CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 23 gennaio 2018 ( 1 )
Causa C‑635/16 P
Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Determinazione dell’oggetto del ricorso – Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) – Programma dell’Unione “Meccanismo per collegare l’Europa” (MCE) – Informazione concernente una decisione con la quale viene respinta una proposta presentata a seguito dell’invito di presentare proposte nell’ambito dell’MCE – Tutela giurisdizionale effettiva»
I. Introduzione
1.
La causa in esame mostra con evidenza i problemi che possono scaturire per il ricorrente dal fatto che la Commissione europea si avvalga di un’agenzia, nella specie l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (Innovation and Networks Executive Agency; in prosieguo: l’«INEA»), nell’ambito dell’espletamento delle sue funzioni.
2.
Ciò vale in particolare allorché, come nel caso in esame, la comunicazione sia carente: da parte dell’INEA e da parte della Commissione nei confronti dell’interessato ma anche fra la Commissione e l’INEA.
3.
La ricorrente aveva presentato una voluminosa domanda di finanziamento per un importo pari a EUR 20 milioni. Né la Commissione né l’INEA hanno comunicato separatamente alla ricorrente la decisione con la quale siffatta domanda era stata implicitamente respinta. Tale decisione della Commissione, che istituisce l’elenco delle proposte selezionate, è stata adottata il 31 luglio 2015 ed è stata messa online soltanto tre mesi dopo.
4.
Invece di procedere alla suddetta comunicazione, l’INEA aveva inviato alla ricorrente, il 17 luglio 2015 – ossia due settimane prima della data della decisione della Commissione – un’e‑mail, con cui informava la ricorrente al riguardo e indicava i motivi della mancata inclusione della proposta di quest’ultima nell’elenco provvisorio dei progetti per i quali viene assegnato un finanziamento. L’INEA aveva inserito in tale comunicazione un’informazione fuorviante sui mezzi di ricorso disponibili – come ammesso con rammarico anche dalla Commissione – dando l’impressione che la Commissione avesse già adottato la propria decisione, il cui termine di impugnazione sarebbe iniziato a decorrere.
5.
È evidente che è stata tale e‑mail a provocare il ricorso della ricorrente e a ingenerare nella medesima una certa confusione, come dimostra il fatto che il ricorso è diretto avverso «la decisione della Commissione del 17 luglio 2015» – ossia la data dell’e‑mail – e che l’atto impugnato non viene definito in maniera uniforme nell’atto di ricorso. La Commissione si è difesa sollevando l’eccezione di irricevibilità. Senza esaminare in dettaglio l’oggetto del ricorso, il Tribunale, con ordinanza dell’11 ottobre 2016 ( 2 ), ha considerato che il ricorso fosse rivolto avverso l’e‑mail e ha accolto l’eccezione di irricevibilità della Commissione: la Commissione non sarebbe l’autore dell’atto impugnato e l’atto impugnato rivestirebbe unicamente carattere provvisorio.
6.
Tale ordinanza del Tribunale viene contestata con la presente impugnazione. Quest’ultima offre alla Corte l’occasione di sottolineare l’importanza di una corretta interpretazione della domanda di ricorso ai fini della realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò vale, non da ultimo, alla luce del fatto che, nel caso di specie, il soggetto di diritto è stato «condotto su una falsa pista» proprio da una carente comunicazione.
7.
A titolo integrativo, occorre sottolineare che nel frattempo la ricorrente ha proposto un altro ricorso dinanzi al Tribunale, con il quale ha riformulato le proprie conclusioni. Essa chiede ivi l’annullamento della «decisione di esecuzione (…) della Commissione, del 31 luglio 2015, che istituisce un elenco di proposte selezionate (…)» ( 3 ). Anche in tale procedimento la Commissione ha sollevato l’eccezione di irricevibilità, adducendo questa volta la tardività del ricorso. Anche qualora non dovesse trattarsi di un elemento rilevante ai fini della valutazione della presente impugnazione, esso sottolinea tuttavia ulteriormente l’importanza di una corretta interpretazione della domanda di ricorso ai fini della realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva. Nel caso di specie, essa avrebbe reso superfluo un ulteriore ricorso ed eviterebbe, in definitiva, che, nonostante due ricorsi, non venga eventualmente affatto esaminata in giudizio la legittimità sostanziale dell’azione della Commissione.
II. Contesto normativo
8.
Il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( 4 ), istituisce il quadro normativo per la creazione e il funzionamento delle agenzie esecutive. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, conferisce alla Commissione la possibilità di istituire un’agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le agenzie esecutive sono munite di personalità giuridica. L’articolo 6 illustra i compiti che la Commissione può affidare alle agenzie esecutive; vengono esclusi quelli che implicano l’esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche. I dettagli di tale incarico devono essere definiti in un atto di delega.
9.
Sulla base del regolamento (CE) n. 58/2003, tramite la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 ( 5 ), è stata istituita l’INEA. Succeduta giuridicamente all’agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, all’INEA è stata affidata, in particolare, la gestione di determinate parti del programma dell’Unione «Meccanismo per collegare l’Europa» (Connecting Europe Facility; in prosieguo: l’«MCE»).
10.
Il programma dell’Unione MCE mira ad accelerare gli investimenti nelle reti transeuropee. I mezzi a disposizione a tal fine nel settore dei trasporti ammontano, per il periodo 2014‑2020, a EUR 22 miliardi ( 6 ).
11.
L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce l’MCE e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 ( 7 ), prevede quanto segue:
«Concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione
1. A seguito di ogni invito a presentare proposte (…), la Commissione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25, fissa l’ammontare dell’assistenza finanziaria concessa ai progetti selezionati o a parti di essi. (…)
2. La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un’assistenza finanziaria».
12.
L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013 prevede che la Commissione venga assistita da un comitato di coordinamento dell’MCE.
13.
In relazione alla procedura di esame, l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 rimanda all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 8 ), il quale stabilisce quanto segue:
«1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere. (…)
2 Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione».
14.
Il considerando 11 del regolamento (UE) n. 182/2011, sottolinea che la procedura di esame dovrebbe garantire «che gli atti di esecuzione non possano essere adottati dalla Commissione se non sono conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali (…)».
15.
La decisione C(2013) 9235 final della Commissione, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all’INEA ai fini dell’esecuzione di compiti connessi all’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di trasporto, energia e telecomunicazioni e in materia di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti e dell’energia, tra cui l’impiego di stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione, specifica i rispettivi compiti della Commissione e dell’INEA.
16.
L’articolo 5 della decisione, intitolato «Compiti riservati alla Commissione», stabilisce, al paragrafo 2, che l’INEA non assume, in particolare, i seguenti compiti:
«(…) l’adozione di decisioni di sovvenzione nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, nonché eventuali modifiche di tali decisioni, (…)».
L’allegato I, lettera B, della decisione, prevede che all’INEA vengano assegnati i seguenti compiti:
«(…)
a)
l’esecuzione delle operazioni e dei procedimenti che sfociano nell’adozione delle decisioni della Commissione di attribuzione e sovvenzione e nella conclusione delle convenzioni di sovvenzione, nonché la gestione delle corrispondenti decisioni e convenzioni:
–
(…)
–
informazione dei candidati respinti e idonei riguardo alle decisioni di attribuzione della Commissione (…)».
III. Contesto dell’impugnazione
17.
La ricorrente, la Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (in prosieguo: la «ricorrente»), è un’impresa con sede nei Paesi Bassi, che gestisce una flotta di 50 navi da carico.
A. Fatti e procedimento principale
18.
L’11 settembre 2014 l’INEA invitava a presentare proposte nel campo dell’MCE nel settore dei trasporti. Una priorità delle proposte doveva risiedere nella promozione di misure ecocompatibili nell’ambito dello sviluppo di «autostrade del mare» (motorways of the Sea) ( 9 ).
19.
Il 25 febbraio 2015 la ricorrente presentava una proposta, che consisteva, in particolare, nel munire di sistemi antiinquinamento venticinque delle sue navi utilizzate sulle autostrade del mare nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.
20.
La selezione delle proposte è stata fatta in un procedimento in due fasi: una prima fase di selezione esterna ad opera di periti indipendenti, seguita da una fase di selezione interna, sotto la guida della competente direzione generale della Commissione. L’elenco delle proposte selezionate in esito a tale procedimento è stato poi presentato al comitato di coordinamento dell’MCE di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1316/2013, il quale ha espresso parere positivo.
21.
Il 17 luglio 2015 la ricorrente ha ricevuto dall’INEA un’e-mail (in prosieguo: l’«e‑mail del 17 luglio 2015») dal seguente contenuto:
«(…) la valutazione delle proposte ammissibili è stata espletata e la Commissione ha redatto un elenco di proposte selezionate per ricevere il sostegno finanziario dell’Unione. Il 10 luglio 2015 il comitato di coordinamento dell’MCE dei rappresentanti degli Stati membri ha espresso parere positivo in relazione a tale elenco provvisorio.
Siamo dispiaciuti di doverle comunicare che la Sua domanda non è stata presa in considerazione nel succitato procedimento, per i seguenti motivi:
[segue elencazione dei motivi]
Si stanno ora predisponendo le procedure per l’adozione di una decisione da parte della Commissione europea riguardante la selezione e l’erogazione di sovvenzioni (…). Nel caso improbabile in cui l’adozione di tale decisione comporti modifiche in relazione alla Sua proposta, verrà informata separatamente via e-mail.
(…)
Qualsiasi [domanda, risposta o reclamo] non ha né il fine né l’effetto di prorogare il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione comunicata tramite il presente messaggio, ricorso che deve essere presentato entro 2 mesi dal ricevimento del messaggio stesso. [Segue il riferimento al Tribunale dell’Unione europea quale organo giurisdizionale competente, corredato dall’indicazione dell’indirizzo] (…)».
22.
Il 31 luglio 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2015) 5274 final, che istituisce un elenco di proposte selezionate in esito all’invito a presentare proposte dell’11 settembre 2014 sulla base del programma pluriennale di lavoro per ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione europea nel settore trasporti del meccanismo per collegare l’Europa (in prosieguo: la «decisione di esecuzione del 31 luglio 2015). Tale decisione stabilisce nel suo unico articolo quanto segue:
«L’elenco, figurante in allegato, dei progetti selezionati di interesse comune nel settore dell’MCE ammessi a beneficiare di un’assistenza finanziaria dell’Unione europea, nonché i costi ammissibili totali ivi stimati delle misure, la percentuale dell’assistenza finanziaria rispetto ai costi ammissibili totali stimati e i rispettivi tetti massimi dell’assistenza finanziaria, sono approvati».
23.
Il progetto della ricorrente non figura nell’elenco dei progetti selezionati.
24.
La decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 è stata pubblicata il 12 ottobre 2015 sul sito Internet della Direzione generale MOVE della Commissione e il 14 ottobre 2015 sul sito Internet dell’INEA.
B. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
25.
Il 25 settembre 2015 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto a ottenere l’annullamento della «decisione della Commissione, del 17 luglio 2015, recante rigetto della [sua] proposta». Il ricorso è stato iscritto a ruolo col numero T‑564/15.
26.
La ricorrente ha dedotto due motivi. Da un lato, essa addebita alla Commissione un manifesto errore di valutazione in sede di apprezzamento della sua proposta. Dall’altro, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento, in quanto non ha selezionato la proposta della ricorrente, mentre ha selezionato altre proposte simili, senza che fosse ravvisabile un motivo per tale disparità di trattamento.
27.
Il 18 dicembre 2015, con atto separato, la Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità. Tale atto è stato notificato alla ricorrente il 12 febbraio 2016.
28.
La Commissione ha fondato l’eccezione di irricevibilità su due argomenti. In primo luogo, l’e‑mail controversa del 17 luglio 2015 sarebbe un atto preparatorio e pertanto un atto non impugnabile. In secondo luogo, il ricorso non potrebbe essere rivolto contro la Commissione, in quanto non essa, bensì l’INEA, sarebbe l’autore dell’atto impugnato.
29.
Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2016 sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente fa valere che l’e‑mail del 17 luglio 2015 la informava in merito alla decisione definitiva della Commissione di respingere la sua proposta, o quantomeno così poteva essere interpretata. È vero che l’e‑mail del 17 luglio 2015 è stata spedita dall’INEA; tuttavia, contiene unicamente la comunicazione di una decisione della Commissione, contro la quale è rivolto il ricorso. Inoltre, il suo ricorso deve comunque essere inteso nel senso di comprendere anche la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015. La ricorrente ha pertanto chiesto il rigetto dell’eccezione di irricevibilità della Commissione.
30.
Nell’ordinanza emessa nella fase scritta del procedimento, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità della Commissione e ha pertanto respinto il ricorso in quanto irricevibile (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») ( 10 ).
31.
Al punto 9 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale riporta le conclusioni della ricorrente come se fossero rivolte contro l’«e‑mail del 17 luglio 2015». Prendendo le mosse da siffatta interpretazione della domanda di ricorso, il Tribunale perviene alla conclusione che il ricorso proposto nei confronti della Commissione è irricevibile, in quanto l’e‑mail del 17 luglio 2015 non proviene dalla Commissione, bensì dall’INEA. Il ricorso è irricevibile anche perché non è rivolto avverso una decisione definitiva. La decisione definitiva è solo la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015. Infine, il ricorso non può neanche essere integrato a posteriori così da comprendere anche la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
IV. Impugnazione e conclusioni delle parti
32.
Con atto dell’8 dicembre 2016, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza impugnata e chiede che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
rinviare la causa al Tribunale, e
–
condannare la Commissione alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale.
33.
Con atto del 16 febbraio 2017, la Commissione chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare la ricorrente alle spese.
34.
Dinanzi alla Corte si è svolta la fase scritta del procedimento.
V. Valutazione
35.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando il ricorso irricevibile, perché diretto contro la Commissione, che non è l’autore dell’atto impugnato. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un altro errore di diritto dichiarando il ricorso irricevibile, perché l’atto impugnato non costituisce un atto definitivo. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rifiutandosi di interpretare il ricorso di annullamento nel senso di comprendere la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
36.
Propongo di esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo d’impugnazione e dichiarare che il ricorso era rivolto non avverso l’e‑mail dell’INEA, bensì avverso la decisione di esecuzione della Commissione del 31 luglio 2015. Su tale base, l’ordinanza impugnata deve essere annullata. Il secondo motivo d’impugnazione, pertanto, non è più rilevante. Anzitutto, tuttavia, esaminerò le eccezioni di irricevibilità dell’impugnazione sollevate dalla Commissione.
A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione
37.
La Commissione fa valere che l’impugnazione è complessivamente irricevibile, perché, reiterando gli argomenti dedotti in primo grado e introducendo elementi di fatto nuovi, essa mirerebbe ad una nuova valutazione da parte della Corte.
38.
Tale linea argomentativa non mi convince.
39.
Secondo una giurisprudenza costante, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della decisione del Tribunale oggetto di impugnazione, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dalle suddette disposizioni un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi ( 11 ).
40.
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato ( 12 ). L’impugnazione, infatti, deve appunto riesaminare le argomentazioni in diritto svolte dal Tribunale in relazione alla linea argomentativa sostenuta in primo grado.
41.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non può dirsi che la ricorrente si limiti in generale a ripetere gli argomenti già fatti valere in primo grado, senza rivolgere argomenti contro una parte essenziale della motivazione dell’ordinanza impugnata.
42.
Su quanto affermato dalla Commissione in ordine alla circostanza che la ricorrente deduce fatti o argomenti nuovi, oppure debba dubitarsi per altri motivi della ricevibilità della linea argomentativa della ricorrente, tornerò eventualmente nell’ambito dell’esame dei singoli motivi d’impugnazione.
B. Il primo e il terzo motivo
43.
Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente considerato l’INEA l’autore della decisione impugnata. Per questa ragione, esso avrebbe ritenuto che il ricorso, rivolto avverso la Commissione, fosse stato diretto al destinatario sbagliato. Nella seconda parte di tale motivo, la ricorrente espone che, anche qualora l’INEA dovesse essere considerata l’autore dell’atto impugnato, quest’ultimo sarebbe in ogni caso imputabile alla Commissione, e il ricorso sarebbe pertanto legittimamente rivolto contro la Commissione. Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale si sarebbe erroneamente rifiutato di interpretare il suo ricorso come se fosse rivolto (anche) avverso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
44.
La Commissione contesta tali affermazioni. Il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato irricevibile il ricorso proposto nei confronti della Commissione. Il Tribunale avrebbe inoltre giustamente negato l’estensione dell’oggetto del ricorso alla decisione di esecuzione della Commissione del 31 luglio 2015. La Commissione fa valere, inoltre, che la linea argomentativa della ricorrente, nei limiti in cui invoca un errore scusabile, è nuova e dunque irricevibile. Parimenti irricevibile sarebbe il riferimento della ricorrente, nell’ambito del ricorso di impugnazione, ad una riunione con la Commissione del 20 ottobre 2015, che la stessa non avrebbe menzionato in primo grado.
45.
Il primo e il terzo motivo mirano a stabilire, in sostanza, che, da un lato, il Tribunale ha assunto erroneamente che il ricorso fosse rivolto contro l’INEA e, dall’altro, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorso non fosse diretto avverso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
46.
Non ravviso elementi che possano fondare in maniera specifica l’irricevibilità del primo e del terzo motivo di impugnazione. Non possono essere accolti, in particolare, i motivi di irricevibilità fatti valere dalla Commissione. La questione se la ricorrente possa legittimamente invocare, nell’ambito dell’impugnazione, una riunione con la Commissione o un errore scusabile, è irrilevante, in quanto, indipendentemente da ciò, i motivi d’impugnazione devono essere accolti.
47.
Ciò che è determinante, infatti, è che il Tribunale, nella sua ordinanza, ha travisato il senso del ricorso. Esso ha erroneamente assunto ( 13 ) che l’atto contestato dalla ricorrente fosse l’e‑mail del 17 luglio 2015.
48.
Partendo da tale premessa, il Tribunale ha concluso erroneamente nel senso dell’irricevibilità del ricorso ( 14 ), in quanto esso sarebbe stato rivolto avverso la Commissione e non avverso l’INEA, quale autore della e‑mail del 17 luglio 2015. Per questo motivo, il Tribunale ha altresì erroneamente assunto ( 15 ) che fosse necessaria una riqualificazione dell’oggetto del ricorso, al fine di includere la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, riqualificazione che, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, sarebbe inammissibile nel caso di specie.
49.
Fondandosi sulla propria giurisprudenza, ai sensi della quale l’individuazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dai passi citati nel ricorso e dall’insieme delle argomentazioni in esso esposte ( 16 ), il Tribunale avrebbe tuttavia dovuto riconoscere che l’oggetto del ricorso, il quale era espressamente rivolto contro la Commissione, era costituito non dall’e‑mail del 17 luglio 2015 in quanto tale, bensì dalla decisione della Commissione del 31 luglio 2015, con la quale era stata respinta la proposta della ricorrente nell’ambito del procedimento di selezione.
50.
È vero che la ricorrente, nel ricorso, non sempre denomina in maniera uniforme l’atto impugnato. Infatti, essa definisce in un primo momento l’atto impugnato come la «decisione della Commissione, del 17 luglio 2015, recante rigetto della [sua] proposta (…) (la “decisione”)». In un passo successivo del ricorso, invece, la ricorrente afferma che, il 17 luglio 2015, la Commissione le avrebbe inviato un’e‑mail; la ricorrente definisce tale «e‑mail del 17 luglio 2015» come la «decisione». Anche nella motivazione del ricorso la ricorrente fa riferimento alla «decisione» e ne contesta la motivazione richiamando il testo dell’e‑mail del 17 luglio 2015. Nelle conclusioni, la ricorrente si limita a fare riferimento alla «decisione», la quale dovrebbe essere annullata, anche con riguardo ad una «motivazione omessa o insufficiente».
51.
A dire il vero, nella replica all’eccezione di irricevibilità della Commissione, la ricorrente ha chiarito che, a suo giudizio, l’e‑mail del 17 luglio 2015 dell’INEA doveva essere intesa unicamente come la comunicazione di una decisione di rigetto della Commissione, e che il suo ricorso era rivolto espressamente non nei confronti dell’INEA, bensì nei confronti della Commissione, quale autore della decisione di rigetto.
52.
Date tali circostanze, caratterizzate dal fatto che la ricorrente, pur avendo definito in modi diversi l’atto da essa impugnato, esprime tuttavia in modo chiaro ed univoco la sua interpretazione dell’oggetto del ricorso nella sua memoria di replica all’eccezione di irricevibilità, il Tribunale non poteva ipso facto ritenere che l’oggetto del ricorso fosse l’e‑mail del 17 luglio 2015.
53.
Ciò vale a maggior ragione in quanto il Tribunale, ai punti 18 e 23, afferma espressamente che, secondo l’interpretazione della ricorrente, il ricorso di quest’ultima non sarebbe rivolto avverso un atto dell’INEA, bensì avverso un atto della Commissione, il quale era stato meramente comunicato con il primo. Ciò detto, occorre inoltre sottolineare che il Tribunale, ai punti da 32 a 36 dell’ordinanza impugnata, procede ad un’analisi specifica e rileva che la decisione della Commissione richiamata nell’e‑mail del 17 luglio 2015 non era ancora definitiva. Così facendo, il Tribunale si pone in contraddizione con l’interpretazione dell’oggetto del ricorso da esso sostenuta.
54.
In definitiva, il ricorso era espressamente diretto contro la Commissione, il che era coerente, stando alle argomentazioni del Tribunale ( 17 ), in quanto ne consegue che solo la Commissione, e non invece l’INEA, era legittimata ad adottare una decisione di attribuzione nell’ambito del procedimento di selezione ( 18 ). Il Tribunale procede pertanto a un’interpretazione dell’oggetto del ricorso, che, stando alle sue stesse argomentazioni, è necessariamente destinata ad essere respinto.
55.
Interpretando correttamente le conclusioni del ricorso, il Tribunale avrebbe inoltre dovuto riconoscere che la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 costituiva parte dell’oggetto del ricorso.
56.
Infatti, come si evince da quanto esposto al paragrafo 49, il ricorso era inteso ad annullare la decisione della Commissione, con cui era stata respinta la proposta della ricorrente nell’ambito della gara di appalto.
57.
Ai sensi degli articoli 18 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013 ( 19 ), la Commissione ha emesso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 a seguito della procedura di esame prevista; tale decisione fissa i progetti selezionati e l’ammontare dell’assistenza finanziaria concessa. La proposta della ricorrente non figura fra i progetti selezionati ed è pertanto stata implicitamente respinta.
58.
La circostanza che, in tale contesto, la ricorrente abbia richiamato, nel suo ricorso, una decisione della Commissione del 17 luglio 2015 – ossia la data dell’e‑mail – è priva di conseguenze. Essa non impedisce di ritenere che l’oggetto del ricorso includesse la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
59.
Ciò detto, occorre ricordare che, alla data in cui la ricorrente ha depositato il proprio ricorso presso il Tribunale, ossia il 25 settembre 2015, la stessa era in possesso soltanto dell’e‑mail del 17 luglio 2015. Come riconosciuto dal Tribunale stesso ( 20 ), il contenuto di tale e-mail del 17 luglio 2015 non era affatto univoco e la ricorrente l’aveva inteso nel senso che con la medesima le veniva comunicata la decisione di rigetto della Commissione.
60.
Peraltro, al momento della proposizione del ricorso, la Commissione aveva già da tempo adottato la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
61.
In violazione delle disposizioni applicabili, tale decisione non era tuttavia stata comunicata separatamente alla ricorrente. Al riguardo, dalla decisione C(2013) 9235 final della Commissione, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all’INEA, risulta che la ripartizione delle competenze fra la Commissione e l’INEA consiste nel fatto che la Commissione adotta la decisione rilevante e l’INEA provvede affinché tale decisione venga portata separatamente a conoscenza dell’interessato ( 21 ).
62.
È inoltre pacifico che la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 sia stata pubblicata solo il 12 ottobre 2015 sul sito Internet della Direzione generale MOVE della Commissione e il 14 ottobre 2015 sul sito Internet dell’INEA, ossia solo qualche settimana dopo la proposizione del ricorso.
63.
In tal senso, il riferimento a una decisione della Commissione del 17 luglio 2015 è semplicemente una denominazione errata da parte della ricorrente, del tutto spiegabile alla luce delle circostanze del caso di specie, la quale non può fondare seri dubbi quanto all’identità dell’oggetto del ricorso contestato dalla ricorrente ( 22 ).
64.
Di conseguenza, un’interpretazione del ricorso secondo la quale quest’ultimo comprende la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 non compromette peraltro neanche i diritti della difesa della Commissione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la ricorrente, nella sua memoria di replica all’eccezione di irricevibilità della Commissione, ha dichiarato espressamente che il Tribunale doveva considerare il suo ricorso come se fosse rivolto avverso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
65.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’interpretazione dell’oggetto del ricorso espressamente richiesta dalla ricorrente era anche l’unica corretta.
66.
Come già rilevato anche al paragrafo 54 supra, secondo gli accertamenti del Tribunale, un ricorso inteso all’annullamento della «e‑mail del 17 luglio 2015» non poteva essere accolto. Inoltre, dal punto 35 dell’ordinanza impugnata si evince, perlomeno implicitamente, che il Tribunale riteneva che un ricorso di annullamento potesse essere rivolto solo avverso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015. Anche qui emerge nuovamente che il Tribunale adotta l’interpretazione delle conclusioni del ricorso che, secondo la sua concezione, deve comportare il rigetto del ricorso per motivi di irricevibilità.
67.
Di conseguenza, si impone un’interpretazione del ricorso nel senso che quest’ultimo comprenda la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 anche al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ( 23 ).
68.
In considerazione di quanto precede, occorre dichiarare che il Tribunale, avendo ritenuto che il ricorso fosse rivolto avverso l’e‑mail del 17 luglio 2015 e non avverso la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, ha travisato la domanda di ricorso e ha erroneamente respinto il ricorso in quanto irricevibile.
69.
Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del primo motivo o il secondo motivo.
VI. Conseguenze
70.
Date tali circostanze, l’ordinanza impugnata deve essere annullata. Poiché la Commissione non si è ancora pronunciata nel merito, lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia e quest’ultima, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dev’essere rinviata al Tribunale affinché esso statuisca. Le spese sono riservate (conclusione tratta, a contrario, dall’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura).
VII. Conclusione
71.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nel seguente modo nella causa C‑635/16 P:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (T‑564/15, EU:T:2016:611), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (T‑564/15, non pubblicata, EU:T:2016:611).
( 3 ) Causa T‑149/16, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione, GU 2016, C 211, pag. 56. Il Tribunale non si è ad oggi ancora pronunciato.
( 4 ) GU 2003, L 11, pag. 1.
( 5 ) GU 2013, L 352, pag. 65.
( 6 ) Decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce il programma pluriannuale di lavoro 2014 di assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione C(2015) 2192 final dell’8 aprile 2015, C(2015) 7358 final del 30 ottobre 2015 e C(2017) 5437 final del 3 agosto 2017.
( 7 ) GU 2013, L 348, pag. 129.
( 8 ) GU 2011, L 55, pag. 13.
( 9 ) V. allegato II, punto 3.3.4, della decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione.
( 10 ) Ordinanza dell’11 ottobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (T‑564/15, non pubblicata, EU:T:2016:611).
( 11 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) Ai punti 9, 19, 22 e 40 dell’ordinanza impugnata.
( 14 ) Al punto 24 dell’ordinanza impugnata.
( 15 ) Ai punti da 38 a 40 dell’ordinanza impugnata.
( 16 ) V., ex multis, sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 108).
( 17 ) Ai punti 21 e 23 dell’ordinanza impugnata.
( 18 ) V. supra, paragrafo 15. Segnalo, soltanto a margine, che le competenze dell’INEA riportate al punto 21 dell’ordinanza impugnata rilevano solo parzialmente per il caso in esame.
( 19 ) V. supra, paragrafi da 11 a 14.
( 20 ) Al punto 32 dell’ordinanza impugnata.
( 21 ) V. supra, paragrafo 16.
( 22 ) V. ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T‑1/10, EU:T:2011:507, punti 33 e 34); confermata dalla sentenza del 26 settembre 2013, Polyelectrolyte Producers Group e SNF/ECHA (C‑626/11 P, EU:C:2013:595, punto 29).
( 23 ) V. anche supra, paragrafo 7.