CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
EVGENI TANCHEV
presentate il 1o giugno 2017 ( 1 )
Causa C‑205/16 P
SolarWorld AG
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese — Dazi definitivi — Impegno — Ricevibilità — Annullamento parziale — Separabilità»
1.
Con la presente impugnazione, la SolarWorld AG (in prosieguo: la «SolarWorld») chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale ( 2 ) con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (in prosieguo: il regolamento controverso») ( 3 ). L’articolo 1 del regolamento controverso ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino dalla Cina, mentre il successivo articolo 2 ha previsto un’esenzione dal dazio compensativo istituito dall’articolo 1 per le importazioni provenienti dalle società che si erano impegnate ad applicare un prezzo minimo all’importazione fino a un determinato livello del volume annuale delle importazioni. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 2 non era separabile dal resto del regolamento controverso in quanto l’annullamento della sola disposizione in questione avrebbe alterato la sostanza del regolamento stesso. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento del solo articolo 2.
2.
La presente impugnazione solleva la questione se, nel caso di un regolamento che istituisca un dazio compensativo e poi esenti dal pagamento di tale dazio gli esportatori la cui offerta di impegno sia stata accettata, possa richiedersi l’annullamento della sola esenzione. In caso affermativo, e qualora l’impugnazione venisse accolta, il dazio compensativo istituito dal regolamento sarebbe applicabile alle importazioni dalle società precedentemente coinvolte nell’impegno. In caso negativo, e se l’impugnazione venisse accolta, il regolamento sarebbe annullato in toto e il dazio ivi previsto non sarebbe più applicabile. Spetterebbe alla Commissione adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza di annullamento dell’ordinanza impugnata e, in particolare, valutare se sia possibile accettare un impegno modificato o istituire un dazio senza un’esenzione siffatta.
I. Contesto normativo
3.
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009 ( 4 ), stabilisce quanto segue:
«Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
a)
sia stato avviato un procedimento a norma dell’articolo 10;
b)
sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;
c)
sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l’industria comunitaria; e
d)
qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.
(…)
L’importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria».
4.
A termini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base:
«Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:
a)
il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o
b)
l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria».
5.
L’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base così recita:
«In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 12 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l’esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell’impegno da parte dell’esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
(…)»
6.
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è del seguente tenore:
«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.
(…)
L’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria».
II. Fatti
7.
Il 6 settembre 2012 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Cina ( 5 ). Tale procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dalla EU Pro Sun, un’associazione dei produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave.
8.
In data 8 novembre 2012 la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Cina ( 6 ).
9.
Il 4 giugno 2013 la Commissione ha approvato il regolamento (UE) n. 513/2013, che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi dalla Cina ( 7 ). Tale dazio antidumping provvisorio consisteva in un dazio ad valorem.
10.
La domanda di annullamento del regolamento n. 513/2013, presentata da due produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali, compresa la SolarWorld, è stata respinta con ordinanza del Tribunale ( 8 ). Il ricorso avverso tale ordinanza è stato respinto con ordinanza della Corte ( 9 ).
11.
Con lettera del 27 luglio 2013 indirizzata alla Commissione, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (in prosieguo: la «CCCME») e un gruppo di produttori esportatori hanno offerto un impegno che consisteva nell’applicazione di un prezzo minimo all’importazione (in prosieguo: il «prezzo minimo all’importazione») fino a un determinato volume annuale di importazioni corrispondente ai loro risultati di mercato. Un dazio ad valorem sarebbe stato applicato alle importazioni che eccedevano il volume stabilito. Il 2 agosto 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/423/UE, con cui ha accettato tale impegno ( 10 ). In pari data la Commissione ha approvato il regolamento (UE) n. 748/2013 ( 11 ), che ha modificato il regolamento n. 513/2013 per tenere conto dell’accettazione di tale impegno.
12.
Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Cina ( 12 ). Con l’articolo 1 di tale regolamento il Consiglio ha istituito un dazio antidumping ad valorem. Il successivo articolo 3 ha esentato dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 le importazioni fatturate dalle società i cui impegni erano stati accettati e i cui nominativi figuravano nell’elenco incluso nell’allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2013/707/UE ( 13 ).
13.
La decisione 2013/707 è stata adottata dalla Commissione il 4 dicembre 2013. In essa la Commissione ha accettato l’offerta di impegno modificato presentata dalla CCCME e da un gruppo di produttori esportatori (in prosieguo: l’«impegno») per il periodo di applicazione del dazio antidumping definitivo. La Commissione ha accettato l’impegno in relazione non solo al procedimento antidumping, ma anche al procedimento antisovvenzioni.
14.
Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso, con cui ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Cina. L’articolo 1 di tale regolamento ha istituito un dazio compensativo ad valorem. Il successivo articolo 2 ha esentato dal suddetto dazio compensativo le importazioni fatturate dalle società il cui impegno era stato accettato dalla Commissione e i cui nominativi figuravano nell’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2013/707.
15.
La domanda di annullamento della decisione 2013/423 e della decisione 2013/707 è stata respinta con ordinanza del Tribunale ( 14 ). Il ricorso avverso tale ordinanza è stato respinto con ordinanza della Corte ( 15 ).
16.
Con lettera del 15 settembre 2014 la Commissione ha accettato, conformemente alla clausola 3.5 dell’impegno, la richiesta della CCCME di ritoccare al ribasso il prezzo minimo all’importazione. Il 16 febbraio 2017 il Tribunale ha respinto il ricorso della SolarWorld diretto all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 15 settembre 2014 ( 16 ).
III. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
17.
Il 28 febbraio 2014 la SolarWorld e altri due produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave, segnatamente, la Brandoni solare SpA (in prosieguo: la «Brandoni solare») e la Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (in prosieguo: la «Solaria Energia») hanno presentato un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso.
18.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.
19.
Il Tribunale ha rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui l’annullamento è chiesto sono separabili dal resto dell’atto, ossia quando l’annullamento parziale di un atto non avrebbe l’effetto di modificare la sostanza del medesimo. Nel caso di specie era stato chiesto soltanto l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso. L’annullamento del solo articolo citato avrebbe avuto come effetto l’applicazione del dazio compensativo a tutte le importazioni provenienti dai produttori esportatori la cui offerta di impegno era stata accettata. Ciò avrebbe ampliato la portata del dazio compensativo poiché, ai sensi del regolamento controverso, tale dazio si applicava unicamente alle importazioni provenienti dai produttori esportatori che non avevano approvato l’impegno, le quali corrispondevano al 30% delle importazioni complessive del prodotto in questione. Di conseguenza, l’articolo 2 non poteva essere separato dal resto del regolamento controverso. Il ricorso diretto all’annullamento del solo articolo 2 è stato dichiarato irricevibile.
20.
Poiché il Tribunale ha respinto il ricorso in base al rilievo che l’annullamento del solo articolo 2 avrebbe comportato la modifica della sostanza del regolamento controverso, esso non ha esaminato l’altro motivo di irricevibilità dedotto dal Consiglio, ossia che la SolarWorld, la Brandoni solare e la Solar Energia non erano legittimate a impugnare l’articolo 2 del regolamento controverso.
IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
21.
Con ricorso depositato l’11 aprile 2016, la SolarWorld chiede che la Corte voglia dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata, annullare l’ordinanza impugnata e pronunciarsi sul merito e annullare l’articolo 2 del regolamento controverso oppure rinviare la causa al Tribunale. La SolarWorld chiede inoltre alla Corte di condannare il Consiglio alle spese.
22.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la SolarWorld alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
23.
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto infondata e di condannare la SolarWorld alle spese.
V. Valutazione dei motivi d’impugnazione
24.
La SolarWorld deduce due motivi d’impugnazione. In primo luogo, sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 2 del regolamento controverso non è separabile dal resto del regolamento. In secondo luogo, deduce che, dichiarando il suo ricorso irricevibile, il Tribunale ha violato gli articoli 47 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
A. Primo motivo d’impugnazione
1. Argomenti delle parti
25.
Con il primo motivo d’impugnazione, la SolarWorld sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 53 a 60 dell’ordinanza impugnata e, in particolare, ai punti 55 e 59 di quest’ultima, che l’articolo 2 del regolamento controverso non è separabile dal resto del regolamento.
26.
In primis, la SolarWorld asserisce che l’impegno sul prezzo minimo all’importazione di cui all’articolo 2 del regolamento controverso e i dazi compensativi ad valorem stabiliti dall’articolo 1 di quest’ultimo costituiscono due forme di misure compensative. In quanto tali, essi si prefiggono lo stesso obiettivo (eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione) e devono essere fissati a un livello idoneo ad eliminare tale pregiudizio. Pertanto, la sostituzione di una misura compensativa (l’impegno) con un’altra (i dazi) non modifica la sostanza del regolamento controverso. Questo perché il regolamento in questione mira ad istituire misure compensative su tutte le importazioni oggetto di sovvenzioni, indipendentemente dalla forma delle stesse. Per quanto riguarda la giurisprudenza citata al punto 57 dell’ordinanza impugnata, essa non sarebbe applicabile alla fattispecie, riguardando cause in cui l’annullamento parziale avrebbe comportato una modifica sostanziale della portata dell’atto contestato, mentre nel caso in esame l’annullamento parziale del regolamento controverso si tradurrebbe unicamente in una modifica della forma della misura compensativa istituita.
27.
In secondo luogo, la SolarWorld sostiene che lo stesso regolamento di base prevede la sostituzione di una misura compensativa con un’altra di forma diversa. L’articolo 13, paragrafo 9, di tale regolamento stabilisce che, in caso di violazione o di revoca di un impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applicano i dazi compensativi.
28.
In terzo luogo, la SolarWorld rileva che, se il Tribunale avesse annullato l’articolo 2 del regolamento controverso in quanto, come asseriva la SolarWorld, il prezzo minimo all’importazione non era stato fissato ad un livello idoneo a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ciò non avrebbe comportato necessariamente l’applicazione di dazi. La Commissione e il Consiglio avrebbero potuto dare esecuzione alla sentenza di annullamento accettando un prezzo minimo all’importazione riveduto, fissato ad un livello idoneo a eliminare tale pregiudizio.
29.
In quarto luogo, la SolarWorld considera irrilevante che l’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso possa comportare l’applicazione dei dazi compensativi istituiti dal precedente articolo 1 a tutte le importazioni oggetto di sovvenzioni, mentre in precedenza detti dazi si applicavano solamente al 30% di tali importazioni. Tale effetto non altera la portata del regolamento controverso, poiché quest’ultimo è volto ad istituire misure compensative su tutte le importazioni oggetto di sovvenzioni. Pertanto, la percentuale di importazioni sovvenzionate cui si applica una forma specifica di misure compensative è irrilevante.
30.
Il Consiglio sostiene che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile in quanto esso si limita anzitutto a riprodurre un motivo di ricorso fatto valere dinanzi al Tribunale e, in secondo luogo, si fonda su questioni di fatto che non sono soggette al sindacato della Corte, salvo nel caso di un evidente snaturamento degli elementi di prova, censura che la SolarWorld non ha sollevato.
31.
Quanto al merito, il Consiglio sostiene che il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto. Anzitutto, la distinzione tra misure compensative e dazi compensativi operata dalla SolarWorld è fittizia. Quando il regolamento di base si riferisce a «misure», esso intende generalmente i dazi come, ad esempio, nei titoli degli articoli 12 e 14. In secondo luogo, il Consiglio asserisce che l’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso implicherebbe l’applicazione dei dazi compensativi previsti dal precedente articolo 1 a tutte le importazioni, mentre anteriormente detti dazi si applicavano solo alle importazioni con un volume annuale superiore a una determinata soglia, ossia, soltanto a una parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ciò modificherebbe la sostanza del regolamento controverso. In terzo luogo, il Consiglio obietta che, in assenza di dazi, l’impegno non potrebbe essere attuato e ciò in quanto esso ha una portata limitata (si applica solo alle importazioni il cui volume non superi una determinata soglia, oltre la quale si applicano i dazi). In quarto luogo, nel valutare l’interesse dell’industria dell’Unione, il Consiglio e la Commissione hanno tenuto conto degli effetti del prezzo minimo all’importazione. In quinto luogo, i dazi sono stati fissati a un livello che, abbinato al prezzo minimo all’importazione, elimina il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza, il regolamento controverso si fonda su un effetto combinato dei dazi e dell’impegno sull’economia. Non è sicuro che, in assenza di detto impegno, il Consiglio avrebbe istituito dazi compensativi su tutte le importazioni oggetto di sovvenzioni.
32.
A giudizio della Commissione, il primo motivo d’impugnazione è privo di fondamento.
33.
Anzitutto, è irrilevante che l’impegno e i dazi compensativi costituiscano entrambi misure compensative e, in quanto tali, perseguano la stessa finalità (porre rimedio al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione). Ciò che è importante è che una sostituzione del primo con i secondi modificherebbe la sostanza del regolamento controverso. Questo perché l’impegno e i dazi sono stati valutati nel loro complesso relativamente all’eliminazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione. Inoltre, un impegno produce effetti diversi dai dazi compensativi. Mentre gli introiti supplementari provenienti dall’impegno sono riscossi dall’esportatore, gli introiti dei dazi confluiscono nel bilancio dell’Unione.
34.
In secondo luogo, la Commissione confuta l’argomento della SolarWorld secondo cui la giurisprudenza citata al punto 57 dell’ordinanza impugnata non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Commissione pone in rilievo che, in quei procedimenti, l’annullamento parziale è stato negato non perché avrebbe comportato modifiche rilevanti della portata dell’atto contestato, ma perché avrebbe modificato la sostanza dell’atto stesso. Analogamente, nel presente caso, il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso modificherebbe la sostanza di quest’ultimo. Tale conclusione si è fondata sulla considerazione che l’annullamento del solo articolo 2 amplierebbe l’ambito di applicazione dei dazi compensativi, giacché questi ultimi si applicherebbero alle importazioni in precedenza esentate. Contrariamente a quanto asserisce la SolarWorld, il Tribunale non ha ritenuto che un annullamento parziale avrebbe modificato la portata del regolamento controverso.
35.
Secondo la Commissione, non si può sostenere che la SolarWorld non abbia interesse ad agire per ottenere l’annullamento in toto del regolamento controverso (in quanto l’articolo 1 del regolamento impone dazi ai suoi concorrenti cinesi). Questo perché, con la proposizione di un ricorso diretto all’annullamento integrale del regolamento, la SolarWorld avrebbe potuto richiedere la sospensione degli effetti della sentenza fino all’adozione, da parte delle istituzioni competenti, delle misure necessarie per darvi esecuzione (in altri termini, fino all’adozione di un nuovo regolamento che istituisce dazi compensativi). Chiedere l’annullamento del solo articolo 2 costituisce, secondo la terminologia utilizzata dalla Commissione, un «errore di strategia processuale» che non è sanabile con il presente procedimento.
36.
La Commissione conclude che il Tribunale ha correttamente dichiarato di non poter concedere l’annullamento parziale richiesto. Se il Tribunale avesse giudicato illegittimo l’articolo 2 del regolamento controverso, avrebbe potuto unicamente annullare il regolamento in toto, lasciando decidere al Consiglio e alla Commissione la tipologia delle misure compensative da adottare per conformarsi alla sua sentenza. Solo l’annullamento integrale del regolamento controverso potrebbe garantirebbe il rispetto dell’equilibrio istituzionale stabilito dai Trattati.
37.
La CCCME non ha presentato osservazioni scritte. Tuttavia, all’udienza, ha concordato con il Consiglio e la Commissione nel sostenere che l’articolo 2 del regolamento controverso non è separabile dal resto del regolamento.
2. Valutazione
a) Ricevibilità
38.
Il Consiglio sostiene che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile poiché, primo luogo, si limita a riprodurre la censura relativa alla separabilità sottoposta all’esame del Tribunale e, in second luogo, perché è fondato su questioni di fatto che non possono costituire oggetto di riesame da parte della Corte.
39.
A mio avviso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta.
40.
In primo luogo, è vero che, in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, la SolarWorld ha obiettato, in primo grado, che tale disposizione era separabile dal resto del regolamento controverso. Tuttavia, nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, la SolarWorld indica chiaramente i punti dell’ordinanza impugnata che, a suo avviso, sarebbero viziati da un errore di diritto, in particolare il punto 55 (concernente l’ampliamento dell’ambito di applicazione dei dazi compensativi in caso di annullamento del solo l’articolo 2), il punto 57 (in cui il Tribunale esamina la giurisprudenza pregressa relativa al requisito della separabilità) e il punto 59 (in cui il Tribunale conclude che l’articolo 2 non è separabile dal resto del regolamento controverso). Pertanto, la SolarWorld non chiede una mera revisione della domanda presentata dinanzi al Tribunale e la Corte può procedere al riesame dell’ordinanza impugnata ( 17 ).
41.
In secondo luogo, la questione se l’articolo 2 del regolamento controverso possa essere ritenuto separabile dal resto del regolamento nel senso indicato dalla giurisprudenza e se, in quanto tale, possa essere annullato da solo non costituisce una questione di fatto, bensì una questione relativa alla qualificazione giuridica sulla quale la Corte è competente ad esercitare un controllo ( 18 ).
42.
Pertanto, ritengo che il primo motivo d’impugnazione sia ricevibile.
b) Nel merito
43.
Con il primo motivo d’impugnazione, la SolarWorld sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare l’articolo 2 del regolamento controverso non separabile dal resto di quest’ultimo.
44.
Rammento che, mentre l’articolo 1 del regolamento controverso istituisce dazi compensativi sotto forma di dazi ad valorem, l’articolo 2 stabilisce che le importazioni oggetto di sovvenzioni «sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che (…) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della [decisione 2013/707] abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti (…)». L’allegato della decisione 2013/707 elenca tutti i produttori esportatori la cui offerta di impegno è stata accettata dalla Commissione. Tale impegno è descritto nella decisione 2013/423 come costituito dall’applicazione di un prezzo minimo all’importazione fino a un determinato volume annuale delle importazioni, volume che corrisponde ai risultati attuali di mercato dei produttori esportatori ( 19 ).
45.
Secondo una giurisprudenza consolidata, l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale dell’atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso, circostanza che deve essere valutata sul fondamento di un criterio oggettivo e non di un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto di cui trattasi ( 20 ). La verifica della separabilità di parti di un atto dell’Unione presuppone l’esame della portata delle stesse, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza di detto atto ( 21 ).
46.
Occorre verificare se l’annullamento del solo articolo 2 avrebbe l’effetto di modificare la sostanza del regolamento controverso. Ritengo di no.
47.
Va anzitutto precisato che un errore che vizia un dazio compensativo può, analogamente a un errore che inficia una constatazione di fatto, comportare una modifica della sostanza del regolamento che istituisce i dazi compensativi.
48.
È indubbio che le constatazioni di fatto condotte dalle istituzioni per determinare le sovvenzioni compensabili, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione comportano, in caso di annullamento, una modifica sostanziale del regolamento che istituisce dazi compensativi, dato che, in mancanza di uno di tali elementi, non si possono imporre dazi ( 22 ).
49.
Un errore che vizi un dazio compensativo è, a maggior ragione, in grado di modificare la sostanza del regolamento che istituisce tale dazio, e ciò in quanto lo scopo del regolamento medesimo è esattamente quello di istituire un dazio allo scopo di eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
50.
A tal riguardo, occorre richiamare la recente sentenza del Tribunale nella causa JingAo Solar ( 23 ). Ivi il regolamento n. 1239/2013, il cui articolo 2 è oggetto della presente impugnazione, è stato impugnato in toto da taluni produttori esportatori cinesi e dai loro importatori associati. In particolare, il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto anzitutto che i ricorrenti non avevano alcun interesse a chiedere l’annullamento dell’articolo 2 (poiché durante il procedimento amministrativo avevano chiesto l’adozione dell’articolo 2), in secondo luogo, che l’articolo 1 non era separabile dal resto dell’atto, con la conseguenza che, in terzo luogo, il ricorso diretto all’annullamento integrale del regolamento controverso era irricevibile. Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che i ricorsi contro un regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi proposti dalle parti i cui impegni siano stati accettati sono ricevibili; in secondo luogo, che l’articolo 1 non è separabile dal resto del [regolamento controverso], cosicché, in terzo luogo, il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento in toto del regolamento controverso era ricevibile. In particolare, il Tribunale ha rilevato che «un errore in grado di inficiare le valutazioni delle istituzioni che hanno condotto all’adozione dell’articolo 1 del regolamento controverso, modificherebbe la sostanza stessa di tale regolamento. L’articolo 2 (…) decadrebbe automaticamente, in quanto prevede un’esenzione dal pagamento dei dazi antisovvenzioni istituiti dall’articolo 1 del regolamento medesimo» ( 24 ).
51.
A mio avviso, il Tribunale ha correttamente statuito, nella sentenza JingAo Solar, che l’articolo 1 del regolamento controverso non è separabile dal resto del medesimo. Tuttavia, per le ragioni che espongo di seguito, questo non implica che l’articolo 2 non sia separabile dal resto del regolamento controverso.
52.
In primo luogo, desidero sottolineare che l’articolo 1 del regolamento controverso non assoggetta a condizioni l’imposizione dei dazi. In particolare, tale imposizione non dipende da una violazione o da una revoca dell’impegno. Pertanto, se venisse annullato unicamente l’articolo 2 di tale regolamento, l’articolo 1 continuerebbe ad applicarsi ai sensi del regolamento controverso come adottato dal Consiglio (solo, senza l’esenzione).
53.
Per contro, l’articolo 2 del regolamento controverso istituisce un’esenzione dall’articolo 1. Di conseguenza, se venisse annullato solamente l’articolo 1, il prezzo minimo all’importazione fissato nell’impegno si applicherebbe in luogo dei dazi, mentre nel regolamento controverso, come adottato dal Consiglio, l’articolo 2 si applica soltanto a titolo di esenzione dal pagamento dei dazi di cui all’articolo 1 ( 25 ).
54.
Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che, come osservato dalla SolarWorld, i dazi compensativi previsti dall’articolo 1 del regolamento controverso e l’impegno cui si riferisce il successivo articolo 2 costituiscano due forme di misure compensative aventi la medesima finalità, che consiste nell’eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il punto è che una misura costituisce un’esenzione dall’altra e che, pertanto, l’annullamento della prima non avrebbe le stesse conseguenze scaturenti dall’annullamento della seconda.
55.
Ne deriva che, mentre l’annullamento del solo articolo 1 del regolamento controverso modificherebbe la sostanza di quest’ultimo, l’annullamento del solo articolo 2 del medesimo regolamento non avrebbe lo stesso effetto. Il motivo che ha spinto la sentenza JingAo Solar ( 26 ) a dichiarare che l’articolo 1 non era separabile dal resto del regolamento controverso, cioè il fatto che l’articolo 2 istituisce un’esenzione dall’articolo 1, è precisamente quello per cui l’articolo 2 deve essere considerato separabile.
56.
Tale conclusione è suffragata dal fatto che, in tutte le situazioni cui l’impegno non si applica, o cessa di applicarsi, si impone il pagamento dei dazi stabiliti dall’articolo 1 del regolamento controverso. Come ho esposto in precedenza, il prezzo minimo all’importazione fissato nell’impegno si applica solo fino ad un determinato volume annuale di importazioni. Le importazioni il cui volume superi tale soglia sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 1 del regolamento controverso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base, in caso di violazione o di revoca dell’impegno a opera di una delle parti, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, «si applica[no]» i dazi stabiliti dall’articolo 1 del regolamento in questione. L’accettazione dell’impegno è stata effettivamente revocata in relazione a determinati produttori esportatori, in quanto avevano violato gli obblighi ad essi incombenti in forza dell’impegno (in particolare, l’obbligo di rispettare il prezzo minimo all’importazione o gli obblighi di comunicazione) ( 27 ), o per il fatto che i produttori esportatori intendevano revocare l’impegno offerto ( 28 ). I dazi stabiliti dall’articolo 1 del regolamento controverso sono stati immediatamente applicati ( 29 ).
57.
In secondo luogo, è irrilevante l’argomento secondo cui, in esito all’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso, i dazi compensativi stabiliti dall’articolo 1 si applicherebbero a tutte le importazioni, mentre attualmente si applicano soltanto alle importazioni provenienti da esportatori che non sono coinvolti nell’impegno, e che corrispondono al 30% delle importazioni complessive.
58.
A tale riguardo desidero sottolineare che l’annullamento del solo articolo 2 non amplierebbe la portata del regolamento controverso poiché, ai sensi dell’articolo 1, i dazi sono applicati su tutte le importazioni. Le importazioni provenienti da società aderenti all’impegno sono semplicemente esenti dai dazi, come emerge dal fatto che, in caso di violazione o di revoca dell’impegno, è prevista l’applicazione degli stessi.
59.
Infatti, se si considerasse che l’annullamento del solo articolo 2 amplierebbe l’ambito di applicazione dei dazi compensativi, tale conseguenza, come asserito dalla SolarWorld, sarebbe irrilevante, poiché la portata del regolamento controverso non verrebbe modificata. In esito all’annullamento del solo articolo 2, l’articolo 1 avrebbe esattamente lo stesso ambito di applicazione di cui al regolamento controverso come adottato dal Consiglio.
60.
Ritengo pertanto che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che la sostanza del regolamento controverso subirebbe una modifica in quanto l’annullamento del solo articolo 2 «conferirebbe ai dazi compensativi un ambito di applicazione maggiore rispetto a quello risultante dall’applicazione del regolamento [controverso] come adottato dal Consiglio».
61.
In terzo luogo, per quanto riguarda la giurisprudenza citata al punto 57 dell’ordinanza impugnata, segnatamente, l’ordinanza Carbunión ( 30 ), le sentenze Du Pont Nemours ( 31 ) e Germania/Parlamento e Consiglio ( 32 ), nonché l’ordinanza Government of Gibraltar/Commissione ( 33 ), mi sembra che si tratti di casi diversi da quello in esame.
62.
Nell’ordinanza Carbunión ( 34 ) la Corte ha statuito che non si poteva chiedere l’annullamento delle sole condizioni al rispetto delle quali un aiuto di Stato a favore dell’industria carboniera era stato dichiarato compatibile con il mercato interno. Ai sensi della decisione sulla compatibilità, l’aiuto in questione rientrava tra gli «aiuti per la chiusura»«destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione del carbone». Pertanto, la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno era subordinata all’esistenza di «un piano di chiusura la cui scadenza [fosse] fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018» ( 35 ). Di conseguenza, la Corte ha rilevato che lo scopo della decisione sulla compatibilità era quello di «stabilire un quadro normativo specifico per la chiusura delle miniere di carbone non competitive». L’annullamento della sola disposizione che fissa tale condizione modificherebbe la sostanza della decisione del Consiglio sulla compatibilità, poiché «avrebbe l’effetto di sopprimere [il] requisito temporale, vale a dire che le miniere di carbone non competitive non avrebbero dovuto cessare la propria attività entro il 31 dicembre 2018, ma avrebbero potuto continuare a ricevere l’aiuto di Stato per un tempo indefinito, contrariamente all’obiettivo perseguito [dalla decisione del Consiglio sulla compatibilità]» ( 36 ). Per contro, nel presente caso, l’annullamento dell’articolo 2 non eliminerebbe alcuna condizione cui è stata assoggettata l’imposizione dei dazi compensativi istituiti dall’articolo 1, data l’assenza di siffatte condizioni. Pertanto, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che la situazione all’origine dell’ordinanza Carbunión è simile a quella oggetto del presente procedimento.
63.
Nella sentenza Du Pont De Nemours ( 37 ), il Tribunale ha stabilito che non poteva essere chiesto l’annullamento della sola disposizione della direttiva 91/414/CEE ( 38 ) che fissava al 30 giugno 2008 la data di scadenza del periodo di iscrizione del flusilazolo (sostanza attiva utilizzata nei fungicidi per le colture agricole) nell’allegato I di tale direttiva (un prodotto fitosanitario può essere autorizzato da uno Stato membro solo se le sostanze attive presenti nel prodotto sono iscritte in detto allegato e solo qualora siano soddisfatte le condizioni nel medesimo stabilite). Secondo il Tribunale, l’obiettivo della direttiva 91/414 era quello di «assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente». Di conseguenza, l’annullamento della sola condizione temporale «comporterebbe l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I [della direttiva in questione] (…) dopo il 30 giugno 2008», e quindi l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I «con restrizioni meno severe di quelle imposte dalla direttiva [stessa]», il cui ambito di applicazione verrebbe in tal modo modificato ( 39 ). Per contro, nel caso in esame, l’istituzione di dazi compensativi non è soggetta a condizioni. Inoltre, è indubbio il fatto che l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso non può tradursi in un innalzamento o in un ribasso dei dazi, poiché le aliquote di questi ultimi sono fissate nell’articolo 1 del regolamento medesimo.
64.
Nella sentenza Germania/Parlamento e Consiglio ( 40 ), la Corte ha annullato in toto la direttiva 98/43/CE ( 41 ), che vietava la pubblicità e la sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, adducendo che non poteva avere come base giuridica l’articolo 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, l’articolo 114 TFUE), il quale attribuisce al Consiglio la competenza di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Ciò era dovuto al fatto che il divieto di tutte le forme di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco stabilito dalla direttiva 98/43 non poteva essere giustificato dalla necessità di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione degli strumenti pubblicitari o alla libera prestazione di servizi nel settore della pubblicità. Tuttavia, secondo la Corte, tale considerazione valeva solamente per il divieto della pubblicità dei prodotti del tabacco sugli oggetti utilizzati negli alberghi (manifesti, ombrelloni da spiaggia, portacenere) e per il divieto dei messaggi pubblicitari nei cinema, poiché il divieto di tali forme di pubblicità non poteva facilitare gli scambi dei prodotti interessati. Così non era per il divieto della pubblicità dei prodotti del tabacco sulle riviste, sui periodici e sui quotidiani, in quanto il divieto di tale forma di pubblicità poteva contribuire a garantire la libera circolazione di questi prodotti della stampa ( 42 ). Ciononostante, la Corte ha annullato la direttiva 98/43 in toto, e questo perché «dato il carattere generale del divieto della pubblicità e della sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco sancito dalla direttiva [98/43], l’annullamento parziale di quest’ultima comporterebbe la modifica ad opera della Corte delle disposizioni della direttiva» ( 43 ). Come ha osservato l’avvocato generale Fennelly, «la possibile legittimità di un divieto di pubblicità effettuata attraverso determinati strumenti non trova corrispondenza in alcuna espressione distinta e separabile della [direttiva 98/43]». Pertanto, utilizzando i termini dell’avvocato generale, un annullamento parziale «obbligherebbe la Corte a reinterpretare creativamente la direttiva. Non vi è dunque alcuna disposizione chiaramente separabile che si presti a formare oggetto di una netta decisione di annullamento» ( 44 ). Per contro, nel presente caso, l’articolo 2 del regolamento controverso si presta a formare oggetto di una tale netta decisione di annullamento.
65.
Nell’ordinanza Government of Gibraltar/Commissione ( 45 ), la Corte ha dichiarato che poteva essere chiesto unicamente l’annullamento in toto della decisione 2009/95/CE della Commissione ( 46 ). Nella decisione 2009/95, la Commissione ha incluso un sito di Gibilterra nell’elenco dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (la «direttiva Habitat») ( 47 ). Il governo di Gibilterra non poteva chiedere l’annullamento della decisione 2009/95 solo nella parte in cui estendeva il sito in questione alle aree geografiche appartenenti al territorio del Regno Unito. Secondo la Corte, le diverse aree geografiche che asseritamente componevano detto sito non erano menzionate nella decisione 2009/95. Inoltre, secondo il regime stabilito dalla direttiva Habitat, un sito non poteva essere suddiviso in aree diverse ( 48 ). Secondo l’ordinanza Government of Gibraltar/Commissione, dalle disposizioni della direttiva Habitat emergeva che un sito atto ad essere identificato quale sito di importanza comunitaria doveva essere valutato nel suo insieme. Per contro, nel presente caso, è irrilevante che i dazi compensativi e l’impegno siano stati valutati congiuntamente in relazione al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Questo perché, se le istituzioni avessero considerato che soltanto la combinazione dei dazi e dell’impegno potesse eliminare tale pregiudizio, non avrebbero istituito il prezzo minimo all’importazione sotto forma di esenzione dai dazi.
66.
In conclusione, ritengo che la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 57 dell’ordinanza impugnata non sia applicabile alla fattispecie in esame.
67.
In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso non modificherebbe l’equilibrio istituzionale tra il Consiglio e la Commissione, da una parte ( 49 ), e i giudici dell’Unione, dall’altra ( 50 ).
68.
Sottolineo che l’annullamento del solo articolo 2 comporterebbe unicamente l’applicazione di una misura precedentemente adottata dal Consiglio e dalla Commissione, ossia l’articolo 1. La Corte non deciderebbe in merito all’istituzione di una determinata forma di misure compensative (dazi ad valorem piuttosto che, ad esempio, un dazio a importo fisso), né calcolerebbe l’aliquota di tali dazi.
69.
Inoltre, non si può sostenere che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione possa alterare l’equilibrio istituzionale poiché, anzitutto, il potere di annullare in toto un atto dell’Unione, conferito alla Corte dall’articolo 264, primo comma, TFUE, implica il potere di annullare tale atto solo in parte ( 51 ) e, in secondo luogo, tale potere non è assoluto, in quanto, come già rilevato, l’annullamento parziale non può comportare un’alterazione della sostanza dell’atto ( 52 ).
70.
Ritengo pertanto che il primo motivo d’impugnazione sia fondato e che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare l’articolo 2 del regolamento controverso non separabile dal resto del regolamento medesimo. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
71.
Tuttavia, a fini di completezza, esaminerò ora il secondo motivo d’impugnazione.
B. Secondo motivo d’impugnazione
1. Argomenti delle parti
72.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la SolarWorld deduce che, nel considerare il ricorso irricevibile, ai punti da 53 a 60 dell’ordinanza impugnata e, in particolare, ai punti da 55 a 59 di quest’ultima, il Tribunale ha violato gli articoli 47 e 20 della Carta.
73.
Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 47 della Carta, la SolarWorld ritiene che, sebbene i produttori dell’Unione siano stati considerati individualmente interessati dai regolamenti che istituiscono misure compensative, essi verrebbero privati di ogni rimedio giurisdizionale effettivo qualora non potessero chiedere l’annullamento parziale di tali regolamenti. Al riguardo, la SolarWorld evidenzia che i suoi ricorsi di annullamento del regolamento n. 513/2013 e delle decisioni 2013/423 e 2013/707 sono stati respinti in quanto irricevibili.
74.
In ordine alla violazione dell’articolo 20 della Carta, la SolarWorld fa valere che il Tribunale, avendo dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento parziale del regolamento controverso e avendo invece econsiderato ricevibile il ricorso promosso dagli esportatori cinesi e diretto all’annullamento del medesimo regolamento, non avrebbe trattato i produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi con equità.
75.
Il Consiglio sostiene che il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto. In particolare, esso osserva come l’articolo 47 della Carta non sia inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati e, specificamente, le norme in materia di ricevibilità dei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione. Quanto alla violazione dell’articolo 20 della Carta, il detto motivo sarebbe irricevibile in quanto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato, poiché la SolarWorld e i produttori cinesi non sono stati trattati in modo diverso, nel senso che la Solarworld avrebbe potuto chiedere l’annullamento in toto del regolamento controverso.
76.
La Commissione sostiene che il secondo motivo d’impugnazione è infondato. Circa la violazione dell’articolo 47 della Carta, la Commissione sottolinea, anzitutto, come tale disposizione non sia intesa a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, inoltre, che la SolarWorld ha proposto di fatto un ricorso per l’annullamento delle decisioni 2013/423 e 2013/707 e, infine, che tale società avrebbe potuto chiedere l’annullamento in toto del regolamento controverso. In ordine alla violazione dell’articolo 20 della Carta, la Commissione sostiene che la SolarWorld e gli esportatori cinesi non sono stati trattati diversamente, in quanto la SolarWorld avrebbe potuto proporre un ricorso diretto all’annullamento in toto del regolamento controverso e chiedere la sospensione degli effetti della sentenza fino a quando tale regolamento non venisse sostituito con un nuovo regolamento che istituisse dazi compensativi più elevati.
2. Valutazione
a) Ricevibilità
77.
Il Consiglio deduce che il motivo attinente a una violazione dell’articolo 20 della Carta è irricevibile, in quanto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale.
78.
È vero che la SolarWorld non ha sollevato un motivo concernente la violazione dell’articolo 20 della Carta in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio dinanzi al Tribunale. Pertanto, a mio avviso, il secondo motivo d’impugnazione è irricevibile, nella parte in cui attiene a una violazione dell’articolo 20 della Carta.
79.
Ciononostante, per ragioni di completezza, esaminerò di seguito la questione se, nel dichiarare irricevibile il ricorso della SolarWorld, il Tribunale abbia violato l’articolo 20 della Carta.
b) Nel merito
80.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la SolarWorld sostiene che, nel dichiarare il suo ricorso irricevibile, il Tribunale ha violato gli articoli 47 e 20 della Carta.
81.
A mio parere, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.
82.
In primo luogo, per quanto concerne l’asserita violazione dell’articolo 47 della Carta, è vero che, come ho indicato in precedenza, il ricorso della SolarWorld diretto all’annullamento della decisione 2013/707, nella quale la Commissione aveva accettato l’offerta di impegno dei produttori esportatori, è stato dichiarato irricevibile in quanto «una decisione di accettazione di un impegno (…) non produce effetti giuridici tali da incidere direttamente sulla situazione giuridica dei produttori dell’Unione, come la [SolarWorld]» ( 53 ). Il ricorso della SolarWorld diretto all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 15 settembre 2014, in cui quest’ultima ha modificato il prezzo minimo all’importazione fissato nell’impegno, è stato respinto dal Tribunale nel merito, senza che fosse «necessario esaminarlo sotto il profilo della ricevibilità» ( 54 ).
83.
Tuttavia, osservo come, conformemente alle spiegazioni relative alla Carta, l’articolo 47 «[non fosse] inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea» ( 55 ). Di conseguenza, secondo una giurisprudenza costante, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione dei requisiti previsti dal suddetto Trattato ( 56 ).
84.
Inoltre, la Corte è chiamata a stabilire se sia possibile presentare un ricorso diretto all’annullamento del solo articolo 2 del regolamento controverso. Qualora la Corte ritenesse che tale disposizione non sia separabile dal resto dell’atto, rimarrebbe la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento in toto del regolamento controverso. Al riguardo, non si può sostenere che l’annullamento in toto di tale regolamento non avrebbe alcuna utilità per la SolarWorld, in quanto la SolarWorld potrebbe chiedere l’annullamento integrale del regolamento controverso e la sospensione, da parte della Corte, degli effetti di tale annullamento fino a quando le istituzioni non avranno adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza di annullamento ( 57 ).
85.
Pertanto, ritengo che il motivo attinente a una violazione dell’articolo 47 della Carta debba essere respinto.
86.
In secondo luogo, per quanto concerne l’asserita violazione dell’articolo 20 della Carta, sostengo che, qualora la Corte giudicasse che l’articolo 2 del regolamento controverso non sia separabile dal resto del regolamento medesimo, e che la SolarWorld non possa chiedere l’annullamento parziale di quest’ultimo, la SolarWorld non sarebbe trattata diversamente dai produttori esportatori. Come ho già segnalato, dalla sentenza del Tribunale nella causa JingAo Solar emerge che i produttori esportatori non possono chiedere l’annullamento parziale del regolamento controverso (in quanto l’articolo 1 non è separabile dal resto del regolamento medesimo) ( 58 ).
87.
Di conseguenza, nel caso in cui la Corte considerasse ricevibile il motivo attinente alla violazione dell’articolo 20 della Carta, a mio giudizio dovrebbe respingere tale motivo in quanto infondato.
88.
In conclusione, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare l’articolo 2 del regolamento controverso non separabile dal resto del regolamento medesimo. Pertanto, occorre annullare l’ordinanza impugnata.
89.
In caso di annullamento di una sentenza o di un’ordinanza impugnata, l’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che essa può rinviare la causa al Tribunale o statuire essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
90.
Nel caso in esame, la questione relativa all’eventuale legittimazione della SolarWorld a chiedere l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso, sollevata in primo grado dal Consiglio, non è stata esaminata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. Tale questione non è stata menzionata neppure nelle osservazioni scritte delle parti dinanzi alla Corte di giustizia. Lo stesso dicasi in relazione ai motivi attinenti al merito dell’impugnazione. Pertanto, nel caso di specie, lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia.
91.
Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.
VI. Conclusione
92.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba:
–
annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1o febbraio 2016, SolarWorld e a./Consiglio, T‑142/14;
–
rinviare la causa T‑142/14 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, e
–
riservare le spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Ordinanza del 1ofebbraio 2016, SolarWorld e a./Consiglio dell’Unione europea, T‑142/14, non pubblicata, EU:T:2016:68 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).
( 3 ) Regolamento del 2 dicembre 2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).
( 4 ) Regolamento dell’11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (versione codificata) (in prosieguo: il «regolamento di base») (GU 2009, L 188, pag. 93).
( 5 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 269 pag. 5).
( 6 ) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 340, pag. 13).
( 7 ) Regolamento del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 152, pag. 5).
( 8 ) Ordinanza del 14 aprile 2015, SolarWorld e Solsonica/ Commissione, T‑393/13, non pubblicata, EU:T:2015:211.
( 9 ) Ordinanza del 16 marzo 2016, SolarWorld/ Commissione, C‑312/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:162.
( 10 ) Decisione del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 26).
( 11 ) Regolamento del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 1).
( 12 ) Regolamento del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1).
( 13 ) Decisione del 4 dicembre 2013 relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (2013/707/UE) (GU 2013, L 325, pag. 214).
( 14 ) Ordinanza del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione, T‑507/13, EU:T:2015:23.
( 15 ) Ordinanza del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑142/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:163.
( 16 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, SolarWorld/Commissione, T‑783/14, non pubblicata, EU:T:2017:88.
( 17 ) Sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punti da 30 a 34.
( 18 ) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punti da 15 a 19.
( 19 ) V. considerando 5 e 6 della decisione 2013/423 e il considerando 19 della decisione 2013/707.
( 20 ) Sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 38).
( 21 ) Sentenza del 12 novembre 2015, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑121/14, EU:C:2015:749, punto 21.
( 22 ) V. articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d), e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Per analogia, nell’ambito dei procedimenti anti-dumping, un errore nella determinazione del valore normale porta all’annullamento in toto del regolamento che istituisce i dazi antidumping, dato che «il valore normale è una condizione essenziale per determinare l’aliquota del dazio antidumping applicabile» (sentenza del 15 settembre 2016, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio, T‑139/14, non pubblicata, EU:T:2016:499, punto 109).
( 23 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e a./Consiglio, T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14, non pubblicata, EU:T:2017:126 (in prosieguo: la «sentenza JingAo Solar»). Avverso tale sentenza è stato proposta un’impugnazione attualmente pendente dinanzi alla Corte (v. Canadian Solar Emea e a./Consiglio, C‑237/17 P).
( 24 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, JingAO Solar e a./Consiglio, T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14, non pubblicata, EU:T:2017:126, punto 42.
( 25 ) Le istituzioni avrebbero potuto scegliere di istituire un dazio sotto forma di prezzo minimo imposto invece del dazio ad valorem istituito dall’articolo 1 del regolamento controverso, oppure una misura ibrida,.
( 26 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e a./Consiglio, T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14, non pubblicata, EU:T:2017:126.
( 27 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 della Commissione, del 4 giugno 2015, che revoca l’accettazione dell’impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2015, L 139, pag. 30); regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 della Commissione, del 18 agosto 2015, che revoca l’accettazione dell’impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2015, L 218, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2015, L 295, pag. 23); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 della Commissione, del 28 giugno 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2016, L 170, pag. 5), e regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2016, L 333, pag. 4).
( 28 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2016, L 23, pag. 47), e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2016, L 308, pag. 8).
( 29 ) V. considerando 96 del regolamento 2015/866, considerando 34 del regolamento 2015/1403, considerando 70 del regolamento 2015/2018, considerando 16 del regolamento 2016/115, considerando 55 del regolamento 2016/1045, considerando 23 del regolamento 2016/1998, e considerando 45 del regolamento 2016/2146.
( 30 ) Ordinanza dell’11 dicembre 2014, Carbunión/Consiglio, C‑99/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2446 (in prosieguo: l’«ordinanza Carbunión»).
( 31 ) Sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167 (in prosieguo: la «sentenza Du Pont de Nemours»).
( 32 ) Sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000:544 (in prosieguo: la «sentenza Germania/Parlamento e Consiglio»).
( 33 ) Ordinanza del 12 luglio 2012, Government of Gibraltar/Commissione, C‑407/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:464 (in prosieguo: l’«ordinanza Government of Gibraltar/Commissione»).
( 34 ) Ordinanza dell’11 dicembre 2014, Carbunión/Consiglio, C‑99/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2446.
( 35 ) Articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU 2010, L 336, pag. 24).
( 36 ) Ordinanza dell’11 dicembre 2014, Carbunión/Consiglio, C‑99/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2446, punti 28 e 31.
( 37 ) Sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167.
( 38 ) Direttiva del 15 luglio 1991, relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).
( 39 ) Sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, non pubblicata, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 85.
( 40 ) Sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000:544.
( 41 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU 1998, L 213, pag. 9).
( 42 ) Sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000:544, punti 98 e 99.
( 43 ) Sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000:544, punto 117.
( 44 ) Conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, EU:C:2000:324, paragrafo 127.
( 45 ) Ordinanza del 12 luglio 2012, Government of Gibraltar/Commissione, C‑407/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:46.
( 46 ) Decisione del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2009, L 43, pag. 393).
( 47 ) Direttiva del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
( 48 ) Ordinanza del 12 luglio 2012, Government of Gibraltar/Commissione, C‑407/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:46, punti da 31 a 33.
( 49 ) Si noti che, dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU 2014, L 18, pag. 1), è la Commissione che adotta i dazi compensativi definitivi e non il Consiglio. V., al riguardo, Scharf, T., «Decision-Making in EU Trade Defence Cases After Lisbon: An Institutional Anomaly Addressed?», in Herrmann, C., Simma, B., e Streinz, R. (ed.), Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship. Liber amicorum in memoriam Horst G. Krenzler, Springer, 2015, pagg. da 395 a 406.
( 50 ) La Commissione afferma quanto segue: spetta ad essa e al Consiglio decidere sulle misure compensative da istituire. Tuttavia, l’annullamento del solo articolo 2 comporterebbe una sostituzione dell’impegno menzionato nell’articolo 2 con i dazi compensativi istituiti dall’articolo 1. In altri termini, l’annullamento del solo articolo 2 consentirebbe alla Corte di decidere le misure compensative da istituire. Di conseguenza, tale annullamento modificherebbe l’equilibrio istituzionale tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e i giudici dell’Unione dall’altro. Solo l’annullamento del regolamento controverso nella sua interezza consentirebbe di rispettare l’equilibrio istituzionale, in quanto spetterebbe alla Commissione e al Consiglio istituire nuove misure compensative allo scopo di dare esecuzione alla sentenza di annullamento.
( 51 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:317, paragrafo 25.
( 52 ) Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1997:54, paragrafo 142.
( 53 ) Ordinanza del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione, T‑507/13, EU:T:2015:23, punto 52.
( 54 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, SolarWorld/Commissione, T‑783/14, non pubblicata, EU:T:2017:88, punto 59.
( 55 ) Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17).
( 56 ) Sentenze del 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio, C‑408/15 P e C‑409/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:893, punto 50, e del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98.
( 57 ) Sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont Nemours (France) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 99.
( 58 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, Jingao Solar e a./Consiglio, T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14, non pubblicata, EU:T:2017:126, punto 42.