CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 23 novembre 2017 ( 1 )
Causa C‑572/16
INEOS Köln GmbH
contro
Bundesrepublik Deutschland
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlino (tribunale amministrativo di Berlino, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell’Unione europea – Articolo 10 bis – Decisione 2011/278/UE – Norme transitorie concernenti l’assegnazione di quote a titolo gratuito – Normativa di uno Stato membro che assoggetta la domanda di assegnazione ad un termine di decadenza – Impossibilità di integrare o rettificare la domanda dopo la scadenza di tale termine – Assenza di armonizzazione esaustiva – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività»
I. Introduzione
1.
Con decisione del 3 novembre 2016, pervenuta alla Corte il 14 novembre 2016, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania) ha rivolto alla Corte una domanda intesa ad ottenere una decisione pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE ( 2 ) e della decisione 2011/278/UE ( 3 ).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la INEOS Köln GmbH (in prosieguo: la «INEOS») e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale tedesca), rappresentata dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania), in merito al diniego opposto a tale società di procedere alla rettifica della sua domanda di assegnazione gratuita di quote di emissione di gas a effetto serra per il terzo periodo di scambio (2013‑2020), a causa della scadenza del termine di decadenza fissato dalla normativa nazionale per il deposito di siffatte domande.
3.
Il giudice del rinvio interroga la Corte sulla compatibilità di un siffatto termine di decadenza con l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e con la decisione 2011/278.
4.
Proporrò alla Corte di rispondere a tale questione che siffatte disposizioni, in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede un siffatto termine di decadenza ed esclude così che un gestore possa rettificare o integrare la sua domanda di assegnazione gratuita di quote di emissione dopo la scadenza di tale termine, a condizione che siffatta modalità procedurale non sia meno favorevole di quelle riguardanti ricorsi simili di natura interna.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. La direttiva 2003/87
5.
L’articolo 1 della direttiva 2003/87, intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:
«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra [nell’Unione], al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
(…)».
6.
L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», così dispone:
«1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…)
(…)
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:
a)
del quantitativo (…) totale annuo di quote [per l’Unione], determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e
b)
del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.
(…)».
7.
L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Misure nazionali di attuazione», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.
(…)».
2. La decisione 2011/278
8.
Ai sensi del suo articolo 1, la decisione 2011/278 stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita armonizzata di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87 a decorrere dal 2013.
9.
L’articolo 7 di tale decisione, intitolato «Rilevazione dei dati di riferimento», prevede quanto segue:
«1. Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87] (…), gli Stati membri rilevano presso il gestore l’insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all’allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l’impianto è stato attivo del periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.
(…)
7. Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l’integrità dei dati.
A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell’impianto, il metodo di compilazione applicato, l’indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l’accuratezza e l’esaustività dei dati forniti.
8. Quando mancano dei dati, gli Stati membri prescrivono all’operatore di motivare adeguatamente queste mancanze.
Gli Stati membri impongono al gestore di sostituire, al più tardi al momento della verifica da parte del responsabile della verifica, i dati mancanti con stime conservative basate sulle migliori pratiche dell’industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti.
(…)».
10.
L’articolo 8 di detta decisione, intitolato «Verifica», prevede quanto segue:
«1. Nel processo di rilevazione di dati ai sensi dell’articolo 7, gli Stati membri accettano unicamente dati che siano stati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica. Il processo di verifica riguarda la relazione metodologica e i parametri notificati di cui all’articolo 7 e all’allegato IV. La verifica riguarda l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza dei dati comunicati dal gestore e sfocerà in un parere sulla verifica che certifica con ragionevole sicurezza che i dati comunicati sono privi di inesattezze materiali.
(…)
4. Gli Stati membri non assegnano quote di emissioni a titolo gratuito ad un impianto i cui dati non sono stati riconosciuti soddisfacenti mediante la verifica.
(…)».
11.
L’articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», così dispone:
«1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.
2. Ai fini di questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito (…)
(…)
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva [2003/87], i fattori di cui all’allegato VI sono applicati al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo quando i processi svolti in questi sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi della decisione 2010/2/UE.
(…)
9. Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
(…)».
12.
Ai sensi dell’articolo 15 di tale decisione, intitolato «Misure nazionali di attuazione»:
«1. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell’articolo 5.
(…)
3. Non appena ricevuto l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l’inclusione di ogni impianto nell’elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013‑2020, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87]. (…)
4. Se la Commissione non rifiuta l’iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013‑2020, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.
(…)».
B. La normativa tedesca
13.
L’articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas‑Emissionshandelsgesetz – TEHG) (legge tedesca sullo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. I pag. 1475; in prosieguo: il «TEHG»), così recita:
«(1) Ai gestori di impianti vengono assegnate quote di emissione a titolo gratuito sulla base dei principi enunciati all’articolo 10 bis (…) della direttiva 2003/87 (…), nella versione vigente, e di quelli enunciati nella decisione 2011/278 (…)
(2) L’assegnazione presuppone la presentazione di una domanda all’autorità competente. La domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito va presentata entro un termine pubblicato dall’autorità competente almeno tre mesi prima della scadenza nel Bundesanzeiger [Gazzetta ufficiale tedesca]. La comunicazione del termine avviene, in ogni caso, dopo l’entrata in vigore del regolamento concernente le norme di assegnazione di cui all’articolo 10. In caso di domanda tardiva non sussiste alcun diritto all’assegnazione a titolo gratuito. Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari per la verifica del diritto. Sempreché il regolamento ai sensi dell’articolo 10 non disponga diversamente, i dati effettivi riportati nella domanda di assegnazione devono essere stati verificati da un responsabile della verifica ai sensi dell’articolo 21.
(3) L’autorità competente calcola i quantitativi provvisori da assegnare, pubblica nel Bundesanzeiger un elenco di tutti gli impianti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge e dei quantitativi da assegnare in via provvisoria e trasmette l’elenco alla Commissione europea. Nel calcolo dei quantitativi provvisori da assegnare si tiene conto soltanto dei dati forniti dal gestore la cui affidabilità sia sufficientemente accertata. (…)
(4) L’autorità competente decide, prima dell’inizio del periodo di scambio, in merito all’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione per un determinato impianto a quei gestori che abbiano presentato domanda entro il termine comunicato ai sensi del paragrafo 2, secondo periodo. Alla procedura di assegnazione si applicano, quanto al resto, le norme della legge sul procedimento amministrativo».
14.
Tramite una pubblicazione nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale federale tedesca (elektronischer Bundesanzeiger, eBAnz AT118 2011 B1, 20 ottobre 2011), la Deutsche Emissionshandelsstelle (autorità tedesca competente per lo scambio di quote di emissione; in prosieguo: la «DEHSt») ha fissato la scadenza del termine previsto all’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG al 23 gennaio 2012.
15.
L’articolo 5 della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (Zuteilungsverordnung 2020 – ZuV 2020) (regolamento tedesco relativo all’assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. I 2011, pag. 1921), intitolato «Rilevazione dei dati di riferimento», prevede, ai sensi del suo paragrafo 1, l’obbligo del gestore dell’impianto di riportare nella domanda di assegnazione a titolo gratuito per impianti esistenti, inter alia, le informazioni generali sull’impianto, le informazioni supplementari sull’impianto, le informazioni generali su ciascun elemento per l’assegnazione e le informazioni supplementari su elementi per l’assegnazione in casi particolari.
III. Procedimento principale e questione pregiudiziale
16.
La INEOS gestisce un impianto di piroscissione destinato alla produzione di prodotti chimici mediante cracking con vapore della nafta ad alte temperature. Tale impianto è soggetto all’obbligo di scambio di quote di emissione a decorrere dal 1o gennaio 2008.
17.
Il 23 gennaio 2012, la INEOS ha chiesto alla DEHSt, per tale impianto, l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del TEHG, per il periodo di scambio 2013‑2020 sulla base del periodo di riferimento 2005‑2008. Il termine per la presentazione di tale domanda era stato fissato alla stessa data, in conformità al paragrafo 2 di detto articolo. Siffatta domanda è stata esaminata da un responsabile della verifica. Essa indicava, segnatamente, che il quantitativo annuo provvisorio di partenza era pari a 547635 quote di emissione da assegnare.
18.
Con decisione del 17 febbraio 2014, la DEHSt ha assegnato alla INEOS 3867032 quote per tale periodo di scambio per quanto riguarda le emissioni dell’impianto in questione, indicando che l’assegnazione era fondata sui dati comunicati dalla INEOS nella sua domanda di assegnazione.
19.
L’11 marzo 2014, la INEOS ha investito la DEHSt di un ricorso amministrativo avverso tale decisione, sostenendo, segnatamente, che quest’ultima avrebbe dovuto tenere conto di determinati dati supplementari nell’ambito del calcolo delle emissioni dirette relative agli anni 2006 e 2007.
20.
Il 3 settembre 2015, la DEHSt ha respinto tale ricorso, adducendo, segnatamente, che i nuovi dati non potevano essere presi in considerazione per la decisione di assegnazione, dal momento che la INEOS li aveva prodotti soltanto nell’aprile del 2015 nell’ambito del ricorso amministrativo, ossia più di tre anni dopo la data di scadenza del termine per presentare la domanda, vale a dire il 23 gennaio 2012. Essa ha affermato che non solo l’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG prevedeva un termine obbligatorio di decadenza, ma anche che la stretta connessione fra il procedimento nazionale e quello europeo di assegnazione ostava a qualsiasi modifica dei dati figuranti nella domanda.
21.
Il 29 settembre 2015, la INEOS ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) un ricorso avverso tale decisione, adducendo, segnatamente, di aver erroneamente omesso di trasmettere taluni dati concernenti le emissioni dirette per gli anni 2006 e 2007, essendo a torto partita dal presupposto che la DEHSt fosse già in possesso di tali dati, mentre l’impianto in questione è stato assoggettato al sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra soltanto a partire dal 1o gennaio 2008. Secondo la INEOS, la DEHSt avrebbe dovuto invitarla ad integrare o a rettificare i dati forniti nell’ambito della domanda di assegnazione.
22.
Secondo il giudice del rinvio, dal momento che il diritto dell’Unione non disciplina espressamente gli effetti giuridici che devono essere collegati ad informazioni fornite da un gestore successivamente alla scadenza del termine previsto dal diritto nazionale per presentare una domanda di assegnazione, occorre chiarire la questione se l’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG, ai sensi del quale non sussiste un diritto all’assegnazione gratuita in caso di domanda tardiva, sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278.
23.
In siffatte circostanze, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli obblighi stabiliti dall’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], nonché le disposizioni della decisione [2011/278], ostino a una normativa di uno Stato membro che, con riguardo al periodo di scambio 2013‑2020, preveda un termine di decadenza sostanziale per le domande di assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti esistenti non presentate tempestivamente, escludendo in tal modo di poter procedere, nella domanda di assegnazione, alla rettifica di errori o all’integrazione di eventuali dati (incompleti), accertati solo successivamente alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro medesimo».
IV. Procedimento dinanzi alla Corte
24.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 14 novembre 2016.
25.
L’INEOS, il governo tedesco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
26.
All’udienza, tenutasi il 14 settembre 2017, erano presenti per svolgere osservazioni orali l’INEOS, l’Ufficio federale per l’ambiente, il governo tedesco e la Commissione.
V. Analisi
27.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, per il periodo di scambio 2013‑2020, un termine di decadenza per la presentazione delle domande di assegnazione gratuita di quote e che esclude pertanto che un gestore possa rettificare o integrare tale domanda dopo la scadenza di siffatto termine.
28.
Sottolineo, in via preliminare, che tale questione viene sollevata in un contesto caratterizzato, da un lato, dall’esistenza di un errore commesso dal gestore in occasione della presentazione della sua domanda di assegnazione a titolo gratuito e, dall’altro, dal desiderio del gestore di rettificare il suo errore al fine di ottenere un numero più elevato di quote a titolo gratuito ( 4 ).
29.
Limiterò il prosieguo della mia esposizione a tale fattispecie. Di conseguenza, non mi pronuncerò sull’ipotesi di un errore commesso dall’autorità competente né su quella di una rettifica intesa a ridurre il numero di quote assegnate gratuitamente. Nonostante il loro interesse, queste altre fattispecie eccedono l’ambito della controversia nel procedimento principale.
30.
Nel prosieguo della mia esposizione, sarò chiamato ad esaminare se il termine di decadenza controverso nel procedimento principale sia contrario al principio di effettività dei diritti conferiti in forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 ( 5 ). Al fine di analizzare tale questione, reputo opportuno, in via preliminare, descrivere nei suoi tratti fondamentali il regime attuato dalla direttiva 2003/87.
A. Sul regime attuato dalla direttiva 2003/87
31.
Il regime attuato dalla direttiva 2003/87 può essere descritto attraverso i suoi obiettivi, i tre obblighi principali imposti ai gestori e i tre modi di acquisizione delle quote di emissione.
1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87
32.
Non reputo necessario dilungarmi sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87, nonostante la loro importanza fondamentale, dal momento che tali obiettivi risultano in maniera chiara dalla legislazione e dalla giurisprudenza dell’Unione.
33.
Si evince dai suoi considerando da 3 a 5 che la direttiva 2003/87 mira ad istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che consenta di contribuire all’adempimento degli impegni dell’Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 6 ), la quale mira alla riduzione di tali emissioni nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico ( 7 ).
34.
Tale obiettivo di riduzione delle emissioni antropiche dei gas a effetto serra si iscrive nella lotta contro i cambiamenti climatici, la quale viene espressamente identificata all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE come uno degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente.
35.
Come si evince, segnatamente, dai considerando 3 e 5 della direttiva 2009/29 ( 8 ), la direttiva 2003/87 dovrebbe contribuire a ridurre, entro il 2020, le emissioni globali di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 20% rispetto ai loro livelli del 1990, secondo criteri di «efficienza economica» ( 9 ).
36.
L’efficienza economica è, infatti, un altro obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/87, come confermato dal suo articolo 1. È questa la ratio del regime di «cap and trade» attuato da tale direttiva. Infatti, la possibilità di vendere le quote («trade»), il cui numero massimo viene fissato per la totalità dei gestori soggetti a tale regime («cap»), dovrebbe favorire le riduzioni di emissioni presso impianti in cui esse possono essere realizzate ad un costo inferiore ( 10 ).
37.
In tal senso, la logica economica del sistema per lo scambio di quote consiste nel far sì che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessarie ad ottenere un risultato ambientale prestabilito avvengano al minor costo possibile. In particolare, permettendo la vendita delle quote assegnate, questo sistema intende stimolare ogni partecipante a detto sistema ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate ( 11 ).
2. I tre obblighi principali imposti ai gestori dalla direttiva 2003/87
38.
Al fine di comprendere appieno come il regime attuato dalla direttiva 2003/87 funzioni nella prassi, è utile descrivere i tre obblighi principali imposti ai gestori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come delimitato dall’articolo 2, paragrafo 1, della medesima.
39.
In primo luogo, i gestori di impianti fissi sono tenuti, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2003/87, a detenere un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, la quale deve essere rilasciata secondo le modalità previste agli articoli da 5 a 8 di tale direttiva ( 12 ).
40.
In secondo luogo, i gestori hanno l’obbligo di monitorare e comunicare le loro emissioni in conformità all’articolo 14 della direttiva 2003/87 ( 13 ). Rilevo, a tal riguardo, che la domanda di autorizzazione deve includere una descrizione delle misure previste per monitorare e comunicare le sue emissioni ( 14 ), e che l’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione solo ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le sue emissioni ( 15 ).
41.
In forza dell’articolo 15 di tale direttiva, le comunicazioni dei gestori devono inoltre essere oggetto di una verifica da parte di un verificatore indipendente ( 16 ).
42.
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87, i gestori sono tenuti, entro il 30 aprile di ogni anno, a «restituire» un numero di quote pari alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente, verificate a norma dell’articolo 15 di tale direttiva. Le quote restituite vengono successivamente cancellate dagli Stati membri.
43.
Tale obbligo rappresenta la chiave di volta del sistema attuato dalla direttiva 2003/87 ( 17 ). La restituzione delle quote di emissione da parte del gestore è stata correttamente descritta come la concretizzazione del «pagamento di un debito ambientale» ( 18 ), ossia il pagamento del debito ambientale contratto dal gestore nel corso dell’anno civile precedente. Per essere più precisi, il gestore è tenuto a restituire una quota per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa nel corso di tale periodo ( 19 ).
44.
Occorre adesso spiegare in che modo, nella prassi, un gestore possa acquisire le quote necessarie per adempiere al suo obbligo annuale di restituzione.
3. I tre modi di acquisizione delle quote di emissione al fine di adempiere all’obbligo annuale di restituzione
45.
Se l’obbligo annuale di restituzione descritto supra genera una domanda per le quote di emissione in capo ai gestori soggetti al regime attuato dalla direttiva 2003/87 ( 20 ), l’offerta di quote può essere scomposta in tre fonti distinte. Esistono infatti tre modi di acquisizione delle quote di emissione; i primi due sono a disposizione di tutti i gestori, il terzo di alcuni soltanto.
46.
Il primo modo di acquisizione consiste nell’acquisto delle quote di emissione presso tutti coloro che detengono tali quote ( 21 ). Siffatte transazioni possono riguardare, per ipotesi, soltanto quote rilasciate in precedenza dagli Stati membri. In tal senso, simili transazioni formano il «mercato secondario» delle quote di emissione.
47.
Gli altri due modi di acquisizione sono, per contro, collegati ai due metodi con i quali le quote vengono concesse dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2003/87, ossia l’assegnazione tramite una vendita all’asta (qualificabile come «mercato primario») e l’assegnazione a titolo gratuito. Questi due metodi di assegnazione sono oggetto di una normativa dettagliata e di un’estrema tecnicità contenuta in tale direttiva e negli atti adottati in esecuzione della medesima, i cui tratti essenziali possono essere riassunti come segue.
48.
In primo luogo, il numero di quote assegnate ogni anno è oggetto di un tetto massimo calcolato per tutta l’Unione ( 22 ). Si tratta di uno degli aspetti essenziali del regime del «cap and trade» attuato dalla direttiva 2003/87. Nella prassi, l’incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per ciascun gestore soggetto a tale regime, dipenderà dal livello di tale tetto massimo ( 23 ).
49.
In applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2003/87, il tetto massimo per le emissioni degli impianti fissi è stato fissato a poco più di due miliardi di quote per il 2013 ( 24 ). Tale tetto massimo diminuisce ogni anno di un fattore lineare pari all’1,74%, il quale è stato calcolato in modo da rispettare l’impegno assunto dall’Unione di ridurre le sue emissioni globali di almeno il 20% entro il 2020, rispetto ai livelli registrati nel 2005 ( 25 ).
50.
In secondo luogo, il numero di quote così limitato, da emettere annualmente, deve essere ripartito fra le quote messe all’asta e le quote assegnate gratuitamente. A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, a decorrere dal 2013, gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente. Pertanto, il numero di quote da mettere all’asta dipende dal numero di quote rilasciate gratuitamente ( 26 ).
51.
In terzo luogo, mi resta da descrivere il regime «generale» ( 27 ) di assegnazione gratuita di quote, previsto all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, il quale rappresenta probabilmente l’aspetto più complesso del regime attuato da tale direttiva. La lettura di detto articolo è idonea, infatti, a scoraggiare i giuristi più agguerriti.
52.
La Corte ha rilevato che l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito era diretta non a concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì ad attenuare l’impatto economico dell’introduzione immediata e unilaterale da parte dell’Unione di un mercato delle quote di emissioni, evitando la perdita di competitività di taluni settori di produzione rientranti in detta direttiva ( 28 ).
53.
Inoltre, l’assegnazione gratuita di quote non sopprime in toto l’incentivo a ridurre le emissioni in capo ai loro beneficiari. La Corte ha sottolineato, a tal riguardo, che l’incentivo a ridurre le emissioni di ogni impianto risiede nel vantaggio che può essere ottenuto dalla diminuzione dei propri bisogni in termini di quote di emissioni, che presentano un valore economico realizzabile tramite la loro vendita, indipendentemente dal fatto che siano state o meno assegnate a titolo gratuito ( 29 ).
54.
Ciò non toglie che le assegnazioni a titolo gratuito diminuiscono l’intensità dell’incentivo ad adottare pratiche intese a ridurre le emissioni, in quanto i gestori che ne beneficiano non devono acquistare la totalità o una parte delle quote che sono tenuti a restituire annualmente. Di conseguenza, e come precisato dall’avvocato generale Kokott, la diminuzione del quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito incentiva la riduzione delle emissioni e contribuisce, di conseguenza, a tutelare l’ambiente e a combattere i cambiamenti climatici, come richiesto dall’articolo 191 TFUE ( 30 ).
55.
L’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87 prevede la soppressione delle assegnazioni gratuite di quote nel 2027, cosicché tutte le quote destinate agli impianti fissi dovranno essere messe all’asta. Devo tuttavia sottolineare che la Commissione sembra avere abbandonato questo lodevole intento introdotto dalla direttiva 2009/29, in quanto la proposta di direttiva di modifica per il quarto periodo (2021-2030) fissa la percentuale delle quote da mettere all’asta al 57% della dotazione globale ( 31 ).
56.
Peraltro, indipendentemente dall’eventuale soppressione, a termine, delle assegnazioni gratuite, l’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 esclude, in ogni caso, taluni impianti fissi dal beneficio di tali assegnazioni, segnatamente gli impianti di produzione di elettricità. Pertanto, tali impianti devono acquistare, sui mercati primario o secondario, tutte le quote necessarie a soddisfare il loro obbligo annuale di restituzione ( 32 ).
57.
Per quanto riguarda gli impianti che beneficiano di assegnazioni gratuite in forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, il procedimento che consente di determinare l’importo di tali assegnazioni può essere suddiviso in tre fasi, le quali conducono, rispettivamente, all’assegnazione di base, all’assegnazione provvisoria e all’assegnazione definitiva ( 33 ).
58.
L’assegnazione di base, in primo luogo, avviene non in base alle emissioni effettive del beneficiario (che si riflettono nell’obbligo di restituzione ( 34 )), bensì in base a «parametri di riferimento» teorici calcolati dalla Commissione a partire dalle emissioni del 10% degli impianti più efficienti, in conformità all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 ( 35 ). Pertanto, per ciascun impianto o sottoimpianto, l’assegnazione di base si ottiene moltiplicando il parametro di riferimento applicabile per il livello storico di attività; quest’ultimo viene determinato sulla base dei dati di riferimento comunicati dai gestori in conformità agli articoli 7 e 9 della decisione 2011/278. Tale calcolo deve essere effettuato dagli Stati membri in forza dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, di tale decisione ( 36 ).
59.
L’assegnazione provvisoria, in secondo luogo, viene calcolata applicando un coefficiente di riduzione all’assegnazione di base in conformità all’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87. Tale coefficiente di riduzione, pari allo 0,8 per il 2013 (riduzione del 20%), diminuisce ogni anno di un importo uguale, raggiungendo lo 0,3 (riduzione del 70%) entro il 2020 ( 37 ).
60.
Devo tuttavia sottolineare che tale riduzione non riguarda tutti gli impianti che beneficiano di assegnazioni gratuite. Infatti, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, non sono soggette a riduzione le assegnazioni a titolo gratuito ai settori esposti a un rischio elevato di delocalizzazione verso paesi terzi in forza degli obblighi ambientali imposti da tale direttiva. In altri termini, tali settori hanno ottenuto una diminuzione dei loro obblighi ambientali a causa dell’esistenza di un rischio di delocalizzazione pudicamente qualificato come «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio». In conformità all’articolo 10 bis, paragrafi da 13 a 18, di tale direttiva, la Commissione ha redatto un lungo elenco di settori o sottosettori di attività che presentano un siffatto rischio di delocalizzazione ( 38 ).
61.
L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278 obbligano gli Stati membri a pubblicare e trasmettere alla Commissione l’elenco degli impianti e sottoimpianti presenti nel loro territorio e che ricadono nell’ambito di applicazione di tale direttiva, precisando per ciascuno di essi l’importo dell’assegnazione di base e quello dell’assegnazione provvisoria ( 39 ), per tutto il terzo periodo (2013‑2020).
62.
La terza ed ultima fase del calcolo consiste nell’eventuale applicazione di un secondo meccanismo di riduzione previsto all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Pertanto, l’assegnazione definitiva equivarrà o all’assegnazione provvisoria (se tale meccanismo non deve essere applicato), o all’assegnazione provvisoria ridotta (nel caso contrario).
63.
Infatti, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri, la Commissione è tenuta ad assicurare che la somma totale delle assegnazioni di base – e non delle assegnazioni provvisorie ( 40 ) – calcolate per gli impianti presenti nel territorio dell’Unione non superi il tetto massimo definito all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 ( 41 ), il quale corrisponde ad una parte della dotazione globale definita all’articolo 9 di detta direttiva ( 42 ).
64.
Qualora tale tetto massimo venga effettivamente superato, la Commissione è tenuta a procedere ad una riduzione proporzionale applicando un «fattore di correzione transettoriale» alle assegnazioni previste dagli Stati membri, il quale corrisponde al rapporto fra detto tetto massimo e la somma delle assegnazioni di base ( 43 ).
65.
Sottolineo che la Commissione ha effettivamente dovuto definire un fattore di correzione transettoriale per il terzo periodo (2013‑2020) ( 44 ). A seguito di tale decisione, gli Stati membri hanno potuto procedere alle assegnazioni definitive applicando tale fattore di correzione – oppure, per essere più precisi, di riduzione – alle assegnazioni provvisorie che non sono state respinte dalla Commissione ( 45 ).
B. Sulla questione sollevata dal giudice del rinvio
66.
Sottolineo, in via preliminare, che la questione sottoposta alla Corte ( 46 ) riguarda non l’obbligo di comunicazione delle emissioni annuali incombente ai gestori in forza dell’articolo 14 della direttiva 2003/87 ( 47 ), quanto piuttosto la rilevazione, da parte degli Stati membri, dei dati di riferimento presso i gestori in conformità all’articolo 7 della decisione 2011/278 ai fini della determinazione del livello storico di attività di cui all’articolo 9 di tale decisione, il quale servirà per il calcolo dell’assegnazione di base ( 48 ).
67.
In tal senso, il problema incontrato dalla INEOS nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale ha origine dalla mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, di dati di riferimento completi per il 2006 e il 2007; ciò ha comportato la riduzione dell’importo dell’assegnazione di base calcolata dall’autorità competente nonché, pertanto, del numero di quote rilasciate gratuitamente alla INEOS ( 49 ).
68.
Al fine di risolvere la questione sollevata, rileverò, in primo luogo, che la direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 non procedono ad un’armonizzazione esaustiva delle modalità procedurali delle domande di assegnazione di quote a titolo gratuito. In secondo luogo, illustrerò i motivi per i quali ritengo che il termine di decadenza e l’impossibilità di apportare rettifiche dopo la scadenza di tale termine, oggetto della controversia di cui al procedimento principale, non siano contrari al principio di effettività, come interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte.
1. Sull’assenza di armonizzazione esaustiva delle modalità procedurali delle domande di assegnazione di quote a titolo gratuito
69.
La INEOS ha sostenuto che la legislazione dell’Unione procede ad un’armonizzazione esaustiva di tutti gli aspetti, inclusi quelli procedurali, relativi alle domande di assegnazione gratuita di quote, cosicché gli Stati membri non disporrebbero di alcun potere discrezionale a tal riguardo. Il governo tedesco e la Commissione hanno contestato tale punto di vista.
70.
Condivido la posizione del governo tedesco e della Commissione. È vero che, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, la Commissione adotta «misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12» (il corsivo è mio). È su tale base che la Commissione ha adottato la decisione 2011/278, e non vi è dubbio, a mio avviso, che tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 10 bis di tale direttiva, proceda ad un’armonizzazione esaustiva degli aspetti sostanziali dell’assegnazione di quote a titolo gratuito ( 50 ), di cui ho delineato i tratti essenziali nelle presenti conclusioni ( 51 ).
71.
Per contro, tali strumenti non contengono alcuna disposizione che disciplini esplicitamente gli aspetti procedurali di tale assegnazione, e segnatamente il termine di presentazione di una domanda di assegnazione gratuita oppure la possibilità di apportarvi rettifiche successivamente alla scadenza di un siffatto termine.
72.
In particolare, l’articolo 7 della decisione 2011/278, che riguarda la rilevazione dei dati di riferimento da parte degli Stati membri, non contiene alcuna precisazione a tal riguardo. L’articolo 7, paragrafo 8, di tale decisione precisa che il gestore deve motivare adeguatamente tutte le «mancanze» e sostituire i «dati in parte disponibili» con stime conservative, senza tuttavia stabilire un procedimento che consenta di rettificare o integrare i dati rilevati. Analogamente, l’articolo 8 di tale decisione, vieta agli Stati membri di accettare dati che non siano stati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica, senza tuttavia fissare un termine o un procedimento di rettifica per i dati non soddisfacenti.
73.
Secondo una giurisprudenza costante, in assenza di armonizzazione esaustiva, le modalità procedurali applicabili rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 52 ).
74.
Per quanto riguarda il principio di equivalenza, non emerge da nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte, né è stato dedotto dinanzi a quest’ultima che il termine di decadenza controverso nel procedimento principale sia contrario a tale principio. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio pronunciarsi al riguardo, come rilevato correttamente dalla Commissione ( 53 ).
75.
Di conseguenza, il prosieguo della mia analisi si concentrerà sulla compatibilità con il principio di effettività del termine di decadenza controverso nel procedimento principale.
76.
Desidero precisare, a tal riguardo, che non mi sembra possibile seguire l’approccio suggerito dalla INEOS, consistente nel valutare «direttamente» la compatibilità del termine di decadenza controverso nel procedimento principale con talune disposizioni della direttiva 2003/87 o della decisione 2011/278.
77.
Risulta infatti dalla summenzionata giurisprudenza che la compatibilità con il diritto dell’Unione di disposizioni procedurali adottate dagli Stati membri deve essere valutata alla luce dei principi di equivalenza e di effettività. Di conseguenza, il tenore delle disposizioni della direttiva 2003/87 o della decisione 2011/278 deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame della compatibilità con il principio di effettività del termine di decadenza di cui al procedimento principale ( 54 ).
2. Sulla compatibilità del termine di decadenza di cui al procedimento principale
78.
In via preliminare, preciso che la Commissione ha suggerito di esaminare separatamente la possibilità per gli Stati membri di stabilire un termine di decadenza per la presentazione delle domande di assegnazione gratuita in forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, da un lato, e l’impossibilità per i gestori di procedere a rettifiche della loro domanda dopo la scadenza di tale termine, dall’altro.
79.
A mio avviso, questi due aspetti sono tuttavia indissociabili, come mostra il testo della questione sollevata ( 55 ). Infatti, l’impossibilità, per la INEOS, nell’ambito del procedimento principale, di integrare o di rettificare la sua domanda di assegnazione a titolo gratuito trova la sua origine nella fissazione, nella normativa nazionale, di un termine di decadenza – e non di un termine indicativo – per l’introduzione di siffatte domande. Di conseguenza, esaminerò questi due aspetti congiuntamente nel prosieguo della mia esposizione.
80.
Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, ciascun caso in cui si ponga la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di tale norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare segnatamente, se necessario, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e quello del regolare svolgimento del procedimento ( 56 ).
81.
Per quanto riguarda, in particolare, l’imposizione, da parte di uno Stato membro, di termini di decadenza, la Corte ha da tempo dichiarato che il principio di effettività non osta a siffatti termini se essi sono «ragionevoli» ( 57 ).
82.
Per quanto riguarda la ragionevolezza dei termini di decadenza, la Corte ha parimenti dichiarato che spetta agli Stati membri determinare, per le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione ( 58 ).
83.
In applicazione di tali principi, la Corte tende a procedere, nella prassi, ad un esame relativamente breve dei termini relativamente lunghi ( 59 ) e ad un esame relativamente lungo dei termini relativamente brevi ( 60 ). In linea di principio, solo questi ultimi sono idonei a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni; ciò giustifica un esame più dettagliato della loro ragionevolezza.
84.
Emerge dagli elementi comunicati dal giudice del rinvio che la data limite per la presentazione delle domande di assegnazione a titolo gratuito, di cui al procedimento principale, era il 23 gennaio 2012, e che tale data era stata oggetto di una pubblicazione ufficiale il 20 ottobre 2011 ( 61 ). Si evince inoltre dalle osservazioni sottoposte dal governo tedesco che tale data era stata parimenti annunciata in un messaggio di posta elettronica indirizzato ai gestori di impianti e in un comunicato stampa, entrambi datati 20 ottobre 2011. Risulta da quanto precede che il termine impartito ai gestori per la presentazione delle loro domande di assegnazione a titolo gratuito era pari a poco più di tre mesi.
85.
Un termine di tre mesi rappresenta un termine relativamente breve ai sensi della summenzionata giurisprudenza ( 62 ), la cui ragionevolezza deve pertanto costituire l’oggetto di un esame più dettagliato.
86.
In primo luogo, il diritto conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione di cui al procedimento principale è il diritto di beneficiare di assegnazioni a titolo gratuito sul fondamento dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278. Occorre pertanto verificare se un termine di decadenza di tre mesi, come quello di cui alla controversia in esame, possa rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto.
87.
Orbene, il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcun elemento che autorizzi a ritenere che un siffatto termine renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente a causa della sua brevità, l’esercizio del diritto di beneficiare di un’assegnazione a titolo gratuito. Ricordo che la presentazione di una siffatta domanda esige la comunicazione, da parte di un gestore come l’INEOS, dei dati di riferimento di cui all’articolo 7 della decisione 2011/278; tali dati devono inoltre essere oggetto di una verifica in conformità all’articolo 8 di tale decisione ( 63 ).
88.
Come correttamente sottolineato dal governo tedesco, la INEOS non ha neppure affermato che tale termine era troppo breve per presentare la sua domanda. Infatti, si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che essa ha omesso, per errore, di trasmettere determinati dati per gli anni 2006 e 2007, supponendo a torto che la DEHSt fosse già in possesso di siffatti dati ( 64 ). Pertanto, la INEOS critica non la durata del termine controverso nel procedimento principale, bensì l’impossibilità di apportare, dopo la scadenza di tale termine, rettifiche ai dati di riferimento comunicati nella domanda iniziale.
89.
A tal riguardo, la Corte ha precisato a più riprese che un termine di decadenza era compatibile, in linea di principio, con il principio di effettività nonostante il fatto che la scadenza di un siffatto termine sia idonea, per natura, ad impedire alle persone interessate di far valere in tutto o in parte i loro diritti ( 65 ). Nel contesto della controversia principale, aggiungo che offrire ai gestori la possibilità di rettificare o modificare la loro domanda dopo la scadenza del termine di decadenza in questione consentirebbe a questi ultimi di eludere l’effetto di decadenza di tale termine.
90.
In secondo luogo, la INEOS ha tratto un argomento dall’obbligo incombente agli Stati membri di fondarsi su dati di riferimento più precisi e completi possibile, in conformità alla direttiva 2003/87 e alla decisione 2011/278. Secondo la INEOS, discenderebbe da tale obbligo che le autorità competenti sono tenute ad escludere qualsiasi modalità procedurale che impedisca di rettificare dati inesatti o di integrare dati mancanti, come il termine di decadenza di cui alla controversia nel procedimento principale, al fine di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.
91.
A tal riguardo, è vero che l’articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278 obbliga gli Stati membri a rilevare dati di riferimento «esaustivi e coerenti» e «caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile». Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 8, nonché l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, di tale decisione, prevedono diversi obblighi che rafforzano il requisito di esattezza dei dati utilizzati per calcolare le assegnazioni a titolo gratuito.
92.
Ricordo, tuttavia, che la valutazione della compatibilità con il principio di effettività, ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni, consiste nello stabilire se il termine di decadenza di cui al procedimento principale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di un diritto conferito ad un gestore come la INEOS.
93.
Orbene, non tutti gli obblighi che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri generano diritti in capo ai singoli ( 66 ). Ciò non avviene, a mio avviso, nel caso dell’obbligo imposto agli Stati membri di rilevare dati di riferimento più esatti possibile. Al contrario, risulta, a mio avviso, dal testo delle summenzionate disposizioni della decisione 2011/278 che il requisito dell’esattezza dei dati di riferimento rientra nella sfera della responsabilità congiunta degli Stati membri e dei gestori.
94.
Di conseguenza, un gestore come la INEOS non è legittimato ad invocare, nei confronti delle autorità nazionali competenti, un asserito diritto all’esattezza dei dati di riferimento al fine di eludere la scadenza di un termine di decadenza. In assenza di un siffatto diritto, occorre respingere la linea argomentativa della INEOS secondo la quale l’impossibilità di rettificare la domanda iniziale dopo la scadenza di un termine di decadenza sarebbe incompatibile con il principio di effettività.
95.
In terzo luogo, ritengo che offrire ai gestori la possibilità di integrare o rettificare i dati di riferimento al fine di ottenere un’assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito potrebbe, in realtà, rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a beneficiare di siffatte assegnazioni, a causa dell’incertezza giuridica che tale possibilità implicherebbe.
96.
Come ho già spiegato nelle presenti conclusioni ( 67 ), il passaggio dall’assegnazione provvisoria all’assegnazione definitiva esige una verifica da parte della Commissione, intesa a garantire che il numero di quote assegnate a titolo gratuito non ecceda il tetto massimo definito all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Se tale tetto massimo viene superato, la Commissione è tenuta a definire un fattore di correzione transettoriale che consentirà di ridurre proporzionalmente l’insieme delle assegnazioni provvisorie previste dagli Stati membri e di determinare in tal modo l’importo delle assegnazioni definitive per ciascun impianto beneficiario all’interno dell’Unione.
97.
Orbene, se la Corte adottasse la posizione della INEOS, ciascuna assegnazione supplementare che intervenga a seguito di una rettifica, da parte di un gestore, dei suoi dati di riferimento, esigerebbe che la Commissione proceda ad una nuova verifica, nonché, se del caso, ad una modifica del fattore di correzione ( 68 ). A parte il fatto che una siffatta modifica non è prevista dalle disposizioni rilevanti della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278, essa comporterebbe una riduzione dell’importo dell’assegnazione definitiva per ciascun beneficiario. In altri termini, il beneficiario di un’assegnazione a titolo gratuito non potrebbe mai considerare come definitivo il numero di quote che gli sono state assegnate.
98.
Come correttamente sottolineato dal governo tedesco e dalla Commissione, una siffatta situazione sarebbe difficilmente conciliabile con il principio di certezza del diritto. Pertanto, essa renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a beneficiare di un’assegnazione a titolo gratuito. In un siffatto contesto, l’effetto di un termine di decadenza come quello di cui al procedimento principale è esattamente quello di preservare la certezza del diritto a vantaggio di tutte le persone interessate. Come precisato a più riprese dalla Corte, la fissazione dei termini di decadenza soddisfa, in linea di principio, l’esigenza di effettività, dal momento che essa configura un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione di cui trattasi ( 69 ).
99.
In quarto luogo, offrire la possibilità ai gestori di modificare la loro domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito non mi sembra conciliabile con il procedimento stabilito dall’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e dalla decisione 2011/278 per determinare l’esistenza e la portata del diritto a beneficiare di una siffatta assegnazione.
100.
Come ho già spiegato nelle presenti conclusioni ( 70 ), lo svolgimento di tale procedimento è progressivo, nella misura in cui ciascuna fase del calcolo deve essere chiusa prima di procedere alla fase successiva. Orbene, l’approccio proposto dalla INEOS, il quale consentirebbe ai gestori di rettificare o integrare i loro dati di riferimento senza alcuna considerazione del termine, equivarrebbe, in sostanza, a mantenere aperta a tempo indefinito la prima fase del calcolo, ossia la determinazione dell’assegnazione di base sul fondamento del livello storico di attività e del parametro di riferimento applicabile ( 71 ). Pertanto, l’assegnazione provvisoria (seconda fase) e l’assegnazione definitiva (terza fase) dovrebbero costituire l’oggetto di un nuovo calcolo in occasione di ciascuna rettifica dei dati di riferimento.
101.
A mio avviso, un siffatto approccio sarebbe incompatibile con il corretto svolgimento di tale procedimento, in quanto implicherebbe un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri e per la Commissione ( 72 ).
102.
In quinto luogo, e laddove necessario, sottolineo che l’interpretazione che propongo è conforme all’obiettivo principale perseguito dal regime attuato dalla direttiva 2003/87, ossia la protezione dell’ambiente attraverso una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
103.
Infatti, tale interpretazione consiste nell’escludere la possibilità per i gestori di rettificare o integrare i loro dati di riferimento al fine di ottenere un’assegnazione supplementare di quote. Nella prassi, tale assegnazione darà luogo a situazioni di «sotto‑assegnazione» nei confronti dei gestori che avrebbero potuto ricevere un numero più elevato di quote a titolo gratuito se la loro domanda fosse stata redatta correttamente. Di conseguenza, tali gestori dovranno acquistare un numero più elevato di quote per adempiere al loro obbligo di restituzione; ciò aumenterà l’incentivo, per essi, a ridurre le loro emissioni ( 73 ).
VI. Conclusione
104.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale posta dal Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania):
L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, come modificata dalla decisione 2012/498/UE della Commissione del 17 agosto 2012, in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, per il periodo di scambio 2013‑2020, un termine di decadenza per la presentazione delle domande di assegnazione di quote a titolo gratuito e che esclude in tal modo che un gestore possa rettificare o integrare tale domanda dopo la scadenza di siffatto termine, a condizione che tale modalità procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi simili di natura interna.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).
( 3 ) Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130 pag. 1), come modificata dalla decisione 2012/498/UE della Commissione, del 17 agosto 2012 (GU 2012, L 241, pag. 52) (in prosieguo: la «decisione 2011/278»).
( 4 ) V. paragrafi da 19 a 21 delle presenti conclusioni.
( 5 ) V. paragrafi da 78 a 103 delle presenti conclusioni.
( 6 ) Decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU 1994, L 33, pag. 11). Il protocollo di Kyoto riguardava unicamente il periodo 2008‑2012 in applicazione del suo articolo 3. V. decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU 2002, L 130, pag. 1).
( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk (C‑460/15, EU:C:2017:29, punto 28).
( 8 ) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU 2009, L 140, pag. 63).
( 9 ) Sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 81).
( 10 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a. (C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 49): «[c]ome previsto all’articolo 1 di tale direttiva, il sistema di incentivazione alla riduzione delle emissioni [è] valid[o] in termini di costi e di efficienza economica, dal momento che il produttore può decidere o di investire in tecnologie più efficienti quanto all’emissione di quantità inferiori di gas ad effetto serra, o di utilizzare un numero superiore di quote di emissioni ovvero, ancora, di diminuire la propria produzione, scegliendo l’opzione economicamente più vantaggiosa».
( 11 ) Sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 32); del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk (C‑460/15, EU:C:2017:29, punto 29), nonché dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange (C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 22).
( 12 ) V., a tal riguardo, sentenza del 28 luglio 2016, Vattenfall Europe Generation (C‑457/15, EU:C:2016:613, punto 29). Ai sensi dell’articolo 3 nonies della direttiva 2003/87, il capo 3 di detta direttiva non si applica alle attività di trasporto aereo. Pertanto, tale obbligo di autorizzazione, sancito in detto capo 3, non riguarda siffatte attività.
( 13 ) L’articolo 14 della direttiva 2003/87 prevede l’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. La Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 601/2012, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), il quale si applica dal 1o gennaio 2013 in forza del suo articolo 77.
( 14 ) Articolo 5, primo comma, lettera d), della direttiva 2003/87.
( 15 ) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.
( 16 ) In conformità all’articolo 15 della direttiva 2003/87, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 600/2012, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate‑chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 1), il quale si applica dal 1o gennaio 2013 in forza del suo articolo 78. La Corte ha rilevato che la verifica delle comunicazioni delle emissioni costituisce una condizione indispensabile per la restituzione delle quote. Infatti, il gestore la cui comunicazione non sia stata verificata e riconosciuta conforme non può trasferire quote fino a quando una comunicazione da parte sua non sia riconosciuta conforme (v. sentenza del 29 aprile 2015, Nordzucker,C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 32).
( 17 ) V., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka (C‑203/12, EU:C:2013:664, punto 25); del 29 aprile 2015, Nordzucker (C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 29), nonché del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk (C‑460/15, EU:C:2017:29, punto 30).
( 18 ) C. Cheneviere, Le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Lutter contre les changements climatiques sans sacrifier l’égalité et la libre concurrence dans le marché intérieur, tesi di dottorato, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2017, pag. 24.
( 19 ) V. definizione della nozione di «quota» all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, di tale direttiva.
( 20 ) Tale domanda è alimentata parimenti da qualsiasi altra persona che desideri realizzare un investimento finanziario attraverso l’acquisizione di siffatte quote.
( 21 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le quote devono poter essere trasferite segnatamente fra persone all’interno dell’Unione.
( 22 ) Gli articoli 3 quater e 9 della direttiva 2003/87 prevedono due tetti massimi distinti per le attività di trasporto aereo e per gli impianti fissi. Per esigenze di chiarezza, limiterò l’esposizione che segue agli impianti fissi, poiché le attività di trasporto aereo non sono oggetto della controversia di cui al procedimento principale.
( 23 ) L’incentivo a ridurre le emissioni sarà tanto più forte quanto più esiguo è il numero di quote disponibili. A livello di emissioni costante, una diminuzione del numero delle quote disponibili comporterà un aumento del prezzo della quota; ciò dovrebbe aumentare l’incentivo dei gestori a ridurre le loro emissioni. La Corte ha precisato, a tal riguardo, che l’impatto del sistema di scambio di quote sulla protezione dell’ambiente dipende dal rigore con cui viene stabilita la quantità totale di quote concesse, la quale costituisce il limite globale delle emissioni autorizzate dal detto sistema (sentenza del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C‑203/12, EU:C:2013:664, punto 26).
( 24 ) Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa per l’Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell’ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU 2010, L 279, pag. 34), come modificata dalla decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013 (GU 2013, L 240, pag. 27).
( 25 ) V. considerando 13 e 14 della direttiva 2009/29. In termini assoluti, la diminuzione annua è dell’ordine di 38264246 quote, cosicché il tetto massimo sarà pari a 1816452135 quote nel 2020. V. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, del 1o febbraio 2017, COM(2017) 48 final, pag. 10.
( 26 ) Una volta determinato il numero di quote destinato ad essere messo all’asta, esso viene ripartito fra gli Stati membri in funzione dei tre criteri stabiliti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Gli Stati membri determinano la destinazione dei proventi risultanti da tali aste, ma il loro potere discrezionale al riguardo è limitato dall’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva. Nel 2015, 632725500 quote sono state vendute all’asta nell’Unione per un importo cumulativo di EUR 4,9 miliardi. V. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, del 1o febbraio 2017, COM(2017) 48 final, pag. 16 e 17.
( 27 ) Poiché non sono oggetto del procedimento principale, non esaminerò i regimi «speciali» di assegnazione gratuita di quote previsti dalla direttiva 2003/87, come quelli previsti per i nuovi entranti (articolo 10 bis, paragrafo 7), i progetti dimostrativi (articolo 10 bis, paragrafo 8) o l’ammodernamento della produzione di energia elettrica (articolo 10 quater).
( 28 ) Sentenza del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a. (C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punti 39 e 45).
( 29 ) Sentenza del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a. (C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 55). Infatti, da un lato, il numero di quote che un gestore riceve a titolo gratuito può essere insufficiente a soddisfare il suo obbligo di restituzione annuale, cosicché egli sarà obbligato ad acquistare il numero mancante di quote sul mercato primario o sul mercato secondario. Dall’altro, un gestore ha la facoltà di rivendere le sue quote eccedentarie sul mercato secondario, incluse quelle ricevute gratuitamente.
( 30 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2015:754, paragrafo 63).
( 31 ) V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del 15 luglio 2015, COM(2015) 337 final. Viene proposto di aggiungere il seguente comma all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, ossia «[d]al 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri è del 57%» (pag. 19). Viene inoltre proposta la soppressione, all’articolo 10 bis, paragrafo 11, di tale direttiva, della formulazione «in vista della (…) completa cessazione [delle quote gratuite] nel 2027» (pag. 22). V., a tal riguardo, le spiegazioni fornite al considerando 6 (pag. 15).
( 32 ) Il considerando 19 della direttiva 2009/29 precisa che tale esclusione è stata giustificata dalla capacità degli impianti di produzione di elettricità di trasferire il costo delle quote sui consumatori, anche qualora tali quote siano state assegnate gratuitamente. La Corte ha rilevato a tal riguardo che la pressione concorrenziale non era stata abbastanza forte per limitare la ripercussione del valore delle quote di emissioni sui prezzi dell’elettricità, portando così i produttori di elettricità a realizzare utili eccezionali (sentenza del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a., C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 40). L’articolo 10 quater della direttiva 2003/87 istituisce cionondimeno un regime derogatorio consentendo l’assegnazione di quote a titolo gratuito ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica.
( 33 ) Questa terminologia viene segnatamente utilizzata dalla Commissione nella «Guidance Document n. 2 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 – Guidance on allocation methodologies», 29 giugno 2011, pag. 23, disponibile all’indirizzo .
( 34 ) V. paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.
( 35 ) In sostanza, «[i] parametri di riferimento corrispondono a un determinato quantitativo di emissioni (…) che la Commissione riconosce come necessario per la produzione di una determinata quantità del prodotto di volta in volta considerato», v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2015:754, paragrafo 40). Per quanto riguarda l’uso di tali parametri di riferimento, v. sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punti da 61 a 71).
( 36 ) V. sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 61), nonché dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke (C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 26).
( 37 ) Tali coefficienti di riduzione sono indicati all’allegato VI della decisione 2011/278, in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, di tale decisione.
( 38 ) Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10). Tale decisione è stata abrogata, con effetto a partire dal 1o gennaio 2015, dalla decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU 2014, L 308, pag. 114).
( 39 ) V. articolo 15, paragrafo 2, lettere e) e f), della decisione 2011/278.
( 40 ) V. articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, della decisione 2011/278 («senza applicare i fattori di cui all’allegato VI»). V., inoltre, «Guidance Document n. 2 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 – Guidance on allocation methodologies», pag. 23: «Although [the basic allocation] does not necessarily reflect the preliminary amount allocated to installations, it should be included in the [national implementation measures] as it will be used for the determination of the cross-sectoral reduction factor (nonostante [l’assegnazione di base] non rifletta necessariamente il quantitativo preliminare assegnato agli impianti, essa dovrebbe essere inclusa nelle [misure nazionali di esecuzione] poiché verrà utilizzata per la determinazione del fattore di correzione transettoriale)». La precisazione è importante sul piano aritmetico, in quanto la somma delle assegnazioni provvisorie è inferiore, per definizione, alla somma delle assegnazioni di base.
( 41 ) V. articolo 10, paragrafo 9, primo comma, e articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278. V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2015:754, segnatamente paragrafi da 44 a 60), nonché sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311).
( 42 ) V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
( 43 ) Per fare un esempio numerico semplificato, se la somma delle assegnazioni di base è pari a 100 e il tetto massimo è 90, la Commissione è tenuta ad applicare un fattore di correzione transettoriale dello 0,9 alle assegnazioni provvisorie progettate dagli Stati membri.
( 44 ) Tale fattore è stato stabilito una prima volta nella decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 (GU 2013, L 240, pag. 27). Questo primo fattore è stato tuttavia annullato dalla Corte nella sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311). Dando seguito a tale sentenza, la Commissione ha istituito un nuovo fattore di correzione adottando la decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448 per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2017, L 19, pag. 93). Tale fattore è pari all’89,207101% per il 2013. Esso diminuirà successivamente ogni anno – il che implica una riduzione più significativa delle assegnazioni provvisorie – raggiungendo il 78,009186% nel 2020.
( 45 ) V., a tal riguardo, articoli 1 e 2, nonché allegato I della decisione 2013/448.
( 46 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
( 47 ) V. paragrafi da 40 a 42 delle presenti conclusioni. L’ipotesi di una sottostima delle emissioni è stata esaminata dalla Corte nella sentenza del 29 aprile 2015, Nordzucker (C‑148/14, EU:C:2015:287, punti 27 e segg.).
( 48 ) V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
( 49 ) V. paragrafi da 19 a 21 delle presenti conclusioni. Tale sotto‑assegnazione può causare un pregiudizio finanziario alla INEOS o in quanto quest’ultima deve acquistare più quote per adempiere al suo obbligo annuale di restituzione o in quanto essa non può vendere sul mercato secondario le quote eccedentarie che avrebbe potuto ricevere a titolo gratuito.
( 50 ) V. sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione (C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punti da 52 a 55).
( 51 ) V. paragrafi da 51 a 65 delle presenti conclusioni.
( 52 ) V., segnatamente, sentenze del 7 gennaio 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 67); del 26 novembre 2015, MedEval (C‑166/14, EU:C:2015:779, punto 37), e del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29).
( 53 ) V., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani (C‑261/95, EU:C:1997:351, punti 33 e 40), nonché dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557, punti 90 e 91).
( 54 ) V. paragrafi da 90 a 103 delle presenti conclusioni.
( 55 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni (in particolare l’espressione «escludendo in tal modo»).
( 56 ) V., segnatamente, sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 14); del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 42), e del 21 dicembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, punto 97).
( 57 ) V., segnatamente, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe‑Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5); del 16 dicembre 1976, Comet (45/76, EU:C:1976:191, punto 17), nonché del 29 ottobre 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731, punto 28).
( 58 ) Sentenze del 29 ottobre 2009, Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punto 48); dell’8 luglio 2010, Bulicke (C‑246/09, EU:C:2010:418, punto 36), e del 21 dicembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, punto 98).
( 59 ) V., segnatamente, sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani (C‑261/95, EU:C:1997:351, punto 29), termine di un anno; del 15 settembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, punto 35), termine di tre anni; del 28 novembre 2000, Roquette Frères (C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 24), termine da quattro a cinque anni; del 24 settembre 2002, Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, punto 34), termine di tre anni; dell’8 maggio 2008, Ecotrade (C‑95/07 e C‑96/07, EU:C:2008:267, punto 48), termine di due anni; del 15 aprile 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193, punto 29), termine di tre anni; dell’8 settembre 2011, Q‑Beef e Bosschaert (C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 37), termine di cinque anni, nonché del 28 luglio 2016, Astone (C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 38), termine di due anni.
( 60 ) V., segnatamente, sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, punti da 16 a 21), termine di 60 giorni; del 27 febbraio 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109, punti da 54 a 61), termine di 60 giorni; del 17 giugno 2004, Recheio‑Cash & Carry (C‑30/02, EU:C:2004:373, punti da 19 a 22), termine di 90 giorni; del 29 ottobre 2009, Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punti da 60 a 67), termine di quindici giorni; dell’8 luglio 2010, Bulicke (C‑246/09, EU:C:2010:418, punti da 37 a 42), termine di due mesi; del 12 luglio 2012, EMS‑Bulgaria Transport (C‑284/11, EU:C:2012:458, punti da 52 a 64), termine da tre a quattro mesi; del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punti da 43 a 49), termine di quindici giorni, e del 21 dicembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, punti da 99 a 106), termine di tre mesi.
( 61 ) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
( 62 ) V. giurisprudenza citata alla nota 60.
( 63 ) I dati di riferimento riconosciuti come soddisfacenti dal responsabile della verifica vengono successivamente moltiplicati per il parametro di riferimento applicabile per calcolare l’assegnazione di base. V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
( 64 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
( 65 ) V., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2000, Preston e a. (C‑78/98, EU:C:2000:247, punto 34); del 28 novembre 2000, Roquette Frères (C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 25); del 18 settembre 2003, Pflücke (C‑125/01, EU:C:2003:477, punto 35), nonché dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert (C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 36).
( 66 ) V., in tal senso e per quanto attiene all’obbligo di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sentenza del 15 gennaio 1986, Hurd (44/84, EU:C:1986:2, punti da 46 a 49).
( 67 ) V. paragrafi da 62 a 65 delle presenti conclusioni.
( 68 ) Preciso che non mi sembra possibile, alla luce del testo dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, procedere ad una siffatta assegnazione supplementare senza che la Commissione verifichi se il tetto massimo previsto in tale disposizione venga superato e, se del caso, senza che essa modifichi il fattore di correzione transettoriale.
( 69 ) V., segnatamente, sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani (C‑261/95, EU:C:1997:351, punto 28); del 17 giugno 2004, Recheio – Cash & Carry (C‑30/02, EU:C:2004:373, punto 18); dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert (C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 36), nonché del 21 dicembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, punto 98).
( 70 ) V. paragrafi da 57 a 65 delle presenti conclusioni.
( 71 ) V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
( 72 ) A titolo illustrativo, e stando alle cifre prodotte dal governo tedesco, ogni modifica del fattore di correzione transettoriale esigerebbe l’emendamento di quasi 9000 decisioni di assegnazione. Nello stesso ordine di idee, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti da 64 a 69), che il trattamento differenziato del settore siderurgico – incluso nel sistema istituito dalla direttiva 2003/87 fin dalla sua attuazione – e del settore chimico – inizialmente escluso – era giustificato alla luce degli oneri amministrativi e del rischio per il buon funzionamento del sistema che l’inclusione immediata di quest’ultimo settore avrebbe implicato.
( 73 ) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.