CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 15 giugno 2017 ( 1 )
Causa C‑156/16
Tigers GmbH
contro
Hauptzollamt Landshut
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Norma che subordina l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida – Codice doganale comunitario – Articolo 78 – Ammissibilità della presentazione a posteriori di una fattura valida»
1.
Quando un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi subordina l’applicazione delle aliquote di dazio individuali alla presentazione di una fattura rispondente a determinati requisiti di forma, un importatore può produrre una tale fattura dopo aver presentato la dichiarazione in dogana, in particolare nell’ambito di una procedura di controllo a posteriori di tale dichiarazione? Ovvero, per beneficiare di un’aliquota di dazio antidumping individuale, è sempre necessario che una tale fattura sia prodotta contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana?
2.
Questa è, in sostanza, la questione che forma oggetto della presente causa, riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania) relativa all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ), nonché dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 3 ).
3.
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una società tedesca, la Tigers GmbH, e lo Hauptzollamt Landshut (Ufficio doganale principale di Landshut, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio doganale») in ordine al rigetto, da parte di quest’ultimo, di una domanda presentata dalla Tigers al fine di ottenere il rimborso parziale del dazio antidumping impostole in forza del regolamento di esecuzione n. 412/2013 per l’importazione in Germania di prodotti in ceramica.
4.
La questione sottesa alla presente causa discende da una prassi delle autorità doganali tedesche che esclude ogni presentazione a posteriori di una fattura rispondente ai requisiti di forma prescritti per l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali. Tale questione, che presenta un’importanza non trascurabile nella pratica doganale, ha formato oggetto di qualche discussione sia nella giurisprudenza che nella dottrina in Germania.
I. Contesto normativo
A. Regolamento antidumping
5.
Il 14 novembre 2012, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1072/2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 4 ). L’articolo 1 di tale regolamento ha istituito diverse aliquote individuali del dazio antidumping provvisorio che erano applicabili a diverse categorie di produttori/esportatori. Ai sensi di tale disposizione, le importazioni provenienti dallesocietà elencate nell’allegato I di detto regolamento erano soggette a un’aliquota del 26,6% (alla quale corrispondeva il codice addizionale TARIC B354), mentre quelle provenienti da ogni altra società non elencata nel regolamento n. 1072/2012 erano soggette a un’aliquota del 58,8% (alla quale corrispondeva il codice addizionale TARIC B999).
6.
La Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co Ltd (in prosieguo: la «CWCI») figurava tra i produttori/esportatori elencati nell’allegato I del regolamento n. 1072/2012.
7.
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2012 precisava che l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping provvisorie individuali era subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II di detto regolamento ( 5 ), e che, in caso di mancata presentazione di una tale fattura, si sarebbe applicata l’aliquota di dazio pari al 58,8% applicabile a tutte le altre società. Il paragrafo 5 dello stesso articolo rinviava alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali applicabili.
8.
Il 13 maggio 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione n. 412/2013.
9.
Il considerando 229 di tale regolamento di esecuzione è così formulato:
«Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da un fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori».
10.
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 ha stabilito le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili ai prodotti interessati. Ai sensi di tale disposizione, le importazioni provenienti dalle società elencate nell’allegato I dello stesso regolamento di esecuzione – tra le quali figurava la CWCI – erano assoggettate a un’aliquota individuale di dazio antidumping definitivo del 17,9%, mentre quelle provenienti da ogni altra società non elencata in detto regolamento di esecuzione erano assoggettate a un’aliquota del 36,1%.
11.
I paragrafi 3 e 4 di detto articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 412/2013 dispongono:
«3. L’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».
12.
L’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013 precisa:
«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve comparire sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:
1)
Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.
2)
La dichiarazione seguente: “Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.
3)
Data e firma».
B. Codice doganale
13.
L’articolo 62 del codice doganale dispone:
«1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».
14.
Ai sensi dell’articolo 63 del codice doganale:
«Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 62 sono immediatamente accettate dall’autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana».
15.
L’articolo 68 del codice doganale così recita:
«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:
a)
ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle dichiarazioni figuranti nella dichiarazione;
b)
alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».
16.
L’articolo 78 del codice doganale così prevede:
«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possono esserle ancora presentate.
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base a elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».
II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17.
Il 17 dicembre 2012, la Tigers importava in Germania vari prodotti in ceramica per la tavola e per la cucina della CWCI. Al momento dell’importazione, tali prodotti erano assoggettati al dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento n. 1072/2012.
18.
Lo stesso giorno, la Tigers effettuava la dichiarazione in dogana delle merci importate presso l’Ufficio doganale e presentava una fattura commerciale. Detta dichiarazione si riferiva, quanto alla designazione delle merci, a prodotti in ceramica, indicando come codice addizionale TARIC il codice B999, ossia il codice corrispondente alle importazioni provenienti da tutte le altre società non menzionate nel regolamento n. 1072/2012.
19.
Sempre il 17 dicembre 2012, l’Ufficio doganale controllava le merci nei suoi locali e sostituiva ogni volta il codice addizionale TARIC B999 dichiarato con il codice addizionale TARIC B354, ossia il codice corrispondente alle importazioni provenienti dai produttori/esportatori elencati nell’allegato I del regolamento n. 1072/2012.
20.
Tuttavia, dato che, al momento dell’importazione, la fattura presentata dalla Tigers non era accompagnata da una dichiarazione firmata dal fabbricante e quindi non era conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II del regolamento n. 1072/2012, l’Ufficio doganale, in applicazione di tale regolamento, ingiungeva alla Tigers di depositare una garanzia in contanti per un dazio antidumping provvisorio calcolato sulla base di un’aliquota del 58,8%.
21.
In seguito all’adozione, il 13 maggio 2013, del regolamento di esecuzione n. 412/2013, il 28 giugno 2013 l’Ufficio doganale, in applicazione di tale regolamento di esecuzione, fissava in via definitiva un dazio antidumping per le importazioni della Tigers calcolato sulla base di un’aliquota di dazio antidumping del 36,1%, senza chiedere alla Tigers di produrre una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti dell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013.
22.
Il 4 luglio 2013, la Tigers produceva l’originale della fattura, su cui figurava una dichiarazione firmata della CWCI, e presentava una domanda di rimborso del dazio antidumping che riteneva di aver pagato in eccesso a seguito dell’applicazione nei suoi confronti dell’aliquota di dazio antidumping definitivo del 36,1% relativa a tutte le altre società non elencate nel regolamento di esecuzione n. 412/2013 anziché dell’aliquota del 17,9% applicabile alle importazioni provenienti dalle società elencate nell’allegato I di detto regolamento di esecuzione.
23.
Il 2 ottobre 2013, l’Ufficio doganale respingeva tale domanda di rimborso, per il motivo che non sarebbe ammissibile una fattura commerciale valida emessa o presentata a posteriori.
24.
Con lettera del 4 novembre 2013 la Tigers proponeva un reclamo previo contro tale decisione e, il 5 maggio 2014, presentava una fattura modificata, emessa dalla CWCI.
25.
Con decisione del 24 febbraio 2015, l’Ufficio doganale respingeva anche il reclamo della Tigers. Tale ufficio considerava che la fattura accompagnata dalla corrispondente dichiarazione del fabbricante, presentata a posteriori con la domanda di rimborso e di nuovo rettificata durante la procedura di reclamo, avrebbe dovuto essere presentata, ai fini della concessione dell’aliquota di dazio antidumping individuale, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
26.
Il giudice del rinvio è stato investito del ricorso proposto dalla Tigers avverso la decisione dell’Ufficio doganale di respingere la sua domanda di rimborso. Nell’ambito di tale controversia il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione n. 412/2013] consenta di presentare in prosieguo, ai fini della prima determinazione di un dazio antidumping definitivo, una fattura commerciale valida, qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota del dazio antidumping individuale.
2.
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 78 [del codice doganale] osti a che l’amministrazione doganale, nell’ambito di una procedura di revisione, rifiuti il rimborso di un dazio antidumping in base al rilievo che il dichiarante ha presentato una fattura commerciale valida solo successivamente alla dichiarazione in dogana».
III. Procedimento dinanzi alla Corte
27.
La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 17 marzo 2016. Hanno presentato osservazioni la Tigers, l’Ufficio doganale, il governo polacco e la Commissione. All’udienza, tenutasi il 16 marzo 2017, sono intervenute la Tigers e la Commissione.
IV. Analisi
A. Osservazioni preliminari
28.
In via preliminare, rilevo, da un lato, che, come risulta dal paragrafo 24 delle presenti conclusioni, è nell’ambito della procedura di reclamo da essa avviata contro la decisione di rigetto della sua domanda di rimborso del dazio antidumping che la Tigers ha presentato alle autorità doganali tedesche una fattura valida, conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 1, paragrafo 3, e dall’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013.
29.
Dall’altro lato, rilevo altresì che il giudice del rinvio ha esplicitamente affermato che una domanda di rimborso come quella presentata dalla Tigers corrisponde, sostanzialmente, a una domanda di controllo a posteriori della dichiarazione ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale.
30.
Di conseguenza, ritengo che le due questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio debbano essere esaminate congiuntamente. Esse sono sostanzialmente dirette ad accertare se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, un importatore possa presentare a posteriori, segnatamente nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II dello stesso regolamento di esecuzione, qualora ricorrano tutti gli altri presupposti necessari al conseguimento di un’aliquota di dazio antidumping individuale.
31.
Al riguardo, il giudice proponente propende per un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 in base alla quale una fattura commerciale valida potrebbe ancora essere presentata dopo l’accettazione della dichiarazione in dogana, quanto meno nell’ambito di una procedura di revisione ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale. Esso ritiene, infatti, che il diritto dell’Unione non contenga alcuna disposizione che escluda la possibilità di una siffatta presentazione a posteriori. Più precisamente, non esisterebbe alcun fondamento giuridico per vietare a un dichiarante di integrare la sua dichiarazione in dogana, peraltro effettuata in maniera conforme alle norme prescritte, producendo una fattura commerciale valida.
32.
La Tigers e la Commissione si associano alle considerazioni del giudice del rinvio. L’Ufficio doganale e il governo polacco sostengono, per contro, la tesi opposta.
B. Sulla pertinenza del regolamento di esecuzione n. 412/2013 o del regolamento n. 1072/2012 per la risposta alle questioni pregiudiziali
33.
Prima di esaminare nel merito la questione sollevata dalla domanda di rinvio pregiudiziale, occorre considerare l’osservazione della Commissione secondo la quale i fatti oggetto del procedimento principale rientrerebbero nell’ambito di applicazione non del regolamento di esecuzione n. 412/2013, che ha fissato il dazio antidumping definitivo e che è stato adottato dal Consiglio solo dopo l’importazione controversa, ma del regolamento n. 1072/2012, che ha fissato il dazio antidumping provvisorio e le cui disposizioni sarebbero pertanto applicabili all’importazione effettuata dalla Tigers. Sulla base di tale considerazione, la Commissione suggerisce di riformulare le questioni pregiudiziali di conseguenza.
34.
A questo proposito, vero è che, al momento dell’importazione controversa era il regolamento n. 1072/2012 a essere in vigore. Tuttavia, il dazio antidumping provvisorio istituito da tale regolamento è stato successivamente – in sostanza – «sostituito» dal dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione n. 412/2013 ( 6 ). I due regolamenti prescrivevano, del resto, allo stesso modo, che l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping (provvisorie e definitive) individuali fosse subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida.
35.
Orbene, il procedimento principale riguarda l’ammontare del dazio antidumping definitivo, quale fissato in forza del regolamento di esecuzione n. 412/2013. Inoltre, come risulta dal paragrafo 24 delle presenti conclusioni, la Tigers ha prodotto la fattura valida il 5 maggio 2014, ossia quando il regolamento di esecuzione n. 412/2013 era in vigore.
36.
Per tutti questi motivi la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda precisamente l’interpretazione del regolamento di esecuzione n. 412/2013. Non credo quindi che occorra procedere a una riformulazione delle questioni pregiudiziali così come proposto dalla Commissione.
C. Sulla compatibilità, con l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013, della presentazione di una fattura valida nell’ambito di una procedura ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale
37.
Occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013, l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali previste in tale regolamento di esecuzione è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II dello stesso regolamento di esecuzione.
38.
Risulta dall’utilizzo, in detta disposizione, del verbo «subordinare» che la presentazione di una tale fattura commerciale valida costituisce una condizione indispensabile all’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali. Pertanto, in mancanza di una presentazione in dogana di una tale fattura, le aliquote individuali non possono essere applicate a un’importazione dei prodotti interessati e quest’ultima dev’essere assoggettata all’aliquota generale prevista per le importazioni provenienti da «tutte le altre società».
39.
Al riguardo, risulta dal considerando 229 del regolamento di esecuzione n. 412/2013 che la ragion d’essere di tale requisito «rafforzato» di forma è quella di ridurre al minimo i rischi di elusione e di garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping.
40.
Tuttavia, né l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 né alcun’altra disposizione dello stesso regolamento di esecuzione si pronuncia sul momento in cui una tale fattura deve essere presentata in dogana.
41.
Poiché l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 rinvia alle norme vigenti in materia di dazi doganali, è alla luce del codice doganale che si deve valutare l’eventuale ammissibilità di una presentazione a posteriori di una simile fattura. In tale valutazione occorre tuttavia tener conto delle circostanze del procedimento principale.
42.
Orbene, nella fattispecie, è agli atti che, al momento dell’importazione dei prodotti interessati, la Tigers ha presentato, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del codice doganale, una dichiarazione in dogana riguardante le merci che essa importava. Tale dichiarazione, accompagnata da una fattura, è stata accettata dalle autorità doganali tedesche ai sensi dell’articolo 63 di detto codice.
43.
Il giorno stesso della presentazione della dichiarazione in dogana, le autorità doganali tedesche hanno effettuato una verifica di quest’ultima ai sensi dell’articolo 68 dello stesso codice procedendo sia a una verifica documentale sia alla visita delle merci ai sensi delle lettere a) e b) di detto articolo.
44.
Come risulta dai paragrafi 19 e 20 delle presenti conclusioni, in occasione di tale verifica dette autorità si sono accorte, da un lato, che la dichiarazione presentava talune inesattezze, poiché essa conteneva l’indicazione del codice addizionale TARIC inesatto, e, dall’altro, che la fattura prodotta non rispondeva ai requisiti di forma prescritti dall’articolo 1, paragrafo 3, e dall’allegato II del regolamento n. 1072/2012 (requisiti corrispondenti a quelli prescritti dal regolamento di esecuzione n. 412/2013).
45.
Al momento di detta verifica, le autorità doganali tedesche hanno però anche accertato che i prodotti importati provenivano dalla CWCI, ossia da uno dei produttori/esportatori elencati nell’allegato I di tale regolamento. Tale circostanza risulta dalla decisione di rinvio e non è contestata dall’Ufficio doganale. Per questo motivo le stesse hanno proceduto a rettificare l’indicazione inesatta del codice TARIC.
46.
Le autorità doganali tedesche hanno dunque applicato l’aliquota generale di dazio antidumping (più elevata) applicabile alle importazioni provenienti da «tutte le altre società» per il solo motivo che la fattura che accompagnava la dichiarazione in dogana non rispettava i requisiti di forma prescritti dalla normativa antidumping, pur avendo esse accertato che le merci importate provenivano da un produttore/esportatore le cui importazioni erano soggette a un’aliquota individuale meno elevata.
47.
Dopo la fissazione del dazio antidumping definitivo in forza del regolamento di esecuzione n. 412/2013, quando lo svincolo delle merci era già stato concesso, la Tigers ha contestato l’applicazione dell’aliquota antidumping applicabile alle importazioni provenienti da «tutte le altre società» e ha reclamato, nell’ambito di una domanda di rimborso, l’applicazione dell’aliquota antidumping individuale prevista per le importazioni provenienti dalla CWCI. Nell’ambito della procedura di rimborso che, come ho rilevato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, costituisce, sostanzialmente, una procedura di controllo a posteriori della dichiarazione ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, la Tigers ha alla fine prodotto una fattura valida conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013.
48.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 78 del codice doganale istituisce una procedura che permette alle autorità doganali di procedere, eventualmente d’ufficio, a una revisione a posteriori di una dichiarazione doganale, vale a dire dopo aver concesso lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione ( 7 ).
49.
A tale scopo dette autorità possono, da un lato, in forza dell’articolo 78, paragrafo 1, del codice doganale, procedere alla revisione della dichiarazione doganale, vale a dire al suo riesame ( 8 ).
50.
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, di detto codice, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, le autorità doganali possono procedere al controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni di importazione o di esportazione delle merci di cui trattasi, nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse.
51.
La Corte ha già precisato a più riprese che la logica specifica dell’articolo 78 del codice doganale consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile ( 9 ).
52.
Tale logica è del resto conforme alla finalità dello stesso codice, il quale, conformemente al suo quinto considerando, intende, in particolare, garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste ( 10 ).
53.
La Corte ha così dichiarato che, qualora la revisione o i controlli previsti dall’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del codice doganale rivelino che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti, le autorità doganali, conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, devono adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono, anche se il dichiarante, con il suo comportamento, ha direttamente pregiudicato la facoltà delle autorità doganali di effettuare controlli ( 11 ).
54.
La Corte ha altresì dichiarato che le autorità doganali, conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, devono adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, qualora la revisione o i controlli di cui sopra rivelino che gli obiettivi del regime doganale di cui trattasi non sono stati messi in pericolo ( 12 ).
55.
Orbene, nella fattispecie, da una parte, durante la procedura avviata dalle autorità tedesche su domanda della Tigers ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale ( 13 ), quest’ultima ha prodotto una fattura commerciale conforme ai requisiti prescritti dall’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013. Dall’altra, alla luce degli elementi agli atti, è chiaro che gli obiettivi del regime antidumping di cui trattasi non sono stati messi in pericolo.
56.
Infatti, come ho già rilevato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, non vi è alcun dubbio – né viene contestato – che i prodotti importati dalla Tigers provenissero effettivamente da una delle imprese elencate nell’allegato I di detto regolamento di esecuzione e che, quindi, la loro importazione dovesse essere assoggettata all’aliquota di dazio antidumping individuale applicabile alle importazioni provenienti da tali società.
57.
Di conseguenza, appare chiaramente che, nel caso di specie, non esisteva alcun rischio di elusione quale menzionato nel considerando 229 del regolamento di esecuzione n. 412/2013, di modo che la corretta applicazione dei dazi antidumping non è stata messa in pericolo. Spetta al giudice del rinvio accertare in maniera definitiva tale circostanza.
58.
In assoluta mancanza di rischi di minaccia agli obiettivi del regime antidumping di cui trattasi, nulla impediva alle autorità doganali – al fine di far coincidere la procedura doganale con la situazione reale in maniera coerente con la logica specifica dell’articolo 78 del codice doganale, menzionata nel paragrafo 51 delle presenti conclusioni – di tener conto della produzione, nel corso della procedura avviata ai sensi di tale articolo, di una fattura valida conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013.
59.
Al riguardo, rilevo che la possibilità, offerta alle autorità doganali dall’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale, di esaminare documenti e dati commerciali relativi alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse dimostra che, nell’ambito del controllo da esse esercitato ai sensi di tale disposizione, dette autorità possono appunto prendere in considerazione documenti diversi da quelli allegati alla dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del codice doganale. L’argomento dell’Ufficio doganale secondo cui quest’ultima disposizione impedirebbe di prendere in considerazione a posteriori, nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, una fattura conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013 non può dunque essere accolto.
60.
Rilevo altresì che una soluzione che consenta, in un caso in cui non esiste alcun rischio di elusione, di far coincidere la procedura doganale con la situazione reale prendendo in considerazione a posteriori una fattura valida non contrasta né con le disposizioni né con lo spirito del regolamento di esecuzione n. 412/2013, dato che detto regolamento, contrariamente ad altri regolamenti ( 14 ), non precisa il momento in cui una tale fattura dev’essere presentata.
61.
Inoltre, come ha osservato la Commissione all’udienza, in un caso in cui non esiste alcun rischio di elusione, l’applicazione a determinate importazioni di un’aliquota di dazio antidumping più elevata di quella effettivamente stabilita per la società produttrice dei prodotti importati contrasta con lo spirito proprio dell’imposizione del dazio antidumping, in quanto va al di là dell’obiettivo di eliminare il pregiudizio causato dall’importazione in dumping.
62.
Tutte le considerazioni che precedono militano a favore di un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 nel senso che tale disposizione non osta a che, in un caso in cui non esiste alcun rischio di elusione e di messa a repentaglio della corretta applicazione dei dazi antidumping, un importatore, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, possa presentare a posteriori, nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II dello stesso regolamento di esecuzione. In un caso del genere, qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota di dazio antidumping individuale, le autorità doganali, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, nel rispetto delle norme eventualmente stabilite ( 15 ) e tenendo conto della presentazione di tale fattura, adottano i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
V. Conclusione
63.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera):
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, non osta a che, in un caso in cui non esiste alcun rischio di elusione e di messa a repentaglio della corretta applicazione dei dazi doganali, un importatore, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, possa presentare a posteriori, nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II di detto regolamento di esecuzione. In un caso del genere, qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota di dazio antidumping individuale, le autorità doganali, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, nel rispetto delle norme eventualmente stabilite e tenendo conto della presentazione di tale fattura, adottano i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2013, L 131, pag. 1.
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»).
( 4 ) GU 2012, L 318, pag. 28.
( 5 ) L’allegato II del regolamento n. 1072/2012 prevedeva che una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente la fattura commerciale comparisse su tale fattura valida. Tale dichiarazione doveva così presentarsi:
«1.
Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2.
La dichiarazione seguente: “Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.
3.
Data e firma».
( 6 ) V. considerando 236 del regolamento di esecuzione n. 412/2013.
( 7 ) Sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 21 e giurisprudenza citata).
( 8 ) Sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 22 e giurisprudenza citata).
( 9 ) Sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 26 e giurisprudenza citata).
( 10 ) Sentenze del 27 febbraio 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C:2014:102, punto 32), e del 10 dicembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 26).
( 11 ) Sentenze del 10 dicembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 24), e, nel medesimo senso, 14 gennaio 2010, Terex Equipment e a. (C‑430/08 e C‑431/08, EU:C:2010:15, punto 62 e giurisprudenza citata).
( 12 ) Sentenza del 12 luglio 2012, Südzucker e a. (C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11, EU:C:2012:444, punto 51).
( 13 ) Sullo svolgimento di una tale procedura, v. sentenza del 14 gennaio 2010, Terex Equipment e a. (C‑430/08 e C‑431/08, EU:C:2010:15, punti da 58 a 61 e giurisprudenza citata).
( 14 ) V., in particolare, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU 1997, L 322, pag. 1).
( 15 ) Sulla portata di tale prescrizione, v. le mie conclusioni nella causa Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C:2013:803, paragrafo 60 e segg.).