CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 6 settembre 2017 ( 1 )
Causa C‑244/16 P
Industrias Químicas del Vallés SA
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Ricorso di annullamento parziale – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza individuale – Eccezione di illegittimità parziale – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Metalaxil»
I. Introduzione
1.
La causa in esame ha ad oggetto l’impugnazione proposta dalla Industrias Químicas del Vallés SA (in prosieguo: l’«IQV») avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (T‑296/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:79).
2.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso dell’IQV diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 2 ). Il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato, da un lato, che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento controverso e, dall’altro, che quest’ultimo comportava nei suoi confronti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
3.
Con la sua impugnazione, l’IQV offre alla Corte l’occasione di precisare l’interpretazione del verbo «comportare» utilizzato in tale disposizione ( 3 ). Infatti, sebbene tale termine sia essenziale ai fini dell’applicazione della summenzionata disposizione, la sua interpretazione non è stata ancora realmente affrontata dalla Corte, vuoi, ad esempio, nella causa sfociata nella sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) vuoi in quella sfociata nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
II. Contesto normativo
A. Direttiva 91/414
4.
La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 4 ), al suo allegato I, prevedeva un elenco di sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
5.
Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil ( 5 ), l’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 91/414 è stato modificato per aggiungervi, segnatamente, il metalaxil.
B. Regolamento n. 1107/2009
6.
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 6 ), al suo articolo 50, intitolato «Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione», prevede quanto segue:
«1. Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri eseguono una valutazione comparativa. Gli Stati membri non autorizzano o limitano l’uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa che consideri rischi e benefici a norma dell’allegato IV, risulti che:
(…)
4. Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri effettuano la valutazione comparativa prevista dal paragrafo 1 regolarmente e al più tardi all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione.
In base ai risultati di tale valutazione comparativa, gli Stati membri mantengono, revocano o modificano l’autorizzazione».
7.
Al capo XI, intitolato «Disposizioni transitorie e finali», figura l’articolo 80 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Misure transitorie», il quale, al suo paragrafo 7, così dispone:
«Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri enunciati nell’allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del presente regolamento».
8.
L’articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Abrogazione», così recita:
«Fatto salvo l’articolo 80, le direttive 79/117/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU 1978, L 33, pag. 36)] e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell’allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato.
I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento (…)».
C. Regolamenti di esecuzione
1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
9.
Secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate ( 7 ), le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414 sono considerate approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.
2. Regolamento controverso
10.
L’articolo 1 del regolamento controverso, intitolato «Sostanze candidate alla sostituzione», così recita:
«Le sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento.
Il primo paragrafo si applica anche alle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all’articolo 80, paragrafo 1».
11.
L’elenco figurante nell’allegato di tale regolamento comprende:
«(…)
metalaxil
(…)».
III. Fatti
12.
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti succintamente dal Tribunale ai punti da 1 a 9 dell’ordinanza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue.
13.
La ricorrente è una società di diritto spagnolo le cui attività comprendono la produzione, la vendita, la distribuzione, la rappresentanza e la commercializzazione di prodotti fitosanitari, di prodotti di alimentazione animale e di altri prodotti chimici. In particolare, essa importa in Spagna una sostanza chimica attiva, il metalaxil, e commercializza in diversi Stati membri prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva.
14.
Nell’aprile del 1995, la ricorrente e un’altra società hanno presentato alle autorità competenti della Repubblica portoghese una domanda d’iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
15.
Con la decisione 2003/308/CE, del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414 del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ( 8 ), la Commissione ha respinto la domanda di iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze attive figuranti in tale allegato e ha invitato gli Stati membri a revocare le autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva e a non concederne nuove.
16.
Con sentenza del 28 giugno 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (T‑158/03, EU:T:2005:253), il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, il quale era diretto avverso la decisione 2003/308. Tuttavia, tale sentenza è stata annullata dalla Corte ( 9 ). Quest’ultima, ritenendo che lo stato degli atti lo consentisse, ha inoltre statuito nel merito ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e ha annullato la decisione 2003/308.
17.
A seguito di tale sentenza, la Commissione, il 23 aprile 2010, ha adottato la direttiva 2010/28 al fine di iscrivervi la sostanza attiva metalaxil. Quest’ultima è stata infine abrogata dal regolamento n. 1107/2009. Tuttavia, secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 540/2011, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414 sono adesso considerate approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.
18.
L’11 marzo 2015, la Commissione ha adottato il regolamento controverso ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009; quest’ultima disposizione prevede che la Commissione stabilisca un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414 che soddisfano i criteri per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione e alle quali si applica l’articolo 50 di tale regolamento. Detto elenco, che figura in allegato al regolamento controverso, include il metalaxil.
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
19.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento controverso e a far dichiarare parzialmente inapplicabile il regolamento n. 1107/2009.
20.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Esso ha dichiarato, da un lato, che la ricorrente non era interessata individualmente dal regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e che, dall’altro, tale regolamento costituiva un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione ai sensi dell’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
21.
Il Tribunale ha parimenti respinto l’argomento della ricorrente relativo alla violazione del suo diritto ad un tutela giurisdizionale effettiva.
V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
22.
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento da essa proposto avverso il regolamento controverso e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca nel merito. Essa chiede parimenti la condanna della Commissione alle spese del procedimento di impugnazione.
23.
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
VI. Sull’impugnazione
24.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che il regolamento controverso fosse un atto regolamentare che comporta, nei suoi confronti, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’irricevibilità del suo ricorso non la privava di una tutela giurisdizionale effettiva. Infine, in terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che essa non fosse individualmente interessata dal regolamento controverso.
25.
Inoltre, la ricorrente ritiene di essere direttamente interessata dal regolamento controverso.
A. Sul primo motivo, relativo all’assenza di misure di esecuzione del regolamento controverso
1. Argomenti delle parti
26.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta i punti da 39 a 41, da 43 a 46, da 48 a 50, 58 e 59 dell’ordinanza impugnata. Essa addebita al Tribunale di aver concluso che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
27.
Infatti, secondo la ricorrente, la qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» e la conseguente applicazione del regime istituito dal regolamento n. 1107/2009 avvengono senza che siano necessarie misure di esecuzione.
28.
Anzitutto, anche se l’eventuale rinnovo dell’autorizzazione del metalaxil è formalmente sancito da un atto della Commissione a seguito di una domanda in tal senso dell’IQV, tale atto non può essere considerato un atto di esecuzione del regolamento controverso bensì come un atto di esecuzione del regolamento n. 1107/2009, il quale disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione di sostanze attive.
29.
La ricorrente considera poi che il regolamento controverso abbia come effetto immediato di assoggettare i prodotti fitosanitari contenenti del metalaxil, di cui l’IQV è titolare, e la loro utilizzazione, alla valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009. Infatti, l’articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento, prescrive agli Stati membri di effettuare la valutazione comparativa regolarmente e, al più tardi, all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione.
30.
Constatando, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, che la realizzazione della valutazione comparativa non incide sulle circostanze in cui le autorizzazioni all’immissione in commercio vengono accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli Stati membri, il Tribunale non terrebbe conto del fatto che l’effetto del regolamento controverso è indipendente da qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale.
31.
Poiché le misure adottate, se del caso, dalle autorità nazionali, non avranno alcun effetto sullo status giuridico del metalaxil quale sostanza candidata alla sostituzione né sul regime posto in essere dal regolamento n. 1107/2009, esse non possono essere considerate misure di esecuzione del regolamento controverso.
32.
Infine, la ricorrente ritiene che una conclusione simile si imponga per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari fra Stati membri. Infatti, a causa dell’adozione del regolamento controverso, il riconoscimento reciproco di un prodotto contenente una sostanza candidata alla sostituzione non sarebbe più automatico, come avverrebbe invece nel caso di qualsiasi altra sostanza attiva.
33.
La Commissione sostiene che questo primo motivo è privo di fondamento.
34.
Essa sembra ammettere che la base giuridica degli atti che verranno adottati dalla Commissione o dagli Stati membri a causa dell’iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione non sarà il regolamento controverso bensì il regolamento n. 1107/2009. Tuttavia, la Commissione considera che tali atti siano atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto essi consentiranno alla ricorrente di adire un giudice «in conformità alla logica sottesa a tale disposizione» ( 10 ).
35.
L’argomento della ricorrente secondo il quale gli atti della Commissione o degli Stati membri non avranno alcun effetto sulla qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione», né sul regime giuridico istituito dal regolamento n. 1107/2009 per tale categoria di sostanze, sarebbe poi irrilevante. Infatti, come affermato dal Tribunale al punto 59 dell’ordinanza impugnata, la ricorrente potrebbe far valere in via incidentale l’illegittimità della qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» e del regime giuridico istituito dal regolamento n. 1107/2009 per tali sostanze.
36.
Infine, la Commissione ritiene che il fatto che gli Stati membri possano procedere alla valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti del metalaxil senza una domanda preliminare di autorizzazione o di rinnovo sia irrilevante, in quanto una siffatta decisione degli Stati membri sarebbe impugnabile dinanzi ai giudici nazionali qualora modifichi la situazione giuridica della ricorrente. Inoltre, nel caso in cui la valutazione comparativa fosse negativa per uno o più prodotti e potesse, di conseguenza, arrecare pregiudizio agli interessi della ricorrente, lo Stato membro revocherebbe l’autorizzazione ad essi accordata. Orbene, tale revoca assumerebbe la forma di un atto anch’esso impugnabile.
2. Analisi
a) Osservazione preliminare sull’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE
37.
Nella sua impugnazione, l’IQV sostiene che la qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» e la conseguente applicazione del regime istituito dal regolamento n. 1107/2009, avvengono in modo «immediato e diretto», senza necessità di misure di esecuzione ( 11 ).
38.
Il problema interpretativo sottoposto alla Corte consiste dunque nello stabilire se il fatto di assoggettare il metalaxil a talune norme specifiche previste dal regolamento n. 1107/2009 costituisca un mero «effetto» del regolamento controverso, il quale non esigerebbe pertanto misure di esecuzione stricto sensu, oppure se, al contrario, atti adottati dalla Commissione o dagli Stati membri in applicazione delle norme specifiche del regolamento n. 1107/2009 debbano essere considerati misure di esecuzione del regolamento controverso, dal momento che tali norme esplicano i loro effetti concreti nei confronti della ricorrente solo attraverso tali atti.
39.
Intesa in termini più teorici, la questione è se il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, riguardi unicamente le misure di esecuzione adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare «B» oppure se la sua portata possa essere estesa agli atti adottati sulla base di un regolamento anteriore «A», ma a causa dell’adozione di un regolamento «B» indispensabile alla sua applicazione, vale a dire in una sequenza indiretta o, in qualche modo, per traslazione.
40.
Non è più necessario ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, è stato modificato dal Trattato di Lisbona in modo da offrire una terza via di accesso diretta al giudice di legittimità. Adesso, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione»» ( 12 ).
41.
Anche se la Corte ha riconosciuto che questa terza parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «ha attenuato i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche» ( 13 ), essa l’ha cionondimeno interpretata restrittivamente.
42.
Anzitutto, essa ha interpretato la nozione di «atto regolamentare» nel senso che «la modifica del diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche, previsto dall’articolo 230, quarto comma, CE, aveva lo scopo di consentire a queste ultime di proporre, a condizioni meno restrittive, ricorsi di annullamento contro atti di portata generale [ma] ad esclusione degli atti legislativi» ( 14 ).
43.
Per quanto attiene poi alla condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione, un quadro di analisi generale è stato definito in occasione della causa sfociata nella sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852):
–
in primo luogo, la Corte ritiene che, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, «il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall’Unione o dagli Stati membri» ( 15 ). Infatti, il singolo potrà, nel primo caso, impugnare le misure di esecuzione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto di base, ai sensi dell’articolo 277 TFUE e, nel secondo caso, contestare la validità dell’atto di base dinanzi al giudice nazionale, il quale potrà interpellare la Corte mediante un rinvio pregiudiziale sul fondamento dell’articolo 267 TFUE ( 16 );
–
in secondo luogo, la Corte limita la valutazione dell’esistenza di misure di esecuzione alla «posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli» ( 17 );
–
in terzo luogo, occorre «far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione» ( 18 ).
44.
La Corte ha proseguito la sua interpretazione restrittiva con la sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), ritenendo che la presunta meccanicità delle misure adottate a livello nazionale sia una questione «priva di rilievo al fine di determinare se i (…) regolamenti [in questione] comportino misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE» ( 19 ). In concreto, ciò implica che «la condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione non si confonde con quella relativa all’incidenza diretta» ( 20 ).
45.
Escludendo gli atti legislativi dalla nozione di «atto regolamentare» ed includendo qualsiasi atto adottato dall’Unione o da uno Stato membro sul fondamento di un atto di portata generale del diritto dell’Unione in quella di «misura di esecuzione», la Corte ha ridotto al minimo indispensabile l’ambito di applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
46.
Se la nozione di «comportare» dovesse inoltre essere interpretata nel senso che essa copre qualsiasi atto adottato a seguito di un atto dell’Unione, dovrei dare ragione a coloro che non avevano esitato a concludere che l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, richiamata ai paragrafi da 42 a 44 delle presenti conclusioni, in pratica, non modificava in alcun modo l’accesso del singolo alla Corte sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 21 ).
47.
Orbene, come la Corte ha voluto recentemente rammentare al fine di consolidare la propria competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune, da un lato, «l’articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo [e, dall’altro,] l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione, è intrinseca all’esistenza di uno Stato di diritto» ( 22 ). A tal riguardo, si evince dalla giurisprudenza della Corte che inconvenienti processuali in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza non sono estranei alla valutazione del rispetto di tale tutela giurisdizionale effettiva, quantomeno nei confronti degli Stati membri ( 23 ). Non oso immaginare che ciò non valga per l’Unione. Orbene, imporre ad un singolo l’esercizio di un mezzo di ricorso incidentale – ammesso che esista – sebbene possa essere autorizzato un mezzo di ricorso diretto, senza violare le condizioni del Trattato, di sicuro, comporterebbe siffatti inconvenienti processuali.
b) Sulla nozione di «comportare»
48.
La conclusione della mia osservazione preliminare mi induce a ritenere che il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le misure di esecuzione che devono essere necessariamente adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare.
49.
L’interpretazione letterale, l’obiettivo perseguito dalla modifica dell’articolo 230 CE e il principio di certezza del diritto avvalorano tale interpretazione del termine «comportare».
50.
Anzitutto, se mi baso sul significato del termine utilizzato nella versione francese, osservo che il verbo «comporter» («comportare)» significa «inclure en soi» («includere in sé») ( 24 ). Un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione è dunque un atto la cui attuazione non richiede o non esige alcun atto complementare, vale a dire è un atto autosufficiente ( 25 ).
51.
Ciò non significa dunque che la mera individuazione di una misura adottata a seguito dell’atto regolamentare controverso sia sufficiente a respingere il ricorso proposto nei suoi confronti. Al contrario, poiché l’atto di portata generale impugnabile sulla base dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere autosufficiente per essere direttamente impugnato su tale fondamento, l’impiego del termine «comportare» impone che la misura individuata presenti un nesso di causalità immediato con la norma di portata generale ( 26 ). In assenza di un siffatto nesso fra i due atti, non può affermarsi che il secondo sia richiesto o reso necessario dal primo.
52.
Al fine di evitare, per quanto possibile, qualsiasi controversia e difficoltà, tale nesso di causalità dovrebbe essere assimilato alla base giuridica. Non potrebbe pertanto trattarsi, contrariamente all’interpretazione del nesso giuridico necessario all’applicazione dell’articolo 277 TFUE, di un’interferenza indiretta dell’atto impugnato nel processo di adozione della misura esecutiva individuata ( 27 ). Orbene, nella specie, il regolamento controverso sarebbe applicabile solo indirettamente alla controversia avviata a seguito delle misure eventualmente adottate sul fondamento diretto del regolamento n. 1107/2009 da parte della Commissione e degli Stati membri.
53.
L’obiettivo perseguito con l’aggiunta di una terza via d’accesso al giudice di legittimità all’articolo 263, quarto comma, TFUE, conferma poi tale interpretazione letterale. Infatti, come indicato dalla Corte al punto 60 della sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), la modifica del diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche, previsto all’articolo 230, quarto comma, CE, aveva lo scopo di consentire a tali persone di proporre, a condizioni meno restrittive, ricorsi di annullamento. È, infatti, «al fine di rafforzare la tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche nei confronti degli atti dell’Unione [che il Trattato di Lisbona] ha ampliato le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento, con l’adozione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il quale autorizza un tale ricorso anche contro gli atti regolamentari che riguardano direttamente una tale persona e che non comportano alcuna misura di esecuzione» ( 28 ).
54.
Orbene, più si estende la portata della condizione relativa alla presenza di misure di esecuzione, più si riduce la portata dell’ampliamento introdotto all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
55.
Infine, un’esigenza di certezza del diritto rafforza la necessità di circoscrivere la portata del termine «comportare». Infatti, non si deve dimenticare che, in conformità alla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), un singolo che sarebbe stato senza dubbio legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro un atto dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento, non può contestare dinanzi al giudice nazionale la validità di tale atto, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. La stessa regola si applica all’eccezione di illegittimità stabilita all’articolo 277 TFUE ( 29 ). Orbene, recentemente la Corte ha avuto modo di confermare che l’ampliamento delle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento introdotto dal Trattato di Lisbona non aveva come contropartita l’abbandono di tale giurisprudenza ( 30 ).
56.
Di conseguenza, più il nesso fra l’atto regolamentare e la misura di esecuzione è remoto, più è difficile per il singolo stabilire se lo stesso sia autorizzato ad impugnare il primo direttamente dinanzi al Tribunale sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tale incertezza presenta non solo un rischio per il singolo – al quale può accadere che il Tribunale dichiari irricevibile il suo ricorso di annullamento avverso l’atto regolamentare oppure che un giudice nazionale si rifiuti di operare un rinvio pregiudiziale – ma anche un’incertezza all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto l’individuazione di una misura di esecuzione connessa all’atto regolamentare controverso può variare da un individuo o da un giudice all’altro.
57.
In conclusione, le interpretazioni letterale e teleologica, nonché il principio di certezza del diritto, mi inducono a ritenere che il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le misure di esecuzione necessariamente adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare.
58.
È vero che analizzare separatamente il regolamento controverso potrebbe sembrare artificioso. Infatti, è pacifico che se l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione fosse stato allegato al regolamento n. 1107/2009 e non ad un regolamento distinto, la questione dell’esistenza di misure di esecuzione probabilmente non si porrebbe, in quanto gli effetti della qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» si realizzerebbero necessariamente attraverso misure di esecuzione di questo solo regolamento. Tuttavia, tale riflessione non può, a mio avviso, influire sull’analisi. Fatto salvo uno sviamento di potere o la violazione di una norma che ripartisce la competenza, la quale inficerebbe l’atto in questione, la scelta dello strumento giuridico rientra nella competenza esclusiva dell’autore dell’atto e non della Corte.
c) Sull’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, da parte del Tribunale
59.
Il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso costituiva un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Tale qualificazione non viene contestata.
60.
Come rilevato dal Tribunale in maniera pertinente ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, siamo in presenza, da un lato, di un atto di portata generale, che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Dall’altro, il regolamento controverso deve essere considerato un atto non legislativo in quanto, secondo i criteri adottati dalla Corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, esso non è stato adottato secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale.
61.
Per contro, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 41, 44 e 48 dell’ordinanza impugnata, rispettivamente che:
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi alla durata di validità del rinnovo dell’approvazione di una sostanza già approvata candidata alla sostituzione, come il metalaxil, si esplicano nei confronti [dell’IQV] solo tramite un regolamento adottato dalla Commissione che rinnovi detta approvazione», cosicché un siffatto regolamento costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di una valutazione comparativa dei rischi per la salute o l’ambiente dei prodotti fitosanitari contenenti del metalaxil rispetto ad un prodotto alternativo o ad un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata si esplicano nei confronti [dell’IQV] solo tramite atti adottati dalle autorità competenti degli Stati membri», cosicché tali atti costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE; e che
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi al procedimento di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione riguardano unicamente il potere discrezionale lasciato agli Stati membri per statuire su una domanda in tal senso. Orbene, tali effetti si produrranno, se del caso, nei confronti [dell’IQV] solo tramite atti delle autorità nazionali che statuiscano su domande di riconoscimento reciproco proposte dalla ricorrente», cosicché tali atti costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
62.
Infatti, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ritengo che i diversi atti summenzionati non costituiscano misure di esecuzione del regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, in quanto essi non sono adottati sul suo fondamento immediato. Al contrario, come sembra ammettere la stessa Commissione, ciascuno di tali atti avrà come base giuridica una disposizione del regolamento n. 1107/2009 ( 31 ).
63.
È vero che l’adozione del regolamento controverso era un presupposto per l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009 relative alle sostanze candidate alla sostituzione. Tuttavia, una volta inserita la sostanza attiva nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione da parte del regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 1107/2009 relative a tali sostanze si applicano automaticamente. Il regolamento controverso non costituisce pertanto il fondamento immediato delle misure che verranno adottate dalla Commissione o dagli Stati membri.
64.
Al contrario, come sostenuto correttamente dall’IQV, il regolamento controverso produce i suoi effetti specifici di per se. Esso è, in altri termini, autosufficiente: l’iscrizione del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione è immediata e diretta in forza del solo regolamento controverso.
65.
Orbene, tale iscrizione costituisce appunto l’oggetto del ricorso di annullamento proposto dall’IQV. Di conseguenza, poiché le misure che la Commissione o gli Stati membri adotteranno, se del caso, sulla base del regolamento n. 1107/2009 in relazione al metalaxil non avranno alcun effetto sulla sua iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, non occorre tenerne conto. Infatti, per valutare la ricevibilità di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, occorre limitare la valutazione dell’esistenza di misure di esecuzione alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso e far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso ( 32 ).
66.
Inoltre, non posso condividere la conclusione della Commissione secondo la quale gli atti adottati sul fondamento del regolamento n. 1107/2009 sono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «in quanto (…) consentirebbero di adire un giudice in conformità alla logica sottesa [a tale] disposizione» ( 33 ).
67.
È vero che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, è stato modificato al fine di evitare che un singolo sia obbligato a violare il diritto dell’Unione per adire un organo giurisdizionale. Tuttavia, tale preoccupazione e la conseguente modifica del Trattato devono essere viste nel contesto globale della sistematica dei mezzi di ricorso quale considerata dalla Corte, e la cui coerenza consente di assicurare la completezza del sistema di controllo di legittimità istituito dal Trattato.
68.
L’affermazione della Corte secondo la quale «mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione» ( 34 ) si spiega con una logica correttiva. Infatti, la Corte afferma che il sistema è completo in quanto, grazie all’eccezione di illegittimità e al rinvio pregiudiziale per l’esame di validità, «[l]e persone fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, di atti di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari presupposti di ricevibilità specificati nell’[articolo 263, quarto comma, TFUE]» ( 35 ). I meccanismi di controllo di legittimità incidentali hanno dunque una funzione compensatoria ( 36 ).
69.
Ritengo che ampliare la portata di una delle condizioni imposte all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in modo da escludere la competenza di annullamento della Corte a vantaggio di un mezzo di ricorso incidentale significherebbe invertire la logica del sistema. Infatti, non sono le condizioni di ricevibilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a dover essere interpretate alla luce di un ipotetico mezzo di ricorso compensativo. Sono, al contrario, le condizioni dei mezzi di ricorso compensativi che devono, se del caso, essere interpretate in modo estensivo, in quanto l’accesso diretto al giudice dell’Unione non è possibile.
70.
Tale approccio mi sembra essere stato confermato dalla Corte in occasione della causa sfociata nell’ordinanza del 16 novembre 2000, Schiocchet/Commissione (C‑289/99 P, EU:C:2000:641). Infatti, la Corte conferma in tal sede che la possibilità offerta dall’articolo 277 TFUE di far valere l’inapplicabilità di un regolamento può costituire solo un motivo a sostegno di un ricorso e non l’oggetto di questo ricorso e che, «di conseguenza la ricevibilità dei ricorsi stessi deve essere valutata in relazione alle loro conclusioni, indipendentemente da eventuali eccezioni di illegittimità che possono essere sollevate a loro sostegno» ( 37 ).
71.
Di conseguenza, poiché l’IQV ha sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 1107/2009, non è incoerente, a mio avviso, far valere le norme di tale regolamento nell’ambito dell’esame nel merito del ricorso di annullamento diretto avverso il regolamento controverso, ma non tenerne conto per valutare la ricevibilità di detto ricorso. Nella specie, l’IQV mi sembra dunque avere perfettamente rispettato il rapporto fra i mezzi di ricorso impugnando, da un lato, il regolamento controverso e invocando, dall’altro, a sostegno del proprio ricorso, un’eccezione di illegittimità avverso il regolamento n. 1107/2009 ( 38 ).
72.
Tale scelta procedurale distingue, peraltro, la presente causa da quella sfociata nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
73.
A prima vista, quest’ultima causa può sembrare relativa ad un meccanismo simile, ossia l’ipotesi in cui un dato essenziale all’applicazione di un regolamento di esecuzione X, sulla base del quale saranno adottate misure di esecuzione, è determinato da un regolamento di esecuzione Y.
74.
Tuttavia, le ricorrenti non hanno sollevato un’eccezione di illegittimità, ma chiesto l’annullamento di due regolamenti. Orbene, le misure di esecuzione individuate dalla Corte al punto 40 di tale sentenza si fondano espressamente sui due regolamenti in questione: mentre le domande di certificati si basano sul regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ( 39 ), le decisioni delle autorità nazionali conseguenti a tali domande applicano i coefficienti fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli ( 40 ).
75.
Infatti, al punto 40 della sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), la Corte ha dichiarato che, «per quanto attiene ai regolamenti di esecuzione nn. 302/2011 e 393/2011, essi dispiegano i loro effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti unicamente per il tramite di atti adottati dalle autorità nazionali in seguito alla presentazione di domande di certificati in base al regolamento di esecuzione n. 302/2011». Tuttavia, la Corte si è curata di precisare che «[l]e decisioni delle autorità nazionali di concedere tali certificati (…) applicano nei confronti degli operatori interessati i coefficienti fissati dal regolamento di esecuzione n. 393/2011», ragion per cui «le decisioni recanti rigetto totale o parziale di tali certificati, costituiscono quindi misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE».
76.
Per contro, nella presente causa, l’IQV non chiede l’annullamento del regolamento sulla base del quale verranno adottate le eventuali misure di esecuzione.
3. Conclusione sul primo motivo
77.
Poiché le misure di esecuzione individuate dal Tribunale sono misure che non sono fondate in modo immediato sul regolamento controverso, bensì sul regolamento n. 1107/2009, ritengo che occorra accogliere il primo motivo dedotto dall’IQV. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso comportava misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
78.
Di conseguenza, esaminerò il secondo e il terzo motivo solo in subordine.
B. Sul terzo motivo, relativo all’incidenza individuale nei confronti dell’IQV
79.
Esaminerò anzitutto il terzo motivo. Il secondo motivo, infatti, verte sulla questione dell’assenza di tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente nel caso in cui essa non dovesse beneficiare di un diritto di ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione. Orbene, il terzo motivo riguarda il requisito dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, se questo terzo motivo dovesse essere fondato, il ricorso di annullamento proposto dall’IQV dinanzi al Tribunale potrebbe ancora essere accolto, a condizione che la stessa sia anche interessata direttamente dal regolamento controverso.
80.
La questione se il diritto dell’IQV ad una tutela giurisdizionale effettiva sia rimesso in discussione dall’ordinanza impugnata si pone dunque unicamente qualora il Tribunale abbia dichiarato il ricorso dell’IQV irricevibile sulla base di un’interpretazione corretta dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Sembra pertanto più logico invertire l’esame del secondo e del terzo motivo ( 41 ).
1. Argomenti delle parti
81.
Con il terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 28 e 29 dell’ordinanza impugnata, che la stessa non era individualmente interessata dal regolamento controverso.
82.
A sostegno di tale motivo, la ricorrente invoca la circostanza che essa sarebbe stata l’unica a notificare il metalaxil e, pertanto, la sola a difendere il processo di autorizzazione di tale sostanza nell’Unione. I ricorsi proposti in precedenza dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte svolgerebbero parimenti un ruolo nell’individualizzazione della ricorrente, in quanto essi hanno portato all’annullamento di una prima decisione negativa della Commissione e all’adozione di una direttiva relativa all’iscrizione del metalaxil ( 42 ).
83.
Di conseguenza, poiché l’IQV è la sola impresa ad avere raccomandato l’iscrizione del metalaxil nell’Unione in occasione dell’adozione del regolamento controverso e, pertanto, l’unica responsabile di detta iscrizione, quest’ultima sarebbe individualmente interessata da tale regolamento. Tale circostanza di fatto la contraddistinguerebbe, per quanto riguarda il metalaxil, rispetto a qualsiasi altro soggetto.
84.
La ricorrente aggiunge che si evincerebbe dal considerando 4 del regolamento controverso che quest’ultimo è stato adottato, segnatamente, sulla base di relazioni di esame delle sostanze. In una di tali relazioni, sarebbe indicato che essa era l’unico notificante del metalaxil.
85.
La Commissione fa valere che il terzo motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente non solleverebbe argomenti che consentano di ritenere che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il fatto di essere stata la sola a presentare la domanda di iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze figuranti nel regolamento n. 1107/2009 non era sufficiente a contraddistinguerla rispetto al regolamento controverso.
86.
Il motivo sarebbe, in ogni caso, infondato, in quanto la ricorrente, come indicato al punto 28 dell’ordinanza impugnata, sarebbe interessata solo a causa della sua qualità oggettiva di importatore del metalaxil e di venditore di prodotti contenenti tale sostanza, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente e potenzialmente, in una situazione identica.
2. Analisi
87.
Aderisco alle osservazioni della Commissione relative alla ricevibilità del terzo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
88.
Infatti, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, i motivi dedotti devono individuare «con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione». Secondo una giurisprudenza costante, ciò significa che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della decisione di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda ( 43 ). Di conseguenza, il motivo che non contiene alcuna argomentazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e che costituisce una semplice richiesta di riesaminare il ricorso proposto in primo grado, non soddisfa tali requisiti ( 44 ).
89.
Nella specie, la ricorrente individua i punti dell’ordinanza che essa intende contestare. Tuttavia, è giocoforza constatare che la stessa non elabora alcun argomento di diritto inteso a dimostrare l’esistenza di un errore di diritto ai punti 28 e 29 dell’ordinanza impugnata. Infatti, l’IQV si limita a ripetere le circostanze di fatto idonee a contraddistinguerla che aveva già sottoposto al Tribunale, specificando essa stessa i punti interessati dell’atto di ricorso ( 45 ), senza formulare la minima critica in merito al ragionamento giuridico sul quale si base l’ordinanza impugnata.
90.
Il terzo motivo, in realtà, è dunque diretto ad ottenere dalla Corte un mero riesame degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale e una nuova valutazione dei fatti. Esso deve essere pertanto respinto in quanto manifestamente irricevibile.
C. Sul secondo motivo, relativo alla tutela giurisdizionale effettiva dell’IQV
1. Argomenti delle parti
91.
Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere ritenuto che il rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile non l’avrebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva.
92.
La ricorrente sostiene di non poter contestare una misura di esecuzione nazionale che le consente di rimettere in discussione gli effetti del regolamento controverso. Infatti, fintantoché un’autorità nazionale non decida di procedere alla sostituzione del metalaxil, tale sostanza attiva dovrà formare l’oggetto di valutazioni comparative periodiche. Orbene, se l’autorità nazionale non decide la sostituzione del metalaxil in esito a tali valutazioni comparative, la ricorrente sostiene che non potrà impugnare tali «decisioni», difettando un interesse ad agire nei confronti di un atto che non le arrecherebbe pregiudizio.
93.
La ricorrente sarebbe pertanto costretta a provocare l’adozione di una decisione negativa da parte delle autorità nazionali al fine di poterla impugnare e contestare, nell’ambito di tale ricorso, la qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione».
94.
La Commissione reputa il motivo irricevibile, in quanto l’IQV si limita a reiterare gli argomenti addotti dinanzi al Tribunale, senza tuttavia individuare un qualsiasi errore di diritto nell’ordinanza impugnata. In subordine, essa reputa il motivo infondato.
2. Analisi
95.
Sarei, a priori, parimenti incline ad aderire alle osservazioni della Commissione relative alla ricevibilità del secondo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
96.
Infatti, contrariamente ai requisiti risultanti dall’articolo 169 del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 88 delle presenti conclusioni, la ricorrente non individua i punti dell’ordinanza impugnata interessati dal secondo motivo.
97.
Tuttavia, è agevole comprendere che la sua critica verta sull’insieme delle considerazioni che il Tribunale dedica alla tutela giurisdizionale della ricorrente, vale a dire sui punti da 51 a 59 dell’ordinanza impugnata. A costituire un errore di diritto sarebbe la conclusione che il Tribunale ne trae.
98.
Il secondo motivo potrebbe pertanto essere ricevibile. In tal caso, devo constatare che il Tribunale non ha, in ogni caso, commesso alcun errore di diritto. Infatti, anche se essa è stata ampiamente criticata in dottrina, poiché la «completezza» del sistema è talvolta illusoria, il Tribunale si è limitato ad applicare la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale il Trattato FUE, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione ( 46 ).
99.
In tale contesto, le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione, sono protette contro l’applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere, dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta ( 47 ).
100.
Infatti, «[q]ualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, [le] persone [fisiche o giuridiche] possono proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE» ( 48 ).
101.
Orbene, nella specie, se la Corte decidesse di non seguire la mia interpretazione dell’atto regolamentare «che non comporta alcuna misura d’esecuzione», il Tribunale avrebbe potuto dichiarare a giusto titolo che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
102.
Tanto il regolamento n. 1107/2009 quanto il regolamento controverso dovrebbero, in tal caso, poter essere oggetto di un controllo incidentale. È vero che il regolamento controverso non sarà il fondamento giuridico in senso stretto delle misure di esecuzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte non impone un siffatto rigore nella determinazione del vincolo giuridico che deve unire l’atto impugnato e l’atto oggetto dell’eccezione di illegittimità ai fini dell’applicabilità dell’articolo 277 TFUE ( 49 ). Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di un’eccezione di illegittimità, la questione che si pone è se sarebbe stato possibile adottare l’atto impugnato in assenza della norma interessata dall’eccezione di illegittimità ( 50 ).
103.
Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che le eventuali misure di esecuzione che saranno adottate sulla base del regolamento n. 1107/2009 non potrebbero essere emanate se il metalaxil non fosse stato previamente incluso nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento controverso.
104.
Inoltre, respingere l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento controverso ne comporterebbe l’immunità da qualsiasi controllo giurisdizionale, in quanto un ricorso diretto dinanzi alla Corte sarebbe escluso a causa delle misure di esecuzione che tale regolamento «comporta». Una siffatta immunità sarebbe incontestabilmente contraria all’Unione di diritto, che esige che le istituzioni dell’Unione siano soggette al controllo della conformità dei loro atti, segnatamente al Trattato FUE ed ai principi generali del diritto ( 51 ). Un’immunità del genere costituirebbe pertanto una lacuna nel sistema di mezzi di ricorso e di procedimenti istituito dal Trattato FUE al fine di affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti dell’Unione. Di conseguenza, detto sistema non sarebbe più completo.
3. Conclusione sul secondo motivo e osservazioni complementari sull’incidenza dell’articolo 19 TUE
105.
Dalle osservazioni che precedono discende che, se la Corte dovesse ritenere infondato il primo motivo, il Tribunale non avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che doveva essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale essa verrebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva qualora il suo ricorso venisse respinto in quanto irricevibile. Infatti, anche se l’IQV non può, a causa delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente il regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione, essa, come osservato in sostanza dal Tribunale al punto 59 di detta ordinanza, può far valere l’invalidità di tale regolamento dinanzi ai giudici competenti tramite un ricorso incidentale.
106.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale la ricorrente non sarà in grado di contestare la valutazione comparativa effettuata dagli Stati membri fintantoché le autorità nazionali decidano di rinnovare l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente del metalaxil, dal momento che una siffatta decisione non modificherebbe la situazione giuridica della ricorrente e non sarebbe dunque riconosciuta come un atto impugnabile dai giudici spagnoli.
107.
Infatti, come sostanzialmente dichiarato dal Tribunale al punto 57 dell’ordinanza impugnata, è agli Stati membri che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, impone di istituire i mezzi di ricorso necessari ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’Unione.
108.
Inoltre, la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) e del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) relativa al requisito di un interesse ad agire invocato dall’IQV a sostegno della sua impugnazione, non è idonea a modificare la portata dell’articolo 263 TFUE.
109.
Infatti, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri un obbligo di risultato, «spett[erebbe] ai giudici nazionali interpretare le condizioni di ricevibilità e le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l’esigenza di un interesse ad agire, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione» ( 52 ).
110.
Inoltre, qualora una siffatta interpretazione non fosse possibile, dovrebbe rilevarsi che «dall’ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, [risulta] che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione» ( 53 ). Ciò premesso, spetterebbe quindi allo Stato membro di cui trattasi creare nuovi mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di salvaguardare il diritto dell’Unione ( 54 ).
111.
È vero che le soluzioni enunciate ai due paragrafi precedenti risultano in un certo qual modo paradossali rispetto al rigore con il quale la Corte interpreta i requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento ( 55 ). Esse sarebbero cionondimeno conformi alla logica sottesa all’articolo 19 TUE e le sole in grado di garantire l’assenza di lacune nella tutela giurisdizionale dei cittadini dell’Unione.
112.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il secondo motivo invocato dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.
VII. Sulla ricevibilità del ricorso della ricorrente e sul rinvio al Tribunale
113.
Al temine della mia analisi dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, ritengo che il primo motivo debba essere accolto. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso comportava misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
114.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
115.
Nella specie, poiché il Tribunale ha respinto il ricorso in fase di esame della ricevibilità, la Corte non può essa stessa pronunciarsi nel merito del ricorso. Per contro, essa dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado. Infatti, sia l’IQV che la Commissione si sono espresse in merito all’incidenza diretta del regolamento controverso sulla prima. Orbene, poiché la natura regolamentare del regolamento controverso è accertata e non contestata, si tratterebbe della sola condizione imposta all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE a non essere ancora stata esaminata.
116.
La ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dal regolamento controverso. In particolare, essa ricorda, da un lato, che il regolamento controverso qualifica la sostanza attiva metalaxil come sostanza attiva candidata alla sostituzione, assoggettandola direttamente alle disposizioni sostanziali contenute nel regolamento n. 1107/2009. Così facendo, il metalaxil sarebbe soggetto a condizioni più restrittive rispetto a quelle applicabili alle sostanze attive non candidate alla sostituzione. Dall’altro, tale conseguenza risulterebbe direttamente dal regolamento controverso e non riconoscerebbe alla Commissione, in occasione di future procedure di rinnovo dell’approvazione del metalaxil, oppure alle autorità nazionali, in occasione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni nazionali di prodotti fitosanitari contenenti del metalaxil o delle domande di riconoscimento reciproco, alcun potere discrezionale quanto alla qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione».
117.
Per contro, la Commissione considera che la ricorrente sarebbe direttamente interessata dal regolamento controverso solo se quest’ultimo producesse effetti sulla sua situazione giuridica. Orbene, la ricorrente non specificherebbe gli effetti che la qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» produrrebbe sulla sua situazione giuridica. Essa non sarebbe in grado di farlo, in quanto le conseguenze invocate dalla ricorrente non discenderebbero direttamente dall’iscrizione del metalaxil nell’elenco in questione, bensì da eventuali decisioni successive della Commissione o degli Stati membri la cui adozione implica un ampio potere discrezionale.
118.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una persona fisica o giuridica è direttamente interessata da un atto dell’Unione qualora esso produca «direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa [dell’Unione] senza intervento di altre norme intermedie» ( 56 ).
119.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il regolamento controverso produce un effetto diretto sulla situazione giuridica della ricorrente, senza che un’istituzione dell’Unione o le autorità nazionali di uno Stato membro debbano intervenire. Infatti, a causa della mera l’iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione da parte del regolamento controverso, il regime giuridico di tale sostanza risulta modificato.
120.
Mentre la Commissione e gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nell’ambito delle domande di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva o del rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari e in occasione della valutazione comparativa prevista all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009, essi non dispongono, per contro, di alcun potere discrezionale quanto alla qualificazione del metalaxil come «sostanza candidata alla sostituzione» né, di conseguenza, sul regime applicabile. Il potere discrezionale della Commissione o degli Stati membri risulterà applicabile unicamente nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1107/2009. Orbene, tale regolamento non è quello del quale la ricorrente chiede l’annullamento.
121.
Di conseguenza, ritengo che la ricorrente sia legittimata ad agire per ottenere l’annullamento del regolamento controverso sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, dal momento che si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione ai sensi di tale disposizione.
VIII. Conclusione
122.
Risulta incontestabile che un singolo come l’IQV non sarebbe legittimato ad agire nei confronti del regolamento n. 1107/2009. Infatti, due dei tre requisiti dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, non sarebbero soddisfatti. Da un lato, benché rivesta natura regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tale regolamento comporta necessariamente misure di esecuzione. Dall’altro, esso non modifica la situazione giuridica delle persone interessate senza che la Commissione o gli Stati membri esercitino un potere discrezionale.
123.
La ricorrente mi sembra pertanto avere perfettamente rispettato il gioco della dialettica dei mezzi di ricorso istituita dal Trattato e ricordata costantemente dalla Corte. Essa impugna per annullamento un regolamento che comporta, per la stessa, l’applicazione di un regime lesivo nei suoi confronti e invoca, nell’ambito di tale ricorso diretto, l’illegittimità del regolamento che istituisce tale regime derogatorio sul fondamento dell’articolo 277 TFUE. Tale dinamica contenziosa è idonea ad assicurare, da un lato, la tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente ma anche, dall’altro, la certezza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, essa offre una soluzione uniforme ad un problema di legittimità tramite una procedura unica, più rapida e meno onerosa rispetto ad una moltitudine di rinvii pregiudiziali ipotetici e futuri.
124.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo dunque alla Corte di statuire come segue:
– A titolo principale:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (T‑296/15, non pubblicata, EU:T:2016:79) è annullata.
2)
Il ricorso di annullamento dell’Industrias Químicas del Vallés SA avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, è ricevibile.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci nel merito.
4)
Le spese sono riservate.
– In subordine, qualora la Corte dovesse reputare infondato il primo motivo:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Industrias Químicas del Vallés SA sopporta le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2015, L 67, pag. 18.
( 3 ) V., parimenti, impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Union Copper Task Force/Commissione (T‑310/15, non pubblicata, EU:T:2016:265) (causa C‑384/16 P, European Union Copper Task Force/Commissione) e le mie conclusioni pronunciate lo stesso giorno in tale causa.
( 4 ) GU 1991, L 230, pag. 1.
( 5 ) GU 2010, L 104, pag. 57.
( 6 ) GU 2009, L 309, pag. 1.
( 7 ) GU 2011, L 153, pag. 1.
( 8 ) GU 2003, L 113, pag. 8.
( 9 ) Sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443).
( 10 ) V. punto 12 della comparsa di risposta della Commissione.
( 11 ) V. punto 33 dell’impugnazione.
( 12 ) Articolo 263, quarto comma, TFUE. Il corsivo è mio.
( 13 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 57).
( 14 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 60; il corsivo è mio). Come ho già avuto occasione di indicare, tale interpretazione porta al paradosso secondo cui la causa sfociata nella sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462) si concluderebbe di nuovo nel senso dell’irricevibilità, benché abbia provocato la modifica dell’articolo 263, quarto comma, TFUE [v. paragrafo 58 delle mie conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335)].
( 15 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28).
( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29).
( 17 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 30).
( 18 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 31).
( 19 ) Punto 42. V., parimenti, sentenze del 10 dicembre 2015, Canon Europa/Commissione (C‑552/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:804, punto 47), e del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione (C‑553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 46).
( 20 ) Ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio (C‑84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 43).
( 21 ) V., in tal senso, Mastroianni, R., e Pezza, A., «Striking the Right Balance: Limits on the Right to Bring an Action under Article 263(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union», American University International Law Review, 2015, (30:4), pagg. da 443 a 795, specialmente pag. 793. Tali autori si spingono fino a scrivere che l’interpretazione accolta dalla Corte della nozione di «misure di esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE rende «praticamente impossibile» l’accesso del singolo agli organi giurisdizionali dell’Unione [«makes it pratically impossible for private applicants (…) to bring a case before EU Courts»].
( 22 ) Sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 73).
( 23 ) È per questo motivo che la Corte ha deciso che «le disposizioni dell’accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato], lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» (sentenza del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López (C‑184/15 e C‑197/15, EU:C:2016:680, punto 64; il corsivo è mio). Anche se la Corte esamina il problema alla luce del principio di effettività, essa ricorda, al punto 59 di tale sentenza, che le esigenze di equivalenza e di effettività esprimono «l’obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione» (il corsivo è mio).
( 24 ) V. Dixel Dictionnaire – Le Robert, edizione 2011.
( 25 ) V., in tal senso (a proposito dell’articolo III‑365, paragrafo 4, del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, identico all’articolo 263, quarto comma, TFUE), Coutron, L., La Contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, 2007, pag. 488. V., parimenti, Blumann, C., «L’amélioration de la protection juridictionnelle effective des personnes physiques et morales résultant du traité de Lisbonne», in L’Homme et le droit. En hommage au professeur Jean‑François Flauss, Éditions Pedone, 2014, pagg. da 77 a 100, segnatamente pag. 98. Altre versioni linguistiche del Trattato rispecchiano meglio tale concetto. In tal senso, la versione in lingua inglese impiega il termine «entail», sinonimo dei verbi «necessitate» (necessitare), «make necessary» (rendere necessario), «require» (richiedere), «need» (avere bisogno), o, ancora, «demand» (esigere) (v. Oxford Thesaurus of English, 2a ed., Oxford University Press, 2004). V., parimenti, la versione in lingua polacca «nie wymagają środków wykonawczych» o, ancora, la versione in lingua portoghese «que não necessitam de medidas de execução» (il corsivo è mio).
( 26 ) V., in tal senso, Rhimes, M., «The EU Courts Stand Their Ground: Why Are the Standing Rules for Direct Actions Still So Restrictive?», European Journal of Legal Studies, 2016, vol. 9, n. 1, pagg. da 103 a 172, segnatamente pag. 124.
( 27 ) Sin dalla sentenza del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione (32/65, EU:C:1966:42) la Corte ha dichiarato che la norma di portata generale di cui si eccepisce l’illegittimità sul fondamento dell’articolo 277 TFUE doveva essere applicabile «direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa» (Racc. pag. 594; il corsivo è mio). Tale regola continua ad essere applicata dal Tribunale [v., segnatamente, sentenza del 12 giugno 2015, Plantavis e NEM/Commissione e EFSA (T 334/12, EU:T:2015:376, punto 51)].
( 28 ) Sentenza del 14 marzo 2017, A e a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 68)
( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione (92/78, EU:C:1979:53, punto 39).
( 30 ) Sentenza del 14 marzo 2017, A e a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 69).
( 31 ) «La ricorrente si limita ad affermare che tali atti non sarebbero atti di esecuzione del regolamento impugnato, bensì del regolamento n. 1107/2009 (punti 34, 42 e 45 dell’impugnazione). Se è vero che la base giuridica degli atti in questione non sarebbe il regolamento impugnato bensì il regolamento n. 1107/2009, ciò non toglie che tali atti, i soli a produrre gli effetti invocati dalla ricorrente in primo grado, sarebbero misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «in quanto essi le consentirebbero di adire un giudice in conformità alla logica sottesa alla disposizione» (punto 12 della comparsa di risposta della Commissione; il corsivo è mio).
( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punti 30 e 31).
( 33 ) Punto 12 della comparsa di risposta della Commissione.
( 34 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92). Tale affermazione compare per la prima volta al punto 23 della sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166). Da allora, essa è stata ribadita in numerose occasioni. V., segnatamente, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40); del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 57); del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45), o, ancora, del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 66).
( 35 ) Sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23). Il corsivo è mio.
( 36 ) V., in tal senso, Berrod, Fr., La systématique des voies de droit communautaires, Dalloz, Parigi, 2003, n. 294 per il rinvio pregiudiziale e n. 834 per l’eccezione di illegittimità, nonché Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2007, pagg. 129 e 213.
( 37 ) Punto 25; il corsivo è mio.
( 38 ) V. punto 13 dell’ordinanza impugnata.
( 39 ) GU 2011, L 81, pag. 8.
( 40 ) GU 2011, L 104, pag. 39.
( 41 ) V., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 18).
( 42 ) V. sentenza della Corte del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443) e sentenza del Tribunale del 28 giugno 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (T‑158/03, EU:T:2005:253.
( 43 ) V., segnatamente, sentenze del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punto 44) e del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 111).
( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punti 45 e 46).
( 45 ) V. punti 56 e 59 dell’impugnazione dell’IQV.
( 46 ) V., in tal senso, paragrafo 68 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata alla nota 34. Fra i diversi commentari, v., segnatamente, Meij, A., «Standing in Direct Actions in the EU Courts After Lisbon» in De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins – Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, pagg. da 301 a 312; Turmo, A., «Nouveau refus d’élargir l’accès des particuliers au recours en annulation contre les actes de l’Union européenne», R.A.E, 2013, pagg. da 825 a 835; Waelbroeck, D., e Bombois, Th., «Des requérants “privilégiés” et des autres... À propos de l’arrêt Inuit et de l’exigence de protection juridictionnelle effective des particuliers en droit européen», Cahier de droit européen, 2014/1, pagg. da 21 a 76; Van Malleghem, P.‑A., e Baeten, N., «Before the Law Stands a Gatekeeper - Or, What Is a “Regulatory Act” in Article 263(4) TFEU? Inuit Tapiriit Kanatami», Common Market Law Review, 2014, vol. 51, pagg. da 1187 a 1216.
( 47 ) V., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28), e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 30).
( 48 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93). V., parimenti, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29) e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 31).
( 49 ) Per un esempio in cui la Corte ha accettato di esaminare un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto che non era il fondamento giuridico dell’atto impugnato, v. sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408).
( 50 ) V., in tal senso, Barav, A., «The Exception of Illegality in Community Law: a Critical Analysis», Common Market Law Review, 1974, pagg. da 366 a 386, segnatamente pag. 374.
( 51 ) V., segnatamente, in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, E e F (C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 44).
( 52 ) Ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio (C‑84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 66).
( 53 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 104)
( 54 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 103 letto congiuntamente al punto 104).
( 55 ) V., in tal senso, Arnull, A., «Arrêt “Inuit”: la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes réglementaires», Journal de droit européen, 2014, pagg. da 14 a 16, specialmente pag. 15. L’autore parla di «paradosso» dal momento che «la Corte impone ai giudici nazionali requisiti che essa stessa non è disposta ad accollarsi».
( 56 ) Sentenza del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM (C‑125/06 P, EU:C:2008:159, punto 47). Sebbene la Corte abbia elaborato tale interpretazione in relazione all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, non vedo perché essa non possa applicarsi parimenti alla terza parte di frase. V., a tal riguardo, paragrafo 66 e nota 21 delle mie conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335).