SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
11 maggio 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i) — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Nozione di “spese di trasporto”»
Nella causa C‑59/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 29 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2016, nel procedimento
The Shirtmakers BV
contro:
Staatssecretaris van Financiën
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M. Berger, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e F. Biltgen,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la The Shirtmakers BV, da B.J.B. Boersma, adviseur;
—
per il governo dei Paesi Bassi, da C. S Schillemans e K. Bulterman, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e F. Wilman, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la The Shirtmakers BV allo staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) vertente su avvisi di riscossione in materia di dazi doganali supplementari emessi da quest’ultimo nei confronti della The Shirtmakers in virtù dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, per il motivo che il supplemento fatturato dallo spedizioniere avrebbe dovuto essere incluso nelle spese di trasporto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale recita:
«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (…)».
4
L’articolo 32, paragrafo 1, di detto codice enuncia:
«Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:
(…)
e)
i)
le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate
e
ii)
le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate,
fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità».
Diritto dei Paesi Bassi
5
L’articolo 8:20 del Burgerlijk Wetboek (codice civile) prevede che il contratto di trasporto di merci è il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga nei confronti della controparte (il mittente) a trasportare merci.
6
Ai termini dell’articolo 8:60 di detto codice civile, il contratto di spedizione di merci è il contratto con il quale una parte (lo spedizioniere) si obbliga nei confronti della sua controparte (il committente) a stipulare a suo favore uno o più contratti con un vettore per il trasporto di merci che devono essere consegnate dalla controparte o a inserire, per conto del medesimo, una clausola in uno o più di siffatti contratti di trasporto.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
7
La The Shirtmakers importa prodotti tessili provenienti dall’Asia. Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2009 in nome e per conto dell’interessata sono state presentate diverse dichiarazioni di immissione in libera pratica di prodotti tessili.
8
La The Shirtmakers si è avvalsa dei servizi della Fracht FWO BV (in prosieguo: la «Fracht») per il trasporto dei prodotti tessili verso l’Unione europea, il loro immagazzinaggio nei Paesi Bassi e l’espletamento delle formalità doganali necessarie relative all’importazione. Per effettuare il trasporto di detti prodotti verso il territorio doganale dell’Unione, la Fracht ha concluso, a proprio nome, accordi con le società di trasporto. La Fracht ha inviato alla The Shirtmakers fatture che riproducono gli importi che le erano stati fatturati per il trasporto effettivo, maggiorati dei suoi costi e del suo margine di profitto, senza operare una distinzione tra tali diversi importi.
9
Gli spedizionieri doganali, che hanno presentato le dichiarazioni doganali per conto della The Shirtmakers, al fine di determinare il valore in dogana hanno preso in considerazione il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i prodotti tessili, maggiorato delle spese fatturate dalle imprese di trasporto per il trasporto effettivo di detti prodotti.
10
A seguito di un controllo della contabilità della The Shirtmakers, effettuato dopo l’importazione dei prodotti tessili, l’ispettore del servizio delle imposte dei Paesi Bassi ha sostenuto che il valore in dogana fissato era troppo basso. A suo avviso, i prezzi di acquisto, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i, del codice doganale, avrebbero dovuto essere maggiorati degli importi fatturati dalla Fracht alla The Shirtmakers. Per tale motivo detto ispettore ha chiesto a quest’ultima il pagamento dei dazi doganali supplementari a suo avviso dovuti.
11
La The Shirtmakers ha proposto un ricorso al Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem, Paesi Bassi) avverso gli avvisi di pagamento di dazi doganali che le sono stati inviati. Poiché il suo ricorso è stato respinto, essa ha proposto appello dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi).
12
Il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), riferendosi al punto 30 della sentenza del 6 giugno 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237), ha considerato che nelle «spese di trasporto» di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale rientrano tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci e ha pertanto respinto l’argomento della The Shirtmakers secondo cui le somme connesse all’intervento della Fracht comprese negli importi che le sono stati fatturati non costituiscono spese di trasporto ai sensi di detta disposizione.
13
Investito dell’impugnazione proposta avverso la decisione del Gerechsthof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale si basa sull’articolo 8 dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 119). Il medesimo rileva che i vettori di fatto hanno trasportato i prodotti tessili per via aerea o marittima verso il territorio doganale dell’Unione in cambio del versamento di talune somme da parte della Fracht, che ha poi fatturato tali importi alla The Shirtmakers aggiungendovi compensi per il suo intervento senza tuttavia distinguere espressamente le spese che le sono state fatturate dai tre vettori di fatto e i compensi per il suo intervento.
14
Esso si chiede pertanto se nella nozione di «spese di trasporto», ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, rientrino unicamente le somme fatturate per il trasporto effettivo delle merci o se in tale nozione rientrino parimenti gli importi fatturati da intermediari a titolo di compenso per il loro intervento nell’organizzazione del trasporto effettivo.
15
Il giudice del rinvio ritiene che le spese di trasporto delle merci importate per via marittima, via terrestre o via aerea costituiscano essenzialmente spese inerenti al trasporto effettivo di tali merci, vale a dire spese che derivano necessariamente dal trasporto stesso. Tali spese possono essere distinte dalle spese di operazioni che, pur essendo connesse all’effettiva realizzazione del trasporto non sono indispensabili. Tale tesi sarebbe corroborata dalla raccolta dei testi sul valore in dogana, elaborata dal comitato del codice doganale (TAXUD/800/2002-IT), secondo cui il compenso del 5% delle spese di trasporto percepito dalla compagnia aerea che ha effettuato il trasporto, per i servizi relativi alla riscossione delle spese presso il destinatario, da essa forniti, non rientra nell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale.
16
Tuttavia, quando l’importatore ricorre ai servizi di un intermediario affinché si proceda al trasporto effettivo, che fattura compensi a tale titolo, si potrà sostenere, secondo il giudice del rinvio, che il collegamento manifesto con il trasporto effettivo richiede che l’insieme di tali somme fatturate sia qualificato come spese di trasporto, per cui occorrerebbe aggiungere dette somme al prezzo d’acquisto delle merci importate.
17
Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che, per determinare se la somma fatturata dal prestatore dei servizi di trasporto debba essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana, occorrerebbe operare una distinzione secondo il contratto che è stato stipulato dall’importatore. Così, nell’ambito di un contratto di trasporto di merci ai sensi dell’articolo 8:20 del codice civile, un siffatto prestatore di servizi può obbligarsi nei confronti dell’acquirente a trasportare merci verso il territorio dell’Unione, senza che l’acquirente sappia se tale trasporto sarà effettuato da tale prestatore o da un altro operatore. In tal caso, secondo il giudice del rinvio, la totalità delle somme fatturate all’acquirente dal prestatore di servizi dovrebbe essere qualificata come spese di trasporto ed essere aggiunta al prezzo d’acquisto delle merci importate. Se invece si tratta di un contratto di spedizione ai sensi dell’articolo 8:60 del codice civile, ai termini del quale il prestatore di servizi si obbliga a svolgere il ruolo di intermediario o ad organizzare il trasporto, i compensi per la sua attività potrebbero non costituire «spese di trasporto» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale.
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Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che con l’espressione “spese di trasporto” si devono intendere gli importi fatturati dai vettori di fatto delle merci importate, anche nel caso in cui siffatti vettori non hanno fatturato gli importi direttamente all’acquirente delle merci importate, ma ad un altro operatore, che ha stipulato con i vettori di fatto contratti di trasporto per conto dell’acquirente delle merci importate e che ha fatturato a tale acquirente importi maggiorati a titolo del suo intervento diretto a far realizzare il trasporto».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la nozione di «spese di trasporto», ai sensi di tale disposizione, comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all’importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell’Unione.
20
È necessario rilevare subito che la nozione di «spese di trasporto» non è fornita dal codice doganale e che quest’ultimo non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata di tale nozione.
21
Occorre innanzitutto ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 14, nonché del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
22
Pertanto, la nozione di «spese di trasporto», di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, deve, da un lato, essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e, dall’altro, essere interpretata tenendo conto dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi nonché del contesto nel quale tale articolo si inserisce.
23
Occorre rilevare, poi, che, nella sentenza del 6 giugno 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237), la Corte ha interpretato tale nozione che figurava all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU 1980, L 134, pag. 1), i cui termini sono stati riprodotti nell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale.
24
Al punto 30 di detta sentenza, la Corte ha considerato che «l’espressione “spese di trasporto” va intesa nel senso che essa comprende tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale [dell’Unione]». Essa ha parimenti dichiarato che «i compensi di controstallia, che consistono in indennizzi previsti, a vantaggio dell’armatore, dal contratto di nolo marittimo e destinati a compensare i ritardi verificatisi durante le operazioni di carico devono considerarsi compresi nella nozione “spese di trasporto”».
25
Come sostenuto dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea, deriva, da un lato, dal punto 30 della sentenza del 6 giugno 1990, Unifert (C‑11/89, EU:C:1990:237) e, in particolare, dall’utilizzo da parte della Corte dei termini «tutte» e «principali o accessorie», che la nozione di «spese di trasporto» deve essere interpretata in maniera ampia. Dall’altro lato, il criterio determinante affinché le spese possano essere considerate «spese di trasporto», ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, è che esse siano connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione, a prescindere se tali spese siano inerenti o necessarie al trasporto effettivo di tali merci.
26
Pertanto, le «spese di trasporto» ai sensi di detta disposizione non sono necessariamente limitate agli importi fatturati dai vettori che effettuano essi stessi il trasporto delle merci importate. Le somme fatturate da altri prestatori di servizi, quali uno spedizioniere, possono costituire siffatte spese se sono connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione.
27
Nei limiti in cui, nel procedimento principale, il supplemento fatturato dallo spedizioniere alla The Shirtmakers corrisponde a spese che tale spedizioniere ha sostenuto per l’organizzazione del trasporto di merci verso il territorio doganale dell’Unione nonché al suo margine di profitto, tale supplemento deve essere considerato connesso allo spostamento di tali merci verso il territorio doganale dell’Unione. Tali spese costituiscono, di conseguenza, spese di trasporto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale.
28
Infine, una siffatta interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione relativa alla valutazione in dogana. Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte, tale normativa mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
29
Peraltro, contrariamente a quanto il giudice del rinvio sembra suggerire, la nozione di «spese di trasporto» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, non può dipendere dalla categoria di contratto, definita dal diritto nazionale, a cui appartiene il contratto considerato, stipulato tra l’importatore e lo spedizioniere, in quanto tale nozione è una nozione autonoma di diritto dell’Unione.
30
Inoltre, la conclusione n. 8 della raccolta dei testi sul valore in dogana (TAXUD/800/2002-IT), a cui si riferisce il giudice del rinvio, non è idonea a rimettere in discussione la conclusione che figura al punto 24 della presente sentenza. Infatti, la situazione a cui si riferisce tale conclusione riguarda una forma specifica di prestazione, vale a dire la riscossione delle spese di trasporto, che non è in discussione nel procedimento principale.
31
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spese di trasporto», ai sensi di tale disposizione, comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all’importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell’Unione.
Sulle spese
32
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spese di trasporto», ai sensi di tale disposizione, comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all’importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell’Unione europea.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.