CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 6 settembre 2017 ( 1 )
Causa C‑384/16 P
European Union Copper Task Force
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Ricorso di annullamento parziale – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – Incidenza individuale – Eccezione di illegittimità parziale – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Composti di rame»
I. Introduzione
1.
La presente causa verte sull’impugnazione formata dalla European Union Copper Task Force (in prosieguo: l’«EUCuTF») avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Union Copper Task Force/Commissione (T‑310/15, non pubblicata; in prosieguo l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:265).
2.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso dell’EUCuTF diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 2 ). Il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato, da un lato, che la ricorrente non poteva far valere un proprio interesse e, dall’altro, che i suoi membri non erano legittimati ad agire poiché non erano individualmente interessati dal regolamento controverso. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso proposto dall’EUCuTF non poteva essere fondato neanche sull’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, in quanto il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione.
3.
Con la sua impugnazione, l’EUCuTF offre alla Corte l’occasione di precisare l’interpretazione del verbo «comportare» utilizzato in tale disposizione ( 3 ). Infatti, sebbene tale termine sia essenziale ai fini dell’applicazione della summenzionata disposizione, la sua interpretazione non è stata realmente affrontata dalla Corte, vuoi, ad esempio, nella causa sfociata nella sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) vuoi in quella sfociata nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
II. Contesto normativo
A. Direttiva 91/414
4.
La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 4 ), prevedeva, al suo allegato I, un elenco di sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
5.
Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato della direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414 del Consiglio con l’inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina ( 5 ), l’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 91/414 è stato modificato per aggiungervi, segnatamente, i composti di rame.
B. Regolamento n. 1107/2009
6.
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414 ( 6 ), al suo articolo 50, intitolato «Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione», prevede quanto segue:
«1. Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri eseguono una valutazione comparativa. Gli Stati membri non autorizzano o limitano l’uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa che consideri rischi e benefici a norma dell’allegato IV, risulti che:
(…)
4. Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri effettuano la valutazione comparativa prevista dal paragrafo 1 regolarmente e al più tardi all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione.
In base ai risultati di tale valutazione comparativa, gli Stati membri mantengono, revocano o modificano l’autorizzazione».
7.
Al capo XI, intitolato «Disposizioni transitorie e finali», figura l’articolo 80 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Misure transitorie», il quale, al suo paragrafo 7, così dispone:
«Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414(…) che soddisfano i criteri enunciati nell’allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del presente regolamento».
8.
L’articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Abrogazione», così recita:
«Fatto salvo l’articolo 80, le direttive 79/117/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU 1978, L 33, pag. 36)] e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell’allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato.
I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento (…)».
C. Regolamenti di esecuzione
1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
9.
Secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate ( 7 ), le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414 sono considerate approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/232
10.
Secondo il considerando 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame ( 8 ), «[s]i conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del regolamento (…) n. 1107/2009».
11.
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2015/232, intitolato «Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011», prevede quanto segue:
«La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento».
12.
L’allegato del regolamento di esecuzione 2015/232 prevede che l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione n. 540/2011, sia modificato al fine di prevedere quanto segue:
«(…)
I notificanti presentano alla Commissione, all’Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone vulnerabili in cui la contaminazione da rame del suolo e dell’acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema.
(…)».
3. Regolamento controverso
13.
L’articolo 1 del regolamento controverso, intitolato «Sostanze candidate alla sostituzione», è del seguente tenore:
«Le sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento.
Il primo paragrafo si applica anche alle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all’articolo 80, paragrafo 1».
14.
L’elenco figurante all’allegato di tale regolamento comprende:
«(…)
composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico)
(…)».
III. Fatti
15.
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti succintamente dal Tribunale ai punti da 1 a 6 dell’ordinanza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue.
16.
L’EUCuTF è un’associazione di produttori di composti di rame, alcuni dei quali sono titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una siffatta sostanza. Essa è stata costituita al fine di presentare una domanda di iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414, che prevedeva l’elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
17.
Adottando la direttiva 2009/37, la Commissione ha modificato l’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 91/414 per includervi i composti di rame. Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento n. 1107/2009. Tuttavia, secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 540/2011, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414 sono ormai considerate approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.
18.
A seguito della presentazione, da parte della ricorrente, di informazioni supplementari sui rischi connessi all’inalazione dei composti di rame e sulla valutazione dei rischi causati da tale sostanza per gli organismi non bersaglio, il suolo e l’acqua, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2015/232. Con tale regolamento, la Commissione, da un lato, ha confermato che i composti di rame dovevano essere approvati a norma del regolamento n. 1107/2009 e, dall’altro, ha modificato l’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 prevedendo, segnatamente, la trasmissione, da parte della ricorrente, alla Commissione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e agli Stati membri, di un programma di monitoraggio per le zone vulnerabili in cui la contaminazione da rame del suolo e dell’acqua costituisce un problema o può diventare fonte di preoccupazioni.
19.
L’11 marzo 2015, la Commissione ha adottato il regolamento controverso ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 7 del regolamento n. 1107/2009; quest’ultima disposizione prevede che la Commissione stabilisca un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414 che rispettino i criteri che devono essere soddisfatti per essere considerate una sostanza candidata alla sostituzione e cui si applica l’articolo 50 di tale regolamento. Detto elenco, che figura in allegato al regolamento controverso, include i composti di rame, in quanto tale sostanza rispetta detti criteri.
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
20.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento controverso. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sollevava, segnatamente, un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 24 e del punto 4, dell’allegato II, del regolamento n. 1107/2009.
21.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Esso ha dichiarato, da un lato, che la ricorrente non poteva far valere un proprio interesse e, dall’altro, che i suoi membri non erano legittimati ad agire. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che il regolamento controverso non riguardava individualmente i membri della ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, in secondo luogo, che tale regolamento costituiva un atto regolamentare che comportava misure d’esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
22.
Il Tribunale ha parimenti respinto l’argomento della ricorrente relativo alla violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
23.
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento da essa proposto avverso il regolamento controverso e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca nel merito. Essa chiede parimenti la condanna della Commissione alle spese del procedimento di impugnazione.
24.
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
VI. Sull’impugnazione
25.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che il regolamento controverso fosse un atto regolamentare che comportava, nei suoi confronti, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’irricevibilità del suo ricorso non privava essa stessa e i suoi membri di una tutela giurisdizionale effettiva. Infine, in terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che essa e i suoi membri non fossero individualmente interessati dal regolamento controverso.
26.
Inoltre, la ricorrente ritiene che essa stessa e i suoi membri siano direttamente interessati dal regolamento controverso.
A. Sul primo motivo, relativo all’assenza di misure di esecuzione del regolamento controverso
1. Argomenti delle parti
27.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta i punti da 42 a 44, da 46 a 48, da 50 a 52, 60 e 61 dell’ordinanza impugnata. Essa addebita al Tribunale di aver concluso che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
28.
Infatti, secondo la ricorrente, la qualificazione dei composti di rame come «sostanze candidate alla sostituzione» e la conseguente applicazione del regime istituito dal regolamento n. 1107/2009 hanno luogo senza che siano necessarie misure di esecuzione.
29.
Anzitutto, anche se l’eventuale rinnovo dell’autorizzazione dei composti di rame è formalmente sancito da un atto della Commissione a seguito di una domanda in tal senso dell’EUCuTF, tale atto non può essere considerato un atto di esecuzione del regolamento controverso bensì un atto di esecuzione del regolamento n. 1107/2009, il quale disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione di sostanze attive. Inoltre, il regolamento controverso produce l’effetto di assoggettare i composti di rame ad approvazione almeno ogni sette anni, e non ogni quindici anni come nel caso di sostanze attive non candidate alla sostituzione. Pertanto, ai sensi della procedura di approvazione di tale regolamento, i composti di rame formerebbero l’oggetto, in linea di principio, di domande di rinnovo dell’approvazione due volte più numerose, il che aumenterebbe i costi connessi al mantenimento dell’approvazione di tali composti. Tale effetto sarebbe diretto e non esigerebbe alcuna misura di esecuzione da parte della Commissione o degli Stati membri.
30.
La ricorrente considera poi che il regolamento controverso produca l’effetto immediato di assoggettare i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame e la loro utilizzazione alla valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009. Infatti, l’articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento, prescrive agli Stati membri di effettuare la valutazione comparativa regolarmente e al più tardi all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione. Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale al punto 48 dell’ordinanza impugnata, non sarebbero unicamente i costi relativi alla realizzazione della valutazione comparativa ad essere posti a carico dei richiedenti, bensì la realizzazione stessa di tale valutazione, in quanto le autorità nazionali si limitano ad adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario. Ne conseguirebbe che l’EUCuTF e i suoi membri sono tenuti a far fronte agli obblighi risultanti dalla valutazione comparativa, indipendentemente dal suo risultato finale.
31.
Constatando, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che la realizzazione della valutazione comparativa non incide sulla circostanza che le autorizzazioni all’immissione in commercio siano accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli Stati membri, il Tribunale non terrebbe conto del fatto che l’effetto del regolamento controverso è indipendente da qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale.
32.
Poiché le misure adottate, se del caso, dalle autorità nazionali, non avranno alcun effetto sullo status giuridico dei composti di rame quale sostanza candidata alla sostituzione né sul regime posto in essere dal regolamento n. 1107/2009, esse non possono essere considerate misure di esecuzione del regolamento controverso.
33.
Infine, la ricorrente ritiene che una conclusione simile si imponga per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari fra Stati membri. Infatti, a causa dell’adozione del regolamento controverso, il riconoscimento reciproco di un prodotto contenente una sostanza candidata alla sostituzione non sarebbe più automatico, come avverrebbe invece nel caso di qualsiasi altra sostanza attiva.
34.
La Commissione sostiene che questo primo motivo è privo di fondamento.
35.
A suo avviso, il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che tre tipi di norme specifiche si applicano alle sostanze figuranti nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione e che l’applicazione di ciascuna di queste tre norme distinte sfocia nell’adozione di misure di esecuzione la cui legittimità può essere contestata dalla ricorrente ( 9 ).
36.
Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame da parte della Commissione costituisce una misura di esecuzione del regolamento n. 1107/2009 e non del regolamento controverso, la Commissione considera che la constatazione del Tribunale a tal riguardo è del tutto conforme alla ratio dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, quale illustrata dalla Corte al punto 27 della sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).
37.
Si evincerebbe da tale giurisprudenza che l’esame richiesto non verte sulla questione se l’atto impugnato costituisca la base giuridica, in senso stretto, di qualsiasi misura di esecuzione. Secondo la Commissione, l’esame corretto dovrebbe consistere nel verificare se l’atto impugnato modifichi in modo definitivo e negativo la situazione giuridica della ricorrente. Se così fosse, sarebbe necessario verificare se la ricorrente debba violare le disposizioni dell’atto impugnato per ottenere un mezzo di ricorso, in quanto non esiste nessun altro atto, adottato o da adottare a livello dell’Unione o a livello nazionale, che possa essere contestato dinanzi ad un organo giurisdizionale.
38.
Orbene, nella specie, la situazione giuridica della ricorrente resterebbe immutata fintantoché non venga adottato un atto che costituisca il risultato dell’applicazione di una delle tre categorie di norme particolari previste dal regolamento n. 1107/2009.
39.
La Commissione fa poi valere che gli argomenti sollevati dalla ricorrente in riferimento all’applicazione di ciascuna di dette categorie di norme, devono essere respinti.
40.
In primo luogo, il rinnovo dell’approvazione di sostanze candidate alla sostituzione richiederebbe, come dichiarato dal Tribunale al punto 44 dell’ordinanza impugnata, l’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento che approvi o meno la sostanza in questione, il che comporterebbe l’applicazione effettiva del regolamento controverso. La ricorrente avrebbe dunque la possibilità di contestare il primo regolamento menzionato e di invocare, in tale occasione, l’inapplicabilità del regolamento controverso in forza dell’articolo 277 TFUE.
41.
In secondo luogo, per quanto attiene all’applicazione delle norme relative al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente considerato, al punto 50 dell’ordinanza impugnata, che gli effetti del cambiamento introdotto a tal riguardo si produrranno unicamente attraverso l’esercizio del potere discrezionale concesso agli Stati membri allorché le loro autorità nazionali adottano atti che statuiscono sulle domande di riconoscimento reciproco. La ricorrente non avrebbe dimostrato che la concessione di un potere discrezionale alle autorità nazionali in tale contesto incideva sulla situazione giuridica dei suoi membri in modo diverso che a seguito dell’adozione della decisione nazionale di accordare o negare il riconoscimento reciproco. Essa non avrebbe neanche dimostrato che il regolamento controverso apportava al sistema di riconoscimento reciproco un qualsiasi altro mutamento che incideva sulla sua situazione giuridica.
42.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle condizioni per l’ottenimento o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio, la ricorrente interpreterebbe in maniera erronea il punto 46 dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ritiene, correttamente secondo la Commissione, che la valutazione comparativa faccia parte del processo di esame dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’atto che incide sulla situazione giuridica della ricorrente sarebbe la decisione di mantenere, revocare o modificare l’autorizzazione all’immissione in commercio, la quale comporterebbe l’applicazione effettiva del regolamento controverso nella prassi.
43.
L’argomento secondo il quale i richiedenti l’autorizzazione sono attualmente incaricati di effettuare la valutazione comparativa non inciderebbe su tale conclusione. Il Tribunale avrebbe correttamente respinto tale argomento al punto 48 dell’ordinanza impugnata. Secondo la Commissione, l’eventualità di un siffatto trasferimento dell’onere di realizzare la valutazione comparativa riguarda unicamente il processo e non cambia il fatto che le autorità nazionali saranno tenute ad adottare taluni atti per eseguire tale valutazione comparativa, e che tali atti sono impugnabili. Da un lato, la decisione dell’autorità nazionale di procedere d’ufficio alla valutazione comparativa potrebbe essere contestata. Dall’altro, anche ammettendo che il risultato della valutazione sia negativo nei confronti dei composti di rame e, pertanto, incida sulla situazione giuridica della ricorrente, la decisione di revocare l’autorizzazione all’immissione in commercio sarebbe un atto impugnabile.
2. Analisi
a) Osservazione preliminare sull’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE
44.
Nella sua impugnazione, l’EUCuTF sostiene che la qualificazione dei composti di rame come «sostanze candidate alla sostituzione» e la conseguente applicazione del regime istituito dal regolamento n. 1107/2009, avvengono in modo «immediato e diretto», senza necessità di misure di esecuzione ( 10 ).
45.
Il problema interpretativo sottoposto alla Corte consiste dunque nello stabilire se il fatto di assoggettare i composti di rame a talune norme specifiche previste dal regolamento n. 1107/2009 costituisca un mero «effetto» del regolamento controverso, il quale non esigerebbe pertanto misure di esecuzione stricto sensu, oppure se, al contrario, atti adottati dalla Commissione o dagli Stati membri in applicazione delle norme specifiche del regolamento n. 1107/2009 debbano essere considerati misure di esecuzione del regolamento controverso, dal momento che tali norme esplicano i loro effetti concreti nei confronti della ricorrente solo attraverso tali atti.
46.
Intesa in termini più teorici, la questione è se il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, riguardi unicamente le misure di esecuzione adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare «B» oppure se la sua portata possa essere estesa agli atti adottati sulla base di un regolamento anteriore «A», ma a causa dell’adozione di un regolamento «B» indispensabile alla sua applicazione, vale a dire in una sequenza indiretta o, in qualche modo, per traslazione.
47.
Non è più necessario ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, è stato modificato dal Trattato di Lisbona in modo da offrire una terza via di accesso diretta al giudice di legittimità. Adesso, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione» ( 11 ).
48.
Anche se la Corte ha riconosciuto che questa terza parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «ha attenuato i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche» ( 12 ), essa l’ha cionondimeno interpretata restrittivamente.
49.
Anzitutto, essa ha interpretato la nozione di «atto regolamentare» nel senso che «la modifica del diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche, previsto dall’articolo 230, quarto comma, CE, aveva lo scopo di consentire a queste ultime di proporre, a condizioni meno restrittive, ricorsi di annullamento contro atti di portata generale [ma] ad esclusione degli atti legislativi» ( 13 ).
50.
Per quanto attiene poi alla condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione, un quadro di analisi generale è stato definito in occasione della causa sfociata nella sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852):
–
in primo luogo, la Corte ritiene che, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, «il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall’Unione o dagli Stati membri» ( 14 ). Infatti, il singolo potrà, nel primo caso, impugnare le misure di esecuzione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto di base, ai sensi dell’articolo 277 TFUE e, nel secondo caso, contestare la validità dell’atto di base dinanzi al giudice nazionale, il quale potrà interpellare la Corte mediante un rinvio pregiudiziale sul fondamento dell’articolo 267 TFUE ( 15 );
–
in secondo luogo, la Corte limita la valutazione dell’esistenza di misure di esecuzione alla «posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli» ( 16 );
–
in terzo luogo, occorre «far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione» ( 17 ).
51.
La Corte ha proseguito la sua interpretazione restrittiva con la sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), ritenendo che la presunta meccanicità delle misure adottate a livello nazionale sia una questione «priva di rilievo al fine di determinare se i (…) regolamenti [in questione] comportino misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE» ( 18 ). In concreto, ciò implica che «la condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione non si confonde con quella relativa all’incidenza diretta» ( 19 ).
52.
Escludendo gli atti legislativi dalla nozione di «atto regolamentare» ed includendo qualsiasi atto adottato dall’Unione o da uno Stato membro sul fondamento di un atto di portata generale del diritto dell’Unione in quella di «misura di esecuzione», la Corte ha ridotto al minimo indispensabile l’ambito di applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
53.
Se la nozione di «comportare» dovesse inoltre essere interpretata nel senso che essa copre qualsiasi atto adottato a seguito di un atto dell’Unione, dovrei dare ragione a coloro che non avevano esitato a concludere che l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, richiamata ai paragrafi da 49 a 51 delle presenti conclusioni, in pratica, non modificava in alcun modo l’accesso del singolo alla Corte sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 20 ).
54.
Orbene, come la Corte ha voluto recentemente rammentare al fine di consolidare la propria competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune, da un lato, «l’articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo [e, dall’altro,] l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione, è intrinseca all’esistenza di uno Stato di diritto» ( 21 ). A tal riguardo, si evince dalla giurisprudenza della Corte che inconvenienti processuali in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza non sono estranei alla valutazione del rispetto di tale tutela giurisdizionale effettiva, quantomeno nei confronti degli Stati membri ( 22 ). Non oso immaginare che ciò non valga per l’Unione. Orbene, imporre ad un singolo l’esercizio di un mezzo di ricorso incidentale – ammesso che esista – sebbene possa essere autorizzato un mezzo di ricorso diretto, senza violare le condizioni del Trattato, di sicuro, comporterebbe siffatti inconvenienti processuali.
b) Sulla nozione di «comportare»
55.
La conclusione della mia osservazione preliminare mi induce a ritenere che il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le misure di esecuzione che devono essere necessariamente adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare.
56.
L’interpretazione letterale, l’obiettivo perseguito dalla modifica dell’articolo 230 CE e il principio di certezza del diritto avvalorano tale interpretazione del termine «comportare».
57.
Anzitutto, se mi baso sul significato del termine utilizzato nella versione francese, osservo che il verbo «comporter» («comportare)» significa «inclure en soi» («includere in sé») ( 23 ). Un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione è dunque un atto la cui attuazione non richiede o non esige alcun atto complementare, vale a dire è un atto autosufficiente ( 24 ).
58.
Ciò non significa dunque che la mera individuazione di una misura adottata a seguito dell’atto regolamentare controverso sia sufficiente a respingere il ricorso proposto nei suoi confronti. Al contrario, poiché l’atto di portata generale impugnabile sulla base dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere autosufficiente per essere direttamente impugnato su tale fondamento, l’impiego del termine «comportare» impone che la misura individuata presenti un nesso di causalità immediato con la norma di portata generale ( 25 ). In assenza di un siffatto nesso fra i due atti, non può affermarsi che il secondo sia richiesto o reso necessario dal primo.
59.
Al fine di evitare, per quanto possibile, qualsiasi controversia e difficoltà, tale nesso di causalità dovrebbe essere assimilato alla base giuridica. Non potrebbe pertanto trattarsi, contrariamente all’interpretazione del nesso giuridico necessario all’applicazione dell’articolo 277 TFUE, di un’interferenza indiretta dell’atto impugnato nel processo di adozione della misura esecutiva individuata ( 26 ). Orbene, nella specie, il regolamento controverso sarebbe applicabile solo indirettamente alla controversia avviata a seguito delle misure eventualmente adottate sul fondamento diretto del regolamento n. 1107/2009 da parte della Commissione e degli Stati membri.
60.
L’obiettivo perseguito mediante l’aggiunta di una terza via d’accesso al giudice di legittimità all’articolo 263, quarto comma, TFUE, conferma poi tale interpretazione letterale. Infatti, come indicato dalla Corte al punto 60 della sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), la modifica del diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche, previsto all’articolo 230, quarto comma, CE, aveva lo scopo di consentire a tali persone di proporre, a condizioni meno restrittive, ricorsi di annullamento. È, infatti, «al fine di rafforzare la tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche nei confronti degli atti dell’Unione [che il Trattato di Lisbona] ha ampliato le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento, con l’adozione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il quale autorizza un tale ricorso anche contro gli atti regolamentari che riguardano direttamente una tale persona e che non comportano alcuna misura di esecuzione» ( 27 ).
61.
Orbene, più si estende la portata della condizione relativa alla presenza di misure di esecuzione, più si riduce la portata dell’ampliamento introdotto all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
62.
Infine, un’esigenza di certezza del diritto rafforza la necessità di circoscrivere la portata del termine «comportare». Infatti, non si deve dimenticare che, in conformità alla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), un soggetto dell’ordinamento che sarebbe stato senza dubbio legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro un atto dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento, non può contestare dinanzi al giudice nazionale la validità di tale atto, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. La stessa regola si applica all’eccezione di illegittimità stabilita all’articolo 277 TFUE ( 28 ). Orbene, la Corte ha recentemente avuto modo di confermare che l’ampliamento delle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento introdotto dal Trattato di Lisbona non aveva come contropartita l’abbandono di tale giurisprudenza ( 29 ).
63.
Di conseguenza, più il nesso fra l’atto regolamentare e la misura di esecuzione è remoto, più è difficile per il singolo stabilire se lo stesso sia autorizzato ad impugnare il primo direttamente dinanzi al Tribunale sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tale incertezza presenta non solo un rischio per il singolo – al quale può accadere che il Tribunale dichiari irricevibile il suo ricorso di annullamento avverso l’atto regolamentare oppure che un giudice nazionale si rifiuti di operare un rinvio pregiudiziale – ma anche un’incertezza all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto l’individuazione di una misura di esecuzione connessa all’atto regolamentare controverso può variare da un individuo o da un giudice all’altro.
64.
In conclusione, le interpretazioni letterale e teleologica, nonché il principio di certezza del diritto, mi inducono a ritenere che il verbo «comportare» utilizzato all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le misure di esecuzione necessariamente adottate sul fondamento immediato di un atto regolamentare.
65.
È vero che considerare separatamente il regolamento controverso potrebbe sembrare artificioso. Infatti, è pacifico che se l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione fosse stato allegato al regolamento n. 1107/2009 e non ad un regolamento distinto, la questione dell’esistenza di misure di esecuzione probabilmente non si porrebbe, in quanto gli effetti della qualificazione dei composti di rame come «sostanza candidata alla sostituzione» si realizzerebbero necessariamente attraverso misure di esecuzione di questo solo regolamento. Tuttavia, tale riflessione, a mio avviso, non può influire sull’analisi. Fatto salvo uno sviamento di potere o la violazione di una norma che ripartisce la competenza, la quale inficerebbe l’atto in questione, la scelta dello strumento giuridico rientra nella competenza esclusiva dell’autore dell’atto e non della Corte.
c) Sull’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, da parte del Tribunale
66.
Il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso costituiva un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Tale qualificazione non viene contestata.
67.
Come rilevato dal Tribunale in maniera pertinente ai punti 34 e 35 dell’ordinanza impugnata, da un lato, siamo in presenza di un atto di portata generale, che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Dall’altro, il regolamento controverso deve essere considerato un atto non legislativo in quanto, secondo i criteri adottati dalla Corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, esso non è stato adottato secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale.
68.
Per contro, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 44, 47 e 50 dell’ordinanza impugnata, rispettivamente che:
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi alla durata di validità del rinnovo dell’approvazione di sostanze già approvate candidate alla sostituzione, come i composti del rame, si esplicano nei confronti dei membri della ricorrente solo tramite un regolamento adottato dalla Commissione che rinnovi detta approvazione», cosicché un siffatto regolamento costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di una valutazione comparativa dei rischi per la salute o l’ambiente dei prodotti fitosanitari contenenti composti del rame rispetto ad un prodotto alternativo o ad un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata si esplicano nei confronti dei membri della ricorrente solo tramite atti adottati dalle autorità competenti degli Stati membri», cosicché tali atti costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE; e che
–
«gli effetti del regolamento [controverso] relativi al procedimento di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione riguardano unicamente il potere discrezionale lasciato agli Stati membri per statuire su una domanda in tal senso. Orbene, tali effetti, se del caso, si esplicano nei confronti dei membri della ricorrente solo tramite atti delle autorità nazionali che statuiscano su domande di riconoscimento reciproco proposte da detti membri», cosicché tali atti costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE».
69.
Infatti, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ritengo che i diversi atti summenzionati non costituiscano misure di esecuzione del regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, in quanto essi non sono adottati sul suo fondamento immediato. Al contrario, ciascuno di tali atti avrà come base giuridica una disposizione del regolamento n. 1107/2009.
70.
È vero che l’adozione del regolamento controverso era un presupposto per l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009 relative alle sostanze candidate alla sostituzione. Tuttavia, una volta inserita la sostanza attiva nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione da parte del regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 1107/2009 relative a tali sostanze si applicano automaticamente. Il regolamento controverso non costituisce pertanto il fondamento immediato delle misure che verranno adottate dalla Commissione o dagli Stati membri.
71.
Al contrario, come sostenuto correttamente dall’EUCuTF, il regolamento controverso produce i suoi effetti specifici di per se. Esso è, in altri termini, autosufficiente: l’iscrizione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione è immediata e diretta in forza del solo regolamento controverso.
72.
Orbene, tale iscrizione costituisce appunto l’oggetto del ricorso di annullamento introdotto dall’EUCuTF. Di conseguenza, poiché le misure che la Commissione o gli Stati membri adotteranno, se del caso, sulla base del regolamento n. 1107/2009 in relazione ai composti di rame non avranno alcun effetto sull’iscrizione degli stessi nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, non occorre tenerne conto. Infatti, per valutare la ricevibilità di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, occorre limitare la valutazione dell’esistenza di misure di esecuzione alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso e far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso ( 30 ).
73.
Inoltre, non posso condividere l’affermazione della Commissione secondo la quale l’argomento relativo al fondamento delle misure di esecuzione – vale a dire il regolamento n. 1107/2009 e non il regolamento controverso – dovrebbe essere respinto in quanto la conclusione del Tribunale è «del tutto conforme alla ratio dell’articolo 263, quarto comma, TFUE» ( 31 ).
74.
È vero che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, è stato modificato al fine di evitare che un singolo sia obbligato a violare il diritto dell’Unione per adire un organo giurisdizionale. Tuttavia, tale preoccupazione e la conseguente modifica del Trattato, devono essere viste nel contesto globale della sistematica dei mezzi di ricorso, quale considerata dalla Corte, e la cui coerenza consente di assicurare la completezza del sistema di controllo di legittimità istituito dal Trattato.
75.
L’affermazione della Corte secondo la quale «mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione» ( 32 ) si spiega con una logica correttiva. Infatti, la Corte afferma che il sistema è completo in quanto, grazie all’eccezione di illegittimità e al rinvio pregiudiziale per l’esame di validità, «[l]e persone fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, di atti di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari presupposti di ricevibilità specificati nell’[articolo 263, quarto comma, TFUE]» ( 33 ). I meccanismi di controllo di legittimità incidentali hanno dunque una funzione compensatoria ( 34 ).
76.
Ritengo che ampliare la portata di una delle condizioni imposte all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in modo da escludere la competenza di annullamento della Corte a vantaggio di un mezzo di ricorso incidentale significherebbe invertire la logica del sistema. Infatti, non sono le condizioni di ricevibilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a dover essere interpretate alla luce di un ipotetico mezzo di ricorso compensativo. Sono, al contrario, le condizioni dei mezzi di ricorso compensativi che devono, se del caso, essere interpretate in modo estensivo, in quanto l’accesso diretto al giudice dell’Unione non è possibile.
77.
Tale approccio mi sembra essere stato confermato dalla Corte in occasione della causa sfociata nell’ordinanza del 16 novembre 2000, Schiocchet/Commissione (C‑289/99 P, EU:C:2000:641). Infatti, la Corte conferma in tal sede che la possibilità offerta dall’articolo 277 TFUE di far valere l’inapplicabilità di un regolamento può costituire solo un motivo a sostegno di un ricorso e non l’oggetto di questo ricorso e che, «di conseguenza la ricevibilità dei ricorsi stessi deve essere valutata in relazione alle loro conclusioni, indipendentemente da eventuali eccezioni di illegittimità che possono essere sollevate a loro sostegno» ( 35 ).
78.
Di conseguenza, poiché l’EUCuTF ha sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 1107/2009, non è incoerente, a mio avviso, far valere le norme di tale regolamento nell’ambito dell’esame nel merito del ricorso di annullamento diretto contro il regolamento controverso, ma non tenerne conto per valutare la ricevibilità di detto ricorso. Nella specie, mi sembra che l’EUCuTF abbia dunque perfettamente rispettato il rapporto fra i mezzi di ricorso impugnando, da un lato, il regolamento controverso e invocando, dall’altro, a sostegno del proprio ricorso, un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 1107/2009.
79.
Tale scelta procedurale distingue, peraltro, la presente causa da quella sfociata nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
80.
A prima vista, quest’ultima causa può sembrare relativa ad un meccanismo simile, ossia l’ipotesi in cui un dato essenziale all’applicazione di un regolamento di esecuzione X, sulla base del quale saranno adottate misure di esecuzione, è determinato da un regolamento di esecuzione Y.
81.
Tuttavia, le ricorrenti non facevano valere un’eccezione di illegittimità, ma chiedevano l’annullamento di due regolamenti. Orbene, le misure di esecuzione individuate dalla Corte al punto 40 di tale sentenza si fondano espressamente sui due regolamenti in questione: mentre le domande di certificati si basano sul regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ( 36 ), le decisioni delle autorità nazionali conseguenti a tali domande applicano i coefficienti fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli ( 37 ).
82.
Infatti, al punto 40 della sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), la Corte ha dichiarato che, «per quanto attiene ai regolamenti di esecuzione nn. 302/2011 e 393/2011, essi dispiegano i loro effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti unicamente per il tramite di atti adottati dalle autorità nazionali in seguito alla presentazione di domande di certificati in base al regolamento di esecuzione n. 302/2011». Tuttavia, la Corte si è curata di precisare che «[l]e decisioni delle autorità nazionali di concedere tali certificati (…) applicano nei confronti degli operatori interessati i coefficienti fissati dal regolamento di esecuzione n. 393/2011», ragion per cui «le decisioni recanti rigetto totale o parziale di tali certificati, costituiscono quindi misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE».
83.
Per contro, nella presente causa, l’EUCuTF non chiede l’annullamento del regolamento sulla base del quale verranno adottate le eventuali misure di esecuzione.
3. Conclusione sul primo motivo
84.
Poiché le misure di esecuzione individuate dal Tribunale sono misure che non sono fondate in modo immediato sul regolamento controverso, bensì sul regolamento n. 1107/2009, ritengo che occorra accogliere il primo motivo dedotto dall’EUCuTF. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso comportava misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
85.
Di conseguenza, esaminerò il secondo e il terzo motivo solo in subordine.
B. Sul terzo motivo, relativo all’incidenza individuale nei confronti dell’EUCuTF o dei suoi membri
86.
Esaminerò anzitutto il terzo motivo. Il secondo motivo, infatti, verte sulla questione dell’assenza di tutela giurisdizionale effettiva dell’EUCuTF e dei suoi membri nel caso in cui essa non dovesse beneficiare di un diritto di ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione. Orbene, il terzo motivo riguarda il requisito dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, se questo terzo motivo dovesse essere fondato, il ricorso di annullamento proposto dall’EUCuTF dinanzi al Tribunale potrebbe ancora essere accolto, a condizione che la stessa sia anche interessata direttamente dal regolamento controverso.
87.
La questione se il diritto dell’EUCuTF e dei suoi membri ad una tutela giurisdizionale effettiva sia rimesso in discussione dall’ordinanza impugnata si pone dunque unicamente qualora il Tribunale abbia dichiarato il ricorso dell’EUCuTF irricevibile sulla base di un’interpretazione corretta dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Sembra pertanto più logico invertire l’esame del secondo e del terzo motivo ( 38 ).
1. Argomenti delle parti
88.
Con il terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 22, 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, che la stessa e i suoi membri non erano individualmente interessati dal regolamento controverso.
89.
In primo luogo, la ricorrente fa valere che il regolamento controverso riguarda individualmente l’EUCuTF, alla luce delle circostanze particolari che caratterizzano quest’ultima ( 39 ) e del suo ruolo nella configurazione del quadro giuridico applicabile ai composti di rame quali sostanze attive nei prodotti fitosanitari.
90.
Sotto un primo profilo, l’EUCuTF sarebbe stata l’unica a notificare composti di rame al fine di ottenere il loro inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414. L’EUCuTF sarebbe inoltre la sola a richiedere il rinnovo dei composti di rame quale sostanza attiva e la sola a presentare un fascicolo relativo alla sostanza attiva per conto di tutti i produttori, fascicolo che è stato presentato nel luglio del 2015.
91.
Sotto un secondo profilo, l’EUCuTF avrebbe partecipato al procedimento sfociato nella normativa applicabile ai composti di rame fino al regolamento controverso. La ricorrente si riferisce in particolare al regolamento di esecuzione 2015/232, il quale sarebbe stato adottato sulla base degli studi e dei documenti da essa stessa trasmessi e dopo essere stata invitata a presentare le sue osservazioni sulla relazione di esame concernente i composti di rame.
92.
Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, approvato dal regolamento controverso, è stato redatto esclusivamente sulla base dei risultati di un documento che si fondava sulla relazione di esame finale concernente i composti di rame, adottata dalla Commissione con l’intervento esclusivo, per quanto riguarda il richiedente, dell’EUCuTF.
93.
Sotto un quarto profilo, l’EUCuTF sarebbe stata l’«interlocutore» della Commissione durante tutto il processo di elaborazione del regolamento controverso e avrebbe intrattenuto una corrispondenza e partecipato ad una riunione con tale istituzione concernente la qualificazione dei composti di rame quali «sostanze candidate alla sostituzione».
94.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente ritiene che, al pari di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), all’EUCuTF avrebbe dovuto essere riconosciuta la legittimazione ad agire, nei limiti in cui, alla luce delle particolari circostanze della causa in esame, la Commissione sapeva che il regolamento controverso la riguardava direttamente e individualmente.
95.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i membri dell’EUCuTF sono parimenti individualmente interessati dal regolamento controverso.
96.
Da un lato, l’EUCuTF rappresenterebbe tutti i produttori di composti di rame utilizzati come prodotti fitosanitari operanti nell’Unione. Pertanto, il Tribunale avrebbe constatato erroneamente, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che l’EUCuTF e i suoi membri erano interessati dal regolamento controverso allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico, dal momento che tutti i produttori di composti di rame utilizzati come prodotti fitosanitari nell’Unione sono membri dell’EUCuTF o agiscono per conto di un membro di quest’ultima in qualità di distributore.
97.
In linea con quanto precede, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, disporrebbe che la domanda di rinnovo di una sostanza attiva è introdotta da un produttore della sostanza attiva. Il regolamento controverso riguarderebbe i composti di rame e inciderebbe sulla procedura di rinnovo della loro approvazione, come indicherebbe il Tribunale ai punti 41 e 42 dell’ordinanza impugnata. Solo l’EUCuTF e i suoi membri sarebbero in grado di richiedere il rinnovo, in quanto sarebbero gli unici produttori di composti di rame utilizzati come prodotti fitosanitari nell’Unione. Del resto, solo l’EUCuTF avrebbe richiesto il rinnovo dei composti di rame quale sostanza attiva e avrebbe presentato un fascicolo relativo alla sostanza attiva per conto di tutti i produttori.
98.
Nella sentenza del 30 settembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (T‑243/01, EU:T:2003:251, punto 75), il Tribunale avrebbe ritenuto che la circostanza che la ricorrente sia l’unica importatrice autorizzata della consolle PlayStation®2 nell’Unione costituisca un elemento pertinente per l’accertamento dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente.
99.
Dall’altro, il ricorso dell’EUCuTF ha ad oggetto l’inserimento dei composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione da parte del regolamento controverso a causa dell’applicazione erronea dei criteri relativi alle sostanze persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT) alle sostanze inorganiche. Orbene, i composti di rame sarebbero l’unica sostanza inorganica figurante nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione. Pertanto, la sola base sulla quale poggia l’inserimento di tali composti in detto elenco caratterizzerebbe e contraddistinguerebbe l’EUCuTF e i suoi membri.
100.
La ricorrente sostiene che, alla luce delle considerazioni che precedono, il regolamento controverso, benché, sotto il profilo formale, costituisca un regolamento di esecuzione, è, in realtà, una decisione della Commissione, visti gli effetti che esso produce sui composti di rame e, pertanto, sull’EUCuTF e sui suoi membri quali unici produttori di tale sostanza attiva.
101.
La Commissione ritiene che il terzo motivo dedotto dall’EUCuTF a sostegno della sua impugnazione sia infondato.
102.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe correttamente constatato che il regolamento controverso non riguardava individualmente la ricorrente.
103.
Come avrebbe rilevato giustamente il Tribunale al punto 22 dell’ordinanza impugnata, nessuna disposizione della normativa in questione conferisce alla ricorrente diritti procedurali. Il fatto che la ricorrente abbia potuto avere scambi con la Commissione in relazione alla redazione del regolamento controverso non sarebbe sufficiente a conferire alla ricorrente la legittimazione ad agire se la legislazione applicabile non le conferisce uno status di partecipante al procedimento.
104.
Il fatto che la ricorrente abbia notificato i composti di rame ai fini della loro inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414 non sarebbe pertinente, dal momento che il regolamento controverso non tratta tale questione.
105.
Quanto all’argomento relativo al fatto che la ricorrente è l’unica ad avere richiesto il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame, questa sola circostanza non sarebbe sufficiente a contraddistinguerla. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, qualsiasi fabbricante della sostanza attiva, e non soltanto il richiedente della procedura sfociata nell’approvazione iniziale, può presentare una domanda di rinnovo.
106.
In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il regolamento controverso non riguarda individualmente i membri della ricorrente.
107.
Secondo la Commissione, il Tribunale ha correttamente richiamato, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47), secondo la quale la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione oggettiva, di diritto o di fatto, definita dall’atto medesimo.
108.
La ricorrente non avrebbe pertanto dimostrato che i suoi membri formano una categoria o un gruppo chiuso di produttori e che altri operatori non possono trovarsi potenzialmente in una situazione identica, come rilevato dal Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata.
109.
Secondo la Commissione, la ricorrente invoca erroneamente la sentenza del 30 settembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (T‑243/01, EU:T:2003:251). Tale sentenza, come avrebbe ammesso il Tribunale nella sua ordinanza del 19 febbraio 2008, Apple Computer International/Commissione (T‑82/06, EU:T:2008:46), avrebbe riguardato un complesso molto particolare di fatti e di circostanze giuridiche che distinguevano la Sony rispetto a qualsiasi altro operatore, attuale o potenziale. Nessuna delle circostanze di diritto o di fatto proprie della causa sfociata in detta sentenza sarebbe presente nella specie.
2. Analisi
110.
Poiché l’EUCuTF si definisce come un’associazione di produttori di composti di rame utilizzati nella fabbricazione di prodotti fitosanitari ( 40 ), in linea di principio, essa può proporre un ricorso di annullamento soltanto se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente o se essa può vantare un proprio interesse ( 41 ).
111.
Sulla base di tale giurisprudenza, richiamata al punto 19 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’EUCuTF non poteva far valere un proprio interesse, in quanto nessuna disposizione della normativa oggetto della controversia in esame le conferiva diritti procedurali, e che essa non aveva svolto alcun ruolo nell’elaborazione del regolamento controverso ( 42 ).
112.
Il Tribunale ha parimenti constatato che i membri della ricorrente erano interessati dal regolamento controverso solo a causa della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame, e che alcuni di essi sono titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una siffatta sostanza, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente e potenzialmente, in una situazione identica. Esso ne ha desunto che i membri della ricorrente non erano, di conseguenza, in una situazione che li contraddistingueva ( 43 ).
113.
Contrariamente a quanto affermato dall’EUCuTF, non ravviso alcun errore di diritto in tali rilievi del Tribunale, né nella conseguenza che il Tribunale ne trae al punto 32 dell’ordinanza impugnata, ossia che, poiché il requisito dell’incidenza individuale non è soddisfatto, la ricevibilità del ricorso presentato dall’EUCuTF non può essere accertata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.
a) Sulla posizione dell’EUCuTF
114.
Benché il terzo motivo dedotto dall’EUCuTF verta sul punto 22 dell’ordinanza impugnata, essa non contesta il fatto di non aver svolto il ruolo di «negoziatrice» ai fini dell’inclusione dei composti di rame nell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento controverso né che la normativa applicabile non prevede alcuna garanzia procedurale a suo favore.
115.
Infatti, anche se l’EUCuTF fa valere il fatto di essere stata l’«interlocutore» della Commissione e di avere partecipato ad una riunione con alcuni funzionari della direzione generale (DG) «Salute», essa non invoca tuttavia alcun diritto procedurale specifico che le conferirebbe una posizione giuridica particolare idonea a contraddistinguerla ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 44 ).
116.
Neanche gli altri argomenti fatti valere dall’EUCuTF al fine di dimostrare l’incidenza individuale nei suoi confronti sono fondati. Da un lato, i passi da essa intrapresi per ottenere l’inserimento dei composti di rame nell’allegato I della direttiva 91/414 e la sua partecipazione al procedimento sfociato nel regolamento di esecuzione 2015/232 relativo alle condizioni di approvazione della sostanza attiva «composti di rame» sono irrilevanti. Infatti, essi non sono idonei a contraddistinguerla nell’ambito del presente ricorso, poiché l’oggetto dell’atto impugnato non è, stricto sensu, l’autorizzazione della sostanza attiva «composti di rame» bensì il suo riconoscimento come sostanza candidata alla sostituzione al termine di una procedura diversa da quella sfociata nel suo inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414.
117.
Dall’altro, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUCuTF, essa non si trova in una situazione paragonabile a quella all’origine della sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), dal momento che nessuna disposizione specifica della normativa controversa obbligava la Commissione a tenere conto delle conseguenze dell’atto che essa intendeva adottare sulla situazione particolare dell’EUCuTF o dei suoi membri.
118.
È dunque senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha potuto dichiarare che l’EUCuTF non poteva far valere un proprio interesse all’annullamento del regolamento controverso.
b) Sulla legittimazione ad agire dei membri dell’EUCuTF
119.
A partire dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), «chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari». Tale interpretazione dell’incidenza individuale si applica parimenti qualora l’atto impugnato sia un atto di portata generale ( 45 ).
120.
Orbene, si deve osservare che la ricorrente non rimette specificamente in discussione il punto 27 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato che il regolamento controverso ha una siffatta portata, in quanto, da un lato, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente, ossia, nella specie, a causa delle caratteristiche di una sostanza attiva, e dall’altro, esso esplica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, ossia qualsiasi operatore la cui attività è connessa ad una delle sostanze incluse nell’elenco allegato a tale regolamento.
121.
La ricorrente non ha neanche fatto valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto o snaturato i fatti constatando, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che «si evince dal considerando 4 del regolamento [controverso] che l’elenco allegato a tale regolamento è stato redatto sulla base delle informazioni contenute nella relazione di esame, delle conclusioni dell’EFSA, del progetto di relazione di valutazione e relativi addenda, delle relazioni delle peer review o della classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 [(GU 2008, L 353 pag. 1)]». L’EUCuTF non critica neanche la constatazione effettuata dal Tribunale allo stesso punto e secondo la quale il regolamento controverso è relativo all’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, ai sensi del quale la Commissione doveva stabilire, entro il 14 dicembre 2013, l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione.
122.
Di conseguenza, ritengo che, senza incorrere in un errore di diritto il Tribunale ha potuto concludere, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che i membri della ricorrente non erano individualmente interessati dal regolamento controverso, dal momento che quest’ultimo è applicato loro a causa della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica, e che il requisito dell’incidenza individuale non è dunque soddisfatto nei loro confronti.
123.
L’argomento secondo il quale tutti i produttori di composti di rame sarebbero membri dell’EUCuTF non è idoneo a confutare tale conclusione.
124.
Da un lato, i membri dell’EUCuTF non possono essere equiparati ad un gruppo ristretto di persone identificate o identificabili nel momento in cui il regolamento controverso è stato adottato – e dunque idonee ad essere individualmente interessate dal medesimo – poiché il gruppo può essere ampliato successivamente alla sua entrata in vigore. Infatti, anche se può sembrare difficilmente concepibile, la Corte non si è mai discostata da tale concezione flessibile del «gruppo chiuso» ( 46 ).
125.
Dall’altro, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame ( 47 ).
126.
Orbene, in occasione dell’adozione del regolamento controverso, l’inclusione dei composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione non è stata decisa tenendo conto delle qualità particolari dei membri della ricorrente, ma per il fatto che tale sostanza rispettava i criteri da soddisfare per essere considerata una sostanza persistente e tossica, ai sensi del punto 4, dell’allegato II, del regolamento n. 1107/2009 ( 48 ).
127.
A tal riguardo, il fatto che i composti di rame siano, come sostenuto dalla ricorrente, l’unica sostanza inorganica figurante nell’elenco in questione, non può influire sull’incidenza individuale nei confronti dei membri dell’EUCuTF. Infatti, tale circostanza non incide in alcun modo sul fatto che gli effetti giuridici del regolamento controverso si applichino ai membri della ricorrente solo a causa della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame ( 49 ).
3. Conclusioni sul terzo motivo
128.
È senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha potuto dichiarare, ai punti 22 e 31 dell’ordinanza impugnata, che l’EUCuTF non poteva far valere un proprio interesse e che i suoi membri non si trovavano in una situazione che li contraddistingueva. Di conseguenza, è parimenti senza commettere un errore di diritto che esso ha potuto concludere, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che, non essendo soddisfatto il requisito dell’incidenza individuale, la ricevibilità del ricorso presentato dall’EUCuTF non poteva essere stabilita in forza dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.
129.
Di conseguenza, il terzo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
C. Sul secondo motivo, relativo alla tutela giurisdizionale effettiva dell’EUCuTF e dei suoi membri
1. Argomenti delle parti
130.
Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere considerato, ai punti da 52 a 60 dell’ordinanza impugnata, che il rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile non l’avrebbe privata del suo diritto e di quello dei suoi membri ad una tutela giurisdizionale effettiva.
131.
La ricorrente sostiene che i membri dell’EUCuTF non potrebbero contestare una misura di esecuzione nazionale che le consente di rimettere in discussione gli effetti del regolamento controverso. Infatti, qualora un’autorità nazionale decida di sottoporre i composti di rame ad una valutazione comparativa, senza decidere sulla sostituzione di detti composti in esito alla valutazione, la ricorrente sostiene che non potrà impugnare tale «decisione», a causa di un difetto di interesse ad agire nei confronti di un atto che non le arrecherebbe pregiudizio.
132.
I membri dell’EUCuTF sarebbero pertanto costretti a provocare l’adozione di una decisione negativa da parte delle autorità nazionali al fine di poterla impugnare e contestare, nell’ambito di tale ricorso, la qualificazione dei composti di rame quale sostanza candidata alla sostituzione.
133.
Orbene, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale ai punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, l’accesso ai giudici nazionali e la possibilità di adire la Corte tramite rinvio pregiudiziale per l’esame di validità del regolamento controverso, non possono garantire il suo diritto o quello dei suoi membri ad una tutela giurisdizionale effettiva. In primo luogo, l’adozione di una decisione negativa concernente il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame non sarebbe assolutamente certa. Pertanto, la ricorrente e i suoi membri potrebbero non essere mai in grado di contestare il regolamento controverso, il quale continuerà a produrre effetti giuridici a tempo indeterminato. In secondo luogo, anche se venisse adottata una decisione negativa, e indipendentemente dalla possibilità di adire la Corte tramite un rinvio pregiudiziale, la ricorrente e i suoi membri affronterebbero l’onere amministrativo e i costi economici risultanti dalla qualificazione dei composti di rame quale «sostanza candidata alla sostituzione».
134.
La Commissione reputa il motivo irricevibile, poiché l’EUCuTF si limiterebbe a reiterare gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, senza tuttavia individuare un qualsiasi errore di diritto nell’ordinanza impugnata. In subordine, essa reputa il motivo infondato.
2. Analisi
135.
Diversamente dalla Commissione, considero ricevibile il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.
136.
Da un lato, la ricorrente individua espressamente i punti dell’ordinanza impugnata. Dall’altro, essa critica in maniera circostanziata le considerazioni dedicate dal Tribunale alla tutela giurisdizionale dei membri della ricorrente, e considera che a costituire un errore di diritto è la conclusione che esso ne trae.
137.
Cionondimeno, devo constatare che il Tribunale non ha in ogni caso commesso alcun errore di diritto. Infatti, anche se essa è stata ampiamente criticata in dottrina, poiché la «completezza» del sistema è talvolta illusoria, il Tribunale si è limitato ad applicare la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale il Trattato FUE, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione ( 50 ).
138.
In tale contesto, le persone fisiche o giuridiche che, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, non possono impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione, sono protette contro l’applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere, grazie alla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta ( 51 ).
139.
Infatti, «[q]ualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, [le] persone [fisiche o giuridiche] possono proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE» ( 52 ).
140.
Orbene, nella specie, se la Corte decidesse di non seguire la mia interpretazione dell’atto regolamentare «che non comporta alcuna misura d’esecuzione», il Tribunale avrebbe potuto dichiarare a giusto titolo che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
141.
Tanto il regolamento n. 1107/2009 quanto il regolamento controverso, in tal caso, dovrebbero poter essere oggetto di un controllo incidentale. È vero che il regolamento controverso non sarà il fondamento giuridico in senso stretto delle misure di esecuzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte non impone un siffatto rigore nella determinazione del vincolo giuridico che deve unire l’atto impugnato e l’atto oggetto dell’eccezione di illegittimità ai fini dell’applicabilità dell’articolo 277 TFUE ( 53 ). Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di un’eccezione di illegittimità, la questione che si pone è se sarebbe stato possibile adottare l’atto impugnato in assenza della norma interessata dall’eccezione di illegittimità ( 54 ).
142.
Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che le eventuali misure di esecuzione che saranno adottate sulla base del regolamento n. 1107/2009 non potrebbero essere emanate se i composti di rame non fossero stati previamente inclusi nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento controverso.
143.
Inoltre, respingere l’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento controverso ne comporterebbe l’immunità da qualsiasi controllo giurisdizionale, in quanto un ricorso diretto dinanzi alla Corte sarebbe escluso a causa delle misure di esecuzione che tale regolamento «comporta». Una siffatta immunità sarebbe incontestabilmente contraria all’Unione di diritto, che esige che le istituzioni dell’Unione siano soggette al controllo della conformità dei loro atti, segnatamente al Trattato FUE ed ai principi generali del diritto ( 55 ). Un’immunità del genere costituirebbe pertanto una lacuna nel sistema di mezzi di ricorso e di procedimenti istituito dal Trattato FUE al fine di affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti dell’Unione. Di conseguenza, detto sistema non sarebbe più completo.
3. Conclusione sul secondo motivo e osservazioni complementari sull’incidenza dell’articolo 19 TUE
144.
Dalle osservazioni che precedono discende che, se la Corte dovesse ritenere infondato il primo motivo, il Tribunale non avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 60 dell’ordinanza impugnata, che doveva essere respinto l’argomento della ricorrente relativo alla tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, anche se l’EUCuTF non può, a causa dei requisiti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente il regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione, essa, come osservato in sostanza dal Tribunale al punto 61 di detta ordinanza, può far valere l’invalidità di tale regolamento dinanzi ai giudici competenti tramite un ricorso incidentale.
145.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale la ricorrente non sarà in grado di contestare la valutazione comparativa effettuata dagli Stati membri fintantoché le autorità nazionali decidano di rinnovare l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente composti di rame, dal momento che una siffatta decisione non modificherebbe la situazione giuridica della ricorrente e non sarebbe dunque riconosciuta come un atto impugnabile dai giudici spagnoli.
146.
Infatti, come sostanzialmente dichiarato dal Tribunale, al punto 59 dell’ordinanza impugnata, è agli Stati membri che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, impone di istituire i mezzi di ricorso necessari ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’Unione.
147.
Inoltre, la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) e del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) relativa al requisito di un interesse ad agire invocato dall’EUCuTF a sostegno della sua impugnazione, non è idonea a modificare la portata dell’articolo 263 TFUE.
148.
Infatti, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri un obbligo di risultato, «spett[erebbe] ai giudici nazionali interpretare le condizioni di ricevibilità e le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l’esigenza di un interesse ad agire, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione» ( 56 ).
149.
Inoltre, qualora una siffatta interpretazione non fosse possibile, dovrebbe rilevarsi che «dall’ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, [risulta] che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione» ( 57 ). In tali circostanze, spetterebbe quindi allo Stato membro interessato creare nuovi mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di salvaguardare il diritto dell’Unione ( 58 ).
150.
È vero che le soluzioni enunciate ai due paragrafi precedenti risultano in un certo qual modo paradossali rispetto al rigore con il quale la Corte interpreta i requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento ( 59 ). Esse sarebbero cionondimeno conformi alla logica sottesa all’articolo 19 TUE e le sole in grado di garantire l’assenza di lacune nella tutela giurisdizionale dei cittadini dell’Unione.
151.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il secondo motivo invocato dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.
VII. Sulla ricevibilità del ricorso della ricorrente e sul rinvio al Tribunale
152.
Al temine della mia analisi dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, ritengo che il primo motivo debba essere accolto. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regolamento controverso comportava misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
153.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
154.
Nella specie, poiché il Tribunale ha respinto il ricorso in fase di esame della ricevibilità, la Corte non può essa stessa pronunciarsi nel merito del ricorso. Per contro, essa dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado. Infatti, sia l’EUCuTF che la Commissione si sono espresse sull’incidenza diretta del regolamento controverso nei confronti della prima. Orbene, poiché la natura regolamentare del regolamento controverso è accertata e non contestata, si tratterebbe della sola condizione imposta all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE a non essere ancora stata esaminata.
155.
La ricorrente sostiene che essa stessa e i suoi membri sono direttamente interessati dal regolamento controverso. In particolare, essa ricorda, da un lato, che il regolamento controverso qualifica la sostanza attiva «composti del rame» come «sostanza attiva candidata alla sostituzione», assoggettandola direttamente alle disposizioni sostanziali contenute nel regolamento n. 1107/2009. Così facendo, i composti di rame sarebbero soggetti a condizioni più restrittive rispetto a quelle applicabili alle sostanze attive non candidate alla sostituzione. Dall’altro, tale conseguenza risulterebbe direttamente dal regolamento controverso e non riconoscerebbe alla Commissione, in occasione di future procedure di rinnovo dell’approvazione dei composti di rame, oppure alle autorità nazionali, in occasione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni nazionali di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame o delle domande di riconoscimento reciproco, alcun potere discrezionale quanto alla qualificazione dei composti di rame come «sostanza candidata alla sostituzione».
156.
Per contro, la Commissione ritiene che il regolamento controverso non potrebbe riguardare direttamente la ricorrente o i suoi membri, in quanto le conseguenze invocate dall’EUCuTF non discenderebbero direttamente dall’iscrizione dei composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, bensì da eventuali decisioni successive della Commissione o degli Stati membri, la cui adozione implica un ampio potere discrezionale. In tal modo, il regolamento controverso non soddisferebbe le condizioni relative all’incidenza diretta.
157.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte invocata dalla Commissione, una persona fisica o giuridica è direttamente interessata da un atto dell’Unione qualora esso produca «direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa [dell’Unione] senza intervento di altre norme intermedie» ( 60 ).
158.
Tuttavia, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ritengo che il regolamento controverso produca un effetto diretto sulla situazione giuridica della ricorrente, senza che un’istituzione dell’Unione o le autorità nazionali di uno Stato membro debbano intervenire. Infatti, a causa della mera iscrizione dei composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione da parte del regolamento controverso, il regime giuridico di tale sostanza risulta modificato.
159.
Sebbene la Commissione e gli Stati membri dispongano di un certo potere discrezionale nell’ambito delle domande di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva o del rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari e in occasione della valutazione comparativa prevista all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009, essi non dispongono di alcun potere discrezionale quanto alla qualificazione dei composti di rame come «sostanze candidate alla sostituzione» né, di conseguenza, sul regime applicabile. Il potere discrezionale della Commissione o degli Stati membri risulterà applicabile unicamente nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1107/2009. Orbene, tale regolamento non è quello del quale la ricorrente chiede l’annullamento.
160.
Di conseguenza, ritengo che la ricorrente sia legittimata ad agire per ottenere l’annullamento del regolamento controverso sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, dal momento che si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione ai sensi di tale disposizione.
VIII. Conclusione
161.
Risulta incontestabile che un singolo come l’EUCuTF (o uno dei suoi membri) non sarebbe legittimato ad agire avverso il regolamento n. 1107/2009. Infatti, due dei tre requisiti dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, non sarebbero soddisfatti. Da un lato, benché rivesta natura regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tale regolamento comporta necessariamente misure di esecuzione. Dall’altro, esso non modifica la situazione giuridica delle persone interessate senza che la Commissione o gli Stati membri esercitino un potere discrezionale.
162.
La ricorrente mi sembra pertanto avere perfettamente rispettato il gioco della dialettica dei mezzi di ricorso istituita dal Trattato e richiamata in modo costante dalla Corte. Essa impugna per annullamento un regolamento che comporta, per la stessa, l’applicazione di un regime lesivo nei suoi confronti e invoca, nell’ambito di tale ricorso diretto, l’illegittimità del regolamento che istituisce tale regime derogatorio sul fondamento dell’articolo 277 TFUE. Tale dinamica contenziosa è idonea ad assicurare, da un lato, la tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente ma anche, dall’altro, la certezza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, essa offre una soluzione uniforme ad un problema di legittimità tramite una procedura unica, più rapida e meno onerosa rispetto ad una moltitudine di rinvii pregiudiziali ipotetici e futuri.
163.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo dunque alla Corte di statuire come segue:
A titolo principale:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Union Copper Task Force/Commissione (T‑310/15, non pubblicata, EU:T:2016:265) è annullata.
2)
Il ricorso di annullamento dell’European Union Copper Task Force avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, è ricevibile.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito.
4)
Le spese sono riservate.
In subordine, nel caso in cui la Corte dovesse reputare infondato il primo motivo:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’European Union Copper Task Force sopporta le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2015, L 67, pag. 18.
( 3 ) V., parimenti, impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 16 febbraio 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (T‑296/15, non pubblicata, EU:T:2016:79) (causa C‑244/16 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione) e le mie conclusioni pronunciate lo stesso giorno in tale causa.
( 4 ) GU 1991, L 230, pag. 1.
( 5 ) GU 2009, L 104, pag. 23.
( 6 ) GU 2009, L 309, pag. 1.
( 7 ) GU 2011, L 153, pag. 1.
( 8 ) GU 2015, L 39, pag. 7.
( 9 ) Queste tre norme sono le seguenti: il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, l’ottenimento o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio per i prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze e l’avvio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio fra Stati membri.
( 10 ) V. punto 36 dell’impugnazione.
( 11 ) Articolo 263, quarto comma, TFUE. Il corsivo è mio.
( 12 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 57).
( 13 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 60; il corsivo è mio). Come ho già avuto l’occasione di indicare, tale interpretazione porta al paradosso secondo cui la causa sfociata nella sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462) si concluderebbe di nuovo con una dichiarazione di irricevibilità, benché abbia provocato la modifica dell’articolo 263, quarto comma, TFUE [v. paragrafo 58 delle mie conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335)].
( 14 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28).
( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29).
( 16 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 30).
( 17 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 31).
( 18 ) Punto 42. V., parimenti, sentenze del 10 dicembre 2015, Canon Europa/Commissione (C‑552/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:804, punto 47) e del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione (C‑553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 46).
( 19 ) Ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio (C‑84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 43).
( 20 ) V., in tal senso, Mastroianni, R., e Pezza, A., «Striking the Right Balance: Limits on the Right to Bring an Action under Article 263(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union», American University International Law Review, 2015, (30:4), pag. da 443 a 795, specialmente pag. 793. Tali autori si spingono fino a scrivere che l’interpretazione accolta dalla Corte della nozione di «misure di esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE rende «praticamente impossibile» l’accesso del singolo agli organi giurisdizionali dell’Unione [«makes it pratically impossible for private applicants (…) to bring a case before EU Courts»].
( 21 ) Sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 73).
( 22 ) È per questo motivo che la Corte ha deciso che «le disposizioni dell’accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato], lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» (sentenza del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López (C‑184/15 e C‑197/15, EU:C:2016:680, punto 64; il corsivo è mio). Anche se la Corte esamina il problema alla luce del principio di effettività, essa ricorda, al punto 59 di tale sentenza, che le esigenze di equivalenza e di effettività esprimono «l’obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione» (il corsivo è mio).
( 23 ) V. Dixel Dictionnaire – Le Robert, edizione 2011.
( 24 ) A proposito dell’articolo III‑365, paragrafo 4, del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, identico all’articolo 263, quarto comma, TFUE, v., in tal senso, Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, 2007, p. 488. V., parimenti, Blumann, Cl., «L’amélioration de la protection juridictionnelle effective des personnes physiques et morales résultant du traité de Lisbonne», L’homme et le droit. En hommage au professeur Jean‑François Flauss, Éditions Pedone, 2014, pagg. da 77 a 100, specialmente pag. 98. Altre versioni linguistiche del Trattato rispecchiano meglio tale concetto. In tal senso, la versione in lingua inglese impiega il termine «entail», sinonimo dei verbi «necessitate» (necessitare), «make necessary» (rendere necessario), «require» (richiedere), «need» (avere bisogno), o, ancora, «demand» (esigere) (v. Oxford Thesaurus of English, 2a ed., Oxford University Press, 2004). V., parimenti, la versione in lingua polacca «nie wymagają środków wykonawczych» o, ancora, la versione in lingua portoghese «que não necessitam de medidas de execução» (il corsivo è mio).
( 25 ) V., in tal senso, Rhimes, M., «The EU Courts Stand Their Ground: Why Are the Standing Rules for Direct Actions Still So Restrictive?», European Journal of Legal Studies, 2016, vol. 9, n. 1, pagg. da 103 a 172, specialmente pag. 124.
( 26 ) Sin dalla sentenza del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione (32/65, EU:C:1966:42) la Corte ha dichiarato che la norma di portata generale di cui si eccepisce l’illegittimità sul fondamento dell’articolo 277 TFUE doveva essere applicabile «direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa» (Racc. pag. 594; il corsivo è mio). Tale regola continua ad essere applicata dal Tribunale [v., segnatamente, sentenza del 12 giugno 2015, Plantavis e NEM/Commissione e EFSA (T‑334/12, EU:T:2015:376, punto 51)].
( 27 ) Sentenza del 14 marzo 2017, A e a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 68).
( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione (92/78, EU:C:1979:53, punto 39).
( 29 ) Sentenza del 14 marzo 2017, A e a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 69).
( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punti 30 e 31).
( 31 ) Punto 30 della comparsa di risposta della Commissione.
( 32 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92). Tale affermazione compare per la prima volta al punto 23 della sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166). Essa è stata ribadita, da allora, in numerose occasioni. V., segnatamente, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40); del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 57; del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45), o, ancora, del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 66).
( 33 ) Sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23). Il corsivo è mio.
( 34 ) V., in tal senso, Berrod, Fr., La systématique des voies de droit communautaires, Dalloz, Parigi, 2003, n. 294 per il rinvio pregiudiziale e n. 834 per l’eccezione di illegittimità, nonché Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2007, pagg. 129 e 213.
( 35 ) Punto 25; il corsivo è mio.
( 36 ) GU 2011, L 81, pag. 8.
( 37 ) GU 2011, L 104, pag. 39.
( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 18).
( 39 ) V. punto 62 dell’impugnazione: «The EUCuTF considers that the GCEU did not take into account the particular circumstances of the task force (..)» (il corsivo è mio).
( 40 ) V. punto 11 dell’impugnazione dell’EUCuTF.
( 41 ) V., in tal senso, in relazione ad un ricorso di annullamento proposto da un’associazione contro una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 56).
( 42 ) V. punto 22 dell’ordinanza impugnata.
( 43 ) V. punto 31 dell’ordinanza impugnata.
( 44 ) V., in tal senso, ordinanza del 17 febbraio 2009, Galileo Lebensmittel/Commissione (C‑483/07 P, EU:C:2009:95, punto 53).
( 45 ) V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 36).
( 46 ) V., per un’applicazione recente, sentenza del 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio (C‑408/15 P e C‑409/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:893, punto 39).
( 47 ) V., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione (C‑362/06 P, EU:C:2009:243, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata), e del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).
( 48 ) V. considerando 6 del regolamento controverso.
( 49 ) Il fatto che il Tribunale avrebbe considerato, nella sentenza del 30 settembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (T‑243/01, EU:T:2003:251), che la circostanza che la ricorrente fosse l’unica importatrice autorizzata della consolle PlayStation®2 nell’Unione era un elemento rilevante in sede di valutazione dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente, non mi sembra in grado di modificare tale conclusione. La ricorrente non ha affatto dimostrato la rilevanza di tale sentenza nel caso di specie. Orbene, la Corte ha già avuto l’occasione di confermare, in presenza di un importatore «esclusivo», che tale circostanza non era idonea a modificare la portata generale di un atto «purché sia assodato che [la sua] applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto, in relazione con lo scopo di questo» (sentenza del 14 luglio 1983, Spijker Kwasten/Commissione, 231/82, EU:C:1983:220, punto 10).
( 50 ) V., in tal senso, paragrafo 75 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata alla nota 32. Fra i numerosi commentari, v., segnatamente, Meij, A., «Standing in direct actions in the EU courts after Lisbon» in De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins – Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, pagg. da 301 a 312; Turmo, A., «Nouveau refus d’élargir l’accès des particuliers au recours en annulation contre les actes de l’Union européenne», R.A.E, 2013, pagg. da 825 a 835; Waelbroeck, D., e Bombois, Th., «Des requérants “privilégiés” et des autres... À propos de l’arrêt Inuit et de l’exigence de protection juridictionnelle effective des particuliers en droit européen», Cahier de droit européen, 2014/1, pagg. da 21 a 76; Van Malleghem, P.-A., e Baeten, N., «Before the Law Stands a Gatekeeper - Or, What is a “Regulatory Act” in Article 263(4) TFEU? Inuit Tapiriit Kanatami», Common Market Law Review, 2014, vol. 51, pagg. da 1187 a 1216.
( 51 ) V., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28) e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 30).
( 52 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93) V., parimenti, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29), nonché del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 31).
( 53 ) Per un esempio in cui la Corte ha accettato di esaminare un’eccezione di illegittimità diretta avverso un atto che non era il fondamento giuridico dell’atto impugnato, v. sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408).
( 54 ) V., in tal senso, Barav, A., «The Exception of Illegality in Community Law: a Critical Analysis», Common Market Law Review, 1974, pagg. da 366 a 386, specialmente pag. 374.
( 55 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, E e F (C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 44).
( 56 ) Ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio (C‑84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 66).
( 57 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 104).
( 58 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 103 letto congiuntamente al punto 104).
( 59 ) V., in tal senso, Arnull, A., «Arrêt ‘Inuit’: la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes réglementaires», Journal de droit européen, 2014, pagg. da 14 a 16, specialmente pag. 15. L’autore parla di «paradosso» dal momento che «la Corte impone ai giudici nazionali requisiti che essa stessa non è disposta ad accollarsi».
( 60 ) Sentenza del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM (C‑125/06 P, EU:C:2008:159, punto 47). Pur se la Corte ha elaborato tale interpretazione in relazione all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, non vedo perché essa non possa applicarsi parimenti alla terza parte di frase. V., a tal riguardo, paragrafo 66 e nota 21 delle mie conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335).