CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 3 maggio 2017 ( 1 )
Causa C‑231/16
Merck KGaA
contro
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp,
MSD Sharp & Dohme GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Litispendenza – Articolo 109, paragrafo 1 – Azioni simultanee sulla base di un marchio dell’Unione europea e di un marchio nazionale – Nozione di “stesse parti” – Società economicamente legate che utilizzano lo stesso marchio – Nozione di “stessi fatti” – Utilizzo del nome “Merck” in siti Internet e in piattaforme online – Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un’azione fondata su un marchio dell’Unione europea – Parziale incompetenza del tribunale successivamente adito rispetto a una parte del territorio dell’Unione»
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa offre per la prima volta alla Corte l’opportunità di interpretare la norma sulla litispendenza di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 ( 2 ), applicabile in caso di azioni simultanee basate su marchi dell’Unione europea e marchi nazionali.
2.
Tale domanda – che costituisce soltanto un episodio della battaglia legale tra due imprese note a livello mondiale per l’uso del nome «Merck» – è stata presentata nel contesto di un’azione per contraffazione promossa dalla società Merck KGaA dinanzi a un’autorità giurisdizionale tedesca, adita in qualità di tribunale dei marchi dell’Unione europea.
3.
La società ricorrente intende far vietare alle tre convenute nel procedimento principale – la Merck & Co. Inc., la Merck Sharp & Dohme Corp e la MSD Sharp & Dohme GmbH – l’uso del termine «Merck», protetto dal marchio dell’Unione europea, in siti Internet accessibili nell’Unione europea nonché nelle piattaforme online Facebook, Twitter e Youtube.
4.
Al momento dell’adizione del giudice tedesco, era già pendente un procedimento tra le stesse società, eccettuata una delle società convenute, dinanzi a un giudice del Regno Unito. Tale ricorso parallelo concerne, in particolare, un’azione per contraffazione per l’uso in Internet del termine «Merck» coperto dai marchi nazionali.
5.
L’essenza del problema sollevato nell’ambito della domanda in esame risiede nell’interpretazione delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 nell’ipotesi in cui il primo tribunale adito sia chiamato a dirimere, sulla base dei marchi nazionali, la controversia relativa alla contraffazione nel territorio di uno Stato membro, mentre il tribunale successivamente adito è un tribunale dei marchi dell’Unione europea avente competenza per tutta l’Unione.
Contesto normativo
6.
L’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:
«Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio [dell’Unione europea] e sulla base di un marchio nazionale:
a)
il tribunale successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l’incompetenza dell’altro tribunale;
b)
il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili».
Procedimento principale
7.
La ricorrente nel procedimento principale è una società a capo del gruppo tedesco Merck, che esercita le proprie attività nel settore chimico e farmaceutico; la sua storia risale al XVII secolo.
8.
Le convenute nel procedimento principale, due società americane e la filiale tedesca di una di esse, appartengono al gruppo Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), una delle più grandi aziende farmaceutiche a livello mondiale. Storicamente, tale gruppo è derivato dalla precedente filiale americana del gruppo tedesco Merck. Dal 1919 i due gruppi sono completamente distinti sul piano economico.
9.
A seguito di tale scissione, sono stati conclusi vari accordi di coesistenza tra il gruppo tedesco e il gruppo americano per quanto riguarda l’utilizzo dei marchi che tutelano il nome «Merck». L’accordo del 1o gennaio 1970 concluso tra la ricorrente nel procedimento principale e la Merck & Co ne fa parte.
10.
La ricorrente nel procedimento principale è titolare di vari marchi che tutelano tale nome, tra cui in particolare marchi nazionali protetti nel Regno Unito e il marchio dell’Unione europea denominativo «Merck», registrato per prodotti delle classi 5, 9, 16, e servizi della classe 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
11.
Le convenute nel procedimento principale gestiscono vari siti Internet che utilizzano il nome «Merck». Nell’ambito dell’attività di tali siti Internet, non vi è stato un adattamento geografico della diffusione delle informazioni, pertanto i contenuti sono accessibili nella stessa forma in tutto il mondo, dunque anche nell’intera Unione. Le convenute nel procedimento principale hanno predisposto anche altre forme di presenza in Internet, ossia sulle piattaforme online Facebook, Twitter e Youtube.
12.
L’8 marzo 2013 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato alla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] un ricorso nei confronti delle prime due convenute nel procedimento principale nonché di altre tre società appartenenti al medesimo gruppo. Tale ricorso ha ad oggetto, da un lato, la violazione dell’accordo del 1o gennaio 1970 e, d’altro lato, la contraffazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali protetti nel Regno Unito, mediante l’utilizzo da parte delle convenute nel procedimento principale del nome «Merck» in Internet.
13.
L’11 marzo 2013 la ricorrente nel procedimento principale ha adito anche il giudice del rinvio, il Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania), con un’azione per contraffazione fondata sul marchio dell’Unione europea Merck, rivolta nei confronti delle convenute nel procedimento principale a causa dell’utilizzo del nome «Merck» nei loro siti Internet nonché nelle piattaforme Facebook, Twitter e Youtube.
14.
Con memorie dell’11 novembre 2014 nonché del 12 marzo, 10 settembre e 22 dicembre 2015, la ricorrente nel procedimento principale ha rinunciato al proprio ricorso per quanto concerne il territorio del Regno Unito. Tale rinuncia è stata contestata dalle convenute nel procedimento principale.
15.
Le convenute nel procedimento principale ritengono che il ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio sia irricevibile ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, perlomeno nella parte in cui riguarda il motivo vertente sulla contraffazione del marchio dell’Unione europea della ricorrente nel procedimento principale in tutta l’Unione. La rinuncia parziale agli atti formulata dalla ricorrente nel procedimento principale sarebbe irrilevante a tal riguardo.
16.
La ricorrente nel procedimento principale sostiene per parte sua che, nella misura in cui, nell’ambito del secondo procedimento, fa valere i diritti conferitile dal marchio dell’Unione europea, validi per tutta l’Unione, l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non è applicabile e che, in ogni caso, tale disposizione non è più applicabile a causa della sua rinuncia parziale agli atti per quanto concerne il territorio del Regno Unito.
17.
Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Esso è incline a ritenere che i due procedimenti di cui trattasi coincidano e che la formulazione di tale disposizione non consenta una dichiarazione di parziale incompetenza, limitata a un solo Stato membro. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla scelta tra l’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo, evidenziando che il marchio dell’Unione europea rivendicato dinanzi ad esso riguarda un elenco di prodotti e di servizi più ampio di quello del marchio nazionale rivendicato dinanzi al giudice del Regno Unito.
Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
18.
In tali circostanze, il Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la nozione di “stessi fatti” di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretata nel senso che soddisfano tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l’utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio, in relazione alla quale sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell’Unione europea e l’altro per una violazione di un marchio nazionale.
2)
Se la nozione di “stessi fatti” di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretata nel senso che soddisfano rispettivamente tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l’utilizzo, in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione, in Internet, sotto il dominio “” e/o “” e/o “”, di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta – con riferimento, rispettivamente, al dominio “” e/o “” e/o “” – con il medesimo “user name”, in relazione ai quali sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell’Unione europea e l’altro per una violazione di un marchio nazionale.
3)
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che il “tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito” nell’ambito di un’“azione per contraffazione” per violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio, dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba in base all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] e nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per “primo” a fronte della violazione – commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio – di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito”, o se il “tribunale successivamente adito” debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l’insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro e dunque nell’Unione.
4)
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che il “tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito” nell’ambito di un’“azione per contraffazione” per violazione di un marchio dell’Unione europea mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione, in Internet sotto il dominio “” e/o “” e/o “”, di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta – con riferimento, rispettivamente, al dominio “” e/o “” e/o “” – con il medesimo “user name”, dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba in base all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] e nella misura in cui sussiste una duplice identità dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per “primo” a fronte della violazione – commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio “” e/o “” e/o “” di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (rispettivamente con riguardo al dominio “” e/o “” e/o “”) sotto il medesimo “user name” – di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito”, o se il “tribunale successivamente adito” debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l’insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro e dunque nell’Unione.
5)
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un’azione per contraffazione proposta – a fronte della violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante il mantenimento e l’utilizzo di una pagina Internet accessibile allo stesso modo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione europea sotto lo stesso dominio – dinanzi al “tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito”, dinanzi al quale in un primo momento – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – erano stati azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta – rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per “primo” per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito” – a una dichiarazione di incompetenza del “tribunale successivamente adito” ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] nella misura in cui sussiste una duplice identità.
6)
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un’azione per contraffazione proposta – a fronte della violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio “” e/o “” e/o “” di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (con riferimento rispettivamente al dominio “” e/o “” e/o “”) sotto il medesimo “user name” – dinanzi al “tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito”, dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – erano stati in un primo momento azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta – rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per “primo” per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio “” e/o “” e/o “” di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta con riferimento rispettivamente al dominio “” e/o “” e/o “” sotto il medesimo “user name”) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito” – a una dichiarazione di incompetenza del “tribunale successivamente adito” ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] nella misura in cui sussiste una duplice identità.
7)
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che dalla sua formulazione “quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici” consegue, in presenza di un’identità tra marchi, un’incompetenza del “tribunale successivamente adito” solo nella misura in cui il marchio dell’Unione europea e il rispettivo marchio nazionale sono registrati per prodotti e/o servizi identici o se il “tribunale successivamente adito” sia in toto incompetente anche quando il marchio dell’Unione europea azionato dinanzi a tale giudice è tutelato anche per altri prodotti e/o servizi – non tutelati dall’altro marchio (nazionale) – rispetto ai quali può essere presa in considerazione un’identità o somiglianza dei fatti contestati».
19.
La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 aprile 2016. Le parti nel procedimento principale e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Le parti nel procedimento principale e la Commissione hanno partecipato all’udienza tenutasi il 15 febbraio 2017.
Analisi
Osservazioni preliminari
20.
La domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa fornirà alla Corte l’occasione di prendere in esame vari aspetti inediti della norma sulla litispendenza applicabile nel diritto dei marchi dell’Unione europea, prevista all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
21.
In primo luogo, come risulta dalle osservazioni scritte della Commissione e dagli scambi tra le parti durante l’udienza, i fatti descritti nella decisione di rinvio fanno emergere un dubbio riguardo alla condizione dell’identità delle parti. Infatti, l’azione dinanzi al giudice del rinvio è stata esercitata nei confronti della filiale tedesca del gruppo americano che non è coinvolta nel primo procedimento. Ritengo che occorra esaminare tale questione – benché non sia menzionata nelle questioni pregiudiziali – al fine di fornire chiarimenti al giudice del rinvio su tutti gli aspetti rilevanti dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
22.
In secondo luogo, esaminerò la problematica centrale della presente causa, che riguarda l’interpretazione della condizione dell’identità delle azioni ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Tale analisi riguarderà anche la questione dell’obbligo del tribunale successivamente adito di dichiarare la propria parziale incompetenza rispetto a una parte del territorio dell’Unione (questioni pregiudiziali dalla prima alla quarta).
23.
In terzo luogo, anche se le risposte alle precedenti questioni dovessero consentire al giudice del rinvio di risolvere la questione dell’eccezione di litispendenza, esaminerò in subordine gli altri due aspetti della domanda di pronuncia pregiudiziale. Questi ultimi vertono, da un lato, sulla presa in considerazione della rinuncia parziale agli atti al fine di valutare la situazione di litispendenza (questioni pregiudiziali quinta e sesta) e, d’altro lato, sulla delimitazione tra le lettere a) e b) dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (settima questione pregiudiziale).
La norma sulla litispendenza di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
24.
L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 effettua un rinvio generale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 3 ).
25.
Detto rinvio è effettuato facendo salve norme specifiche. L’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede una tale norma specifica per quanto attiene alla litispendenza di azioni civili simultanee sulla base di marchi dell’Unione europea e di marchi nazionali.
26.
La norma summenzionata trae la propria ratio dalla coesistenza tra il marchio dell’Unione europea e i marchi nazionali, aspetto caratteristico del sistema di tutela dei marchi nell’Unione.
27.
L’obiettivo della norma di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 coincide, in sostanza, con quello delle norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento Bruxelles I ( 4 ). Tale obiettivo consiste nell’evitare che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni parallele in cui siano implicate le medesime parti e aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo ( 5 ).
28.
Tuttavia, l’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 affronta la problematica della litispendenza in un contesto assai limitato, ossia quello di due azioni per contraffazione parallele, l’una proposta sulla base di un marchio dell’Unione europea e l’altra sulla base di un identico marchio nazionale.
29.
Trattandosi quindi di una normativa direttamente ispirata alle norme sulla litispendenza contenute nella Convenzione di Bruxelles ( 6 ), successivamente riprese nel regolamento Bruxelles I, la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione di queste ultime conserva tutto il suo interesse ( 7 ).
30.
Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il regolamento n. 207/2009 non prende in esame tutte le situazioni di litispendenza concernenti un marchio dell’Unione europea. Le azioni parallele proposte dinanzi alle autorità giurisdizionali dei differenti Stati membri sulla base di uno stesso marchio dell’Unione europea rientrano in particolare nell’ambito di applicazione delle norme sulla litispendenza di cui al regolamento Bruxelles I (o, per le azioni proposte dal 10 gennaio 2015, al regolamento n. 1215/2012) ( 8 ).
31.
Ne consegue che il concetto di litispendenza sotteso all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve necessariamente essere lo stesso che presiede all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.
32.
Le nozioni utilizzate nell’articolo 27 del regolamento Bruxelles I per individuare una situazione di litispendenza sono autonome dagli analoghi concetti preesistenti nel diritto nazionale ( 9 ).
33.
La Corte ha interpretato la nozione di litispendenza istituendo un test che include tre elementi: l’identità delle parti, l’identità del titolo e l’identità dell’oggetto delle domande. In proposito, la Corte si è fondata sui termini dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, nella versione francese nonché in altre versioni linguistiche, prescindendo dal fatto che le versioni tedesca e inglese non distinguevano le nozioni di «oggetto» e di «titolo» delle domande ( 10 ).
34.
L’interpretazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 pone un problema linguistico analogo. Infatti, la versione inglese dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 utilizza la stessa espressione impiegata nell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I ( 11 ), mentre nelle lingue francese e tedesca le due disposizioni utilizzano termini differenti ( 12 ).
35.
Orbene, in considerazione del fatto che si tratta chiaramente di una norma ispirata alle norme sulla litispendenza formulate nel contesto della Convenzione di Bruxelles, a mio avviso occorre tralasciare tale divergenza linguistica. In sede di interpretazione dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si deve muovere dall’ipotesi che tale disposizione si basi sulla stessa nozione di litispendenza di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, che incorpora il test in tre livelli relativi all’identità delle parti, del titolo e dell’oggetto delle domande ( 13 ).
36.
La differenza tra le norme sulla litispendenza di cui al citato articolo 109 e quelle del regolamento Bruxelles I attiene al fatto che, nel primo caso, la condizione relativa all’identità delle domande è soddisfatta, malgrado le loro basi giuridiche formalmente distinte – l’una essendo proposta sulla base di un marchio dell’Unione europea e l’altra sulla base di un marchio nazionale –, se i marchi di cui trattasi sono identici e validi per gli stessi prodotti o servizi.
Sull’identità delle parti
37.
Dalla decisione di rinvio risulta che il secondo procedimento promosso nell’ambito della presente causa coinvolge un convenuto che non era tale nel primo procedimento, ossia la filiale tedesca del gruppo costituito dalle prime due convenute nel procedimento principale.
38.
Occorre quindi valutare se le due azioni siano proposte tra le medesime parti.
39.
Infatti, qualora le parti di procedimenti paralleli coincidano soltanto parzialmente, il giudice adito successivamente deve dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti dei due procedimenti siano le stesse, il procedimento potendo dunque proseguire fra le altre parti ( 14 ).
40.
L’identità delle parti presuppone, in linea di principio, che si tratti degli stessi soggetti.
41.
Tuttavia, in talune ipotesi eccezionali, tale condizione può essere soddisfatta anche se le parti di procedimenti paralleli sono persone differenti.
42.
Infatti, la Corte ha ammesso che non si può escludere che gli interessi delle due parti possano essere considerati identici e inscindibili, rispetto all’oggetto di due controversie, a tal punto che dette parti devono essere considerate come una sola e unica parte ai fini dell’applicazione delle norme in materia di litispendenza ( 15 ).
43.
Ritengo che ricorra una siffatta ipotesi eccezionale nel caso di due azioni per contraffazione parallele – quali quelle del caso di specie – che riguardano lo stesso segno utilizzato da società economicamente legate.
44.
Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, il controllo dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti sui marchi, dev’essere affidato a una delle persone giuridiche, spesso la società a capo del gruppo, mentre, nella prassi, i segni possono essere utilizzati in maniera uniforme dall’insieme delle società del gruppo.
45.
In tale contesto, gli interessi delle società coinvolte, benché si tratti di soggetti distinti, sono caratterizzati da un’unicità tale che dette società possono essere considerate come una sola e medesima parte alla luce dell’obiettivo di evitare sentenze contraddittorie in materia di marchi ( 16 ).
46.
Ritengo dunque che, in circostanze quali quelle del caso di specie, due azioni per contraffazione parallele proposte, l’una, contro la società madre e, l’altra, contro la stessa società e la sua filiale, debbano essere considerate come proposte tra le stesse parti, qualora tali azioni abbiano ad oggetto l’uso del medesimo segno da parte di società economicamente legate. Evidentemente, competerà al giudice nazionale applicare tali considerazioni nella controversia principale.
Sull’identità delle azioni per contraffazione
47.
Come ho già rilevato, l’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si basa sulla stessa nozione di litispendenza di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.
48.
Dalla giurisprudenza relativa a quest’ultimo regolamento risulta che le azioni rientranti nell’ambito di applicazione di una norma sulla litispendenza devono avere il medesimo «titolo», ossia lo stesso fondamento in fatto e in diritto ( 17 ), e il medesimo «oggetto», ossia perseguire lo stesso scopo ( 18 ).
49.
Quindi, le azioni non devono essere «identiche» nel senso proprio del termine, ma devono coincidere per quanto attiene al loro titolo e al loro oggetto ( 19 ).
50.
A mio avviso, l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si basa sugli stessi elementi, in quanto prevede che esso si applichi alle azioni per contraffazione proposte per gli stessi fatti e sulla base di marchi identici, nazionali e dell’Unione europea.
51.
Nel caso di specie, per quanto concerne il titolo delle azioni, dalla decisione di rinvio risulta che le due domande si fondano sulle basi giuridiche che sono assimilate ai fini della norma sulla litispendenza di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, ossia sui diritti esclusivi derivanti da marchi nazionali e da un marchio dell’Unione europea identici.
52.
Inoltre, i due procedimenti implicano elementi di fatto che coincidono in un certo qual modo, in quanto si riferiscono all’uso del segno «Merck» negli stessi siti Internet.
53.
Le difficoltà interpretative inerenti alla controversia in esame riguardano l’aspetto territoriale delle domande di cui trattasi.
54.
Infatti, benché entrambe le azioni mirino a far vietare l’uso dello stesso segno, l’estensione della constatazione di contraffazione nelle due azioni nonché gli effetti territoriali dei divieti coincidono soltanto parzialmente.
55.
Così, nelle circostanze del caso di specie, la competenza del giudice investito del primo ricorso intentato sulla base del marchio nazionale è limitata al territorio del Regno Unito, mentre il secondo ricorso è proposto dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, tribunale che è competente ad esaminare la sussistenza di fatti di contraffazione nel territorio di ogni Stato membro e ad adottare un divieto che si estenda a tutta l’Unione.
56.
Ci si chiede quale incidenza abbia tale differenza sulla valutazione dell’identità del titolo e dell’oggetto nelle due azioni.
57.
Le opinioni delle parti divergono in proposito. La ricorrente nel procedimento principale considera che la diversa portata territoriale delle due azioni escluda che si possa concludere nel senso della loro identità. Le parti convenute nel procedimento principale sostengono per parte loro che la situazione in esame riguarda due azioni identiche ai fini dell’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
58.
Quanto alla Commissione, essa sostiene che la condizione dell’identità dei «fatti» dev’essere riferita a una contraffazione degli stessi marchi nel territorio degli stessi Stati membri. A suo avviso, la nozione di «stessi fatti», nel contesto dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, dev’essere intesa come facente riferimento a due domande che indicano non soltanto la contraffazione di marchi identici, ma altresì lo stesso territorio.
59.
Rilevo che la questione sollevata dalla controversia in esame riguarda una problematica rispetto alla quale in dottrina si contrappongono due orientamenti.
60.
Secondo il primo orientamento, l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 osta a una seconda azione per contraffazione relativa a un marchio identico, a prescindere dagli aspetti territoriali delle due domande. In altri termini, tale disposizione esige che il tribunale adito successivamente sulla base di un marchio dell’Unione europea dichiari la propria incompetenza, anche nell’ipotesi in cui la prima azione si fondi sul marchio nazionale e dunque riguardi una constatazione di contraffazione limitata al territorio dello Stato membro interessato ( 20 ).
61.
Per il secondo orientamento, due atti di contraffazione, oggetto di azioni simultanee sulla base di un marchio nazionale, da un lato, e di un marchio dell’Unione europea, dall’altro, sono identici soltanto se i fatti riguardano lo stesso territorio. Il tribunale dei marchi dell’Unione europea non è tenuto a dichiarare la propria incompetenza nella misura in cui l’estensione territoriale della controversia di cui è investito è più ampia di quella della controversia dinanzi al giudice nazionale adito per primo ( 21 ). Lo stesso dubbio concernente le due interpretazioni alle quali si presta l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si rispecchia anche in talune sentenze nazionali ( 22 ).
62.
Le due posizioni succitate concordano nell’ammettere che la formulazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è problematica. Se intesa in senso ampio, essa fa emergere una lacuna nella tutela giurisdizionale del titolare di un marchio dell’Unione europea. Quest’ultimo si troverebbe nell’impossibilità di proporre un’azione volta alla tutela dei suoi diritti a livello europeo, a causa dell’esistenza di un’azione simultanea sulla base del marchio nazionale, pendente dinanzi a un’autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla contraffazione limitata al territorio di un solo Stato membro ( 23 ).
63.
A mio parere, per dissipare tale dubbio interpretativo, occorre fare riferimento all’economia della disposizione di cui trattasi.
64.
Lo scopo perseguito dall’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta dall’articolazione tra due principi ossia, da un lato, il carattere unitario del marchio dell’Unione europea e, d’altro lato, la coesistenza di tale marchio con i marchi nazionali, che conduce alla necessità di evitare sentenze contraddittorie.
65.
Il legame tra i summenzionati principi si evince dagli obiettivi descritti ai considerando 16 e 17 del regolamento n. 207/2009. Ai sensi di tali considerando, gli effetti delle decisioni relative alla validità e alla contraffazione dei marchi dell’Unione europea devono estendersi all’intera Unione. Occorre inoltre evitare che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni intentate, per gli stessi fatti, sulla base di un marchio dell’Unione europea e di marchi nazionali paralleli ( 24 ).
66.
Orbene, l’articolazione tra i due suddetti obiettivi sarebbe compromessa se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dovesse essere interpretato in maniera ampia, nel senso che impedisca al titolare di un marchio dell’Unione europea di avvalersi dell’efficacia paneuropea di un tale marchio, a causa dell’esistenza di un’azione simultanea proposta sulla base di un marchio nazionale e avente ad oggetto la contraffazione nel territorio più limitato. È vero che una simile interpretazione contribuirebbe a promuovere l’obiettivo consistente nell’evitare sentenze contraddittorie, ma essa porrebbe in pericolo l’obiettivo di garantire che gli effetti delle decisioni sulla contraffazione di un marchio dell’Unione europea si estendano all’intera Unione.
67.
Invece, l’equilibrio tra i due obiettivi può essere pienamente garantito interpretando l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 come applicabile soltanto alle azioni parallele i cui aspetti territoriali coincidano. Infatti, una simile interpretazione garantisce, da un lato, che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa proteggere i propri diritti a livello europeo, anche in presenza di un’azione simultanea sulla base di un marchio nazionale. D’altro lato, essa consente altresì di evitare sentenze contraddittorie, nella misura in cui le competenze territoriali delle autorità giurisdizionali adite parallelamente sulla base di marchi nazionali e dell’Unione europea possono essere delimitate in modo chiaro.
68.
Ritengo dunque, nell’ipotesi in cui la prima azione sia proposta sulla base di un marchio nazionale, riguardo alla contraffazione nel territorio dello Stato membro interessato, e la seconda sulla base di un marchio dell’Unione europea, riguardo alla contraffazione in tale Stato membro, ma anche in altre parti del territorio dell’Unione, che le due azioni coincidano soltanto in parte per quanto attiene alla contraffazione nel territorio in cui detto marchio nazionale è protetto.
69.
Tale considerazione mi sembra essere avvalorata dall’approccio più generale sotteso all’applicazione dell’articolo 27 del regolamento Bruxelles I.
70.
Nel contesto dell’articolo 27 di tale regolamento, l’identità del titolo e dell’oggetto dev’essere esaminata segnatamente alla luce dei potenziali effetti della decisione che dovrà emettere il giudice adito per primo. Pertanto, occorre chiedersi se la parte del primo procedimento avrebbe ancora qualcosa da guadagnare, nel secondo procedimento, dopo aver vinto o perso nel primo ( 25 ).
71.
Di conseguenza, una dichiarazione di incompetenza a motivo della litispendenza è appropriata soltanto a condizione che i potenziali effetti delle sentenze nei due procedimenti si sovrappongano. Tale principio, se è valido per l’articolo 27 del regolamento Bruxelles I, deve esserlo parimenti per l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ( 26 ).
72.
Orbene, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – l’autorità giurisdizionale adita per prima si pronunciasse sulla contraffazione di un marchio nazionale, il fatto di aver vinto nell’ambito della prima controversia non fornirebbe al titolare del marchio dell’Unione europea una tutela della stessa ampiezza di quella richiesta nel secondo procedimento sulla base del marchio dell’Unione europea.
73.
È vero che l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 mira altresì a evitare una situazione nella quale il titolare di marchi paralleli – un marchio dell’Unione europea e un identico marchio nazionale – possa adire due autorità giurisdizionali in differenti Stati membri con riferimento alla stessa contraffazione.
74.
Tuttavia, rilevo che un simile abuso dei procedimenti non può essere presunto. In particolare, non si può escludere che il titolare di marchi paralleli, in talune situazioni, possa essere obiettivamente indotto a far valere i propri diritti in due procedimenti paralleli. Tale ipotesi sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto la contraffazione che riguarda il territorio del Regno Unito dev’essere esaminata congiuntamente alla controversia contrattuale che trae origine dall’accordo di coesistenza del 1o gennaio 1970.
75.
Infine, l’interpretazione che propongo mi sembra essere avvalorata da considerazioni ancora più essenziali, ispirate dal principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
76.
In proposito, sono consapevole del fatto che il richiamo della Carta dei diritti fondamentali in linea di principio non può condurre a una modifica della portata delle norme sulla litispendenza o delle norme relative alla determinazione del giudice competente in generale ( 27 ). Tuttavia, a mio avviso, se viene in rilievo una disposizione che consente due possibili interpretazioni, occorre scegliere quella che permette di garantire la soluzione ispirata al principio della tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dovesse essere interpretato nel senso che impone al tribunale dei marchi dell’Unione europea che esso dichiari la propria incompetenza in caso di azione simultanea dinanzi a un’autorità giurisdizionale avente una competenza territoriale meno estesa, la tutela giurisdizionale dei diritti del titolare di un marchio dell’Unione europea potrebbe essere compromessa.
77.
Per l’insieme di tali ragioni, ritengo che l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che l’oggetto e il titolo delle due azioni per contraffazione, la prima intentata sulla base di un marchio nazionale e avente ad oggetto la contraffazione nel territorio di uno Stato membro, la seconda intentata sulla base di un marchio dell’Unione europea e avente ad oggetto la contraffazione nell’intera Unione, coincidono soltanto parzialmente, per quanto concerne il territorio dello Stato membro nel quale detto marchio nazionale è protetto.
Su una dichiarazione di parziale incompetenza, limitata a parte del territorio dell’Unione
78.
Ci si chiede quale obbligo gravi, ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul tribunale successivamente adito, nell’ipotesi in cui le azioni per contraffazione coincidano soltanto in parte.
79.
In linea di principio, in caso di parziale sovrapposizione tra i due procedimenti, il tribunale successivamente adito è tenuto a dichiarare la propria incompetenza soltanto a condizione che ciò risulti necessario per evitare tale coincidenza ( 28 ).
80.
Ciò presuppone ovviamente che una simile dichiarazione di parziale incompetenza sia possibile tenuto conto della natura del secondo procedimento.
81.
Rilevo in proposito che la Corte ha già sancito i principi che consentono al tribunale dei marchi dell’Unione europea di limitare, a titolo eccezionale, l’efficacia territoriale di una sentenza nel contesto di un’azione per contraffazione, e ciò in due ipotesi ossia, in primo luogo, nel caso in cui il ricorrente abbia circoscritto la portata territoriale della propria azione nel libero esercizio del suo potere di fissarne l’ampiezza e, in secondo luogo, nel caso in cui il tribunale dei marchi dell’Unione europea concluda, sulla base degli elementi che, in linea di principio, devono essergli sottoposti dal convenuto, che l’uso di un segno di cui trattasi non crea alcun rischio di confusione con il marchio dell’Unione europea in una parte, definita con precisione, del territorio dell’Unione ( 29 ).
82.
Mi sembra opportuno aggiungere una terza ipotesi di limitazione della portata territoriale della sentenza pronunciata nel contesto di un’azione per contraffazione del marchio dell’Unione europea. Essa riguarda il caso in cui il tribunale dei marchi dell’Unione europea, successivamente adito, debba dichiarare la propria parziale incompetenza al fine di circoscrivere la portata di azioni simultanee sulla base di marchi nazionali e di marchi dell’Unione europea.
83.
Inoltre, ritengo che la responsabilità di circoscrivere la propria competenza territoriale al fine di evitare una situazione di litispendenza incomba non già sulle parti delle controversie, ma sul tribunale successivamente adito.
84.
Tale considerazione è conseguenza tanto del ruolo di un’autorità giurisdizionale riguardo alla determinazione della propria competenza territoriale quanto del meccanismo delle norme sulla litispendenza, che prevedono una sospensione del procedimento e successivamente una dichiarazione di incompetenza quale conseguenza della situazione di litispendenza. Essa si riflette altresì nella formulazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il quale esige che il tribunale successivamente adito dichiari, anche d’ufficio, la propria incompetenza.
85.
Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che occorra interpretare l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 nel senso che, nell’ipotesi in cui le azioni simultanee proposte sulla base di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea coincidano parzialmente per quanto concerne il territorio nel quale il marchio nazionale è protetto, il tribunale dei marchi dell’Unione europea, qualora sia successivamente adito, deve dichiarare la propria incompetenza, anche d’ufficio, rispetto alla parte della domanda che riguarda il territorio per il quale le azioni coincidono.
In subordine, sulle conseguenze della rinuncia parziale agli atti
86.
Alla luce della precedente analisi, non è necessario rispondere alle questioni pregiudiziali dalla quinta alla settima. Le esaminerò brevemente, in via subordinata, nell’eventualità che la Corte ritenesse utile rispondervi.
87.
Con le questioni quinta e sesta, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una rinuncia parziale agli atti da parte della ricorrente nel procedimento principale, riguardo alla contraffazione nel territorio del Regno Unito, possa essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
88.
Rilevo, in via preliminare, che le convenute nel procedimento principale sostengono che la rinuncia di cui trattasi non è effettiva in base alle norme processuali nazionali, secondo le quali, per produrre i propri effetti unilateralmente, la rinuncia agli atti dev’essere formulata prima dell’udienza. Orbene, si tratta di una questione di diritto processuale nazionale, che non rientra nell’ambito della competenza della Corte. Mi limiterò dunque a un esame degli effetti della rinuncia agli atti sotto il profilo dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
89.
In proposito, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che la rinuncia agli atti nel caso di specie fa venir meno la sovrapposizione tra i due procedimenti, cosicché non sussiste più una situazione di litispendenza. Le convenute nel procedimento principale sostengono, per parte loro, che la situazione di litispendenza dev’essere valutata all’inizio del procedimento, cosicché una rinuncia agli atti nel corso del procedimento non può essere presa in considerazione.
90.
Per quanto di mia conoscenza, la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sulle conseguenze di una rinuncia agli atti ai fini dell’applicazione delle norme sulla litispendenza ( 30 ).
91.
È senz’altro vero che, dato che le norme sulla litispendenza riguardano la competenza dell’organo giurisdizionale adito, la decisione in proposito dev’essere adottata, in linea di principio, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione del ricorso.
92.
Tuttavia, tale considerazione dev’essere conciliata con l’obiettivo delle norme di cui trattasi che mirano ad evitare sentenze contraddittorie. A mio avviso, se, a seguito dell’incidente intervenuto nel corso del procedimento, non vi è più un rischio di contraddittorietà, occorre tenerne conto ai fini dell’applicazione delle norme sulla litispendenza ( 31 ).
93.
Ritengo dunque che, se, tenuto conto di una rinuncia parziale agli atti validamente intervenuta nell’ambito del secondo procedimento, le azioni per contraffazione simultanee non possono più essere considerate identiche, occorre tenerne conto ai fini dell’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
In subordine, sull’identità dei prodotti e dei servizi
94.
Con la sua settima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende distinguere le ipotesi contemplate all’articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.
95.
Sebbene la rilevanza di tale aspetto non sia esplicitata nella decisione di rinvio, gli argomenti delle parti nel procedimento principale danno origine a un dibattito sulla questione se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 trovi applicazione qualora il marchio dell’Unione europea rivendicato dinanzi al tribunale successivamente adito sia stato registrato anche per prodotti e servizi supplementari rispetto al marchio nazionale rivendicato nel primo procedimento.
96.
A tal proposito, come correttamente osservato dalla Commissione, sembra rilevante sapere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, se le azioni esercitate dinanzi alle due autorità giurisdizionali invochino una contraffazione, rispettivamente, di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea, per quanto concerne i medesimi prodotti o servizi. Se la contraffazione relativa ai prodotti o servizi supplementari è dedotta soltanto dinanzi al tribunale successivamente adito, il titolo delle due domande coincide solo in parte, cosicché si deve prendere in considerazione una dichiarazione di parziale incompetenza.
97.
Tuttavia, come ho già osservato, tale aspetto non è rilevante se la Corte si conforma alle risposte che ho suggerito riguardo alle prime quattro questioni pregiudiziali.
Conclusione
98.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania) nel modo seguente:
L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che, qualora due azioni per contraffazione siano proposte davanti a tribunali di Stati membri differenti, la prima sulla base di un marchio nazionale, riguardo alla contraffazione nel territorio di uno Stato membro e la seconda sulla base di un marchio dell’Unione europea, riguardo alla contraffazione in relazione all’intera Unione, tali azioni coincidono soltanto parzialmente, nella misura in cui riguardano il territorio di detto Stato membro.
Il tribunale dei marchi dell’Unione europea, qualora sia successivamente adito, deve dichiarare la propria incompetenza, anche d’ufficio, rispetto alla parte della domanda che riguarda il territorio per il quale le azioni coincidono.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). Eccettuato l’inserimento dei riferimenti al «marchio dell’Unione europea», il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), non ha modificato le disposizioni di cui trattasi.
( 3 ) Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).
( 4 ) Sostituito, dal 10 gennaio 2015, dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Data la norma transitoria di cui all’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento, l’azione in esame, esercitata prima del 10 gennaio 2015, continua ad essere disciplinata dal regolamento Bruxelles I. Rilevo, inoltre, che l’ipotesi della litispendenza contemplata nel primo paragrafo dei due articoli è formulata in maniera identica.
( 5 ) Considerando 17 del regolamento n. 207/2009.
( 6 ) Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
( 7 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Hummel Holding (C‑617/15, EU:C:2017:13, paragrafo 33).
( 8 ) V. Schennen, D., in Eisenführ, G., Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4a edizione, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2014, articolo 109, punto 4.
( 9 ) V., riguardo all’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 11), e del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 30). Non condivido l’opinione di D. Schennen, che osserva che l’identità delle parti e dei fatti va valutata secondo il diritto processuale nazionale. V. Schennen, D., in Eisenführ, G., Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4a edizione, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2014, articolo 109, punto 8.
( 10 ) V. sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 14), e del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 38).
( 11 ) In lingua inglese: «[actions/proceedings] involving the same cause of action».
( 12 ) In lingua francese: «demandes ayant le même objet et la même cause» (articolo 27 del regolamento Bruxelles I) e «actions en contrefaçon (…) formées pour les mêmes faits» (articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009). In lingua tedesca, rispettivamente: «Klagen wegen desselben Anspruchs» e «Verletzungsklagen (…) wegen derselben Handlungen».
( 13 ) V., riguardo al legame tra il regolamento n. 207/2009 e l’articolo 27 del regolamento Bruxelles I, le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO (C‑226/15 P, EU:C:2016:250, paragrafi da 35 a 37). Riguardo all’articolazione tra le due disposizioni, i giudici del Regno Unito sono pervenuti a un’identica conclusione; v. Hearst Holdings Inc & Anor v A.V.E.L.A. Inc & Ors [2014] EWHC 1553 (Ch) (19 May 2014) para 18.
( 14 ) Sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 34).
( 15 ) V., in tal senso, riguardo a procedimenti paralleli che coinvolgono l’assicuratore e l’assicurato, sentenza del 19 maggio 1998, Drouot assurances (C‑351/96, EU:C:1998:242, punti 19 e 23).
( 16 ) V. altresì, per una posizione analoga, Hartmann, M., Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, pag. 164.
( 17 ) Sentenze del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 39); del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas, C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 38), nonché del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 43).
( 18 ) Sentenze del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 41); dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic (C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 25), nonché del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 45).
( 19 ) V., segnatamente, Mankowski, P., e Magnus, U., European Commentaries on Private International Law (ECPIL), Brussels Ibis Regulation, vol. I, Otto Schmidt, Colonia, 2016, articolo 29, pag. 726.
( 20 ) V. Schack, H., «Die grenzüberschreitende Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte», in Festschrift für Rolf Stürner, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, pag. 1352.
( 21 ) V. Halbsguth, D., Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, Hamburg, 2010, pagg. 117‑118, e Janal, R., Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, §13 Rn 61.
( 22 ) V., da un lato, la giurisprudenza tedesca (OLG Düsseldorf, 08.11.2005 - I‑20 U 110/04 – RODEO/RODEO DRIVE) e, d’altro lato, quella del Regno Unito (Prudential Assurance v. Prudential Insurance [2003] EWCA Civ 327 e Hearst Holdings Inc & Anor v A.V.E.L.A. Inc & Ors [2014] EWHC 1553). Per un’analisi di tali sentenze, v. Hartmann, M., Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, pagg. 105‑108.
( 23 ) V. Halbsguth, D., op. cit., pag. 118; Janal, R., op. cit., pag. 61; Schack, op. cit., pag. 1352. H. Schack osserva che un simile risultato è «duro ma apparentemente voluto» dal legislatore («hart aber anscheinend gewollt»).
( 24 ) V., riguardo al legame tra i due considerando, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, punto 42).
( 25 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Weber (C‑438/12, EU:C:2014:43, paragrafo 67).
( 26 ) V. Janal, R., op. cit., §13 Rn 61.
( 27 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Weber (C‑438/12, EU:C:2014:43, paragrafi 87 e 88).
( 28 ) V. in tal senso, riguardo alla parziale identità delle parti, sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 33).
( 29 ) V. sentenze del 12 aprile 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, punti da 46 a 48), e del 22 settembre 2016, combit Software (C‑223/15, EU:C:2016:719, punto 36).
( 30 ) La giurisprudenza della Corte non fornisce una risposta chiara al riguardo. Nella sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 41), la Corte ha tenuto conto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22 del regolamento Bruxelles I, del fatto che il primo procedimento era definitivamente chiuso, cosicché non sussistevano più «cause connesse». Invece, nella sentenza dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic (C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 30), la Corte ha osservato che lo scopo dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles non sarebbe rispettato se il contenuto e la natura delle domande potessero essere modificati da conclusioni depositate necessariamente in un momento successivo da parte di un convenuto, in quanto una soluzione di questo tipo potrebbe infatti condurre a far dichiarare successivamente la propria incompetenza, in forza di tale articolo, al giudice inizialmente ritenuto competente.
( 31 ) V., nel contesto della giurisprudenza del Regno Unito, Briggs, A., Civil Jurisdiction and Judgments, Routledge, New York, 2015, pag. 324. È stato rilevato, in proposito, che gli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles riguardano i procedimenti paralleli e dunque non si applicano se una parte ha effettivamente messo fine al primo procedimento (Internationale Nederlanden Aviation Lease BP -v- Civil Aviation Authority [1997] 1 Lloyd’s Reports 80). La Corte suprema di cassazione (Italia) si è pronunciata nello stesso senso, nel contesto dell’articolo 21 della medesima Convenzione, nella sua sentenza del 28 aprile 1993 (n. 4992).