CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 22 giugno 2017 ( 1 )
Causa C‑423/16 P
HX
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Misure restrittive nei confronti di un soggetto indicato nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione durante il procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Notifica della decisione di proroga – Conferma di ricezione – Procedimento dinanzi al Tribunale – Domanda di adattamento del ricorso presentata all’udienza – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione linguistica bulgara – Atto separato – Annullamento da parte del Tribunale della decisione originaria con cui l’interessato era stato inserito nell’elenco – Cessazione della validità della decisione di proroga – Interesse ad agire in relazione all’adattamento del ricorso
I. Introduzione
1.
Le misure restrittive dell’Unione europea nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune richiedono una certa flessibilità, in quanto spesso occorre reagire in tempi brevi ai mutevoli contesti e condizioni a livello politico che sono alla base di tali misure. Pertanto, nei relativi atti giuridici non solo è perlopiù previsto che si proceda periodicamente a verificarne la necessità, eventualmente su richiesta dei soggetti interessati, ma spesso la validità di tali atti è anche alquanto limitata a priori nel tempo, per esempio a un anno, e viene poi eventualmente prorogata, non di rado a breve termine, adottando ulteriori atti giuridici.
2.
In queste circostanze, per garantire agli interessati una tutela giuridica effettiva in conformità con l’articolo 275, secondo comma, TFUE, occorre tener conto delle particolarità di tali atti nel procedimento giudiziario. Pertanto, in particolare, il Tribunale ha riconosciuto la possibilità di adattare il ricorso, in caso di adozione di nuovi atti nel corso del procedimento giudiziario, in modo da poter richiedere eventualmente l’annullamento anche di detti nuovi atti. Tale possibilità e le modalità per avvalersene sono ora espressamente sancite dall’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 ( 2 ). Inoltre, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene meno automaticamente con la cessazione della validità di un atto giuridico relativo all’adozione di una misura restrittiva nel settore della politica estera e di sicurezza comune ( 3 ).
3.
La presente impugnazione ha ad oggetto diverse conseguenze derivanti da tali caratteristiche procedurali. In concreto, da un lato, essa pone l’interrogativo se il Tribunale potesse legittimamente respingere in quanto irricevibile, per mancanza di un atto separato, una domanda di adattamento di un ricorso presentata in udienza, benché tale richiesta fosse stata messa a verbale e all’interessato non fossero stati segnalati altri requisiti, e benché la versione linguistica pertinente del regolamento di procedura, quella della lingua processuale, non appaia chiara in merito alla necessità di un atto separato. Dall’altro lato, la presente fattispecie solleva la questione del perdurare dell’interesse ad agire in un caso in cui l’atto giuridico adottato nel corso del procedimento giudiziario, e al cui annullamento mira la domanda di adattamento del ricorso, sia stato a sua volta sostituito da un altro atto, sempre durante lo stesso procedimento.
4.
Al di là della natura tecnica e del caso specifico, il chiarimento delle suddette questioni presenta interesse sia nell’ottica di garantire concretamente una tutela giurisdizionale effettiva che per l’economia processuale dinanzi ai giudici dell’Unione nel settore particolarmente sensibile delle misure restrittive.
II. Contesto normativo
5.
L’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale, che si colloca nel Titolo secondo del suddetto regolamento («Regime linguistico»), reca il titolo «Determinazione della lingua processuale» e prevede quanto segue:
«1. Nei ricorsi diretti ai sensi dell’articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente (…)».
6.
L’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale reca il titolo «Adattamento del ricorso» e, nella versione pertinente nel procedimento dinanzi al Tribunale di cui trattasi nella fattispecie, così recita ( 4 ):
«1. Quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.
2. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso.
3. La memoria di adattamento contiene:
a)
le conclusioni adattate;
b)
ove occorra, i motivi e gli argomenti adattati;
c)
ove occorra, le prove e offerte di prova collegate all’adattamento delle conclusioni.
4. La memoria di adattamento è corredata dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. Se quest’atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di tale obbligo comporti l’irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso.
5. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.
(…)».
III. Contesto dell’impugnazione
7.
Il ricorrente è un uomo d’affari siriano cui sono state imposte, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti della Siria, restrizioni di viaggio. Inoltre i suoi capitali e le sue risorse economiche sono stati congelati.
A. Decisioni e regolamenti del Consiglio
8.
Il 9 maggio 2011 il Consiglio adottava, per il periodo fino al 9 maggio 2012, la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 5 ), e il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( 6 ). Il regolamento n. 442/2011 è stato poi sostituito dal regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012 ( 7 ).
9.
Le disposizioni della decisione 2011/273 sono state riconfermate da quelle della decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011 ( 8 ), per il periodo fino al 1o dicembre 2012, da quelle della decisione 2012/739/PESC, del 29 novembre 2012 ( 9 ), per il periodo fino al 1o marzo 2013, e infine da quelle della decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013 (in prosieguo: la «decisione del 2013») ( 10 ), per il periodo fino al 1o giugno 2014. La validità della decisione del 2013 è stata poi prorogata fino al 1o giugno 2015 dalla decisione 2014/309/PESC, del 28 maggio 2014 ( 11 ).
10.
Con la decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione del 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (in prosieguo: la «decisione di esecuzione del 2014») ( 12 ), il nome del sig. HX è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato I della decisione del 2013.
11.
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( 13 ), il nome del sig. HX è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato II del regolamento n. 36/2012.
12.
Con la decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione del 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (in prosieguo: la «decisione del 2015») ( 14 ), la validità della decisione del 2013 è stata prorogata fino al 1o giugno 2016.
13.
Successivamente, la validità della decisione del 2013 è stata ancora prorogata fino al 1o giugno 2017 dalla decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione del 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (in prosieguo: la «decisione del 2016») ( 15 ). La decisione del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 28 maggio 2016, è entrata in vigore il 29 maggio 2016 ed è stata notificata al sig. HX in data 30 maggio 2016 ( 16 ). Rispetto alla decisione di esecuzione del 2014, la decisione del 2016 conteneva una motivazione più dettagliata dell’inserimento del sig. HX nell’elenco di cui all’allegato I della decisione del 2013, arricchita di nuovi elementi rispetto alla decisione di esecuzione del 2014.
14.
Infine, nel corso del presente procedimento d’impugnazione, con decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione del 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 17 ), la validità della decisione del 2013 è stata nuovamente prorogata fino al 1o giugno 2018, senza che ciò abbia comportato alcun cambiamento con riferimento al sig. HX.
B. La sentenza del Tribunale
15.
Con ricorso del 13 ottobre 2014, il sig. HX chiedeva al Tribunale di annullare la decisione di esecuzione del 2014 e il regolamento di esecuzione n. 793/2014, nelle parti in cui tali atti facevano riferimento alla sua persona.
16.
Nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale tenutasi l’8 dicembre 2015, il sig. HX presentava domanda di adattamento del suo ricorso, al fine di chiedere di annullare anche la decisione del 2015, nella parte che lo riguardava. Tale domanda è stata registrata nel verbale d’udienza con l’annotazione che il sig. HX aveva indicato che la decisione del 2015 non gli era stata fino a quel momento comunicata. È stato inoltre verbalizzato che il Consiglio non si era pronunciato sulla domanda di adattamento del ricorso.
17.
Con la sentenza del 2 giugno 2016 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 18 ), il Tribunale respingeva tuttavia in quanto irricevibile la domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015. Esso fondava tale rigetto sull’articolo 86, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, secondo cui l’adattamento del ricorso dev’essere effettuato con atto separato. Secondo il parere del Tribunale, tale requisito non era soddisfatto in quanto il sig. HX aveva richiesto l’adattamento del ricorso solo oralmente in sede d’udienza.
18.
Inoltre il Tribunale annullava la decisione di esecuzione del 2014 e il regolamento di esecuzione n. 793/2014 nelle parti riguardanti il sig. HX. Esso motivava tale decisione con il fatto che gli elementi dedotti dal Consiglio per giustificare l’inserimento del sig. HX nell’elenco di cui agli allegati dei suddetti atti non erano idonei a comprovare che il sig. HX fosse sostenitore o beneficiario del regime siriano. Infine il Tribunale condannava il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. HX.
IV. Impugnazione e conclusioni delle parti
19.
Con atto introduttivo del 1o agosto 2016, il sig. HX ha impugnato la suddetta sentenza. Egli chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge in quanto irricevibile la domanda di adattamento del ricorso al fine di includervi la decisione del 2015. Inoltre il sig. HX chiede di annullare la decisione del 2015 nella parte che lo riguarda o di rinviare su tale punto la causa al Tribunale. Infine, il sig. HX chiede di condannare il Consiglio alle spese.
20.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il sig. HX alle spese.
21.
Dinanzi alla Corte si è svolta la fase scritta del procedimento.
22.
In allegato alla sua comparsa di risposta, il Consiglio ha presentato una nuova prova, ovvero una conferma di ricezione della notifica della decisione del 2015 all’avvocato del sig. HX, firmata da un terzo. La Corte ha dato modo alle parti di esprimersi per iscritto su tale nuova prova. Inoltre la Corte ha ascoltato le parti in merito alla sussistenza di un interesse ad agire del sig. HX in particolare per quanto riguarda la decisione del 2015.
V. Valutazione
A. Sull’impugnazione
1. Sulla notifica della decisione del 2015 al sig. HX
23.
Con il primo motivo d’impugnazione, il sig. HX fa valere che la sua richiesta di adattare il ricorso presentata all’udienza dell’8 dicembre 2015 al fine di includere la decisione del 2015 del 28 maggio 2015 sarebbe pervenuta entro i termini. Poiché la decisione del 2015 non gli sarebbe stata notificata, sebbene il Consiglio conoscesse il suo indirizzo, il termine per l’adattamento del ricorso in riferimento a tale decisione non avrebbe iniziato a decorrere.
24.
Il Consiglio sostiene al riguardo che la decisione del 2015 sarebbe stata notificata per raccomandata al legale del sig. HX. Inoltre il Consiglio, come già menzionato supra, ha allegato alla sua comparsa di risposta una conferma di ricezione sottoscritta da un terzo in data 8 giugno 2015. Il sig. HX nega tuttavia che la firmataria di tale conferma, che non sarebbe una dipendente dell’avvocato, abbia consegnato a quest’ultimo la comunicazione. Il sig. HX aggiunge che il Consiglio avrebbe potuto rilevare che la conferma di ricezione non era stata firmata direttamente dal suo avvocato. Inoltre il Consiglio conosceva il suo indirizzo di posta elettronica. Pertanto esso avrebbe dovuto inviare per sicurezza un’altra raccomandata o un messaggio di posta elettronica per informare il suo avvocato della decisione del 2015.
25.
In queste circostanze non è possibile per la Corte accertare se la decisione del 2015 sia stata validamente notificata al sig. HX. Pertanto la decisione della Corte sulla fondatezza della presente impugnazione non può basarsi sull’eventuale superamento dei termini per la presentazione della domanda di adattamento dei motivi di ricorso presentata dinanzi al Tribunale.
26.
Del resto è sufficiente constatare che il motivo in oggetto è comunque privo di fondamento. Infatti il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda di adattamento dei motivi di ricorso volta ad includervi la decisione del 2015 non sull’eventuale superamento del termine previsto per tale adattamento, bensì sul fatto che la domanda non era stata presentata con atto separato.
27.
Non occorre dunque accertare nella specie se il sig. HX abbia o meno ricevuto copia della decisione del 2015 tramite il suo avvocato.
28.
Inoltre si può tralasciare la questione se e fino a che punto una domanda di adattamento del ricorso nella specie dovesse necessariamente pervenire entro il termine, stabilito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, entro il quale è possibile richiedere l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. In proposito il Tribunale ha infatti statuito – peraltro ancora prima dell’entrata in vigore del suo nuovo regolamento di procedura del 4 marzo 2015 – che, a determinate condizioni, detto termine non è applicabile nell’ambito di una causa pendente. Questo si verifica quando, per un verso, l’atto originario e l’atto di cui si chiede l’annullamento con l’adattamento del ricorso abbiano, nei confronti dell’interessato, lo stesso oggetto, siano essenzialmente basati sugli stessi motivi e abbiano contenuti sostanzialmente identici, distinguendosi quindi solo per i loro rispettivi ambiti di applicazione ratione temporis, e quando, per altro verso, la domanda di adeguamento delle conclusioni non si fondi su alcun motivo, fatto o elemento probatorio nuovo diverso dall’adozione stessa dell’atto in questione che abroga e sostituisce tale atto precedente ( 19 ).
2. Sul rigetto da parte del Tribunale della domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015
29.
Nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, il sig. HX sostiene che il Tribunale ha ingiustamente respinto per mancanza di un atto separato la sua domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015. Infatti, nella specie i requisiti per l’ammissibilità di un adattamento del ricorso ai sensi del regolamento di procedura del Tribunale sarebbero stati soddisfatti con la presentazione della domanda all’udienza, registrata per iscritto nel relativo verbale. In tal senso, nel presente caso la mancanza di un atto separato non avrebbe leso gli interessi della controparte né pregiudicato il lavoro del Tribunale, tanto più che entrambi erano al corrente della decisione del 2015 già prima dell’udienza. Il Consiglio avrebbe inoltre avuto la possibilità di opporsi alla domanda di adattamento del ricorso, ma, come emerge dal processo verbale, non lo avrebbe fatto.
30.
Inoltre il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che la versione bulgara dell’articolo 86, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, rilevante nella specie, essendo la lingua processuale il bulgaro, sarebbe equivoca in relazione alla necessità di un atto separato per l’adattamento del ricorso. Infatti, contrariamente alle versioni inglese («separate document») e francese («acte séparé») del regolamento di procedura del Tribunale, la versione bulgara non farebbe ricorso alla nozione di «documento», bensì a quella di «молба» («molba», domanda). Tale nozione non conterrebbe automaticamente la necessità della forma scritta, potendo indicare una manifestazione di volontà sia scritta che orale.
31.
Infine il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio in quanto non avrebbe offerto al sig. HX durante l’udienza, e quindi tempestivamente prima della conclusione della fase orale, l’occasione di prendere conoscenza delle diverse versioni linguistiche del suo regolamento di procedura e della decisione del 2015. Inoltre, dopo aver appreso all’udienza che egli intendeva adattare il suo ricorso, il Tribunale non avrebbe previsto, come richiesto dal regolamento di procedura, un termine adeguato per regolarizzare la domanda di adattamento del ricorso e presentare i documenti a tal fine necessari.
32.
Tale tesi è convincente.
33.
In tal senso è del tutto giustificato porre determinati requisiti formali a un adattamento del ricorso. Tuttavia tali requisiti formali, quali previsti dall’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, non sono fini a se stessi. Al contrario, essi servono a garantire un contraddittorio e a consentire al Tribunale di disporre di tutte le informazioni necessarie per poter verificare adeguatamente la domanda di adattamento.
34.
Tale finalità funzionale dei requisiti formali per le domande di adattamento dei ricorsi è sottolineata dalle norme del regolamento di procedura del Tribunale, poiché, per esempio ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, lettera b), è richiesto un adattamento dei motivi e degli argomenti solo ove occorra nelle circostanze specifiche. Allo stesso modo il Tribunale, se la memoria di adattamento non è corredata dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso, può assegnare al ricorrente, in conformità dell’articolo 86, paragrafo 4, un termine per la regolarizzazione, e neppure l’inosservanza di tale obbligo comporta necessariamente l’irricevibilità della domanda, dal momento che il Tribunale dispone di un margine discrezionale al riguardo.
35.
Nella presente fattispecie, per contro, il Tribunale ha applicato l’articolo 86 del suo regolamento di procedura in maniera estremamente formalistica, che non solo contrasta con la ratio di tale disposizione, ma anche con il principio dell’equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Così, sarebbe senz’altro stato possibile considerare ricevibile la domanda di adattamento del ricorso già in quanto sollevata nel corso dell’udienza e registrata per iscritto nel verbale d’udienza, tanto più che il verbale, come documento del Tribunale, ha valore probatorio e può quindi sostituire il requisito della forma scritta. Nelle circostanze del caso specifico, inoltre, non erano necessari né un ulteriore adattamento dei motivi e degli argomenti rispetto al contenuto della decisione del 2015, che semplicemente prorogava la validità ratione temporis della decisione del 2013, né la presentazione della decisione del 2015, che evidentemente era nota al Tribunale e al Consiglio.
36.
Del resto il sig. HX ha dichiarato ancora durante l’udienza che fino a quel momento non sapeva nulla della decisione del 2015, e come constatato in precedenza non è stato possibile confutare efficacemente tale affermazione, poiché le dichiarazioni in merito delle parti sono contraddittorie ( 20 ). Dunque si deve continuare a presumere che il sig. HX probabilmente sia venuto a conoscenza della decisione del 2015 solo all’udienza. In tali circostanze l’adattamento del ricorso in sede d’udienza è adeguato ed efficace. Se però il requisito dell’atto separato viene trattato in modo eccessivamente formalistico in un simile caso, l’adattamento del ricorso in udienza diventa praticamente impossibile, con il risultato che a sua volta la tutela giurisdizionale effettiva diminuisce e si intralcia l’economia processuale.
37.
Perdipiù, se il Tribunale avesse comunque voluto assolutamente insistere sul requisito della presentazione di una domanda di adattamento del ricorso con atto separato, avrebbe senz’altro potuto farlo presente al sig. HX durante l’udienza. Al contrario, il modo di procedere del Tribunale al riguardo è stato fuorviante. Infatti, verbalizzando per iscritto la domanda del sig. HX e non segnalandogli altri requisiti, ha dato al sig. HX l’impressione che la sua domanda fosse stata regolarmente registrata e che non fossero necessarie ulteriori azioni.
38.
Quanto sopra risulta ancora più problematico in quanto, in effetti, la versione bulgara dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale appare perlomeno non del tutto chiara sul requisito della forma scritta necessaria per quanto riguarda la domanda di adattamento del ricorso.
39.
In tale contesto il Consiglio obietta che, anche se la versione bulgara risultasse ambigua, una delle versioni linguistiche del regolamento di procedura del Tribunale non potrebbe prevalere sulle altre, neppure se si tratta della versione nella lingua processuale pertinente.
40.
Il Consiglio invoca al riguardo il fatto che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza che le disposizioni di diritto dell’Unione siano applicate e interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende necessaria un’interpretazione di tale disposizione basata sulla volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce delle versioni stabilite in tutte le lingue dell’Unione ( 21 ). Una versione linguistica divergente non può quindi in alcun caso prevalere, da sola, sulle altre versioni linguistiche. Sempre secondo il Consiglio, nella specie tutte le versioni linguistiche del regolamento di procedura del Tribunale, a parte quella bulgara, hanno utilizzato nozioni da cui risulta chiaramente che l’atto per richiedere l’adattamento del ricorso dev’essere un documento scritto separato.
41.
Effettivamente l’esigenza di un’interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell’Unione richiede che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 22 ). Ciò tuttavia non può comportare che il singolo sia privato del suo diritto, garantito sia dagli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), e 24, quarto comma, TFUE che dall’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale, di rivolgersi nella propria lingua al giudice dell’Unione.
42.
Come già illustrato, una domanda di adattamento del ricorso verbalizzata soddisfa le finalità perseguite con il requisito della presentazione di un atto separato. Anche se si volesse insistere sull’atto separato, non ci si può attendere dai soggetti dell’ordinamento che padroneggino diverse lingue processuali dell’Unione e – senza particolari indicazioni – interpretino disposizioni sui requisiti procedurali dinanzi ai giudici dell’Unione alla luce delle versioni di tali disposizioni in tutte le lingue dell’Unione o anche solo in alcune di tali lingue. Al contrario, l’intero regime linguistico del sistema giurisdizionale dell’Unione mira proprio a garantire in maniera effettiva il diritto dei singoli di rivolgersi al giudice dell’Unione nella propria lingua. Pertanto, al fine di garantire un processo equo e la tutela giurisdizionale effettiva, i giudici dell’Unione devono cercare in tutti i modi, in particolare in caso di divergenze della versione del rispettivo regolamento di procedura nella lingua processuale rispetto alle altre versioni linguistiche, di fornire chiarimenti al singolo interessato in merito al suo errore e di offrirgli la possibilità di esercitare in modo effettivo i suoi diritti.
43.
Ciò vale a maggior ragione nella misura in cui il Tribunale, che ha adottato il suo regolamento di procedura in tutte le lingue processuali, deve farsi carico di eventuali imprecisioni nelle diverse versioni linguistiche di tale regolamento che dovessero emergere nel corso delle diverse situazioni procedurali e combinazioni linguistiche. Di conseguenza il Tribunale deve garantire, con un’interpretazione e gestione adeguata delle sue norme procedurali alla luce del principio dell’equo processo, che tali imprecisioni non portino a negare all’interessato una tutela giurisdizionale effettiva.
44.
In definitiva si deve perciò constatare che il secondo motivo di impugnazione è fondato. Il Tribunale, avendo respinto in quanto irricevibile la domanda di adattamento del ricorso presentata dal sig. HX solo in base alla mancata presentazione di un atto separato e non avendogli offerto la possibilità di completare la domanda presentata verbalmente, come reputato necessario dal Tribunale, è incorso in un errore di diritto. Pertanto la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui dichiara irricevibile la domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015.
B. Sulla domanda di adattamento del ricorso presentata in primo grado
45.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, del suo Statuto, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
46.
Così avviene nel caso di specie.
47.
Si deve infatti constatare che la domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015 non richiedeva un esame nel merito, in quanto l’interesse ad agire del sig. HX in riferimento a tale decisione è venuto meno ancora nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
48.
La ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale è un motivo di ordine pubblico che la Corte deve esaminare d’ufficio quando viene adita nell’ambito di un’impugnazione ( 23 ). Quanto sopra deve valere anche dal punto di vista del non luogo a statuire nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Del resto, nella specie, la Corte può fondarsi sulla mancanza di interesse ad agire da parte del sig. HX per quanto riguarda la decisione del 2015, avendo sentito le parti su questo punto, non esaminato nel procedimento di primo grado, nell’ambito del procedimento di impugnazione ( 24 ).
49.
Come affermato dalla Corte in una costante giurisprudenza, sia l’interesse ad agire di un ricorrente che l’oggetto del ricorso non solo devono sussistere al momento della presentazione del ricorso, ma devono perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire. Ciò presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto ( 25 ).
50.
Nella specie si deve constatare che la decisione del 2015, di cui il sig. HX con la sua domanda di adattamento del ricorso chiede l’annullamento, ha perso validità ancor prima della pronuncia della sentenza impugnata, il 2 giugno 2016. Infatti, da un lato, la validità di tale decisione, avente ad oggetto la proroga per un altro anno della decisione del 2013, era in ogni caso limitata al 1o giugno 2016 ( 26 ). Dall’altro, la decisione del 2013 è stata nuovamente prorogata con la decisione del 2016, con effetto già a far data dal 29 maggio 2016, di un ulteriore anno, fino al 1o giugno 2017, cosicché la decisione del 2015 ha cessato di produrre effetti ancor prima della sua scadenza ( 27 ).
51.
Effettivamente la Corte ha già riconosciuto nelle situazioni più disparate che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto da esso impugnato abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento ( 28 ).
52.
Ciò dipende in particolare dalla circostanza che l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione mediante atto giuridico successivo, o anche la scadenza della validità di un atto, non equivalgono a un riconoscimento dell’illegittimità di tale atto e producono effetti solo ex nunc. Per contro, con una sentenza di annullamento l’atto annullato viene eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito.
53.
Tale ragionamento si applica in particolare riguardo ad atti aventi ad oggetto l’imposizione a determinate persone di misure restrittive nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. In tal senso la Corte ha chiarito che una persona che a seguito del suo inserimento in un elenco sia stata assoggettata a tali misure potrebbe eventualmente ancora vantare un interesse a far dichiarare l’illegittimità dell’atto mediante il quale essa è stata inserita nell’elenco, anche dopo l’abrogazione dell’atto in questione. Infatti, con tale declaratoria può essere riconosciuto che la detta persona non avrebbe mai dovuto essere iscritta nell’elenco controverso, o che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione. È vero che non si possono in tal modo risarcire il danno materiale o le ripercussioni sulla vita professionale e familiare, tuttavia tale riconoscimento è idoneo a riabilitare il soggetto o può costituire una forma di riparazione del danno morale da esso subito ( 29 ).
54.
Nella specie il sig. HX fa valere, di conseguenza, che la mera cessazione della validità della decisione del 2015 non potrebbe annullare retroattivamente gli effetti prodotti durante il periodo di vigenza dell’atto in questione. Infatti, non solo l’inserimento del suo nome, mediante la decisione di esecuzione del 2014, nell’elenco di persone assoggettate a misure restrittive dalla decisione del 2013, bensì anche il suo mantenimento su tale elenco mediante la decisione del 2015 avrebbero violato il suo diritto alla vita privata e familiare e arrecato un danno alla sua reputazione suscitando diffidenza nel suo ambiente. In tal modo egli sarebbe stato stigmatizzato come figura che nuoce alla pacifica popolazione siriana. L’annullamento della decisione del 2015 potrebbe pertanto ristabilire la sua buona reputazione e quella della sua famiglia e quindi riparare in qualche modo il danno morale da esso subito.
55.
Tale tesi è in effetti pertinente in riferimento alla decisione di esecuzione del 2014, con la quale il sig. HX è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato I della decisione del 2013, e che conteneva una motivazione al riguardo. Pertanto, correttamente il Tribunale, nella sentenza impugnata del 2 giugno 2016, ha ancora statuito sulla legittimità della decisione di esecuzione del 2014, anche se nel frattempo tale decisione era stata sostituita in riferimento al sig. HX dalla decisione del 2016, contenente una nuova motivazione ( 30 ).
56.
Tuttavia, l’argomento del sig. HX non può essere accolto per quanto riguarda il perdurare del suo interesse ad agire in riferimento all’annullamento della decisione del 2015 dopo la cessazione della validità della stessa. Infatti la decisione del 2015 si limitava, in merito al sig. HX, a prolungare fino al 1o giugno 2016 l’efficacia della decisione del 2013 nella sua versione modificata dalla decisione di esecuzione del 2014. Di conseguenza l’annullamento della decisione del 2015 dopo la cessazione della sua validità non poteva recare al sig. HX alcun vantaggio che superasse quanto egli già poteva ottenere con l’annullamento della decisione di esecuzione del 2014.
57.
Con l’annullamento di quella decisione di esecuzione, infatti, il Tribunale ha riconosciuto che gli elementi dedotti dal Consiglio a carico di HX non erano idonei a comprovare che il sig. HX sia sostenitore o beneficiario del regime siriano. Tale riconoscimento vale anche per il periodo di vigenza della decisione del 2015, in quanto quest’ultima non ha aggiunto nulla alla motivazione dell’inserimento del sig. HX nell’elenco. In tal modo l’annullamento della decisione di esecuzione del 2014 riabilita il sig. HX sia per il periodo di validità originaria della decisione del 2013, nella versione modificata dalla decisione di esecuzione del 2014, che per il periodo di validità della decisione del 2013 prorogato con la decisione del 2015. In questo modo si è provveduto a riparare il danno morale subito dal sig. HX a motivo degli atti in discussione.
58.
Non si evince quale ulteriore vantaggio avrebbe potuto procurare al sig. HX l’annullamento della decisione del 2015 dopo la cessazione della validità di tale decisione, né il sig. HX aggiunge alcunché in merito.
59.
Pertanto, per quanto riguarda l’interesse ad agire del sig. HX in riferimento all’annullamento della decisione del 2015, e quindi la sua domanda di adattamento del ricorso, si è verificato il non luogo a statuire ancora nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
VI. Spese
60.
A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
61.
Occorre innanzi tutto considerare, in riferimento alle spese del procedimento di primo grado, che la sentenza impugnata va annullata solo nella parte in cui respinge in quanto irricevibile la domanda di adattamento del ricorso volta a includere la decisione del 2015. La sentenza di primo grado viene pertanto mantenuta nella parte che annulla la decisione di esecuzione del 2014.
62.
Inoltre, vero è che nella specie non poteva essere accolta la domanda del sig. HX di annullamento della decisione del 2015, ma l’argomento da esso dedotto in merito risulta pertinente in quanto egli contesta correttamente come viziata da un errore giuridico la motivazione addotta dal Tribunale per respingere la sua domanda di adattamento del ricorso. Al riguardo è invece il Consiglio a soccombere con la sua argomentazione.
63.
Non vi è pertanto motivo di annullare la decisione adottata dal Tribunale sulle spese, che prevedeva la condanna del Consiglio a sopportare la totalità delle spese sostenute in primo grado.
64.
Per quanto riguarda le spese del procedimento di impugnazione, si deve considerare in primo luogo che dev’essere accolto il secondo motivo d’impugnazione del sig. HX, ma che d’altro canto egli conferma nell’impugnazione la domanda di annullamento della decisione del 2015, nonostante che il suo interesse a tale dichiarazione di annullamento fosse venuto meno già nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Del resto il sig. HX, ancora prima della presentazione della presente impugnazione il 1o agosto 2016, ha proposto ricorso, con memoria del 27 luglio 2016, contro la decisione del 2016 ( 31 ), che sostituisce la decisione del 2015 e aggiunge nuovi elementi alla motivazione della decisione di esecuzione del 2014 ( 32 ).
65.
Tuttavia occorre anche considerare che il Consiglio è soccombente per quanto riguarda la sua argomentazione nel procedimento di impugnazione. Inoltre il Consiglio, non avendo manifestamente verificato con ulteriori accertamenti se la decisione del 2015 fosse stata davvero efficacemente notificata al sig. HX, nonostante che la conferma di ricezione della raccomandata non fosse stata sottoscritta dall’avvocato del ricorrente bensì da un terzo ( 33 ), può aver impedito al sig. HX di presentare domanda di adattamento del ricorso prima dell’udienza dinanzi al Tribunale.
66.
Di conseguenza, nella specie appare giustificato, in riferimento alle spese del procedimento di impugnazione, stabilire che il sig. HX sopporti un terzo delle proprie spese e il Consiglio sopporti le proprie spese e due terzi delle spese del sig. HX.
VII. Conclusione
67.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
La sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T‑723/14, EU:T:2016:332), è annullata nella parte in cui respinge in quanto irricevibile la domanda di adattamento del ricorso presentata dal sig. HX.
2)
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso proposto in primo grado con cui si chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
3)
Il sig. HX sopporterà un terzo delle proprie spese nel procedimento di impugnazione.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà due terzi delle spese del sig. HX nel procedimento di impugnazione nonché le proprie spese nel procedimento di impugnazione.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) GU 2015, L 105, pag. 1.
( 3 ) V. sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 67 a 85, in particolare punto 72).
( 4 ) Con l’articolo 1, punto 7, delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 13 luglio 2016, entrate in vigore il 1o settembre 2016 (GU 2016, L 217, pag. 73), i paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 86 sono stati rinumerati e sono divenuti i paragrafi da 4 a 7, ed è stato inserito un nuovo paragrafo 3, che si riferisce alle cause promosse ai sensi dell’articolo 270 TFUE tra l’Unione e i suoi funzionari. Tale modifica non produce alcun effetto ai fini del presente procedimento.
( 5 ) GU 2011, L 121, pag. 11.
( 6 ) GU 2011, L 121, pag. 1.
( 7 ) GU 2012, L 16, pag. 1.
( 8 ) GU 2011, L 319, pag. 56.
( 9 ) GU 2012, L 330, pag. 21.
( 10 ) GU 2013, L 147, pag. 14.
( 11 ) GU 2014, L 160, pag. 37.
( 12 ) GU 2014, L 217, pag. 49.
( 13 ) GU 2014, L 217, pag. 10.
( 14 ) GU 2015, L 132, pag. 82.
( 15 ) GU 2016, L 141, pag. 125.
( 16 ) V. il ricorso proposto il 27 luglio 2016 dal sig. HX nella causa T‑408/16, HX/Consiglio, pendente dinanzi al Tribunale, con il quale il sig. HX chiede in particolare di annullare la decisione del 2016.
( 17 ) GU 2017, L 139, pag. 62.
( 18 ) Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T‑723/14, EU:T:2016:332).
( 19 ) V. sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, Al-Aqsa/Rat (T‑348/07, EU:T:2010:373, punto 34); tale sentenza è stata annullata a seguito di impugnazione, il che tuttavia non incide sulla constatazione citata nella specie.
( 20 ) V. i precedenti paragrafi 24 e 25.
( 21 ) V. in tal senso sentenze del 12 novembre 1969, Stauder (29/69, EU:C:1969:57, punto 3); del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione (C‑219/95 P, EU:C:1997:375, punto 15), e del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a. (C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 42).
( 22 ) V., per esempio, sentenza del 23 novembre 2016, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting (C‑442/14, EU:C:2016:890, punto 84).
( 23 ) V. ordinanza del 15 febbraio 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑208/11 P, EU:C:2012:76, punto 34, e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) V. il precedente paragrafo 22.
( 25 ) V. sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione (C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13); del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42), e del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61).
( 26 ) V. il precedente paragrafo 12.
( 27 ) V. il precedente paragrafo 13.
( 28 ) V. sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti 62 e segg., e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) Ibidem (punti 68 e segg.).
( 30 ) V. il precedente paragrafo 13.
( 31 ) V. supra, nota 16.
( 32 ) V. supra paragrafi 12, 13 e 50.
( 33 ) V. il precedente paragrafo 24.