SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 luglio 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Vendita e garanzia dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Periodo di responsabilità del venditore – Termine di prescrizione – Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma – Beni usati – Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore»
Nella causa C‑133/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisione del 22 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2016, nel procedimento
Christian Ferenschild
contro
JPC Motor SA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per il sig. Ferenschild, da P.-E. Partsch, avocat;
—
per il governo belga, da J. Van Holm, M.J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti;
—
per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, inizialmente da G. Goddin e D. Roussanov, in qualità di agenti, successivamente da G. Goddin e C. Valero, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Christian Ferenschild e la JPC Motor SA relativa, in particolare, a una domanda di risarcimento del danno subito a causa del difetto di conformità che avrebbe presentato il veicolo che il sig. Ferenschild ha acquistato dalla suddetta società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Ai sensi del considerando 7 della direttiva 1999/44:
«considerando che i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali; che il principio di conformità al contratto può essere considerato come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che, nell’ambito di determinate tradizioni giuridiche nazionali può non essere possibile affidarsi esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del consumatore possono essere di utilità ulteriori disposizioni nazionali nell’ipotesi in cui le parti non abbiano concordato alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore».
4
Il considerando 16 di tale direttiva prevede quanto segue:
«considerando che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; che per tali beni gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato».
5
Il considerando 17 della stessa direttiva così recita:
«considerando che è opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna».
6
Il considerando 24 della direttiva 1999/44 dispone quanto segue:
«considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato».
7
L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Campo d’applicazione e definizioni», al paragrafo 1 così prevede:
«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno».
8
L’articolo 3 della direttiva suddetta, intitolato «Diritti del consumatore», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6».
9
L’articolo 5 della stessa direttiva, rubricato «Termini», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna».
10
L’articolo 7 della direttiva 1999/44, rubricato «Carattere imperativo delle disposizioni», al suo paragrafo 1, così prevede:
«Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno».
11
Ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:
«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».
Diritto belga
12
Nel diritto belga, la direttiva 1999/44 è stata trasposta nel codice civile dalla legge del 1o settembre 2004 relativa alla tutela dei consumatori in caso di vendita di beni di consumo (Moniteur belge del 21 settembre 2004, pag. 68384), entrata in vigore il 1o gennaio 2005.
13
L’articolo 1649 quater del codice civile belga prevede quanto segue:
«1.
Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna di quest’ultimo.
(…)
In deroga al primo comma, il venditore e il consumatore possono, per quanto riguarda i beni usati, concordare un termine inferiore a due anni. Tale termine non può essere inferiore a un anno.
(…)
3.
L’azione del consumatore si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui ha constatato il difetto di conformità. Tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al [paragrafo] 1.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
Il 21 settembre 2010 il sig. Ferenschild, cittadino dei Paesi Bassi residente in Belgio, ha acquistato dalla JPC Motor un’autovettura usata, al prezzo di EUR 14000.
15
Il 22 settembre 2010 l’immatricolazione di tale veicolo è stata rifiutata dalla direzione per l’immatricolazione dei veicoli (Belgio), dato che, nel sistema d’informazione Schengen, esso risultava rubato. È stato pertanto constatato un difetto di conformità di tale veicolo.
16
Il 7 ottobre 2010 tale difetto di conformità è stato segnalato alla JPC Motor dall’assicuratore presso il quale il sig. Ferenschild aveva sottoscritto un’assicurazione di tutela legale. Tale assicuratore ha fatto valere la responsabilità del venditore per il fatto che il veicolo in questione presentava un difetto funzionale occulto e gli ha intimato di riprendere il veicolo nonché di rimborsare il prezzo di vendita, fatte salve eventuali spese o perdite subite tra la data di compravendita e la futura data di annullamento della medesima.
17
In seguito ad azioni intraprese dalla JPC Motor, è risultato che, in realtà, solo i documenti del veicolo, e non il veicolo stesso, erano stati rubati per «celare» in Italia un’autovettura simile di origine fraudolenta. Pertanto, il 7 gennaio 2011, il veicolo acquistato dal sig. Ferenschild ha potuto essere regolarmente immatricolato dalla direzione per l’immatricolazione dei veicoli.
18
Il 21 ottobre 2011 il legale del sig. Ferenschild ha intimato alla JPC Motor di risarcire al suo cliente i danni subiti a causa del difetto di conformità che il veicolo in questione presentava.
19
Dal momento che la JPC Motor aveva contestato la domanda di risarcimento, eccependo il suo carattere tardivo, il 12 marzo 2012 il sig. Ferenschild ha citato in giudizio tale società dinanzi al tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons, Belgio) per ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa del difetto di conformità del veicolo in questione. Egli ha chiesto il rimborso delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo e delle spese amministrative sostenute, nonché una riduzione del prezzo per la perdita di valore del veicolo acquistato, maggiorati degli interessi compensativi e legali a decorrere dal 7 ottobre 2010.
20
Con sentenza del 9 gennaio 2014, il tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons) ha respinto la domanda del sig. Ferenschild.
21
Il 3 aprile 2014 il sig. Ferenschild ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio).
22
L’8 giugno 2015 la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha dichiarato che il veicolo venduto presentava un difetto di conformità ai sensi degli articoli 1649 bis e seguenti del codice civile belga, ma che tale difetto sembrava essere stato sanato mediante l’immatricolazione di detto veicolo. Tuttavia è stata disposta d’ufficio la riapertura del contradditorio al fine di consentire alle parti di presentare le proprie conclusioni, in particolare, sulla prescrizione dell’azione.
23
Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio indica, in primo luogo, che occorre operare una distinzione tra il «termine di garanzia» e il «termine di prescrizione».
24
A tale riguardo, esso precisa, da un lato, che il termine di garanzia previsto all’articolo 1649 quater, paragrafo 1, del codice civile belga ha una durata di due anni dalla consegna del bene. In applicazione del terzo comma di detta disposizione, tale termine può essere ridotto, di comune accordo tra le parti del contratto di vendita, a un periodo non inferiore a un anno per i beni usati. Nel caso di specie, le parti del procedimento principale si sarebbero avvalse di tale possibilità di ridurre a un anno il termine di garanzia.
25
Dall’altro lato, il termine di prescrizione, previsto all’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga, è di un anno dal giorno in cui il consumatore ha constatato il difetto di conformità, atteso che tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni previsto al paragrafo 1 di tale articolo.
26
Il giudice del rinvio constata, in secondo luogo, che nel caso di specie l’azione giudiziaria è stata intentata il 12 marzo 2012, vale a dire dopo oltre un anno, in particolare, dalla consegna del veicolo in questione, che ha avuto luogo il 21 settembre 2010, e dalla constatazione del difetto di conformità di tale veicolo, manifestatasi il 22 settembre 2010.
27
In tale contesto, si porrebbe la questione dell’interpretazione dell’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga, relativo al termine di prescrizione, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui il termine di garanzia è stato ridotto di comune accordo a un anno. Tale giudice si chiede, più precisamente, se, in una simile situazione, il termine di prescrizione di un anno, previsto da detta disposizione, debba essere prorogato fino alla scadenza del termine di garanzia di due anni, previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo.
28
A tale riguardo, la JPC Motor fa valere, in particolare, che, per quanto concerne la ratio legis dell’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga, che mira a evitare che l’azione del consumatore si prescriva prima della scadenza del termine di garanzia, la proroga del termine di prescrizione fino alla scadenza del termine di due anni non è giustificata qualora il termine di garanzia sia stato validamente ridotto a un anno. In una simile situazione, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria, che può essere esperita dal consumatore, possa intervenire prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene usato.
29
Dal canto suo, il sig. Ferenschild sostiene, in particolare, che la direttiva 1999/44 e, più precisamente, l’articolo 5, paragrafo 1, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della medesima, non consente agli Stati membri di prevedere, per l’azione del consumatore relativa alla vendita di un bene usato, un termine di prescrizione inferiore a due anni dalla consegna di tale bene.
30
Secondo il giudice del rinvio, dal momento che l’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga potrebbe essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene usato, si pone la questione della compatibilità delle disposizioni del diritto belga con la direttiva 1999/44, e, in particolare, con l’articolo 5, paragrafo 1, nonché con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della medesima.
31
In tali circostanze, la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli [5, paragrafo 1,] e [7, paragrafo 1, secondo comma], della direttiva [1999/44] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale interpretata nel senso che essa consente, per i beni usati, che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene non conforme qualora il venditore e il consumatore abbiano convenuto un termine di garanzia inferiore a due anni».
Sulla questione pregiudiziale
32
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.
33
Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve, in primo luogo, ricordare che l’articolo 5 della direttiva 1999/44, intitolato «Termini», al suo paragrafo 1 prevede che occorre operare una distinzione tra due tipi di termini, ciascuno dei quali persegue una diversa finalità.
34
Si tratta, da un lato, del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva, vale a dire il periodo di responsabilità del venditore, che si riferisce al periodo durante il quale il manifestarsi di un difetto di conformità del bene in questione fa sorgere la responsabilità del venditore prevista all’articolo 3 della suddetta direttiva e dà pertanto origine ai diritti che quest’ultimo articolo prevede a favore del consumatore. Tale periodo di responsabilità del venditore è, in linea di principio, di due anni dalla consegna del bene.
35
Dall’altro lato, il termine cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva, è un termine di prescrizione corrispondente al periodo durante il quale il consumatore può effettivamente esercitare i diritti, sorti nel periodo di responsabilità del venditore, nei confronti di quest’ultimo.
36
In secondo luogo, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle conclusioni, quando l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 prescrive l’instaurazione di un periodo di responsabilità del venditore, periodo che in linea di massima è di almeno due anni dalla consegna del bene, esso lascia alle legislazioni nazionali la facoltà di decidere circa l’introduzione di un termine di prescrizione dell’azione del consumatore.
37
Tuttavia, dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 17 della medesima, risulta che, qualora un termine di prescrizione sia stato introdotto nel diritto nazionale, detto termine non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene in questione, e ciò anche se, in applicazione di tale diritto nazionale, detto termine non inizia a decorrere dalla data di consegna del bene di cui trattasi.
38
Dalle suesposte considerazioni risulta che, al fine di garantire una tutela uniforme minima dei consumatori nell’ambito del mercato interno, conformemente, in particolare, al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 1999/44 ha instaurato, in forza del suo articolo 5, paragrafo 1, due termini distinti, vale a dire un periodo di responsabilità del venditore e un termine di prescrizione. Ciascuno di tali termini ha, in linea di principio, una durata minima imperativa di due anni dalla consegna del bene in questione.
39
La vincolatività di tale durata minima è, in linea di principio, confermata dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 7 della medesima, in quanto, in applicazione di tale disposizione, le parti non possono, in linea di massima, derogarvi in via convenzionale e gli Stati membri devono adoperarsi affinché essa sia rispettata (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 55).
40
In terzo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle conclusioni, il tenore letterale stesso dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 consente di concludere nel senso della mancanza di nesso tra la durata del periodo di responsabilità del venditore e quella dell’eventuale termine di prescrizione. Infatti l’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva non rinvia alla prima frase di detta disposizione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, la disposizione in questione non fa dipendere la durata dell’eventuale termine di prescrizione da quella del periodo di responsabilità del venditore.
41
Tenuto conto degli elementi di cui sopra, si deve constatare che, da un lato, il termine di prescrizione di almeno due anni dalla consegna del bene costituisce un elemento importante della tutela dei consumatori garantita dalla direttiva 1999/44 e che, dall’altro, la durata di tale termine non dipende dalla durata del periodo di responsabilità del venditore.
42
In quarto luogo, occorre considerare che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, secondo il quale gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare, per quanto riguarda la responsabilità del venditore, un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, senza che tale periodo possa essere inferiore a un anno, non giustifica un’interpretazione diversa.
43
A tale proposito, si deve, in primo luogo, rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 non riguarda il termine di prescrizione, ma solo il periodo di responsabilità del venditore, come menzionato all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di detta direttiva. Infatti, diverse versioni linguistiche di tale direttiva e, in particolare, le versioni in lingua spagnola, inglese, francese e italiana fanno riferimento, all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della medesima, alla «responsabilità del venditore».
44
Peraltro, nella versione in lingua tedesca, il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 è ancora più esplicito al riguardo. Infatti, mentre tale disposizione prevede, nella sua prima frase, la possibilità di limitare, per i beni usati, il periodo in cui il venditore è responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva («der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen»), la sua seconda frase indica precisamente che tale possibilità riguarda il periodo di responsabilità del venditore («diese kürzere Haftungsdauer»).
45
Inoltre, il considerando 16 di tale direttiva, menzionando il fatto che, per i beni usati, gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un «periodo di responsabilità» abbreviato, conferma un’interpretazione siffatta.
46
In secondo luogo, occorre ricordare, come già precisato al punto 39 della presente sentenza, che il periodo di responsabilità del venditore corrispondente a due anni dalla consegna del bene, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44, costituisce un termine imperativo, al quale le parti non possono, in linea di principio, derogare. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 74 e 75 delle conclusioni, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, che consente agli Stati membri di prevedere, nel caso dei beni usati, che le parti possono concordare un periodo più breve di responsabilità del venditore, non inferiore ad un anno, costituisce una disposizione derogatoria, che deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 1o marzo 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 26 e giurisprudenza citata).
47
Di conseguenza, la possibilità per gli Stati membri di prevedere, nel caso dei beni usati, che le parti possono limitare la durata del periodo di responsabilità del venditore a un anno dalla consegna del bene non può consentire agli Stati membri di prevedere anche che le parti possano limitare la durata del termine di prescrizione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva.
48
Infine, occorre ricordare che gli Stati membri devono rispettare il livello minimo di tutela previsto dalla direttiva 1999/44. Pertanto sebbene, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 24 della medesima, essi possano adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva in esame, disposizioni più rigorose, al fine di garantire un livello ancor più elevato di tutela dei consumatori, non possono tuttavia pregiudicare le garanzie previste dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06, EU:C:2008:231, punto 36).
49
Orbene, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che la limitazione ad un anno del periodo di responsabilità del venditore implichi una riduzione del termine di prescrizione di cui gode il consumatore comporterebbe un inferiore livello di tutela del medesimo e pregiudicherebbe le garanzie di cui esso gode conformemente alla direttiva 1999/44. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle conclusioni, il consumatore sarebbe in tal modo privato di qualsiasi via legale ancor prima della scadenza dei due anni dalla consegna del bene, durata che gli è invece garantita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva.
50
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.