SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
15 giugno 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 78/660/CEE — Conti annuali di taluni tipi di società — Principio del quadro fedele — Principio della prudenza — Società emittente di un’opzione su azioni che contabilizza il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità»
Nelle cause riunite C‑444/16 e C‑445/16,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisioni del 3 agosto 2016, pervenute in cancelleria l’8 agosto 2016, nei procedimenti
Immo Chiaradia SPRL (C‑444/16),
Docteur De Bruyne SPRL (C‑445/16)
contro
État belge,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Immo Chiaradia SPRL e la Docteur De Bruyne SPRL, da J.‑J. Vandenbroucke, avocat;
—
per la Commissione europea, da H. Støvlbæk e N. Gossement, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11), come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU 2003, L 178, pag. 16) (in prosieguo: la «direttiva 78/660»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito delle controversie che oppongono, da un lato, la Immo Chiaradia SPRL e, dall’altro, la Docteur De Bruyne SPRL, all’État belge (Stato belga), in merito all’imposta sulle società dovuta dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rispettivamente, per gli anni d’imposta 2006 e 2008.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il terzo considerando della direttiva 78/660 così recita:
«considerando che è (…) necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti».
4
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660:
«I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società».
5
L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 78/660 così dispone:
«Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza».
6
L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 78/660 stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:
(…)
c)
occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:
aa)
possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
bb)
occorre tener conto di tutte le passività che hanno origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;
cc)
si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l’esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;
d)
si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi;
e)
gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente;
(…)».
Diritto belga
7
L’articolo 41 della loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des diverses dispositions (legge del 26 marzo 1999 relativa al piano d’azione belga per l’occupazione 1998 e recante disposizioni varie) (Moniteur belge del 1o aprile 1999, pag. 10904), nella versione applicabile alle controversie di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 26 marzo 1999»), prevede quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione della presente sottosezione, si intende per:
1o
società: ogni società belga o straniera dotata di personalità giuridica;
2°
azione: qualsiasi azione, quota o quota beneficiaria di una società;
3°
opzione: il diritto di acquistare o sottoscrivere, in occasione dell’aumento del capitale sociale, un numero fisso di azioni a un prezzo determinato o determinabile durante un periodo stabilito;
(…)
5°
borsa: qualsiasi mercato regolamentato o altro mercato aperto regolarmente attivo».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
8
Dalla decisione di rinvio nella causa C‑444/16 emerge che, l’11 febbraio 2002, la Immo Chiaradia ha emesso, in favore del suo amministratore, un diritto di opzione sulle sue azioni a titolo oneroso relativo a un campione di 2360 azioni di un’altra impresa nell’ambito della legge del 26 marzo 1999. Il prezzo dell’opzione era pari a EUR 12942 e corrispondeva all’importo dei fringe benefit come determinato da tale legge, ossia il 20% del valore dei titoli pari a EUR 64709,36.
9
Il 26 agosto 2005 la Immo Chiaradia ha emesso, in favore del suo amministratore, un secondo diritto di opzione sulle sue azioni a titolo oneroso relativo a un campione di 18423 azioni di un’altra impresa nell’ambito della legge del 26 marzo 1999. Il prezzo dell’opzione era pari a EUR 9996,35 e corrispondeva all’importo dei fringe benefit come determinato da tale legge, ossia il 20% del valore dei titoli pari a EUR 49981,77.
10
Il prezzo delle opzioni è stato contabilizzato in un conto di regolarizzazione del passivo della Immo Chiaradia e non è stato quindi iscritto come ricavo nel conto economico.
11
L’amministratore della Immo Chiaradia ha esercitato parzialmente il suo secondo diritto di opzione nell’anno di imposta 2006, nel corso del quale la Immo Chiaradia ha registrato una minusvalenza di EUR 3265.
12
Il 13 novembre 2008 l’amministrazione fiscale ha inviato alla Immo Chiaradia un avviso di rettifica con cui preannunciava la sua intenzione di procedere all’immediata tassazione, a titolo di riserve occulte, dei prezzi delle opzioni per l’anno d’imposta 2006, sino all’importo di EUR 22708,35.
13
Nonostante l’opposizione della Immo Chiaradia, l’amministrazione fiscale le ha inviato un provvedimento di riscossione, confermando la sua intenzione di imporre a titolo della sopravvalutazione del passivo il prezzo dell’opzione pagato dall’amministratore che costituiva, a suo avviso, un fringe benefit da contabilizzare come ricavo nell’anno di imposta 2006, bilancio di chiusura consolidato al 31 dicembre 2005. L’amministrazione fiscale ha quindi registrato un’imposizione complementare a carico della Immo Chiaradia il 23 dicembre 2008, per l’anno d’imposizione 2006.
14
Il reclamo proposto dalla Immo Chiaradia contro tale imposizione il 14 gennaio 2009 è stato respinto con decisione dell’amministrazione fiscale il 24 maggio 2012.
15
Il 6 agosto 2012 la Immo Chiaradia ha proposto un ricorso tendente all’annullamento dell’imposizione controversa dinanzi al tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (tribunale di primo grado dell’Hainaut, sezione di Mons, Belgio) che è stato respinto con sentenza del 3 aprile 2014.
16
La Immo Chiaradia ha poi interposto appello avverso la suddetta sentenza dinanzi alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons), il 30 giugno 2014. Con la sua azione essa intende ottenere l’annullamento dell’imposizione controversa per il motivo che nessuna disposizione giuridica impone una modalità di contabilizzazione specifica per l’opzione di cui trattasi o prevede un regime fiscale peculiare. Essa sostiene di aver contabilizzato l’operazione in conformità al parere 167/1 della Commission des Normes Comptables (CNC) (Commissione per le norme contabili) scegliendo di considerare che il prezzo percepito dall’emittente di un diritto di opzione costituisce la remunerazione del rischio assunto da quest’ultimo per l’intera durata dell’opzione e che, quindi, detto prezzo sia acquisito dal punto di vista economico e debba essere iscritto come ricavo solo alla scadenza della suddetta opzione.
17
Il giudice del rinvio osserva che ha dichiarato, in numerose sentenze, che l’amministrazione fiscale non poteva sottoporre a imposizione a titolo di riserve occulte il prezzo dell’opzione. In tali sentenze esso ha rilevato che, in mancanza di una deroga esplicita prevista nelle disposizioni fiscali, gli utili imponibili sono determinati in conformità alle regole contabili. Successivamente esso ha analizzato i tre pareri della CNC, incluso il parere 167/1.
18
Nelle sentenze suddette, il giudice del rinvio ha rilevato che il parere 167/1 propone due approcci per il trattamento contabile del prezzo percepito quale contropartita del diritto di opzione emesso. Secondo il primo approccio, il prezzo del diritto di opzione è considerato immediatamente come utile. Ai sensi del secondo approccio, tale prezzo è considerato come un utile differito sino alla scadenza dell’opzione ed è contabilizzato quindi come risconto passivo. Il giudice del rinvio ha ritenuto che il secondo approccio era giustificato, osservando al contempo che tale approccio era quello privilegiato dalla CNC in applicazione del principio della prudenza.
19
L’État belge (Stato belga) mette in dubbio la compatibilità con la direttiva 78/660 di tale secondo approccio. Esso chiede, in particolare, se sia compatibile con detta direttiva il fatto che una società possa contabilizzare come ricavo il prezzo del diritto di opzione di cui trattasi nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto e non nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento.
20
Dalla decisione di rinvio nella causa C‑445/16 emerge che, con una convenzione datata 12 dicembre 2006, la Docteur De Bruyne ha emesso, in favore della sua amministratrice, un diritto di opzione sulle sue azioni a titolo oneroso relativo a 540 azioni di un’altra impresa nell’ambito della legge del 26 marzo 1999. Il prezzo dell’opzione era pari a EUR 12550,68 e corrispondeva all’importo dei fringe benefit come determinato da tale legge, ossia il 20% del valore dei titoli pari a EUR 62753,40.
21
Il prezzo dell’opzione è stato contabilizzato in un conto di regolarizzazione del passivo della Docteur De Bruyne e non è stato quindi iscritto come ricavo nel conto economico.
22
Il 16 novembre 2009, l’amministrazione fiscale ha inviato un avviso di rettifica alla Docteur De Bruyne con cui preannunciava che, per quanto riguarda l’anno d’imposta 2008, il prezzo dell’opzione di EUR 12550,68 costituiva un reddito definitivo per la società e, a tale titolo, esso doveva essere contabilizzato in un conto ricavi relativo all’esercizio contabile 2007.
23
Nonostante l’opposizione della Docteur De Bruyne, l’amministrazione fiscale le ha inviato un provvedimento di riscossione il 21 dicembre 2009, confermando la sua intenzione di imporre il prezzo dell’opzione che costituiva, a suo avviso, un fringe benefit da contabilizzare come ricavo nell’anno di imposta 2008, bilancio di chiusura consolidato al 31 dicembre 2007. L’amministrazione fiscale ha quindi registrato un’imposizione complementare a carico della Docteur De Bruyne il 14 gennaio 2010 per l’anno d’imposizione 2008.
24
Il reclamo proposto dalla Docteur De Bruyne contro tale imposizione il 5 marzo 2010 è stato respinto con decisione dell’amministrazione fiscale il 26 aprile 2012.
25
Il 18 luglio 2012 la Docteur De Bruyne ha proposto un ricorso tendente all’annullamento dell’imposizione controversa dinanzi al tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (tribunale di primo grado dell’Hainaut, sezione di Mons) che è stato respinto con sentenza dell’8 maggio 2014.
26
La Docteur De Bruyne ha interposto appello avverso la suddetta sentenza dinanzi alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons), il 4 luglio 2014.
27
In tali circostanze, la Corte d’appello di Mons, per motivi analoghi nelle due cause, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, identica in tali due cause:
«Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella [direttiva 78/660], secondo cui:
—
i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660);
—
gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 78/660);
—
occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:
—
possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
—
occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione; [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva 78/660];
—
si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 78/660];
—
gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 78/660];
il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento».
28
Con decisione del presidente della Corte del 13 settembre 2016, le cause C‑444/16 e C‑445/16 sono state riunite ai fini della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
29
La questione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata tanto dai ricorrenti nel procedimento principale quanto dalla Commissione europea.
30
In primo luogo, la Commissione fa presente che la controversia principale ha natura fiscale. Orbene, la questione pregiudiziale verterebbe sull’interpretazione della direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
31
Vero è che la direttiva 78/660 non ha per oggetto di fissare le condizioni alle quali i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli Stati membri, della base imponibile e dell’importo delle tasse, quali l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 28).
32
Tuttavia, da tale constatazione non può dedursi che la questione pregiudiziale è irricevibile. Va ricordato che il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 17, e giurisprudenza ivi citata).
33
A tale proposto si deve ricordare che la Corte ha già riconosciuto che i conti annuali delle società possono servire come base di riferimento da parte degli Stati membri a fini fiscali (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, risulta dalle decisioni di rinvio che, nel diritto belga, in mancanza di una deroga esplicita alle disposizioni fiscali, gli utili imponibili sono determinati in conformità alle regole contabili e che la pertinente legislazione belga non contiene alcuna disposizione relativa alla tecnica di contabilizzazione del prezzo dell’opzione.
34
In tale contesto, non risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale.
35
In secondo luogo, le ricorrenti nei procedimenti principali chiedono, in sostanza, se l’État belge (Stato belga) possa validamente invocare la direttiva 78/660 nelle controversie principali, poiché, a loro avviso, tale direttiva non è stata trasposta correttamente nel diritto belga.
36
A tale proposito, va rilevato che, sebbene le disposizioni del diritto nazionale di cui al procedimento principale non abbiano riportato in modo letterale le disposizioni della direttiva 78/660, non è contestato che la compilazione dei conti annuali delle società si effettua nel rispetto dell’oggetto, dei principi e delle disposizioni di tale direttiva, con la conseguenza che l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di detta direttiva è vincolante per la risoluzione della controversia principale da parte del giudice del rinvio (v., per analogia, sentenza del 7 gennaio 2003, BIAO, C‑306/99, EU:C:2003:3, punti 92 e 93). Inoltre, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, in tali circostanze, spetta al giudice del rinvio, per quanto possibile, interpretare il diritto nazionale rilevante alla luce del diritto dell’Unione e, nella specie, della direttiva 78/660 (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 18).
37
Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.
Nel merito
38
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in particolare, i principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un’opzione su azioni contabilizzi come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.
39
Si deve sottolineare, in limine, che, in base al suo terzo considerando, la direttiva 78/660 mira solo a stabilire condizioni minime circa l’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
40
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il rispetto del principio del quadro fedele costituisce l’obiettivo primordiale della direttiva 78/660. Ai sensi di tale principio, che compare all’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della società (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
41
La Corte ha interpretato tale principio in modo flessibile, ritenendo che esso richiede, da un lato, che i conti annuali riflettano le attività e le operazioni che si ritiene essi debbano descrivere e, dall’altro, che le informazioni contabili siano date nella forma giudicata più valida e più idonea a soddisfare la necessità di informare i terzi, senza arrecare pregiudizio agli interessi della società di cui trattasi (sentenza del 14 settembre 1999, DE + ES Bauunternehmung, C‑275/97, EU:C:1999:406, punto 27).
42
La Corte ha già avuto modo di chiarire che l’applicazione del principio del quadro fedele deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell’articolo 31 della direttiva 78/660, fra i quali riveste una particolare importanza il principio della prudenza sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della stessa (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
43
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660, che sancisce il principio della prudenza, la contabilizzazione del complesso degli elementi – utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite – che sono effettivamente imputabili all’esercizio in questione consente di garantire il rispetto del principio del quadro fedele (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12, EU:C:2013:632, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
44
Per quanto riguarda i diritti di opzione su azioni, come quelli di cui al procedimento principale, detta direttiva non contiene alcuna indicazione specifica sul metodo secondo il quale deve essere contabilizzato il prezzo di tali opzioni. Come ha fatto notare la Commissione nelle sue osservazioni presentate alla Corte, esistono quindi necessariamente diversi metodi compatibili con la direttiva 78/660, purché essi rispettino i principi generali da essa stabiliti.
45
A tale proposito, si deve rilevare che dal fascicolo sottoposto alla Corte non deriva che un metodo di contabilizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni può contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità, non rispetta i detti principi.
46
Da un lato, il fatto che una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizzi come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione solo dopo che detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità, non è contrario al principio della prudenza. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che tale prezzo costituisce la remunerazione del rischio accollato dalla società emittente per l’intera durata dell’opzione. È quindi giustificato, alla luce del principio della prudenza, contabilizzare come ricavo tale prezzo solo ove sia possibile determinare in maniera definitiva se tale rischio, al quale è strettamente connesso, sia o no realizzato.
47
Dall’altro lato, non può escludersi, come affermano le ricorrenti nei procedimenti principali nelle loro osservazioni alla Corte, che, qualora il prezzo della cessione dell’opzione sia contabilizzato come ricavo nel corso dell’esercizio durante il quale il diritto di opzione è emesso e prima dell’esercizio, o, se del caso, della scadenza di tale diritto, la contabilità delle società emittenti presenta, negli esercizi successivi all’emissione del diritto di opzione, un rischio più elevato di quello che si presenta in caso di contabilizzazione nel corso dell’esercizio durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità. Infatti, il rischio corso in ragione dell’eventuale aumento del corso dei titoli sottostanti alle opzioni può essere in realtà ridotto dall’importo del prezzo della cessione dell’opzione, che costituisce una remunerazione di tale rischio. In tali circostanze, un metodo di contabilizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, non sarebbe contrario al principio del quadro fedele.
48
Si deve aggiungere che, sebbene la questione pregiudiziale faccia riferimento all’articolo 20 della direttiva 78/660, tale articolo non è rilevante per rispondere a tale questione che verte, in sostanza, sulla contabilizzazione del prezzo dell’opzione e non sulla contabilizzazione di un accantonamento per coprire passività o debiti che sono probabili o certi.
49
In tali circostanze, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che i principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizza come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
I principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizza come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.