CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 21 febbraio 2018 ( 1 )
Causa C‑667/16
M.N.J.P.W. Nooren, erede di M.N.F.M. Nooren,
J.M.F.D.C. Nooren, erede di M.N.F.M. Nooren
contro
Staatssecretaris van Economische Zaken
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articoli 23 e 24 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articoli da 70 a 72 – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Somma delle riduzioni»
I. Introduzione
1.
Il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte una domanda diretta a ottenere una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 ( 2 ).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone gli eredi di un allevatore di bestiame allo Staatssecretaris van Economische Zaken (Segretario di Stato agli affari economici, Paesi Bassi) in ordine a una riduzione degli aiuti concessi a titolo del regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori, istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 ( 3 ), per inadempienza alle regole della condizionalità relative al benessere degli animali.
3.
Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo della condizionalità, gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 consentano di sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, le riduzioni applicabili per le infrazioni intenzionali.
4.
Nelle presenti conclusioni illustrerò i motivi per i quali ritengo che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo e che, in una situazione siffatta, gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, non solo consentano, bensì impongano di sommare le riduzioni in parola.
II. Diritto dell’Unione
A. Regolamento n. 73/2009
5.
L’articolo 23, rubricato «Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità», che figura nel capitolo 4, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo», del titolo II del regolamento n. 73/2009, così dispone al paragrafo 1:
«Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell’applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24».
6.
L’articolo 24, figurante nel medesimo capitolo del regolamento n. 73/2009 e intitolato «Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità», dispone quanto segue:
«1. Le modalità d’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all’articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.
(…)
3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non supera l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1».
7.
Il regolamento n. 73/2009 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 ( 4 ) con effetto dal 1o gennaio 2015 ( 5 ). Il regolamento n. 73/2009 rimane tuttavia applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale che riguardano l’anno 2011 ( 6 ).
B. Regolamento n. 1122/2009
8.
L’articolo 70, rubricato «Principi generali e definizioni», che figura nel capo III, intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», del titolo IV della parte II del regolamento n. 1122/2009, così prevede al paragrafo 6:
«Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione».
9.
L’articolo 71, figurante nel medesimo capo del regolamento n. 1122/2009 e intitolato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza», così dispone:
«1. Fermo restando l’articolo 77, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.
(…)
5. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 72, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all’articolo 70, paragrafo 6, l’organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.
In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15%, l’organismo pagatore informa l’agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 72. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15% di cui al secondo comma, ultima frase.
6. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8».
10.
L’articolo 72, figurante nel medesimo capo del regolamento n. 1122/2009 e intitolato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali», così dispone al paragrafo 1:
«Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20% di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% di tale importo complessivo».
11.
Il regolamento n. 1122/2009 è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ( 7 ), con effetto dal 1o gennaio 2015 ( 8 ). Il regolamento n. 1122/2009 rimane tuttavia applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale che riguardano l’anno 2011 ( 9 ).
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Nel corso del 2011, i controllori dell’Algemene Inspectiedienst (Ispettorato generale, Paesi Bassi) hanno accertato in dieci occasioni che M.N.F.M. Nooren (in prosieguo: il «sig. Nooren»), allevatore di mucche da latte e di bovini da carne, non aveva adempiuto ad alcune regole della condizionalità relative al benessere degli animali ( 10 ). Sulla base di tali accertamenti, è stata applicata al sig. Nooren una riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti per il 2011 ( 11 ).
13.
Con decisione del 18 settembre 2014, il Segretario di Stato agli affari economici ha fissato la riduzione al 55% ( 12 ). Detta riduzione era costituita, da un lato, da una riduzione del 15% per molteplici infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, da una riduzione del 40% per molteplici infrazioni intenzionali. Per quanto riguarda la riduzione del 40%, il Segretario di Stato agli affari economici ha ritenuto che, viste le circostanze aggravanti, occorresse moltiplicare per due la riduzione ordinaria del 20% applicabile in caso di infrazione intenzionale ( 13 ).
14.
Gli eredi del sig. Nooren, M.N.J.P.W. Nooren e J.M.D.C. Nooren, hanno proposto ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica), in particolare avverso la decisione del 18 settembre 2014 del Segretario di Stato agli affari economici ( 14 ).
15.
A sostegno del loro ricorso, gli eredi del sig. Nooren sostengono, segnatamente, che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, i casi di infrazione accertati devono essere considerati come un unico caso di infrazione. Nella fattispecie si tratterebbe unicamente di infrazioni ripetute nel medesimo campo della condizionalità. Pertanto, non si potrebbe parlare di somma delle percentuali di riduzione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 6, di detto regolamento. La riduzione non potrebbe quindi superare il 15%.
16.
Il giudice del rinvio ritiene che il Segretario di Stato agli affari economici abbia stabilito correttamente, da un lato, la riduzione del 15% per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, la riduzione del 40% per le infrazioni intenzionali. Tuttavia, detto giudice nutre dubbi in ordine alla questione se le menzionate riduzioni possano essere sommate, ai sensi degli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in una situazione come quella di cui al procedimento principale.
17.
A tale proposito, il giudice del rinvio ritiene che, nell’interpretazione proposta dal Segretario di Stato agli affari economici, secondo la quale detta somma sarebbe possibile, la regola generale di cui all’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009 (infrazioni ripetute nello stesso campo della condizionalità sono considerate come un’unica infrazione ai fini della fissazione della riduzione) venga neutralizzata dalla norma specifica dell’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009 (in caso di un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro). Inoltre, secondo il medesimo giudice, con tale interpretazione il Segretario di Stato agli affari economici sembra trascurare il fatto che l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1122/2009 non si applica in caso di infrazione intenzionale di una regola della condizionalità considerata singolarmente. Le norme di calcolo per i casi di infrazione intenzionale sarebbero fissate dall’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009. Tale disposizione, tuttavia, nulla prevedrebbe in caso di concorrenza di infrazioni ripetute e non ripetute dovute a negligenza, da un lato, e di infrazioni intenzionali, dall’altro. Le disposizioni citate non chiarirebbero la questione se le relative riduzioni possano essere sommate e in che modo, e se il Segretario di Stato agli affari economici abbia correttamente fissato la riduzione totale al 55%.
18.
Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1)
Se agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento [n. 1122/2009] il legislatore dell’Unione abbia previsto, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui si configurano diverse ipotesi di infrazioni che ricadono nel medesimo campo della condizionalità, la possibilità di sommare le riduzioni dell’aiuto risultanti dalle ipotesi di infrazioni ripetute e non ripetute della condizionalità dovute a negligenza, da un lato, e da inadempienze intenzionali della condizionalità dall’altro lato.
2)
In caso di risposta affermativa, su quale disposizione si fondi tale possibilità e quale sia la regola di calcolo di questa somma.
3)
In caso di risposta negativa, se sia rinvenibile nel diritto dell’Unione un’altra base giuridica per una tale somma».
19.
Hanno presentato osservazioni scritte il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea. Entrambe le suddette parti sono state rappresentate all’udienza del 7 novembre 2017.
IV. Analisi
A. Osservazioni introduttive
20.
Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, che propongo alla Corte di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 consentano di sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, le riduzioni ed esclusioni applicabili per le infrazioni intenzionali. In caso di risposta negativa, con la terza questione pregiudiziale detto giudice chiede se sussista nel diritto dell’Unione un’altra base giuridica tale da consentire detta somma.
21.
Prima di iniziare l’esame di tali questioni, ritengo utile illustrare brevemente le caratteristiche principali del sistema di riduzioni e di esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità istituito dai regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009 (sezione B).
22.
Esaminerò poi le questioni pregiudiziali. A tale riguardo, illustrerò i motivi per i quali ritengo che gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, debbano essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, occorre sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, le riduzioni ed esclusioni applicabili per le infrazioni intenzionali (sezione C).
B. Sulle caratteristiche principali del sistema di riduzioni e di esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità istituto dai regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009
23.
Nel contesto del dispositivo di «condizionalità», che costituisce parte integrante del sostegno dell’Unione nell’ambito dei pagamenti diretti, gli agricoltori che non rispettano determinati criteri obbligatori (le cosiddette «regole della condizionalità») sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all’esclusione dal beneficio del sostegno diretto ( 15 ). Tale sistema di riduzioni e di esclusioni è volto ad incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa dell’Unione esistente nei vari settori della condizionalità al fine di integrare nella politica agricola comune (PAC) le norme relative, in particolare, al benessere degli animali ( 16 ).
24.
L’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede una riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o da erogare ad un agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto quando i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati in qualsiasi momento nell’anno civile per il quale la domanda di aiuto è stata presentata ( 17 ). Le riduzioni e le esclusioni sono applicate conformemente alle modalità di cui all’articolo 24 di detto regolamento e agli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, ove questi ultimi prevedono norme più dettagliate concernenti le riduzioni e le esclusioni ( 18 ).
25.
L’articolo 24 del regolamento n. 73/2009 e gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 stabiliscono una distinzione tra le sanzioni applicabili, da un lato, in caso di negligenza e, dall’altro, in caso di inadempienza intenzionale ( 19 ). Infatti, in base alle suddette disposizioni, questi due tipi di infrazioni comportano sanzioni ben distinte.
26.
Per quanto riguarda, in primo luogo, le riduzioni applicabili in caso di negligenza (non ripetuta), l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 prevede un massimale del 5%. L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 precisa che la percentuale di riduzione applicabile in caso di negligenza corrisponde, di norma, al 3%, ma può essere ridotta all’1% o aumentata al 5% ( 20 ).
27.
Per quanto riguarda, in particolare, i casi di negligenza ripetuti, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 fissa il massimale di riduzione al 15%. Per tali casi, l’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento n. 1122/2009 prevede una formula secondo cui, in sostanza, la percentuale fissata in precedenza conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. In caso di ulteriori ripetizioni, la percentuale fissata per la ripetizione precedente è moltiplicata ogni volta per tre, fino al raggiungimento del massimale del 15% ( 21 ).
28.
Per quanto concerne, in secondo luogo, le riduzioni applicabili nei casi di inadempienza intenzionale, l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009 stabilisce che la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione totale (vale a dire una riduzione del 100%) da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili. L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 precisa che la percentuale di riduzione è compresa tra il 15% e il 100% e la riduzione è di norma pari al 20% ( 22 ).
29.
Infine, l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009 prevede un limite massimo, per cui, in ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non può superare l’importo totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati.
30.
Da quanto precede risulta che le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di inadempienza alle regole della condizionalità sono disciplinate dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 e dagli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009; le prime disposizioni definiscono i principi e criteri generali, mentre le seconde stabiliscono norme più dettagliate. Ciò premesso, ritengo, al pari del governo dei Paesi Bassi, che per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio occorra tenere conto non solo degli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, ma anche degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 ( 23 ).
C. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
31.
Occorre ricordare anzitutto che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha constatato che il Segretario di Stato agli affari economici aveva fissato correttamente, da un lato, la riduzione del 15% per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute e, dall’altro, la riduzione del 40% per le infrazioni intenzionali ( 24 ).
32.
Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, che propongo alla Corte di esaminare congiuntamente, detto giudice chiede, in sostanza, se le menzionate riduzioni del 15% e del 40% possano essere sommate, in modo da applicare all’agricoltore interessato una riduzione complessiva del 55%.
33.
Al pari del governo olandese e della Commissione, ritengo che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo. Sono infatti dell’avviso che gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo settore, occorre sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per le infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e, dall’altro, quelle applicabili per le infrazioni intenzionali.
34.
A tal riguardo, argomento in base alle seguenti osservazioni.
35.
In primo luogo, come ho già esposto nelle presenti conclusioni, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 prevede, in caso di inosservanza delle regole della condizionalità, una riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati. A tale proposito, l’articolo 24 del regolamento n. 73/2009 e gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 operano una distinzione tra, da un lato, i casi di negligenza e, dall’altro, i casi di inadempienza intenzionale, e stabiliscono sanzioni ben distinte per questi due tipi di infrazioni ( 25 ).
36.
Ne consegue, a mio parere, che, in una situazione nella quale siano state accertate sia infrazioni dovute a negligenza sia infrazioni intenzionali, occorre determinare separatamente, da un lato, le riduzioni da applicare per i casi di inadempienza dovuta a negligenza (determinate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 e all’articolo 71 del regolamento n. 1122/2009) e, dall’altro, le riduzioni e le esclusioni da applicare per i casi di inadempienza intenzionale (determinate conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009 e all’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009). Solo un approccio siffatto consente di rispettare le modalità proprie di ciascun sistema di sanzioni per quanto riguarda, in particolare, la percentuale di riduzione e i massimali da applicare per questi due tipi di infrazione ( 26 ).
37.
Inoltre, le riduzioni e le esclusioni così stabilite devono essere sommate tra loro fino al limite massimo del 100% previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009. L’obbligo di procedere a tale cumulo è, a mio parere, inerente al sistema di riduzioni e di esclusioni istituito dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 e dagli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009. Infatti, le menzionate disposizioni sarebbero private del loro effetto utile qualora le riduzioni determinate per le infrazioni dovute a negligenza fossero in qualche modo «assorbite» da quelle determinate per le infrazioni intenzionali (o viceversa). Inoltre, si deve rilevare che, in mancanza del suddetto cumulo, il massimale di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009 sarebbe destituito di qualsiasi portata ( 27 ). Ritengo quindi di avere risposto alla questione concernente il fondamento normativo del cumulo in parola, sollevata dal giudice del rinvio con la seconda questione pregiudiziale ( 28 ).
38.
In secondo luogo, si deve rilevare che nessuna disposizione dei regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009 consente di derogare a tale principio del cumulo in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, alcune delle quali sono dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, e altre configurano infrazioni intenzionali. In particolare, le regole previste dagli articoli 70, paragrafo 6, e 71, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, fatte valere dagli eredi del sig. Nooren ( 29 ), non giustificano una deroga al principio del cumulo, da un lato, delle riduzioni stabilite per i casi di negligenza e, dall’altro, delle riduzioni ed esclusioni stabilite per i casi di infrazione intenzionale.
39.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, si deve rilevare che, ai sensi di tale disposizione, qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo1, del regolamento medesimo ( 30 ).
40.
A mio avviso, tale disposizione prevede la «riunione» delle infrazioni ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili, da un lato, per i casi di negligenza ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, e, dall’altro, per i casi di infrazione intenzionale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento. In altri termini, ritengo che la disposizione in parola implichi che tutti i casi di negligenza debbano essere considerati un unico caso di negligenza e che tutti i casi di infrazione intenzionale debbano essere considerati un unico caso di infrazione intenzionale ai fini della fissazione delle sanzioni applicabili ( 31 ).
41.
Per contro, nulla nel testo dell’articolo 70, paragrafo 6, del menzionato regolamento indica, a mio avviso, che occorra stabilire una sanzione unica per tutte le infrazioni accertate, indipendentemente dalla loro natura, come sembrano suggerire gli eredi del sig. Nooren ( 32 ). Peraltro, siffatta interpretazione non sarebbe conforme alla distinzione operata dall’articolo 24 del regolamento n. 73/2009 e dagli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 tra le sanzioni applicabili in caso di negligenza e quelle applicabili in caso di infrazione intenzionale. In tale contesto, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme al regolamento di base ( 33 ).
42.
Inoltre, occorre rammentare che l’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009 non si applica ai casi di negligenza ripetuti. Infatti, il testo di tale disposizione rinvia unicamente agli articoli 71, paragrafo 1, e 72, paragrafo 1, di detto regolamento, che riguardano, rispettivamente, le riduzioni applicabili nei casi di negligenza non ripetuti e le riduzioni applicabili nei casi di infrazione intenzionale. Per contro, la suddetta disposizione non contiene alcun riferimento all’articolo 71, paragrafo 5, del medesimo regolamento, relativo ai casi di negligenza ripetuti. Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009 non si applica ai casi di negligenza ripetuti. Pertanto, la riduzione da applicare in tali casi deve, in ogni caso, essere fissata separatamente.
43.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, si deve osservare che, come risulta dalla sua rubrica, detto articolo riguarda soltanto i casi di negligenza e il suo paragrafo 6 riguarda la situazione particolare in cui sia stata accertata un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione, ripetuta o meno. Ne consegue che tale disposizione non si applica alle infrazioni intenzionali e che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, detta disposizione non può avere alcuna incidenza sulle riduzioni ed esclusioni da applicare per le infrazioni intenzionali accertate.
44.
Risulta da quanto precede che né l’articolo 70, paragrafo 6, né l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, né l’applicazione combinata di queste due disposizioni possono giustificare la fissazione di un’unica sanzione limitata al 15% in una situazione come quella di cui al procedimento principale, come sostenuto dagli eredi del sig. Nooren ( 34 ).
45.
Peraltro, un’interpretazione siffatta sarebbe priva di logica. Infatti, essa avrebbe come conseguenza che la riduzione da applicare in una fattispecie nella quale siano state accertate più infrazioni dovute a negligenza e più infrazioni intenzionali sarebbe inferiore alla riduzione da applicare per un’unica infrazione intenzionale, che ammonta di massima al 20%, conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009. Tale risultato sarebbe inoltre inconciliabile con l’obiettivo del sistema di riduzioni e di esclusioni istituito dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 e dagli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, che mirano ad incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa dell’Unione vigente nei vari settori della condizionalità ( 35 ).
46.
In una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 e degli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 conduce, a mio avviso, alle riduzioni ed esclusioni seguenti.
47.
In una prima fase, occorre riunire, conformemente all’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, da un lato, tutti i casi di negligenza non ripetuti e, dall’altro, tutti i casi di infrazione intenzionale e stabilire separatamente per questi due gruppi di infrazioni la riduzione o l’esclusione da applicare conformemente all’articolo 71, paragrafo 1 (per i casi di negligenza non ripetuti) e all’articolo 72, paragrafo 1, (per i casi di infrazione intenzionale) del medesimo regolamento. In una seconda fase, occorre determinare le riduzioni applicabili ai casi di negligenza ripetuti, conformemente all’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento n. 1122/2009. In una terza fase, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo 6, di detto regolamento, occorre sommare le percentuali di riduzione stabilite, da un lato, per i casi di negligenza non ripetuti e, dall’altro, per i casi di negligenza ripetuti fino al limite massimo del 15% previsto da tale disposizione. Infine, occorre sommare, da un lato, la riduzione così determinata per i casi di negligenza, non ripetuti e ripetuti, e, dall’altro, la riduzione (o l’esclusione) determinata per i casi di infrazione intenzionale. Tuttavia, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non può superare il 100% dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, tali modalità siano state rispettate in sede di determinazione della riduzione del 55%.
48.
In conclusione, ritengo utile formulare alcune osservazioni sulla risposta alle questioni pregiudiziali suggerita dalla Commissione. Quest’ultima propone di fornire una risposta globale a tali questioni, secondo la quale gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 non ostano a che le autorità nazionali competenti tengano conto, in una situazione di cumulo di una o più infrazioni intenzionali ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del medesimo regolamento, anche dell’esistenza di altre infrazioni dovute a negligenza, ripetute o non ripetute, e applichino, nei limiti di tale disposizione, un’unica riduzione complessiva, tenendo conto altresì, per una determinata percentuale del tasso globale di riduzione, dell’esistenza di queste altre infrazioni dovute a negligenza.
49.
In altri termini, la Commissione ritiene che, poiché l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 prevede una riduzione fino al 100% per i casi di infrazione intenzionale, le autorità nazionali competenti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate sia infrazioni dovute a negligenza, ripetute e non ripetute, sia infrazioni intenzionali, possano fissare una riduzione globale, in forza di detta disposizione, che tenga conto non solo delle infrazioni intenzionali, ma anche delle infrazioni dovute a negligenza.
50.
L’approccio proposto dalla Commissione non mi convince, per i seguenti motivi.
51.
In primo luogo, ritengo che un approccio siffatto non sia conforme al tenore letterale dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, secondo cui tale disposizione riguarda solo le infrazioni intenzionali. Inoltre, esso non rispetterebbe la distinzione operata dall’articolo 24 del regolamento n. 73/2009 e dagli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 tra, da un lato, le riduzioni da applicare in caso di negligenza e, dall’altro lato, le riduzioni e le esclusioni da applicare in caso di infrazione intenzionale ( 36 ).
52.
In secondo luogo, ritengo che l’approccio della Commissione porrebbe alcuni problemi sotto il profilo della certezza del diritto per gli interessati, lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio alle autorità nazionali per quanto riguarda la determinazione della «riduzione globale» da applicare in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Infatti, qualora si adottasse tale approccio, sarebbe praticamente impossibile per gli interessati prevedere la sanzione che sarebbe loro imposta in una situazione siffatta ( 37 ). A questo proposito, si deve tener conto della circostanza secondo la quale gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 sono intesi a stabilire norme dettagliate relative alle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità ( 38 ). Orbene, l’approccio proposto dalla Commissione avrebbe l’effetto di rendere inutili tali norme, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, poiché esse sarebbero di fatto «assorbite» dalla norma di cui all’articolo 72 paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.
53.
In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare che gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per i casi di infrazione dovuta a negligenza, ripetuti e non ripetuti, determinate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 e dell’articolo 71 del regolamento n. 1122/2009, e, dall’altro, le riduzioni applicabili per i casi di infrazione intenzionale, determinate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009 e dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009. Tuttavia, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non può superare il 100% dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati.
54.
Tenuto conto di tale risposta, non occorre procedere alla soluzione della terza questione pregiudiziale.
V. Conclusione
55.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi):
Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, le riduzioni applicabili per i casi di infrazione dovuta a negligenza, ripetuti e non ripetuti, e, dall’altro, quelle applicabili per i casi di infrazione intenzionale. Tuttavia, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non può superare il 100% dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608). Si deve osservare che le norme relative alla condizionalità sono attualmente previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 485/2008, del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549).
( 5 ) V. articoli 72, paragrafo 2, e 74 del regolamento n. 1307/2013.
( 6 ) V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 7 ) Regolamento delegato della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).
( 8 ) V. articolo 43 del regolamento delegato n. 640/2014.
( 9 ) V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 10 ) Dalla decisione di rinvio risulta che le infrazioni accertate riguardavano, in particolare, l’obbligo di prestare cure adeguate ai vitelli; di fornire ai vitelli acqua fresca adeguata in quantità sufficiente; di proteggere gli animali allevati all’esterno contro le condizioni meteorologiche avverse, i predatori e i rischi per la salute; di fornire agli animali un’alimentazione adeguata e sana in quantità sufficiente; di rispettare le dimensioni minime dei box individuali per i vitelli; di isolare in locali adeguati gli animali malati o feriti e di prestare immediatamente cure adeguate agli animali che apparivano malati o feriti o di consultare un veterinario.
( 11 ) Per quanto riguarda l’espressione «pagamento diretto», v. articolo 2, lettera d), del regolamento n. 73/2009.
( 12 ) Dalla decisione di rinvio risulta che la riduzione era stata inizialmente fissata al 15%. Successivamente, detta riduzione è stata ricalcolata prima al 65%, poi al 100% e, infine, al 55% con decisione del 18 settembre 2014.
( 13 ) A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta che era stato accertato che alcuni animali hanno sofferto inutilmente e sono stati feriti e che alcuni di essi hanno dovuto essere soppressi per eutanasia a causa delle infrazioni constatate. Ne emerge inoltre che il Segretario di Stato agli affari economici aveva ritenuto che si trattasse di una «politica stabile di lunga durata» da parte dell’agricoltore interessato.
( 14 ) Oltre alla decisione del 18 settembre 2014, il ricorso proposto dagli eredi Nooren riguarda, in particolare, la decisione del 23 settembre 2014 con cui il Segretario di Stato agli affari economici ha ricalcolato l’aiuto concesso per l’anno 2011 tenendo conto della riduzione fissata nella sua decisione del 18 settembre 2014.
( 15 ) V., in tal senso, considerando 3 del regolamento n. 73/2009.
( 16 ) V., a proposito dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), e (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 18), i quali sono stati abrogati e sostituiti, rispettivamente, dai regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009, sentenze dell’11 marzo 2008, Jager (C‑420/06, EU:C:2008:152, punto 71), e del 27 febbraio 2014, van der Ham e van der Ham Reijersen van Buuren (C‑396/12, EU:C:2014:98, punto 52). V. altresì, nel medesimo senso, a proposito del regolamento n. 73/2009, sentenza del 13 dicembre 2012, Maatschap L.A. en D.A.B.Langestraat en P. Langestraat‑Troost (C‑11/12, EU:C:2012:808, punti 35 e 40).
( 17 ) V. sentenza del 13 dicembre 2012, Mattschap L.A. en D.A.B.Langenstraat en P. Langenstraat‑Troost (C‑11/12, EU:C:2012:808, punto 22). V., inoltre, articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, ai sensi del quale ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare ai criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II nonché alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, i criteri di gestione obbligatori sono prescritti dalla normativa comunitaria, in particolare, nel campo del benessere degli animali.
( 18 ) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, le modalità di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni sono stabilite conformemente all’articolo 141, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi da 2 a 4 del menzionato articolo 24. Il suddetto articolo 141, paragrafo 2, rinvia agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23).
( 19 ) Tengo a segnalare che gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009 impiegano il termine «inadempienza», mentre gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 utilizzano il termine «infrazione». Inoltre, mentre l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009 parla di «inadempienza intenzionale», l’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009 impiega l’espressione «infrazione intenzionale». Tuttavia, tali divergenze linguistiche non possono a mio avviso comportare alcuna differenza semantica fra i termini utilizzati.
( 20 ) Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1122/2009, nei casi previsti dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, l’organismo pagatore può decidere di non imporre alcuna riduzione può decidere di non imporre alcuna riduzione.
( 21 ) Il menzionato articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, precisa inoltre che, una volta raggiunto il massimale del 15%, l’agricoltore è informato del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009. Per quanto riguarda la nozione di «infrazione ripetuta», v. articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.
( 22 ) Per quanto riguarda la nozione di «infrazione intenzionale» ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 (corrispondente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009), v. sentenza del 27 febbraio 2014, van der Ham e van der Ham‑Reijersen van Buuren (C‑396/12, EU:C:2014:98, punti da 27 a 37).
( 23 ) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione di talune disposizioni di diritto dell’Unione, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che il detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia. V. sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos (C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 40).
( 24 ) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
( 25 ) V. paragrafi da 24 a 28 delle presenti conclusioni.
( 26 ) V. paragrafi da 26 a 28 delle presenti conclusioni.
( 27 ) Per quanto riguarda l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, v. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 28 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
( 29 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. A fini di completezza aggiungo che l’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento n. 1122/2009 non è pertinente in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, tale disposizione riguarda unicamente le situazioni nelle quali siano state accertate più infrazioni in diversi campi della condizionalità, il che non avviene nel caso di specie.
( 30 ) Il regolamento n. 796/2004, che ha preceduto il regolamento n. 1122/2009, conteneva una disposizione quasi identica all’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, la quale tuttavia riguardava unicamente le riduzioni applicabili in caso di negligenza (articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004). Non è chiaro perché tale disposizione sia stata spostata, nel regolamento n. 1122/2009, all’articolo riguardante «Principi generali e definizioni» (articolo 70, paragrafo 6, del medesimo regolamento), con il risultato di estenderne il campo di applicazione alle infrazioni intenzionali.
( 31 ) V., in tal senso, considerando 4 del regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2005, L 347, pag. 61), da cui risulta che «[a] norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 [corrispondente all’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009], la mancata osservanza di vari obblighi in materia di condizionalità che rientrano tutti nello stesso campo di condizionalità, ai sensi dell’articolo 2, punto 31, dello stesso regolamento, è considerata un unico caso di infrazione ai fini della fissazione delle sanzioni applicabili» (il corsivo è mio).
( 32 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
( 33 ) V. sentenza del 14 maggio 2009, Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely (C‑161/08, EU:C:2009:308, punto 38 e giurisprudenza citata). Un’interpretazione siffatta solleverebbe inoltre la questione della regola in base alla quale dovrebbe essere fissata la «sanzione unica» (secondo l’articolo 71, paragrafo 1, o secondo l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009). Il silenzio del regolamento riguardo a tale questione conferma la mia idea secondo cui il legislatore dell’Unione non ha voluto che sia fissata un’unica sanzione in una situazione nella quale si constatino sia infrazioni dovute a negligenza sia infrazioni intenzionali.
( 34 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
( 35 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, per stabilire le modalità di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto, in particolare, della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata. V. nota 18 delle presenti conclusioni. V. altresì considerando 75 del regolamento n. 1122/2009, in cui viene richiamato il principio di proporzionalità.
( 36 ) Su tale distinzione v. paragrafi da 25 a 28 e da 35 a 37 delle presenti conclusioni.
( 37 ) Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto esige segnatamente che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli. V., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, punto 60).
( 38 ) V. articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009. V. anche paragrafo 24 e nota 18 delle presenti conclusioni.