CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 1o giugno 2017 ( 1 )
Cause riunite C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16
Elecdey Carcelen SA (C‑215/16),
Energías Eólicas de Cuenca SA (C‑216/16),
Iberenova Promociones SAU (C‑220/16),
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C‑221/16)
contro
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Energia eolica – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Tributo regionale sugli impianti aeroelettrici (“canon eólico”)»
I. Introduzione
1.
Nella regione spagnola di La Mancia Don Chisciotte ha già combattuto contro impianti eolici. Non è quindi sorprendente che la Corte di giustizia venga investita di una nuova controversia sull’energia eolica da parte della Comunità Autonoma di Castiglia-La Mancia. Dopo che in tempi recenti ci siamo già più volte dovuti pronunciare sui suoi effetti pregiudizievoli per l’ambiente ( 2 ), ma anche sulla sua promozione ( 3 ), il caso in esame verte sull’imposta sugli impianti aeroelettrici ideata da tale Regione, in certo qual modo una «pole tax».
2.
Oltre alla direttiva 2009/28/CE ( 4 ) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, la domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce anche alla direttiva 2008/118/CE ( 5 ) relativa al regime generale delle accise e alla direttiva 2003/96/CE ( 6 ) sulla tassazione dell’energia. In particolare si deve verificare se l’imposta oggetto della controversia sia compatibile con lo scopo promozionale della direttiva 2009/28 o con la normativa sulle spese amministrative in essa prevista. Tuttavia la Corte di giustizia dovrebbe anche occuparsi della questione di stabilire in che misura un pregiudizio agli obiettivi della direttiva 2009/28 potrebbe ostare ad un’imposta del genere. In relazione ad entrambe le direttive in materia di diritto fiscale va innanzitutto chiarito se l’imposta ricada nel loro ambito di applicazione, perché in questo caso essa dovrebbe soddisfare determinati requisiti.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2009/28
3.
La direttiva 2009/28 ha ad oggetto la promozione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili.
4.
L’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 definisce la nozione di regime di sostegno nei seguenti termini:
«(…) strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni».
5.
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28 impone agli Stati membri di coprire determinate quote minime del loro consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili:
«1. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 (…) sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A.
2. Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B».
6.
In questo contesto, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28 riguarda, tra l’altro, regimi di sostegno:
«Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:
a)
regimi di sostegno;
b)
(…)».
7.
Le procedure di autorizzazione vengono trattate al considerando 40 della direttiva 2009/28:
«La procedura utilizzata dall’amministrazione incaricata di supervisionare l’autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell’applicazione a progetti specifici (…)».
8.
Le corrispondenti norme sono enunciate all’articolo 13 della direttiva 2009/28:
«1) Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:
(…)
e)
le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi;
(…)».
2. Direttiva 2008/118
9.
La direttiva 2008/118 ha ad oggetto il regime generale delle accise. L’articolo 1, paragrafo 1, disciplina l’ambito di applicazione e il paragrafo 2 l’ammissibilità di ulteriori accise:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a)
prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
b)
alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
c)
tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
3. Direttiva 2003/96
10.
La direttiva 2003/96 ha ad oggetto la tassazione dell’energia.
11.
Come mostra in particolare l’articolo 4 della direttiva 2003/96, quest’ultima impone in linea di principio una tassazione minima dell’energia:
«1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».
12.
Inoltre il giudice nazionale fa riferimento all’articolo 15 della direttiva 2003/96, che consente determinate esenzioni fiscali:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
a)
(…)
b)
all’elettricità:
–
di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,
–
(…)».
B. Diritto spagnolo
13.
Con la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crea el canon eólico (legge n. 9/2011 del 21 marzo 2011, che istituisce un canone eolico; in prosieguo: la «legge n. 9/2011») la Comunità Autonoma di Castiglia‑La Mancia istituiva un canone eolico.
14.
L’articolo 4 della legge n. 9/2011 disciplina il fatto generatore dell’imposta:
«1. Costituisce fatto generatore del canone eolico la produzione di conseguenze ed effetti negativi sull’ambiente naturale e sul territorio, a seguito dell’installazione, in parchi eolici, di aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica (…).
(…)
3. Il fatto generatore dell’imposta si ritiene integrato anche quando la titolarità degli aerogeneratori non appartenga al titolare dell’autorizzazione amministrativa per l’installazione di un parco eolico».
15.
La base imponibile risulta dall’articolo 7 della legge n. 9/2011:
«1. La base imponibile è costituita dalla somma delle unità di aerogeneratori esistenti in un parco eolico (…)».
16.
L’articolo 8 disciplina l’importo dell’imposta:
«1. L’importo dell’imposta è determinato dall’applicazione alla base imponibile delle seguenti aliquote trimestrali:
In parchi eolici dotati di un massimo di 2 aerogeneratori: 0 euro per ciascun aerogeneratore.
In parchi eolici dotati di aerogeneratori in numero compreso fra 3 e 7: 489 euro per ciascun aerogeneratore.
In parchi eolici dotati di aerogeneratori in numero compreso fra 8 e 15: 871 euro per ciascun aerogeneratore.
In parchi eolici dotati di più di 15 aerogeneratori:
a)
Quando il numero di aerogeneratori è uguale o inferiore alla potenza installata del parco, misurata in megawatt: 1233 euro per ciascun aerogeneratore.
b)
Quando il numero di aerogeneratori è superiore alla potenza installata del parco, misurata in megawatt: 1275 euro per ciascun aerogeneratore.
(…)».
III. I fatti e la domanda di rinvio pregiudiziale
17.
La Elecdey Carcelen SA (causa C‑215/16), la Energías Eólicas de Cuenca SA (causa C‑216/16), la Iberenova Promociones SAU (causa C‑220/16) e la Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (causa C‑221/16) eserciscono, nella Comunità Autonoma di Castiglia‑La Mancia, impianti aeroelettrici soggetti al canone eolico regionale. Tali imprese presentavano alle autorità competenti domande di rettifica delle loro autoliquidazioni effettuate per il canone eolico nell’esercizio 2011 nonché di restituzione delle somme versate.
18.
A seguito del rigetto di tali domande, esse presentavano ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna). Tale giudice sottopone pertanto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Dati i «regimi di sostegno» di cui all’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.
2)
Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, e viene utilizzata l’espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l’assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull’attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all’energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all’interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell’attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.
3)
Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l’imposizione sull’energia prodotta fa fonti rinnovabili, se, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l’obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l’imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un’effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.
4)
Conformemente all’articolo 4 della direttiva 2003/96 che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell’esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un’effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
5)
Se il termine «spese» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
6)
Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull’ambiente, e a risarcire con l’importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.
19.
Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia e, all’udienza del 29 marzo 2017, osservazioni orali, le società esercenti impianti aeroelettrici Elecdey Carcelén S.A., Energías Eólicas de Cuenca S.A., Iberenova Promociones S.A. e Iberdrola Renovables Castilla la Mancha S.A. nonché la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha come parti della causa principale ed inoltre il Regno di Spagna e la Commissione europea.
IV. In diritto
20.
Il tributo oggetto della controversia viene riscosso trimestralmente per ciascun singolo impianto aeroelettrico e al riguardo l’ammontare dell’imposta dipende dall’ampiezza del rispettivo parco eolico e dalla potenza degli impianti aeroelettrici. La domanda di pronuncia pregiudiziale è diretta a stabilire se tale tributo sia compatibile con i regimi di sostegno per energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28 (al riguardo sub A) ovvero con le norme ivi previste in ordine a determinate spese (al riguardo sub B). Inoltre il giudice nazionale pone la questione della compatibilità con la direttiva 2008/118 sulle accise (al riguardo sub C) e con la direttiva 2003/96 sulla tassazione dell’energia (al riguardo sub D).
A. Sulla prima e sulla seconda questione – Regimi di sostegno
21.
Con le prime due questioni il giudice nazionale intende accertare se l’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 osti al canone eolico oggetto della controversia.
22.
L’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 definisce la nozione di «regime di sostegno». Tale definizione ricomprende in particolare esenzioni fiscali, sgravi fiscali e restituzioni d’imposta.
23.
Una definizione in quanto tale non può tuttavia ostare alla riscossione di un tributo nazionale. È invece importante stabilire quali norme si riferiscano a tale definizione.
24.
Al riguardo va innanzitutto menzionato l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di raggiungere la quota di energie rinnovabili prevista ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato I. Dalla possibilità di applicare regimi di sostegno non consegue però che i tributi sugli impianti aeroelettrici siano illegittimi.
25.
Anche l’unione o il coordinamento di regimi di sostegno di più Stati membri, possibile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/28, non osta all’imposta oggetto della controversia. È vero che è plausibile la tesi della Elecdey Carcelen secondo cui l’imposta riduce il potenziale di una siffatta unione con l’obiettivo di un «trasferimento statistico» di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 6. Tuttavia la direttiva non obbliga gli Stati membri a creare tali potenziali e non esistono elementi per affermare che sia stata già convenuta un’unione del genere che sia stata ostacolata dall’imposta.
26.
Allo stesso modo le rimanenti disposizioni della direttiva 2009/28 che fanno riferimento ai regimi di sostegno non possono essere considerate in contrasto con un tributo sugli impianti aeroelettrici. Tali disposizioni fanno riferimento a specifiche tecniche per poter beneficiare di regimi di sostegno (articolo 13, paragrafo 2), a regolamentazioni e codici al fine dell’incrementata utilizzazione di energie rinnovabili nel settore edilizio (articolo 13, paragrafo 4), al rapporto delle garanzie di origine con i regimi di sostegno (articolo 15) e ad obblighi di presentare relazioni (articoli 22 e 23).
27.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale si stabilisce però anche un collegamento con l’obbligo precipuo della direttiva 2009/28, quello delle quote minime di energia rinnovabile sul consumo complessivo previste all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. Per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio ( 7 ), vorrei trattare anche tale aspetto.
28.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 sia almeno pari ad un obiettivo generale fissato nell’allegato. L’articolo 3, paragrafo 2, esige, da parte degli Stati membri, misure per assicurare che la loro quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla traiettoria indicativa parimenti fissata nell’allegato.
29.
Pertanto la direttiva 2009/28 fissa le quote di energia rinnovabile che gli Stati membri debbono raggiungere sia nell’anno 2020 sia anche durante il periodo transitorio fino a tale data. È vero che sarebbero da auspicare quote più elevate, ma almeno la direttiva non le esige.
30.
Il rispetto dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/28 assicura pertanto che gli Stati membri già nel periodo transitorio sino alla scadenza del termine per raggiungere la quota di energie rinnovabili prevista nell’anno 2020 prendano le misure necessarie perché anche tale obiettivo sia raggiunto. Pertanto, oltre a tale disposizione non è necessario fare ricorso al divieto – dedotto dalla fedeltà all’Unione – di disposizioni nazionali che siano idonee a mettere seriamente a repentaglio il conseguimento dell’obiettivo prescritto in una direttiva ( 8 ).
31.
Anzi, il tributo oggetto della controversia violerebbe già l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28 se esso dovesse far sì che la Spagna mancasse il raggiungimento delle quote di energia rinnovabile imposte dalla direttiva stessa.
32.
È tuttavia dubbio che sia in genere possibile apportare la prova che un determinato tributo di una Regione impedisca il conseguimento complessivo dell’obiettivo di cui sopra da parte dello Stato membro. Infatti interverranno regolarmente anche altri tributi ed esisteranno inoltre altri ostacoli, economici o tecnici, ad una maggiore utilizzazione delle energie rinnovabili. Tale questione non deve però essere decisa definitivamente nella presente controversia.
33.
Secondo quanto addotto, in particolare, dalla Commissione all’udienza e secondo i più recenti dati di Eurostat ( 9 ) presi in considerazione da tutti gli intervenienti all’udienza, per la Spagna – a differenza ad esempio dei Paesi Bassi o, temporaneamente, della Francia – non risulta infatti sinora, né è ancora in concreto prevedibile, una violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/28. Anzi, la Spagna ha utilizzato senza eccezioni, sino a tutto il 2015, una quota di energia rinnovabile maggiore di quanto richiesto dalla direttiva. Già nell’anno 2015 è stata persino superata la quota, prevista solo per gli anni 2017 e 2018, del 16% in media.
34.
Ulteriori considerazioni sulle conseguenze del tributo oggetto della controversia sarebbero necessarie solo se il giudice nazionale, sulla base di nuovi o migliori dati, giungesse alla conclusione che la tendenza che risulta dai dati di Eurostat non prosegue. Poiché però nel presente procedimento non sono stati addotti convincenti elementi a sostegno in tal senso, non è necessario che la Corte di giustizia al momento attuale esamini ulteriormente tale ipotesi.
35.
Pertanto è certo increscioso che la Comunità Autonoma di Castiglia‑La Mancia esiga tributi che rendono meno attraente l’uso di energie rinnovabili, auspicato ai sensi della direttiva 2009/28, e che per giunta depotenziano, almeno parzialmente, la promozione dell’energia eolica che vale per l’intero Stato. Finché però lo Stato membro nel suo complesso, malgrado ciò, adempie ai suoi obblighi di diritto dell’Unione, ciò non configura una trasgressione dei regimi di sostegno della direttiva o delle quote di energie rinnovabili prescritte, bensì al massimo un problema di diritto nazionale.
36.
Pertanto gli articoli 2, lettera k), e 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28 non ostano ad un tributo riscosso trimestralmente sugli impianti aeroelettrici purché tale imposta non impedisca allo Stato membro di raggiungere le quote minime di energia rinnovabile sul consumo complessivo previste nella direttiva.
B. Sulle questioni quinta e sesta – Spese per impianti aeroelettrici
37.
Con la quinta e con la sesta questione, a cui parimenti va data una risposta congiunta, il giudice nazionale intende accertare se le disposizioni in materia di diritti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 ostino al tributo oggetto della controversia.
38.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28, gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi.
39.
Sfondo di tale disposizione è la disciplina, formulata in termini generali, dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28. In base a tale disciplina gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
40.
Contrariamente all’opinione della Comunità Autonoma di Castiglia‑La Mancia, la nozione di spese amministrative non va definita secondo il diritto nazionale, ma è una nozione di diritto dell’Unione, dato che non appare alcun rinvio al diritto nazionale ( 10 ).
41.
Il tributo oggetto della controversia non rientra tuttavia a prima vista nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28. Non si tratta né di spese amministrative a carico di consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi né esso viene in essere in relazione a procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per impianti aeroelettrici. Esso viene riscosso per l’esercizio degli impianti. Si potrebbe quindi terminare a questo punto l’esame di tale questione.
42.
Tuttavia, in particolare la Iberenova Promociones e la Iberdrola Renovables Castilla la Mancha sostengono la tesi, che compare anche nella domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 andrebbe attribuita un’efficacia chiaramente più ampia rispetto a quanto ci si può attendere in base alla formulazione letterale. Al riguardo esse si fondano sulla giurisprudenza relativa all’articolo 11 della direttiva 97/13/CE ( 11 ) e successivamente all’articolo 12 e all’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE ( 12 ), che riguardano le autorizzazioni nel settore della comunicazione elettronica.
43.
Tali disposizioni disciplinano l’ambito di legittimità dei diritti amministrativi richiesti alle imprese che operano, sulla base di autorizzazioni disciplinate a livello di Unione, nel settore delle telecomunicazioni ovvero delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tali diritti servono a coprire determinati costi amministrativi e debbono essere imposti in maniera obiettiva, proporzionata e trasparente.
44.
La Corte di giustizia ha effettivamente interpretato le normative di cui trattasi nel senso che gli Stati membri nell’ambito di tali direttive non possono riscuotere, per la predisposizione di reti e servizi di comunicazione, diritti o compensi diversi da quelli previsti nelle rispettive direttive ( 13 ).
45.
A prima vista è concepibile che gli esercenti impianti aeroelettrici traspongano tale giurisprudenza all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 e si oppongano su tale base al tributo oggetto della controversia.
46.
Milita a favore di tale tesi, in particolare, la finalità preposta alla direttiva 2009/28 e alla politica ambientale dell’Unione, quella di combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Corrisponde a tale finalità il fatto di ridurre al minimo gli ostacoli per l’uso di fonti di energia rinnovabile.
47.
Mentre il quadro normativo per la comunicazione elettronica mira in linea di principio alla totale liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione ( 14 ), la direttiva 2009/28 ha invece chiaramente obiettivi meno ambiziosi. La Corte di giustizia ha già dichiarato che il legislatore dell’Unione non ha assolutamente proceduto ad un’armonizzazione esaustiva dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energie rinnovabili ( 15 ). Il principale obiettivo diretto della direttiva 2009/28 sono piuttosto le prescritte quote di energie rinnovabili sul consumo complessivo, restando agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta dei mezzi per raggiungere entro il termine tali quote. Tale fissazione di un obiettivo limitato fa dubitare che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 comporti un divieto completo di tributi sulle energie rinnovabili.
48.
Inoltre la Corte di giustizia ha sfumato negli ultimi tempi la sua giurisprudenza sugli ostacoli nel settore della comunicazione elettronica. Essa ha chiarito che non ogni ulteriore aggravio nei confronti dei servizi di telecomunicazione attraverso tributi ricade nel divieto di altri tributi. Anzi, il fatto generatore deve collegarsi al procedimento di autorizzazione disciplinato nella direttiva 2002/20 ( 16 ). Ciò mancava ad esempio nel caso dei tributi comunali su piloni per la telefonia mobile ( 17 ).
49.
Questa concezione deve a maggior ragione operare nel caso dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28. Tale disposizione non può essere intesa al di là della sua formulazione letterale come divieto generale di ogni aggravio fiscale nei confronti delle energie rinnovabili attraverso tributi.
50.
Di conseguenza, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 non può ostare ad un tributo che viene riscosso trimestralmente sull’esercizio di impianti aeroelettrici.
C. Sulla terza questione – Rapporto con le accise
51.
La terza questione è diretta a stabilire se l’applicazione del tributo oggetto della controversia sia compatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Il giudice nazionale pone tale questione per il caso in cui alla seconda questione – come proposto nella fattispecie – venga risposto in senso negativo e la tassazione dell’energia da fonti rinnovabili venga considerata legittima ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Di conseguenza si deve innanzitutto chiarire se tale tributo rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione.
52.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa, a determinate condizioni, altre imposte indirette aventi finalità specifiche.
53.
Tutti i requisiti vigenti a tal fine presuppongono che il tributo sugli impianti aeroelettrici oggetto della controversia costituisca un’imposta indiretta su prodotti soggetti ad accisa.
54.
La Corte di giustizia ha già dichiarato che la nozione di «altre imposte indirette» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 riguarda le imposte indirette che vengono riscosse, per finalità specifiche, sul consumo dei prodotti enumerati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva e che non sono «accise» ai sensi di quest’ultima disposizione ( 18 ).
55.
All’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 vengono menzionati prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96 [lettera a)], alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE [lettera b)] nonché tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE [lettera c)].
56.
Un tributo sugli impianti aeroelettrici non rientra direttamente in alcuna di tali categorie. Esso potrebbe esservi ricompreso solo se dovesse essere considerato come imposta indiretta sull’energia elettrica prodotta dagli impianti assoggettati al tributo.
57.
Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che una siffatta imposta indiretta deve trovarsi in connessione diretta ed indissociabile con il consumo dell’elettricità ( 19 ).
58.
Per le imposte sugli elementi di combustibile di centrali nucleari ( 20 ) o sul loro rendimento termico ( 21 ) la Corte di giustizia ha negato l’esistenza di tale nesso poiché il rispettivo fatto generatore dell’imposta non aveva un collegamento sufficiente con il consumo dell’elettricità prodotta.
59.
Ciò vale anche per il tributo sugli impianti aeroelettrici attualmente in esame. Infatti, esso non viene calcolato in relazione all’elettricità che gli impianti producono o sulla base della loro teorica capacità di rendimento. Il suo ammontare è invece graduato a seconda dell’ampiezza del parco eolico a cui appartiene l’impianto, e, nel caso di parchi eolici particolarmente ampi, anche a seconda che si tratti di impianti particolarmente potenti ( 22 ). Nell’ultimo caso impianti più potenti vengono addirittura gravati da imposta in misura minore rispetto ad impianti meno potenti.
60.
Gli interessati discutono per il resto sul se il tributo oggetto della controversia possa essere ripercosso sul consumatore. È vero che la Corte di giustizia nel caso dell’imposta sugli elementi di combustibile si è fondata anche sul fatto che l’imposta non può essere interamente ripercossa ( 23 ). Almeno uno dei motivi addotti dalla Corte di giustizia in tal senso è tuttavia presente anche nel caso in esame, poiché il tributo sugli impianti aeroelettrici indipendente dalla produzione di elettricità non può essere precisamente trasferito sul prezzo dell’elettricità prodotta. È inoltre a maggior ragione escluso che esso sia messo in conto al consumatore finale in forma di una trasparente maggiorazione sul prezzo. Non è possibile, infatti, accertare quale percentuale dell’elettricità a cui esso corrisponde sia stata prodotta dagli impianti aeroelettrici gravati dal tributo. Pertanto l’eventuale possibilità di ripercuotere attraverso il tributo, sotto il profilo economico, l’aggravio sul consumatore non può portare a considerare il tributo come imposta indiretta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
61.
Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non osta ad un tributo che viene riscosso trimestralmente sull’esercizio di impianti aeroelettrici, ma non presenta un nesso diretto e indissociabile con il consumo dell’elettricità prodotta.
D. Sulla quarta questione – Rapporto con le imposte sull’energia
62.
Con la quarta questione il giudice nazionale intende accertare se il tributo oggetto della controversia, ai sensi dell’articolo 4, della direttiva 2003/96, rientri nel totale dei tributi riscossi come imposte indirette (ad eccezione dell’IVA), che al momento dell’immissione in commercio vengono calcolati direttamente o indirettamente sulla base del quantitativo di prodotti energetici e di elettricità. La somma così calcolata deve essere almeno pari all’importo minimo dell’imposta previsto nella direttiva.
63.
A prima vista non appare chiaro in che misura tale questione potrebbe venire in rilievo ai fini della decisione della controversia nella causa principale. Pertanto, la Corte di giustizia potrebbe respingerla in quanto ipotetica e quindi inammissibile.
64.
Dalla motivazione di tale questione risulta tuttavia che il giudice nazionale dubita che il tributo oggetto della controversia sia compatibile con lo scopo della direttiva 2003/96 di favorire il funzionamento senza problemi del mercato interno.
65.
Tale questione è almeno in linea di principio rilevante ai fini della decisione della controversia nella causa principale. Essa tiene tuttavia in non cale il contenuto normativo della direttiva 2003/96. Quest’ultima, infatti, non contiene un’esauriente disciplina delle imposte e dei tributi che possono sorgere in connessione con la produzione di elettricità, ma fissa soltanto un livello minimo per la tassazione del consumo di elettricità. Essa non osta invece ad una tassazione più elevata della produzione di elettricità.
66.
Neppure il fatto che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96, menzionato dal giudice nazionale, consenta un’esenzione per l’elettricità prodotta con energia eolica conduce ad un risultato diverso. Infatti, tale opzione non obbliga gli Stati membri né a concedere tale esenzione, né vieta loro l’imposizione fiscale della produzione di elettricità da energia eolica mediante determinati tributi.
67.
In quanto in particolare la Energías Eólicas de Cuenca asserisce che il tributo controverso viola la direttiva 2003/96 nella misura in cui quest’ultima non consentirebbe, oltre alle riduzioni fiscali espressamente ammesse, alcuna differenziazione regionale della tassazione dell’energia, va rilevato che tale questione non forma oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale.
68.
Ove la Corte di giustizia volesse tuttavia esaminarla per fornire una risposta utile ai fini della decisione della controversia nella causa principale, anche tale tipo di argomentazione non condurrebbe più lontano. Infatti, tale tributo non è un’imposta ai sensi della direttiva 2003/96.
69.
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2003/96, l’ambito di applicazione di quest’ultima si limita alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ai sensi del suo articolo 2, paragrafi 1 e 2 ( 24 ). Il tributo controverso potrebbe al massimo essere considerato come una tassazione indiretta dell’energia elettrica prodotta dagli impianti aeroelettrici interessati.
70.
Una siffatta imposta presuppone tuttavia un collegamento tra il suo fatto generatore e l’effettiva produzione di elettricità ( 25 ). Un collegamento del genere manca ad esempio nel caso di un’imposta sul rendimento termico massimo autorizzato di un reattore nucleare che non tiene conto del quantitativo dell’elettricità effettivamente prodotta ( 26 ).
71.
Il collegamento tra il tributo controverso e la produzione di elettricità degli impianti aeroelettrici interessati è addirittura ancor meno marcato. Mentre il rendimento termico massimo di un reattore nucleare consente di dedurre quanta elettricità esso possa produrre, l’ammontare del tributo controverso varia innanzitutto in base all’ampiezza dei parchi eolici in cui gli impianti si trovano. Solo nel caso di parchi eolici con più di 15 impianti viene operata una distinzione a seconda che la potenza installata degli impianti ammonti mediamente a più o a meno di un megawatt. Inoltre tale differenziazione non conduce ad un’aliquota fiscale più elevata in corrispondenza della produzione di elettricità, bensì riduce l’aggravio fiscale di impianti più potenti.
72.
Pertanto il tributo controverso non configura un’imposta ai sensi della direttiva 2003/96 e un eventuale divieto di imposizione fiscale regionale differenziata non sarebbe applicabile.
73.
Di conseguenza, anche la direttiva 2003/96 non osta al tributo controverso.
V. Conclusione
74.
Propongo quindi alla Corte di giustizia di pronunciarsi nei seguenti termini:
1)
Gli articoli 2, lettera k), e 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili non ostano ad un tributo che viene riscosso trimestralmente sull’esercizio degli impianti aeroelettrici ove esso non impedisca allo Stato membro interessato di raggiungere le quote minime di energia rinnovabile previste nella direttiva.
2)
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28 nonché gli articoli 4 e 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, non ostano ad un tributo che viene riscosso trimestralmente sull’esercizio degli impianti aeroelettrici.
3)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, non osta ad un tributo che viene riscosso trimestralmente sull’esercizio degli impianti aeroelettrici ma non presenta un nesso diretto e indissociabile con il consumo dell’elettricità prodotta.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Sentenze del 21 luglio 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura (C‑2/10, EU:C:2011:502), e del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria (Kaliakra, C‑141/14, EU:C:2016:8).
( 3 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851), e del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
( 5 ) Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CCE (GU 2009, L 9, pag. 12) nella versione della direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010 (GU 2010, L 50, pag. 1).
( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51) nella versione di cui alla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU 2004, L 157, pag. 100).
( 7 ) V. ad esempio sentenze dell’11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a. (C‑531/13, EU:C:2015:79, punto 37), e del 13 ottobre 2016, M. e S. (C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 16), nonché del 1o febbraio 2017, Município de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 20).
( 8 ) V. ad esempio sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 45), e del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a. (da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punti 78 e 79), nonché dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, punti 57 e 58).
( 9 ) V. comunicato stampa dell’Eurostat 43/2017, del 14 marzo 2017, e i corrispondenti dati nella tabella «Eurostat SHARES 2015» (documenti entrambi accessibili in: ).
( 10 ) V. ad esempio sentenze del 9 novembre 2016Wathelet (C‑149/15, EU:C:2016:840, punto 29), e del 2 marzo 2017, J. D. (C‑4/16, EU:C:2017:153, punto 24).
( 11 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU 1997, L 117, pag. 15).
( 12 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).
( 13 ) Sentenze del 18 settembre 2003, Albacom e Infostrada (C‑292/01 e C‑293/01, EU:C:2003:480, punto 42), del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C‑228/12 a C‑232/12 e da C‑254/12 a C‑258/12, EU:C:2013:495, punto 36), nonché del 17 dicembre 2015, Proximus (C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 27).
( 14 ) Sentenze del 18 settembre 2003, Albacom e Infostrada (C‑292/01 e C‑293/01, EU:C:2003:480, punti 35 e 37), del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor (C‑392/04 e C‑422/04, EU:C:2006:586, punto 70), nonché del 21 luglio 2011, Telefónica de España (C‑284/10, EU:C:2011:513, punto 18).
( 15 ) Sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti da 59 a 63).
( 16 ) Sentenze del 4 settembre 2014, Provincie Antwerpen (C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 36); del 6 ottobre 2015, Base Company (C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 17), e del 17 dicembre 2015, Proximus (C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 28); v., nello stesso senso, anche sentenze del 17 settembre 2015, Fratelli De Pra e SAIV (C‑416/14, EU:C:2015:617, punto 41); del 27 giugno 2013, Commissione/Francia (C‑485/11, non pubblicata, EU:C:2013:427, punti 30, 31 e 34), e del 27 giugno 2013, Vodafone Malta e Mobisle Communications (C‑71/12, EU:C:2013:431, punti 24 e 25).
( 17 ) Sentenze del 6 ottobre 2015, Base Company (C‑346/13, EU:C:2015:649, punti 22 e 23), e del 17 dicembre 2015, Proximus (C‑517/13, EU:C:2015:820, punti 32 e segg.).
( 18 ) Sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 59).
( 19 ) Sentenze del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 61), e del 1o ottobre 2015, OKG (C‑606/13, EU:C:2015:636, punto 35), nonché, in questo senso, sentenza del 10 giugno 1999, Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291, punto 23).
( 20 ) Sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punti 62 e 63).
( 21 ) Sentenza del 1o ottobre 2015, OKG (C‑606/13, EU:C:2015:636, punto 35).
( 22 ) V. il precedente paragrafo 15.
( 23 ) Sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 64).
( 24 ) Sentenza del 1o ottobre 2015, OKG (C‑606/13, EU:C:2015:636, punto 24).
( 25 ) Sentenza del 1o ottobre 2015, OKG (C‑606/13, EU:C:2015:636, punti 32 e 33).
( 26 ) Sentenza del 1o ottobre 2015, OKG (C‑606/13, EU:C:2015:636, punti 31 e 32).