del codice di procedura penale polacco siano state soddisfatte.
53.
Occorre rilevare, in via preliminare, che spetta unicamente al giudice nazionale valutare gli elementi di fatto di cui dispone. Si deve tuttavia ricordare, seguendo quanto affermato dai governi olandese e polacco, che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, quando un giudice dell’esecuzione dichiara insufficienti le informazioni trasmesse dallo Stato membro emittente, il medesimo deve chiedere all’autorità giudiziaria emittente di trasmettergli informazioni supplementari nel più breve tempo possibile ( 26 ), conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro ( 27 ).
54.
In tale contesto, il mio esame preciserà i criteri che possono essere desunti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro per consentire al giudice del rinvio di valutare le circostanze del caso di specie.
55.
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro fa chiaramente riferimento a due fattispecie: l’interessato deve essere stato «citato personalmente» o «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi (…)». Il considerando 7 della decisione quadro 2009/299, nonché la struttura stessa del modello allegato, confermano tale distinzione.
56.
Secondo la prima parte dell’alternativa, l’interessato deve essere stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo. Come emerge dalla formulazione letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, il soggetto della citazione ad personam è indubbiamente l’interessato.
57.
Pertanto, il fatto che la determinazione delle modalità procedurali di citazione spetti agli Stati membri non è sufficiente per adottare un’interpretazione della nozione di «citazione ad personam» fondata su una finzione secondo la quale la notifica a una persona diversa dall’interessato potrebbe essere reputata come citazione ad personam.
58.
Come fanno valere la Commissione, i governi olandese e polacco, una citazione indiretta non può avere il valore di una citazione ad personam. Ciò sarebbe non solo contrario all’uso e al significato abituali dell’espressione nel linguaggio sia comune che giuridico (che implica che la citazione ad personam abbia avuto luogo in modo «diretto»), ma sarebbe anche, come ha sostenuto il governo polacco, incoerente rispetto all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro, che prevede una seconda situazione in cui l’informazione può essere fornita «con altri mezzi».
59.
Infine, è evidente che l’onere di provare che una citazione ad personam ha avuto effettivamente luogo spetta alle autorità dello Stato membro emittente. Pertanto, come fa valere la Commissione, l’autorità giudiziaria emittente polacca ha contrassegnato correttamente il punto corrispondente al punto 3.1.b del modello, in quanto detta autorità non ha ritenuto, nel procedimento principale, che l’interessato fosse stato citato personalmente.
60.
La seconda parte dell’alternativa, enunciata all’articolo 4 bis, paragrafo1, lettera a), della decisione quadro riguarda la situazione in cui l’interessato sia stato «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato».
61.
Il tenore di tale disposizione esprime chiaramente la necessità di un risultato di fatto privo di ambiguità.
62.
Le garanzie specifiche previste da tale disposizione riguardano quindi le modalità dell’informazione – quest’ultima deve essere ufficiale e non soltanto circostanziale o informale –, il suo contenuto – essa deve includere la data e il luogo del processo –, e il suo risultato – l’interessato deve essere informato di fatto, in modo tale che la circostanza di essere stato al corrente del processo fissato sia stata stabilita inequivocabilmente.
63.
È quindi necessario che tutte queste condizioni siano soddisfatte cumulativamente. Pertanto, la circostanza che si fosse «al corrente» del processo non dispensa dal fornire un’informazione ufficiale ed effettiva sulla data e sul luogo di tale processo.
64.
Inoltre, non vi è dubbio, come è stato ammesso dal governo olandese in udienza, che l’onere di provare che sia stata fornita un’informazione ufficiale e di fatto spetta alle autorità dello Stato membro emittente. Infine, come emerge dalle osservazioni presentate dalla Commissione in udienza, questa seconda parte dell’alternativa è soggetta a requisiti tanto più impegnativi, relativamente al risultato da raggiungere, da offrire numerose possibilità quanto ai mezzi per conseguire tale risultato.
65.
Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni nella causa in esame hanno ritenuto che i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), seconda parte, della decisione quadro fossero soddisfatti nella fattispecie, da un lato, per la mancanza di diligenza da parte del sig. Dworzecki e, dall’altro, per le informazioni contenute nel mandato d’arresto, in cui si precisava che il sig. Dworzecki si è «dichiarato colpevole e [ha] accettato anticipatamente la pena proposta dal pubblico ministero».
66.
Per giungere a tale conclusione, detti Stati membri si fondano singolarmente sul considerando 8 della decisione quadro 2009/299 nel quale, con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si dichiara che «nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate». Secondo il governo del Regno Unito, tale considerando attesta l’intento del legislatore di non andare al di là del livello di tutela garantito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Per contro, secondo la Commissione, il considerando 8 è espressione di un compromesso tra gli Stati membri, con il quale il motivo di rifiuto in questione è stato certamente concepito come un motivo facoltativo ma senza implicare una diminuzione delle garanzie previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro.
67.
Non condivido il parere del governo del Regno Unito. La formulazione letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro non prevede alcuna deroga al requisito di un’informazione ufficiale ed effettiva sulla data e sul luogo del processo nel caso in cui l’interessato sia stato in qualche modo al corrente di tale processo con mezzi non rispondenti ai requisiti previsti da tale disposizione. In tal modo, il valore interpretativo del considerando 8 non è in discussione. Infatti, dato che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce un motivo di rifiuto facoltativo, le autorità di esecuzione potrebbero eventualmente comunque procedere alla consegna anche se la situazione controversa non rientra in alcuna fattispecie tra quelle elencate alle lettere da a) a d) di detto articolo. Orbene, come sottolinea correttamente la Commissione, gli Stati membri sarebbero quindi sempre tenuti a rispettare i requisiti stabiliti nella CEDU, conformemente a quanto emerge dai considerando 8 e 15 della decisione quadro 2009/299.
68.
Come fa valere la Commissione, l’informazione secondo la quale il sig. Dworzecki si era «dichiarato colpevole e [aveva] accettato anticipatamente la pena proposta dal pubblico ministero» non fornisce alcuna indicazione riguardo alla data o al luogo del processo e non implica alcuna rinuncia a comparire.
69.
Al riguardo, si deve rilevare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che «avvertire qualcuno di azioni giudiziarie intentate nei suoi confronti costituisce un atto giuridico talmente importante che quest’ultimo deve rispondere a requisiti formali e sostanziali atti a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, e una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente» ( 28 ). Pertanto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, necessariamente casistica, fornisce esempi in cui speculazioni vertenti su comunicazioni private o su informazioni non ufficiali non sono state considerate rispondenti alle garanzie di una conoscenza sufficiente ( 29 ). Parimenti, la notifica a un’altra persona (ad esempio, un avvocato), conformemente al diritto nazionale, necessita di una diligenza particolare per assicurarsi che l’interessato abbia rinunciato al diritto di comparire ( 30 ).
70.
È vero che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non esclude che taluni fatti accertati possano dimostrare inequivocabilmente che l’imputato era al corrente di un procedimento penale in corso e che non aveva intenzione di comparire o intendeva sottrarsi alla giustizia ( 31 ). Tuttavia, come fa valere la Commissione, in mancanza di una citazione ad personam, la rinuncia a comparire non può essere dedotta dalla sua assenza al processo ( 32 ). Parimenti, la mancanza di diligenza da parte dell’interessato non comporta necessariamente una rinuncia al diritto a comparire ( 33 ). Per contro, ai giudici nazionali è imposto un livello più elevato di diligenza quando l’imputato non è stato citato personalmente ( 34 ).
71.
In ogni caso, i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro garantiscono il rispetto dei diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta. Sebbene, conformemente alle spiegazioni relative alla Carta, tali disposizioni abbiano lo stesso significato e la stessa portata dell’articolo 6 CEDU, ciò non osta a che il diritto dell’Unione conceda una tutela più ampia in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
72.
La Corte ha dichiarato, in contesti diversi, che il diritto dell’imputato di comparire personalmente al processo non è assoluto ( 35 ).
73.
Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo previsto all’articolo 47 della Carta nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa, la Corte ha precisato, nella sentenza Melloni, che la fattispecie di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro stabilisce «i presupposti in presenza dei quali si ritiene che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’applicazione della pena alla persona condannata in absentia non può essere subordinata alla condizione che essa possa beneficiare di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente» ( 36 ). Ne deriva che, nel contesto specifico della decisione quadro, non sussiste alcuna violazione del diritto a un processo equo quando, in particolare, l’imputato è stato informato della data e del luogo del processo sebbene non sia comparso personalmente in giudizio ( 37 ).
74.
Dalla formulazione letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro risulta quindi chiaramente che, su tale punto particolare, il diritto dell’Unione assicura una tutela più elevata rispetto alla CEDU in quanto stabilisce una garanzia espressa relativamente al risultato della notifica che deve quindi contenere informazioni sulla data e sul luogo del processo. Una conoscenza generica di procedimenti penali avviati non soddisfa le condizioni previste da tale disposizione.
75.
Pertanto, le eccezioni alla facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, si fondano su requisiti chiari e precisi, che garantiscono un livello di tutela elevato proprio in quanto comportano l’esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo nel caso in cui una decisione sia stata pronunciata in contumacia.
76.
Per concludere, occorre ricordare che, da un punto di vista sistematico, l’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro comporta una presunzione di rinuncia al diritto dell’imputato di comparire e non gli garantisce, a differenza del punto d) di tale disposizione, un diritto a un nuovo processo o a un processo d’appello.
77.
Come è già stato sottolineato, spetta al giudice del rinvio valutare, sul fondamento degli elementi di fatto di cui dispone e conformemente ai criteri summenzionati, se sia stato stabilito inequivocabilmente che il sig. Dworzecki era al corrente del processo a tempo debito a seguito di informazioni ufficiali ed effettive riguardanti la data e il luogo fissati per il processo. Tuttavia, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio e salvo informazioni supplementari ricevute conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, mi sembra che una citazione effettuata nel modo descritto nella seconda questione pregiudiziale non possa essere considerata rispondente al requisito secondo il quale l’interessato deve essere stato «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro, dal momento che non si può stabilire inequivocabilmente che la citazione sia stata effettivamente consegnata alla persona ricercata.
78.
Tuttavia, occorre rilevare che le diverse situazioni previste ai punti da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, costituiscono un insieme normativo che funziona come un sistema coerente. Pertanto, se la consegna non può essere autorizzata in base al punto a), è ancora possibile basarsi su un’altra fattispecie che consente di rispettare i diritti della difesa garantendo al contempo il diritto di proporre ricorso o il diritto alla riapertura del processo.
79.
In tal senso, il governo polacco ha spiegato che il suo ordinamento giuridico interno prevede la possibilità di chiedere un nuovo processo. Tale elemento, come fa valere la Commissione, potrebbe eventualmente indurre il giudice emittente a considerare che, nel caso di specie, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro.
80.
Infine, si deve altresì aggiungere, ad ogni buon fine, che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, nonché il considerando 6 della decisione quadro 2009/299 stabiliscono che si tratta di condizioni opzionali. Nulla vieta all’autorità emittente di precisare che più condizioni sono soddisfatte contemporaneamente, dato che non si può ritenere che tali condizioni si escludano reciprocamente. Siffatta informazione, più esaustiva, faciliterebbe pertanto il riconoscimento reciproco e la rapidità della cooperazione.
81.
In conclusione, dalla formulazione letterale della disposizione controversa nonché dal sistema generale e dalla finalità della decisione quadro risulta che l’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro esige che l’interessato sia stato citato direttamente ad personam o, in mancanza, che emerga inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato attraverso informazioni ufficiali ed effettive riguardanti la data e il luogo fissati per il processo.
VI – Conclusione
82.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam) nei seguenti termini:
1)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso contiene garanzie minime autonome il cui rispetto deve essere verificato in modo indipendente dall’autorità giudiziaria di esecuzione al fine di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente al processo.
2)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299 deve essere interpretato nel senso che l’interessato deve essere stato citato, secondo le modalità procedurali nazionali applicabili, direttamente ad personam o, in mancanza, deve emergere inequivocabilmente dalle informazioni fornite dall’autorità emittente che l’interessato era al corrente del processo fissato attraverso informazioni ufficiali ed effettive riguardanti la data e il luogo fissati per il processo.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) (GU L 190, pag. 1).
( 3 ) (GU L 81, pag. 24).
( 4 ) Dato che l’autorità giudiziaria emittente non ha qualificato i fatti come «fatti ai quali non è applicabile il requisito dell’esame della doppia incriminabilità», il giudice del rinvio rileva che i fatti sono stati qualificati nel diritto olandese come «(I) furto preceduto da violenza contro persone, commessa al fine di preparare il furto; (II) complicità in: danneggiamento doloso e illegittimo di un bene appartenente in tutto o in parte ad un [terzo]; (III). minaccia di un delitto contro la vita».
( 5 ) Corrispondente alla seguente parte di frase contenuta nell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, ossia: «conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente».
( 6 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, punti 58 e segg.), nonché del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, punti da 32 a 35 e 52).
( 7 ) V., in particolare, sentenze del 9 marzo 2006, Van Esbroeck, (C‑436/04, EU:C:2006:165, punto 35); del 16 novembre 2010, Mantello, (C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 38); del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 26), e del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 79).
( 8 ) V. considerando 4 e 11 della decisione quadro 2009/299.
( 9 ) V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 40).
( 10 ) V. considerando 4 della decisone quadro 2009/299.
( 11 ) Tale conclusione è confermata dai lavori preparatori, in cui la soppressione del termine «ulteriori» era stata oggetto di discussione. V. documento del Consiglio 6501/08, del 26 febbraio 2008, nota 24 e documento del Consiglio 8074/08 dell’8 aprile 2008, pag. 5. Poiché tale proposta non è stata accolta, il termine «ulteriori» è presente in tutte le versioni linguistiche.
( 12 ) Parimenti, il considerando 14 insiste sulla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali per quanto attiene all’avvio di un nuovo processo.
( 13 ) V., in tal senso, parere 2/13, del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191).
( 14 ) V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 15 ) V., in particolare, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 80).
( 16 ) V., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 43), e del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517 punto 37). La Corte ne ha dedotto, per analogia, nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI, del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24), che «i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati restrittivamente». V. sentenza del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 29).
( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 41).
( 18 ) Sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). V. anche, in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198).
( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2013, Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 37).
( 20 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 72).
( 21 ) V. articolo 1 della decisione quadro 2009/299. V. anche sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 51).
( 22 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenza Colozza c. Italia del 12 febbraio 1985, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27.
( 23 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenza Sejdovic c. Italia [GS] del 1o marzo 2006, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 82, da 86 a 88 e 99.
( 24 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 44).
( 25 ) V. sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V., per analogia, sentenza del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 31).
( 27 ) Sull’interpretazione di tale disposizione, v. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 97).
( 28 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenze T. c. Italia del 12 ottobre 1992, CE:ECHR:1992:1012JUD001410488, § 28; Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004, CE:ECHR:2004:0518JUD006797201, § 75, e Sejdovic c. Italia [GC], cit., § 99.
( 29 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenze T. c. Italia, cit., § 28; Somogyi c. Italia, cit., § 75; Pititto c. Italia del 12 giugno 2007, CE:ECHR:2007:0612JUD001932103, §§ 68 e 70, e Coniac c. Romania del 6 ottobre 2015, CE:ECHR:2015:1006JUD000494107, § 53. V. anche Corte eur. D.U., sentenza Kounov c. Bulgaria del 23 maggio 2006, CE:ECHR:2006:0523JUD002437902.
( 30 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenze Kaya c. Austria dell’8 giugno 2006, CE:ECHR:2006:0608JUD005469800, § 30, e Yavuz c. Austria del 27 maggio 2004, CE:ECHR:2004:0527JUD004654999, § 49.
( 31 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenza Sejdovic c. Italia [GC], cit., § 99. V., anche, Corte eur D.U., sentenza Demebukov c. Bulgaria del 28 febbraio 2008, (CE:ECHR:2008:0228JUD006802001), nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che l’articolo 6 della CEDU non era stato violato in un caso in cui l’imputato, assistito da un avvocato, era al corrente del processo, ma aveva cambiato residenza in violazione di un ordine espresso di non effettuare tale cambiamento. Tuttavia, nella sentenza della Corte eur D.U., Haralampiev c. Bulgaria del 24 aprile 2012 (CE:ECHR:2012:0424JUD002964803), la conoscenza del procedimento non è stata ritenuta sufficiente per considerare che era stato dimostrato che l’imputato aveva rinunciato inequivocabilmente al diritto a comparire.
( 32 ) V., in tal senso, Corte eur D.U., sentenza Sejdovic c. Italia [GC], cit., § 87. Inoltre, «non spetta all’imputato dimostrare che non intendeva sottrarsi alla giustizia, né che la sua assenza trovava giustificazione in un caso di forza maggiore» (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Colozza c. Italia, cit., § 30).
( 33 ) V. Corte eur D.U., sentenza Aždajić c. Slovénia del 8 ottobre 2015, CE:ECHR:2015:1008JUD007187212, §§ 57 e 58.
( 34 ) V., in particolare, Corte eur D.U., sentenze Somogyi c. Italia, cit., § 70, e Kaya c. Austria, cit., § 30.
( 35 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni,C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49. V. anche, in altri contesti, sentenze del17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punti da 50 a 53); del 15 marzo 2012, G (C‑292/10, EU:C:2012:142, punti 48 e segg.), nonché del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 54 e 55).
( 36 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 52).
( 37 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49). Come rileva la Corte, tale interpretazione segue l’approccio della Corte eur D.U. nelle sentenze Medenica c. Svizzera del 14 giugno 2001, (CE:ECHR:2001:0614JUD002049192, §§ da 56 a 59); Sejdovic c. Italia, cit. (§§ 84, 86 e 98), nonché Haralampiev c. Bulgaria, cit. (§§ 32 e 33).
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