SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 maggio 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 76 e articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Divieto di statuire ultra petita – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Errori manifesti di valutazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 100, paragrafo 2 – Decisione di rigetto dell’offerta – Difetto di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento»
Nella causa C‑376/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 luglio 2016,
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da N. Bambara, in qualità di agente, assistito da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),
rappresentate da M. Sfyri, C.-N. Dede e V. Alevizopoulou, dikigoroi,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
giudici, avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (T‑556/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:248), con la quale quest’ultimo ha:
–
annullato la decisione dell’EUIPO, comunicata con lettera dell’11 agosto 2011, adottata nell’ambito della gara d’appalto AO/029/10, intitolata «Sviluppo di software e servizi di manutenzione» (in prosieguo: l’«appalto di cui trattasi»), che respinge l’offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’offerta») e le altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell’ambito della medesima gara, comprese quelle che attribuiscono l’appalto ad altri tre offerenti, in quanto aggiudicatari classificatisi nei posti dal primo al terzo in base alla procedura a cascata (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»),
–
condannato l’EUIPO a risarcire i danni subiti dall’European Dynamics Luxembourg a causa della perdita di un’opportunità di aggiudicazione del contratto quadro in qualità, quanto meno, di terzo contraente in base alla procedura a cascata.
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), stabilisce le norme di base che disciplinano l’intero settore del bilancio per materie quali l’aggiudicazione di appalti pubblici.
3
Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente, la cui candidatura od offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e a ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. Il secondo comma di tale medesimo paragrafo prevede, tuttavia, che la comunicazione di taluni elementi possa essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi d’imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.
4
L’articolo 149 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13), precisa gli obblighi gravanti sull’amministrazione aggiudicatrice in ordine all’informazione dei candidati e degli offerenti ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
5
Conformemente all’articolo 115, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), l’EUIPO è un’agenzia dell’Unione e ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
6
Secondo l’articolo 118, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’EUIPO risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di siffatti danni.
Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 20 della sentenza impugnata.
8
A seguito di tali fatti, il 21 ottobre 2011, la European Dynamics Luxembourg, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (in prosieguo, congiuntamente: «European Dynamics Luxembourg e a.») hanno proposto un ricorso di annullamento delle decisioni controverse dinanzi al Tribunale, con il quale hanno chiesto:
–
l’annullamento delle decisioni controverse, e
–
la condanna dell’EUIPO a risarcire per un importo pari a EUR 6750000 il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg in conseguenza della perdita di un’opportunità che le venga aggiudicato l’appalto di cui trattasi.
9
A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale, European Dynamics Luxembourg e a. hanno dedotto tre motivi, il primo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo vertente su vari errori manifesti di valutazione e il terzo sulla violazione del principio della parità di trattamento.
10
A seguito della risposta dell’EUIPO alle misure di organizzazione del procedimento e di istruzione del Tribunale, European Dynamics Luxembourg e a. hanno dedotto un motivo nuovo, secondo cui l’EUIPO avrebbe violato il capitolato d’oneri accettando l’offerta economica di un altro offerente sebbene contenesse una variante e una fascia di prezzi.
11
In primo luogo, il Tribunale ha esaminato il terzo motivo. Esso ha innanzitutto respinto l’argomento secondo cui il terzo aggiudicatario nella procedura a cascata, vale a dire il consorzio Drasis, poiché comprendeva la società che ha elaborato il capitolato d’oneri, si trovava in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento finanziario. Il Tribunale, poi, ha parimenti respinto l’argomento secondo cui esisteva un conflitto di interessi in capo al consorzio Unisys. Il Tribunale ha invece accolto il terzo capo del terzo motivo, considerando che l’EUIPO era palesemente venuto meno al proprio obbligo di diligenza nel verificare se ricorresse la causa di esclusione prevista al punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri e all’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario. L’EUIPO non avrebbe potuto accontentarsi, in particolare, della dichiarazione solenne della Siemens SA come prova dell’assenza di cause di esclusione rispetto alla situazione del consorzio Drasis, ai sensi del punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri e dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario. Tale elemento di prova sarebbe stato a maggior ragione inidoneo a dimostrare l’assenza di tale causa di esclusione in relazione alla Siemens SL, per la quale l’EUIPO non aveva chiesto né prodotto alcuna prova pertinente.
12
Il Tribunale ha, in secondo luogo, esaminato il secondo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione e l’ha in parte accolto e in parte respinto. Esso ha sottolineato, in tale contesto, dopo aver constatato, l’esistenza di errori manifesti di valutazione o carenze di motivazione che hanno viziato la legittimità della valutazione dell’offerta dell’European Dynamics Luxembourg, che tali illeciti erano sufficienti di per sé a giustificare l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta.
13
Inoltre, fondandosi sulla tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche figurante al punto 14 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’offerta tecnica dell’European Dynamics Luxembourg aveva ottenuto, in base ai criteri qualitativi dal n. 1 al n. 3, previa ponderazione dei punti netti attribuiti, il punteggio massimo di 100 punti lordi, mentre le offerte dei tre aggiudicatari avevano ottenuto solo un numero nettamente inferiore di punti netti e lordi, alcuni dei quali appena superiori alla soglia di esclusione rispettivamente di 45, 15 e 10 punti, per i criteri qualitativi dal n. 1 al n. 3. Così, gli 87,90 punti netti attribuiti all’offerta dell’European Dynamics Luxembourg sono stati aumentati a 100 punti lordi, mentre i 71,96 punti netti attribuiti all’offerta dell’IECI sono stati aumentati a 81,86 punti lordi, i 70,66 punti netti attribuiti all’offerta dell’Unisys sono stati aumentati a 80,38 punti lordi e i 78,05 punti netti attribuiti all’offerta della Drasis sono stati aumentati a 88,78 punti lordi.
14
Per quanto riguarda il nuovo motivo di cui al punto 10 della presente sentenza, vertente su una violazione del capitolato d’oneri in quanto l’EUIPO ha accettato l’offerta economica della IECI, il Tribunale l’ha respinto in quanto infondato.
15
Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di rigetto dell’offerta era viziata da numerosi vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE, e che essa doveva essere annullata anche per tale ragione.
16
In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dall’European Dynamics Luxembourg nella parte relativa al risarcimento della perdita di un’opportunità. Per quanto concerne l’importo risarcibile, il Tribunale ha invitato le parti a trasmettergli, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza impugnata, la quantificazione dell’indennizzo, stabilito di comune accordo, o, in mancanza, a fargli pervenire, entro il medesimo termine, le proprie conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
17
Con la sua impugnazione l’EUIPO chiede che la Corte voglia:
–
in via principale, annullare integralmente la sentenza impugnata e respingere la domanda di annullamento delle decisioni controverse nonché la domanda di risarcimento presentata dall’European Dynamics Luxembourg;
–
in subordine, annullare integralmente la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
–
in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna l’EUIPO a risarcire il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg per la perdita dell’opportunità di aggiudicazione del contratto quadro, e rinviare la causa al Tribunale, nonché
–
condannare l’European Dynamics Luxembourg e a. alle spese dei due gradi di giudizio.
18
European Dynamics Luxembourg e a. chiedono che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto infondata, e
–
condannare l’EUIPO a sopportare tutte le spese del procedimento.
Sull’impugnazione
19
A sostegno della sua impugnazione l’EUIPO deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su errori di diritto in quanto il Tribunale ha statuito ultra petita e ha mal interpretato e applicato i principi di pari opportunità nonché di dovuta diligenza e, in ogni caso, ha snaturato i fatti, il secondo, su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del criterio relativo agli errori manifesti di valutazione, il terzo, su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE e, il quarto, su un difetto di motivazione per quanto concerne la concessione di un risarcimento per la perdita di un’opportunità.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
20
Con il primo capo del primo motivo l’EUIPO contesta al Tribunale di essersi pronunciato ultra petita, in violazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché degli articoli 76 e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Emergerebbe chiaramente dal punto 63 della sentenza impugnata e dal verbale dell’udienza dinanzi al Tribunale che European Dynamics Luxembourg e a. avevano rinunciato al terzo capo del loro terzo motivo. Poiché tale capo, pertanto, non era più contestato tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dall’esaminarlo. Orbene, essendosi tuttavia pronunciato su tale capo ai punti da 64 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti della propria competenza. In subordine, l’EUIPO fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che una violazione dei principi di pari opportunità e di diligenza poteva condurre ad un annullamento delle decisione controversa.
21
European Dynamics Luxembourg e a. contestano di aver rinunciato al terzo capo del terzo motivo dinanzi al Tribunale. Più in particolare, tali parti sottolineano di aver abbandonato l’argomento concernente l’eventuale coinvolgimento della Siemens AG nelle attività illecite delle società Siemens SA e Siemens SL membri del consorzio Drasis «per il solo motivo che, inizialmente, esse erano indirettamente controllate dalla Siemens AG, prima di essere acquisite, il 1o luglio 2011,dalla Atos SA, in seguito all’acquisizione da parte della stessa del 100% del capitale della società che le controlla direttamente», come il Tribunale ha constatato al punto 63 della sentenza impugnata. Il solo argomento cui European Dynamics Luxembourg e a. avrebbero rinunciato sarebbe stato quello concernente i vincoli strutturali tra le società partecipanti al consorzio Drasis e la loro società controllante, vale a dire la Siemens AG. Pertanto, gli altri argomenti a sostegno di tale motivo sarebbero stati mantenuti, segnatamente quelli relativi all’obbligo dell’EUIPO di rispettare le regole enunciate dal regolamento finanziario e dal capitolato d’oneri nonché alla violazione del principio di parità di trattamento.
22
Con il secondo capo del primo motivo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 76 della sentenza impugnata, che l’EUIPO «non aveva chiesto né prodotto alcuna prova pertinente» per dimostrare l’assenza di cause di esclusione della Siemens SL per motivi di frode e corruzione. Emergerebbe, infatti, dal documento figurante all’allegato 4 dell’impugnazione che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l’EUIPO aveva chiesto agli offerenti di attestare che essi non ricadevano in nessuno dei casi di esclusione previsti al paragrafo 1 di detto articolo.
23
European Dynamics Luxembourg e a. ritengono che l’EUIPO, in tale misura, fa una lettura erronea della sentenza impugnata e considerano che il Tribunale ha trattato correttamente gli elementi di prova di cui trattasi nel quadro di tale secondo capo del primo motivo.
Giudizio della Corte
24
Con il primo capo del suo primo motivo, l’EUIPO contesta in sostanza al Tribunale di aver statuito ultra petita in esito all’esame del terzo capo del terzo motivo del ricorso in primo grado, vertente sul coinvolgimento del consorzio Drasis in attività illegali.
25
A tal proposito, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «in udienza, in risposta a un quesito orale del Tribunale (…) [European Dynamics Luxembourg e a.] hanno rinunciato al loro argomento secondo cui l’eventuale coinvolgimento della Siemens AG (…) in attività illecite sarebbe stato imputabile alle società Siemens SA e Siemens SL, membri del consorzio Drasis, per il solo motivo che, inizialmente, esse erano indirettamente controllate dalla Siemens AG, prima di essere acquisite, il 1o luglio 2011, dalla Atos SA, in seguito all’acquisizione da parte della stessa del 100% del capitale della società che le controlla direttamente, la Siemens IT Solutions and Services GmbH, come risulta dai documenti prodotti dall’EUIPO a seguito dell’ordinanza istruttoria del 27 marzo 2015 (…). Nel verbale di udienza si è preso atto di detta rinuncia».
26
In detto verbale viene espressamente constatato a tal proposito che European Dynamics Luxembourg e a. rinunciano al loro argomento fondato sull’esistenza di fatti di frode e corruzione indirettamente attribuibili alla Siemens SA e alla Siemens SL.
27
Tuttavia, nella loro comparsa di risposta nell’ambito della presente impugnazione, European Dynamics Luxembourg e a. sostengono che tale rinuncia non era completa e «verteva solo sui vincoli strutturali tra le società partecipanti al consorzio Drasis e la loro società controllante (Siemens AG)».
28
Orbene, come emerge dal punto 61 della sentenza impugnata, l’argomento di European Dynamics Luxembourg e a. verteva sul coinvolgimento della «Siemens» in attività illecite tali da giustificare, in quanto membro del consorzio Drasis l’esclusione di quest’ultimo dalla gara d’appalto in virtù degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario e degli articoli 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione, argomento a cui tali parti hanno chiaramente rinunciato. Tuttavia, quando il Tribunale ha valutato se l’EUIPO avesse esaminato l’offerta del consorzio Drasis con la necessaria diligenza, esso si è fondato sui vincoli strutturali tra la Siemens AG e le sue due controllate, la Siemens SA e la Siemens SL.
29
Infatti, il punto 64 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale avvia l’esame, che conclude al punto 78 di detta sentenza, della questione dell’esclusione eventuale del consorzio Drasis, è redatto nei seguenti termini: «(…) tenuto conto (…) dei vincoli strutturali con la Siemens AG esistiti fino al 1o luglio 2011, si pone la questione se, nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato, con la necessaria diligenza, se si dovessero applicare alla Siemens SA e alla Siemens SL e, pertanto, al consorzio Drasis le cause di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con il punto 13.1, terzo e quarto comma, del capitolato d’oneri (…).».
30
Inoltre, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale si è ancora fondato sull’esistenza di tali vincoli strutturali per concludere che l’EUIPO era palesemente venuto meno al proprio obbligo di diligenza.
31
Appare quindi che il Tribunale ha esaminato l’esistenza di cause di esclusione in capo al consorzio Drasis proprio con riferimento ai vincoli strutturali della Siemens SA e della Siemens SL con la società controllante.
32
L’argomento dedotto da European Dynamics Luxembourg e a., secondo cui la loro rinuncia era solo parziale e riguardava unicamente l’esistenza di siffatti vincoli strutturali non può dunque essere accolto. Dato che i motivi summenzionati della sentenza impugnata non sono stati contestati da nessuna delle parti e non costituiscono nemmeno l’oggetto di un’impugnazione incidentale, essi devono essere considerati definitivi.
33
Orbene, dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenza del 3 luglio 2014, Electrabel/Commissione, C‑84/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2040, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
34
Pertanto, alla luce della rinuncia di European Dynamics Luxembourg e a. di cui ai punti 25 e 26 della presente sentenza, il Tribunale non era più competente a statuire sull’eventuale violazione degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario e degli articoli 133 bis et 134 ter delle modalità di esecuzione, per cui la decisione del Tribunale, che figura al punto 77 della sentenza impugnata, secondo cui l’EUIPO era palesemente venuto meno al proprio obbligo di diligenza nel verificare se ricorresse la causa di esclusione prevista al punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri e all’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario è viziata da un errore di diritto.
35
Quanto alla questione se, ciò premesso, il motivo vertente su una violazione di tali articoli costituisce, come sembrano sostenere European Dynamics Luxembourg e a., un motivo di ordine pubblico che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione, occorre rilevare che se, certamente, tali disposizioni rivestono una determinata importanza per l’osservanza del diritto degli appalti pubblici dell’Unione, la loro violazione non soddisfa tuttavia le condizioni poste dalla Corte per essere caratterizzate come violazione di forme sostanziali (v., segnatamente, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).
36
Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere accolto.
37
In ragione della conclusione figurante al punto precedente, il secondo capo del primo motivo è diventato irrilevante e, pertanto, non deve essere esaminato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
38
Con il primo capo del suo secondo motivo, l’EUIPO censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto avendo omesso di esaminare se gli asseriti manifesti errori di valutazione commessi dall’EUIPO nella sua qualità di amministrazione aggiudicatrice avessero avuto un’incidenza sul risultato finale della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
39
L’EUIPO ritiene che il semplice fatto di aver asseritamente commesso errori di valutazione per quanto riguarda diversi sottocriteri in base ai criteri di aggiudicazione tecnici nn. 1 e 2, e diversi sottocriteri in base al criterio di aggiudicazione n. 3 non può di per sé essere considerato un motivo sufficiente per annullare la decisione di rigetto dell’offerta. Infatti, il Tribunale non avrebbe esaminato, contrariamente a quanto richiede a tal proposito la giurisprudenza della Corte, se tali errori di valutazione avessero avuto un’incidenza concreta sull’esito finale di tale decisione.
40
La giurisprudenza costante del Tribunale confermerebbe che, se il voto relativo a un dato criterio di aggiudicazione non è basato su un solo commento, ma su diversi commenti che non sono contestati, il Tribunale dovrebbe esaminare se tali altri commenti siano ancora sufficienti per fondare il voto attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice a tale criterio di aggiudicazione.
41
Nella fattispecie, i voti attribuiti ai criteri di aggiudicazione tecnici dal n. 1 al n. 3 sarebbero fondati non su un solo commento ma su diversi commenti negativi e positivi che sarebbero stati considerati dal Tribunale non viziati da errore manifesto di valutazione o che non sarebbero stati affatto esaminati da quest’ultimo, in quanto non erano nemmeno contestati nel ricorso proposto dall’European Dynamics Luxembourg e a. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se tali altri commenti fossero ancora sufficienti per giustificare il voto attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice al criterio di aggiudicazione interessato, e il fatto che il Tribunale non abbia effettuato un tale esame costituirebbe di per sé un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
42
Con il secondo capo del suo secondo motivo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver applicato, in sede di esame della decisione di rigetto dell’offerta, un criterio errato in diritto per identificare errori manifesti di valutazione e di aver snaturato taluni fatti.
43
Il Tribunale avrebbe, da un lato, effettuato un controllo troppo esteso della decisione di rigetto dell’offerta, con riferimento al margine di valutazione di cui dispone l’amministrazione aggiudicatrice in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e, dall’altro, avrebbe sostituito la propria valutazione degli elementi di fatto, snaturandoli, a quella dell’EUIPO, al fine di constatare errori manifesti di valutazione.
44
European Dynamics Luxembourg e a. sostengono che il secondo motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
45
Per quanto riguarda il primo capo del secondo motivo dell’EUIPO a sostegno della presente impugnazione, occorre rilevare che, ai punti da 226 a 229 della sentenza impugnata, il Tribunale, in una conclusione intermedia concernente il secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, ha esposto le ragioni per cui riteneva che gli errori manifesti di valutazione constatati fossero idonei ad aver prodotto un effetto sulla gara d’appalto di cui trattasi, e pertanto, giustificavano l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta.
46
È vero che il Tribunale non ha effettuato una verifica specifica dell’incidenza che ciascuno di tali errori poteva aver avuto sul risultato della gara. Tuttavia, il controllo del giudice dell’Unione non implica, in linea di principio, che esso sia tenuto a verificare l’assenza di incidenza di un errore manifesto di valutazione concernente l’esame di un’offerta sulla classificazione della medesima e, pertanto, in definitiva, sulla decisione di aggiudicazione, mentre l’amministrazione aggiudicatrice non ha fornito alcuna precisazione quanto a tale assenza di incidenza.
47
Infatti, spetta al ricorrente che ha proposto l’impugnazione indicare e dimostrare che la decisione di rigetto dell’offerta non avrebbe potuto essere più favorevole per European Dynamics Luxembourg e a. in assenza di detti errori (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e a., C‑677/15 P, EU:C:2017:998, punti 52 e 53). Orbene, l’EUIPO non ha fornito le prove richieste a tal riguardo.
48
Di conseguenza, il primo capo del secondo motivo dell’EUIPO deve essere respinto.
49
Per quanto riguarda il secondo capo del secondo motivo dell’EUIPO, occorre ricordare che il Tribunale ha constatato ai punti 104, 109, 115, 122, 134, 138 e 139, 144, 148, da 157 a 159, 166, 186, 188, 193 e 194, 206 e 207 della sentenza impugnata, che tale ufficio ha commesso errori manifesti di valutazione che hanno viziato la legittimità della valutazione dell’offerta dell’European Dynamics Luxembourg. Ai punti da 225 a 229 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che occorreva annullare, su tale base, la decisione di rigetto dell’offerta.
50
Orbene, anche se, nell’ambito della sua impugnazione, l’EUIPO ha censurato la quasi totalità degli accertamenti del Tribunale relativi a detti errori manifesti di valutazione, esso non ha contestato i motivi figuranti ai punti da 160 a 168 e, segnatamente, al punto 166 della sentenza impugnata, a sostegno della decisione del Tribunale di accogliere la nona censura invocata da European Dynamics Luxembourg e a. a sostegno del primo capo del secondo motivo del loro ricorso di annullamento, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’EUIPO nell’ambito della sua valutazione del criterio n. 1, sottocriterio n. 1.4, punto 1.4.4.10, del capitolato d’oneri.
51
Orbene, da un lato, il Tribunale non ha operato alcuna distinzione tra i diversi errori manifesti di valutazione che ha contestato ai termini dei punti da 88 a 214 della sentenza impugnata e, dall’altro, l’EUIPO non indica né dimostra che, nel caso di specie, l’accertamento relativo all’esistenza dell’errore manifesto di valutazione nell’ambito della sua valutazione del criterio n. 1, sottocriterio n. 1.4, punto 1.4.4.10, del capitolato d’oneri non contribuisca a fondare, allo stesso titolo di ciascuna delle altre constatazioni di errore manifesto di valutazione considerata individualmente, l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta figurante al punto 226 della sentenza impugnata.
52
Ciò premesso, pur supponendo che occorra considerare, come sostiene l’EUIPO, che l’insieme degli accertamenti relativi agli errori manifesti di valutazione contestati dall’EUIPO nell’ambito della presente impugnazione sono viziati da errori di diritto, una siffatta constatazione non sarebbe ad ogni modo idonea a comportare l’annullamento di tale decisione del Tribunale, per cui occorre respingere il secondo capo del secondo motivo in quanto inconferente (v., per analogia, ordinanza dell’11 febbraio 2015, Orange/Commissione, C‑621/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:114, punti 44 e 45 nonché la giurisprudenza ivi citata).
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
53
Con il suo terzo motivo, l’EUIPO contesta l’analisi effettuata dal Tribunale ai punti da 250 a 254 della sentenza impugnata e il motivo che vi figura secondo cui la decisione di rigetto dell’offerta era viziata da diverse carenze di motivazione, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE, per quanto riguarda la correlazione tra, da una parte, le valutazioni negative specifiche enunciate nel rapporto di valutazione, e, dall’altra, le detrazioni di punti netti operate dall’amministrazione aggiudicatrice.
54
Secondo l’EUIPO, l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario non prevede alcun obbligo legale di fornire una panoramica dettagliata di tutte le critiche che sono state prese in considerazione in sede di valutazione dell’offerta di un offerente escluso. A fortiori, la stessa disposizione non conterrebbe alcun obbligo di associare ad ogni critica una detrazione di punti e di spiegare in dettaglio il punteggio effettivamente detratto sulla base di tale critica.
55
European Dynamics Luxembourg e a. sostengono che la divulgazione della ripartizione dei punti oggetto di valutazione era necessaria in quanto il Tribunale non sarebbe stato in condizione di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale senza disporre delle informazioni relative ai punti attribuiti ai criteri qualitativi, ai sottocriteri e ai sottopunti specifici. Quindi, richiedendo che fosse prodotta la ripartizione dei punti, il Tribunale non avrebbe affatto applicato un criterio più rigoroso di quello risultante dall’applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte.
Giudizio della Corte
56
Occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente, la cui candidatura od offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e a ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.
57
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso (sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).
58
Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).
59
Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare alla luce del contenuto dell’atto e della natura dei motivi esposti (sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
60
Nella fattispecie è pacifico che, in tre lettere, datate, rispettivamente, 11 agosto, 26 agosto e 15 settembre 2011, l’EUIPO ha comunicato a European Dynamics Luxembourg e a. un estratto della relazione di valutazione che includeva la valutazione qualitativa della loro offerta, i nominativi dei tre aggiudicatari, nonché tre tabelle che riportavano i punteggi rispettivamente conseguiti da detti tre aggiudicatari e da European Dynamics Luxembourg e a. e, più precisamente, una tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche, una tabella di valutazione comparativa delle offerte sotto il profilo della convenienza economica e una tabella comparativa concernente i criteri economici.
61
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali tabelle hanno consentito a European Dynamics Luxembourg e a. di avere una visione d’insieme dei punti attribuiti alla loro offerta e a quelle degli offerenti prescelti rispetto tanto ai criteri qualitativi quanto ai criteri economici, nonché della loro influenza sulla valutazione globale definitiva.
62
Tuttavia, European Dynamics Luxembourg e a. sostengono che la comunicazione di tali documenti non ha consentito loro di esaminare, con la precisione richiesta dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione della loro offerta da parte dell’EUIPO.
63
A tal proposito, occorre rilevare che la giurisprudenza citata al punto 57 della presente sentenza non richiede in linea di principio che un peso specifico venga attribuito a ciascun commento negativo o positivo nella valutazione. Ciò premesso, nel caso in cui i documenti dell’appalto contengano pesi quantitativi specifici collegati ai criteri o ai sottocriteri, il principio di trasparenza richiede che una valutazione quantitativa venga accordata a tali criteri o sottocriteri.
64
A tal proposito, emerge dai documenti dell’appalto di cui trattasi che, nella fattispecie, il capitolato d’oneri prevedeva una ponderazione, in virtù della quale 65 punti su 100 erano attribuiti al criterio qualitativo n. 1, di cui 10 punti rispettivamente ai sottocriteri dal n. 1.1 al n. 1.5, e 15 punti al sottocriterio 1.6, 20 punti al criterio qualitativo n. 2 e 15 punti al criterio qualitativo n. 3.
65
È del pari pacifico che, da un lato, il comitato di valutazione aveva applicato una formula matematica o aveva attribuito frazioni di punti per sottocriterio o per sottopunto e che la relazione di valutazione conteneva giudizi negativi specifici a tal riguardo che avevano dato luogo a detrazioni specifiche di punti e che, dall’altro, l’EUIPO non ha comunicato il numero di punti, accompagnati da una ripartizione per sottocriteri, ottenuti rispettivamente dall’European Dynamics Luxembourg e dagli offerenti prescelti.
66
In tale contesto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, né European Dynamics Luxembourg e a. né il Tribunale potevano comprendere il rispettivo peso dei menzionati sottocriteri nella valutazione, ossia nella determinazione del punteggio totale, e neppure stabilire una correlazione tra gli specifici commenti negativi e le detrazioni di punti, che avevano avuto un impatto sul punteggio totale.
67
Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 254 della sentenza impugnata, che l’EUIPO non aveva integralmente soddisfatto i requisiti concernenti l’obbligo di motivare il risultato della valutazione dell’offerta presentata dall’European Dynamics Luxembourg.
68
Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
69
Con il suo quarto motivo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver accordato un risarcimento danni all’European Dynamics Luxembourg su una base giuridica insufficiente, vale a dire la perdita di un’opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi.
70
Il primo errore di diritto consisterebbe nella conclusione a cui il Tribunale è giunto al punto 265 della sentenza impugnata, secondo cui l’illiceità del comportamento contestato all’EUIPO era dimostrata. In assenza di una siffatta illiceità, secondo l’EUIPO, la concessione di indennità all’European Dynamics Luxembourg, conformemente alla giurisprudenza della Corte, deve essere annullata, in quanto una delle condizioni cumulative che danno diritto a una siffatta concessione, ovvero l’esistenza di un comportamento illecito, mancava.
71
Il secondo errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale consisterebbe nel non aver dimostrato che la concessione di un indennizzo sulla base della perdita di un’opportunità in materia di appalti pubblici è un principio di diritto dell’Unione o un principio comune agli Stati membri, non tenendo pertanto conto dei requisiti derivanti dall’articolo 340 TFUE. A tal proposito l’EUIPO rileva che diversi Stati membri non prevedono la possibilità di concedere un indennizzo sul mero fondamento della perdita di un’opportunità di ottenere l’appalto, segnatamente il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Romania, dove l’indennizzo della perdita di un’opportunità sarebbe limitato ai costi sostenuti per preparare l’offerta.
72
In subordine, l’EUIPO sostiene che anche se la Corte dovesse annullare solo parzialmente la sentenza impugnata, essa dovrebbe in ogni caso annullare la concessione di risarcimenti. Infatti, se la Corte dovesse considerare, allo stesso modo del Tribunale, che vi erano motivi sufficienti per annullare la decisione di rigetto dell’offerta, ciò non basterebbe a giustificare la concessione di indennità, in quanto non esisterebbe alcun nesso di causalità tra i comportamenti illeciti e il danno invocato.
73
European Dynamics Luxembourg e a. sostengono che il principio del risarcimento del danno subito per la perdita di un’opportunità trova il suo fondamento giuridico nel diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, derivante dall’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pur ammettendo che, in numerosi Stati membri, la dottrina relativa alla perdita di un’opportunità trova espressioni particolari, segnatamente quando la perdita di un’opportunità derivi da illeciti che privano l’offerente di una valutazione equa della sua offerta, European Dynamics Luxembourg e a. ritengono che tali differenze riguardino solo il calcolo del risarcimento del danno economico risultante dalla perdita di un’opportunità e non il fondamento giuridico del suo principio stesso.
74
Peraltro, European Dynamics Luxembourg e a. fanno valere che in virtù della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31), la concessione di un indennizzo è una soluzione adeguata per risarcire il danno subito a titolo della perdita di un’opportunità da parte di un offerente escluso. Il Tribunale non sarebbe quindi stato tenuto a dimostrare l’esistenza di un meccanismo di protezione comune agli Stati membri. Ciò vale a maggior ragione in quanto il Tribunale avrebbe già ammesso che la perdita di un’opportunità subita dall’offerente escluso costituisce un danno reale e certo. Ciò premesso, il nesso di causalità tra l’illecito contestato e il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg non può nemmeno essere negato sulla base del motivo che l’amministrazione aggiudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale.
Giudizio della Corte
75
Occorre esaminare, in primo luogo, l’argomento che l’EUIPO ha dedotto in subordine nell’ambito del suo quarto motivo.
76
Con tale argomento, l’EUIPO fa in sostanza valere che l’esistenza di un nesso di causalità tra gli errori manifesti di valutazione constatati dal Tribunale con riferimento al primo criterio di aggiudicazione, vale a dire i criteri qualitativi, e il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg risultante dalla perdita di un’opportunità di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi non è stata né dimostrata né motivata nella sentenza impugnata.
77
Tale argomento deve essere considerato fondato nelle circostanze del caso di specie.
78
Infatti, da un lato, come è stato constatato al punto 34 della presente sentenza, il punto 77 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto, per cui il Tribunale non ha potuto validamente decidere, sulla base di tali considerazioni, che la decisione di rigetto dell’offerta fosse illegittima.
79
Dall’altro, il Tribunale ha giudicato, al punto 267 della sentenza impugnata, che non è stato possibile ravvisare l’esistenza di un nesso di causalità tra i vizi di motivazione da esso constatati e i danni invocati da European Dynamics Luxembourg e a.
80
Inoltre, il sorgere della responsabilità dell’Unione presupporrebbe l’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito sostanziale che inficia la valutazione dell’offerta dell’European Dynamics Luxembourg, constatato nell’ambito dell’esame del secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, e l’asserita perdita di un’opportunità.
81
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale non dimostra sufficientemente l’esistenza di un tale nesso di causalità. Il Tribunale non ha segnatamente constatato se e in che misura l’European Dynamics Luxembourg, alla luce delle circostanze del caso di specie e in assenza di errori commessi dall’EUIPO, sarebbe stata meglio classificata nella procedura a cascata.
82
Ne deriva che, poiché una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è stata soddisfatta, il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg e a.
83
Il quarto motivo dell’EUIPO è pertanto fondato.
Sull’annullamento parziale della sentenza impugnata
84
Risulta da tutte le considerazioni che precedono che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto al suo punto 77, in quanto il Tribunale ha accolto il terzo capo del terzo motivo del ricorso proposto in primo grado, relativo alla mancata esclusione del consorzio Drasis.
85
Come emerge dal punto 260 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustificato l’annullamento delle decisioni controverse, figurante al punto 1 del dispositivo della sentenza, sulla base dell’insieme delle irregolarità che viziano la decisione di rigetto dell’offerta, accogliendo così i motivi dal primo al terzo dedotti dinanzi ad esso. Tuttavia, anche se la decisione del Tribunale figurante al punto 77 della sentenza impugnata non può giustificare l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta, le irregolarità constatate dal Tribunale ai punti 104, 109, 115, 122, 134, 138 e 139, 144, 148, da 157 a 159, 166, 186, 188, 193 e 194, 206 e 207 della sentenza impugnata bastano a giustificare l’annullamento di tale decisione da parte del Tribunale. Ne consegue che il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata non deve essere annullato.
86
Si deve, invece, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che condanna l’EUIPO a risarcire il danno subito dall’European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di quest’ultima che le venga aggiudicato l’appalto di cui trattasi in qualità, quanto meno, di terzo contraente in base alla procedura a cascata.
87
Alla luce di tale annullamento del punto 2 della sentenza impugnata, i punti 3 e 4 del dispositivo di quest’ultima vertenti sulla liquidazione dell’indennizzo devono essere altresì annullati.
88
In tali circostanze, il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata vertente sulle spese deve anch’esso essere annullato.
Sui ricorsi dinanzi al Tribunale
89
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
90
Così avviene nella presente causa. Occorre pertanto esaminare la domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg e a. nell’ambito di tale ricorso, diretta al risarcimento del danno che esse avrebbero subito per la perdita di un’opportunità dell’European Dynamics Luxembourg di aggiudicazione del contratto quadro in qualità, quanto meno, di terzo contraente in base al meccanismo a cascata.
91
Innanzitutto, occorre rammentare che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’EUIPO è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni cumulative, ossia l’illiceità del suo comportamento, la realtà del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra l’asserito comportamento e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti, C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché possa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno deve essere reale e certo e derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo delle istituzioni (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
92
In ogni caso, secondo la giurisprudenza costante della Corte, spetta alla parte che adduce la responsabilità extracontrattuale dell’Unione fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da essa fatto valere nonché dell’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa-effetto tra il comportamento dell’istituzione in questione e il danno dedotto (sentenza del 20 dicembre 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e a., C‑677/15 P, EU:C:2017:998, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
93
A tal riguardo, occorre constatare che, dalla lettura del ricorso proposto da European Dynamics Luxembourg e a. dinanzi al Tribunale, emerge che tale ricorso, manifestamente, non soddisfa i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza citata.
94
Occorre rilevare che, sebbene certo European Dynamics Luxembourg e a. abbiano dedotto che l’applicazione corretta della gara d’appalto avrebbe condotto ad una miglior classificazione dell’offerta presentata dall’European Dynamics Luxembourg e che, pertanto, a tale parte sarebbe stato aggiudicato uno dei contratti quadro, esse non hanno tuttavia dimostrato se e in che misura, alla luce delle circostanze del caso di specie e in assenza di errori commessi dall’EUIPO, l’European Dynamics Luxembourg sarebbe stata classificata in una posizione migliore o avrebbe ottenuto l’appalto di cui trattasi.
95
Parimenti, per quanto riguarda il nesso di causalità tra gli errori commessi dal comitato di valutazione del danno asseritamente subito, European Dynamics Luxembourg e a. si sono limitate alla semplice deduzione dell’esistenza di un siffatto nesso, senza tuttavia precisare in cosa tale nesso sarebbe consistito.
96
European Dynamics Luxembourg e a. non hanno quindi dimostrato né la realtà del danno né il nesso di causalità tra quest’ultimo e il comportamento contestato all’EUIPO.
97
Alla luce di quanto precede, la domanda risarcitoria presentata da European Dynamics Luxembourg e a. deve essere respinta.
Sulle spese
98
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
99
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento in parola, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
100
Dal momento che l’impugnazione dell’EUIPO è accolta solo in parte, l’EUIPO nonché European Dynamics Luxembourg e a. devono essere condannati a sopportare le proprie spese relative alla presente impugnazione.
101
Quanto alle spese di primo grado, poiché il ricorso è in parte accolto e in parte respinto, si devono altresì condannare European Dynamics Luxembourg e a. nonché l’EUIPO a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
I punti da 2 a 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (T‑556/11, EU:T:2016:248), sono annullati.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
La domanda di risarcimento proposta dall’European Dynamics Luxembourg SA, dall’European Dynamics Belgium SA e dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nella causa T‑556/11 è respinta.
4)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché l’European Dynamics Luxembourg SA, l’European Dynamics Belgium SA e l’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia al procedimento di primo grado.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy