SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
28 giugno 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Determinazione dell’oggetto della controversia – Assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 – Inviti a presentare proposte – Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) – Messaggio di posta elettronica che informa la ricorrente del rigetto della sua proposta – Decisione successiva della Commissione europea che stabilisce l’elenco delle proposte selezionate – Tutela giurisdizionale effettiva»
Nella causa C‑635/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 dicembre 2016,
Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da Y. de Vries, advocaat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Samnadda e J. Hottiaux, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (in prosieguo: la «Spliethoff») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 ottobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (T‑564/15, non pubblicata, EU:T:2016:611; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nel messaggio di posta elettronica dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), del 17 luglio 2015.
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 58/2003
2
Il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1) istituisce il quadro normativo per la creazione e il funzionamento delle agenzie esecutive.
3
L’articolo 3 del regolamento in parola, intitolato «Creazione e soppressione», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Previa analisi costi-benefici, la Commissione può decidere di istituire un’agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Essa fissa la durata di vita dell’agenzia esecutiva.
(…)».
4
L’articolo 6 del citato regolamento, intitolato «Compiti», ai suoi paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:
«1. Per realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può affidare all’agenzia esecutiva qualunque compito relativo all’esecuzione di un programma comunitario, eccettuati quelli che implicano l’esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche.
(…)
3. Le condizioni, i criteri, i parametri e le modalità che l’agenzia esecutiva deve rispettare nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, nonché le modalità dei controlli esercitati dai servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l’agenzia esecutiva sono definiti dalla Commissione nell’atto di delega».
Regolamento (UE) n. 1316/2013
5
Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU 2013, L 348, pag. 129), ha ad oggetto, conformemente al suo articolo 1, l’istituzione del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), che stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori. Esso stabilisce altresì la ripartizione delle risorse da mettere a disposizione nel quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-2020.
6
L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione», così prevede:
«1. A seguito di ogni invito a presentare proposte (…), la Commissione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25, fissa l’ammontare dell’assistenza finanziaria concessa ai progetti selezionati o a parti di essi. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un’assistenza finanziaria».
7
L’articolo 25 di tale regolamento, intitolato «Procedura di comitato», dispone quanto segue:
«1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento [del] MCE. Esso è un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13)].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento [n. 182/2011].
3. Il comitato assicura un’analisi orizzontale dei programmi di lavoro (…) per garantire la loro coerenza nonché l’individuazione, lo sfruttamento e la valutazione di sinergie tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. Esso si adopera in particolare per coordinare tali programmi di lavoro al fine di consentire l’adozione di inviti a presentare proposte multisettoriali».
Decisione di esecuzione 2013/801/UE
8
L’INEA è stata istituita sulla base del regolamento n. 58/2003, con la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013 (GU 2013, L 352, pag. 65).
9
L’articolo 3 di tale decisione, intitolato «Obiettivi e compiti», prevede, in particolare, quanto segue:
«1. [L’INEA] è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a)
[MCE];
(…)
3. [L’INEA] è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;
b)
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;
c)
la fornitura di sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega».
Decisione C(2013) 9235 final
10
La decisione C(2013) 9235 final della Commissione, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti ai fini dell’esecuzione di compiti connessi all’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di infrastrutture di trasporto, energia e telecomunicazioni e in materia di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti e dell’energia, tra cui l’impiego di stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione, descrive in maniera dettagliata i compiti dell’INEA e prevede l’ambito della loro attuazione, nonché delle relazioni tra la Commissione e l’INEA.
11
L’articolo 2 di tale decisione, intitolato «Direzioni generali di riferimento» così prevede:
«Le direzioni generali seguenti sono le direzioni generali di riferimento del[l’INEA]:
–
Direzione generale della mobilità e dei trasporti;
(…)
A tale titolo, esse gestiscono le relazioni tra la Commissione e [l’INEA] e sono responsabili del monitoraggio e della supervisione del[l’INEA] (…)».
12
L’articolo 4 di detta decisione, intitolato «Compiti delegati al[l’INEA]», così dispone, al punto 1:
«(1)
[L’INEA] è responsabile per la realizzazione delle parti dei programmi e dei compiti seguenti:
–
per quanto riguarda il [MCE] – trasporto, energia e telecomunicazioni, le parti e i compiti indicati nell’allegato I;
(…)».
13
L’articolo 5 della medesima decisione, intitolato «Compiti riservati alla Commissione», così recita:
«(1)
[L’INEA] svolge unicamente i compiti ad essa attribuiti conformemente all’articolo 4.
(2)
[L’INEA] non svolge alcun compito che implichi l’esercizio di un ampio margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche. Essa si astiene, in particolare:
(…)
(e)
dall’adozione di decisioni di sovvenzione nell’ambito del [MCE], nonché di eventuali modifiche di tali decisioni;
(…)».
14
L’allegato I, parte B, della decisione C(2013) 9235 final prevede quanto segue:
«In virtù dei poteri conferitigli dalla Commissione e nell’ambito del corrispondente programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione, [l’INEA], in coordinamento e in concerto con la direzione generale di riferimento responsabile, gestisce alcune o tutte le fasi della realizzazione del programma e alcune o tutte le tappe del ciclo di vita dei progetti per le parti del MCE che sono ad essa delegate.
A tale riguardo, [l’INEA] è responsabile del monitoraggio dei progetti d’interesse comune che beneficiano di un finanziamento nell’ambito del MCE, di effettuare i controlli (…) e di assistere la Commissione in taluni compiti relativi al programma e ai progetti, che sono riservati alla Commissione in forza della presente decisione, se del caso. In particolare, essa deve svolgere i seguenti compiti:
(a)
l’esecuzione delle operazioni e dei procedimenti che sfociano nell’adozione delle decisioni della Commissione di attribuzione e sovvenzione e nella conclusione delle convenzioni di sovvenzione, nonché la gestione delle corrispondenti decisioni e convenzioni:
(…)
–
informazione dei candidati respinti e idonei riguardo alle decisioni di attribuzione della Commissione (…)»;
(…)
–
espletamento dei compiti abituali di pubblicità ex post e di diffusione dei resultati;
(…)».
La decisione di esecuzione del 31 luglio 2015
15
La decisione di esecuzione C(2015) 5274 final della Commissione, del 31 luglio 2015, che istituisce un elenco di proposte selezionate in esito all’invito a presentare proposte dell’11 settembre 2014 sulla base del programma pluriennale di lavoro per ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione europea nel settore trasporti del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) (in prosieguo: la «decisione di esecuzione del 31 luglio 2015»), è stata pubblicata sul sito Internet della direzione generale (DG) della mobilità e dei trasporti della Commissione e sul sito Internet dell’INEA, rispettivamente, il 12 e il 14 ottobre 2015.
16
Tale decisione indica, ai suoi considerando 4 e 6, quanto segue:
«(4)
A seguito degli inviti a presentare proposte sulla base del programma pluriennale 2014 e della procedura di valutazione e di selezione, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del [regolamento n. 1316/2013], dovrebbe selezionare i progetti d’interesse comune ammessi e fissare l’importo dell’assistenza finanziaria da concedere ai progetti o alle parti di progetti selezionati.
(…)
(6)
L’elenco dei progetti d’interesse comune ammessi con la presente decisione è conforme al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, del [regolamento n. 1316/2013]».
17
L’articolo unico di detta decisione così dispone:
«L’elenco, figurante in allegato, dei progetti selezionati di interesse comune nel settore del MCE ammessi a beneficiare di un’assistenza finanziaria dell’Unione europea, nonché i costi ammissibili totali ivi stimati delle misure, la percentuale dell’assistenza finanziaria rispetto ai costi ammissibili totali stimati e i rispettivi tetti massimi dell’assistenza finanziaria, sono approvati».
Fatti
18
La Spliethoff è una società con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), che gestisce una flotta di 50 navi polivalenti.
19
L’11 settembre 2014 l’INEA ha lanciato un invito a presentare proposte nel contesto della decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce il programma pluriannuale di lavoro 2014 di assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020.
20
La Spliethoff ha risposto a tale invito presentando, il 25 febbraio 2015, una proposta di aiuto finanziario.
21
Il 17 luglio 2015 la Spliethoff ha ricevuto un messaggio di posta elettronica, firmato dall’équipe dell’INEA responsabile della valutazione (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015»), il cui contenuto, redatto in lingua inglese, era il seguente:
«Gentile Signora, Egregio Signore,
In seguito agli inviti a presentare proposte per il [MCE] settore trasporti, pubblicati l’11 settembre 2014, la valutazione delle proposte ammissibili è stata espletata e la Commissione ha redatto un elenco di proposte selezionate per ricevere il sostegno finanziario dell’Unione [europea]. Il 10 luglio 2015 il comitato di coordinamento del MCE dei rappresentanti degli Stati membri ha espresso parere positivo in relazione a tale elenco provvisorio.
Siamo dispiaciuti di doverle comunicare che la Sua proposta non è stata selezionata nel succitato procedimento, per i seguenti motivi:
(…)
Si stanno ora predisponendo le procedure per l’adozione di una decisione da parte della [Commissione] riguardante la selezione e l’erogazione di sovvenzioni a misure che contribuiscono a progetti d’interesse comune a titolo del [MCE] nel settore delle reti transeuropee di trasporto. Nel caso improbabile in cui l’adozione di tale decisione comporti modifiche in relazione alla Sua proposta, verrà informata separatamente via e-mail.
(…)
Qualsiasi domanda da Lei formulata e qualsiasi risposta da parte nostra o della Commissione, o reclamo da Lei presentato per cattiva amministrazione non ha né il fine né l’effetto di prorogare il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione comunicata tramite il presente messaggio, ricorso che deve essere presentato entro 2 mesi dal ricevimento del messaggio stesso. Il foro competente a conoscere dei ricorsi per annullamento è il Tribunale dell’Unione europea.
(…)
L’équipe dell’INEA responsabile della valutazione».
22
La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 in esito all’invito a presentare proposte al quale la Spliethoff aveva risposto. Il progetto della Spliethoff non compariva in detto elenco.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
23
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2015, la Spliethoff ha proposto ricorso contro la Commissione al fine di ottenere l’annullamento della decisione asseritamente contenuta nel messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015.
24
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.
25
A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione ha dedotto due motivi vertenti sulle circostanze che, da un lato, il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 costituirebbe una misura preparatoria e non sarebbe quindi un atto impugnabile e, dall’altro, che il ricorso non può essere validamente diretto contro la Commissione che non sarebbe l’autore del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015.
26
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la Spliethoff ha fatto valere che, sebbene il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 fosse stato inviato dall’INEA, esso aveva per oggetto la notifica alla Spliethoff della decisione della Commissione recante rigetto della sua proposta e che, quantomeno, essa poteva interpretarlo in tal senso, poiché non aveva conoscenza dell’esistenza della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 e sarebbe quindi stata indotta in errore dal testo del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015. La Spliethoff ha parimenti chiesto che, nell’ipotesi in cui si ritenesse che la decisione della Commissione recante rigetto della sua proposta fosse la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, il Tribunale dichiari che il suo ricorso è diretto contro tale decisione.
27
Ai punti da 17 a 25 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, la fondatezza del secondo motivo di irricevibilità, vertente sul fatto che la Commissione non sarebbe l’autore del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015.
28
A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, che, sebbene, in linea di principio, i ricorsi debbano essere diretti contro l’autore dell’atto impugnato, in taluni casi determinati atti adottati in forza di poteri delegati sono imputabili all’istituzione delegante, in particolare quando l’autore dell’atto esercita soltanto una competenza consultiva o quando l’adozione della decisione di cui è chiesto l’annullamento è subordinata a un previo accordo dell’istituzione delegante.
29
Dopo aver elencato, ai punti 20 e 21 dell’ordinanza impugnata, le competenze delegate dalla Commissione all’INEA in forza del regolamento n. 58/2003, il Tribunale ha dichiarato, al punto 22 di tale ordinanza, che l’INEA è l’autore dell’atto impugnato dinanzi ad esso, ossia il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, che è stato adottato in forza delle competenze delegate dalla Commissione conformemente al regolamento n. 58/2003, e ciò senza che sia dimostrato il coinvolgimento di tale istituzione.
30
Per quanto riguarda l’argomento della Spliethoff secondo il quale essa avrebbe interpretato il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 nel senso che esso provenisse dall’INEA e che notificasse nei suoi confronti una decisione di sovvenzione della Commissione, il Tribunale ha constatato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che l’INEA è responsabile della notifica delle decisioni della Commissione e non ha la facoltà di adottare essa stessa decisioni di sovvenzione nell’ambito del MCE. Il Tribunale ha aggiunto che dall’esame del primo motivo d’irricevibilità risulta che, alla data di detto messaggio di posta elettronica, il procedimento avente ad oggetto l’adozione da parte della Commissione di una decisione relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni era ancora in corso.
31
Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso della Spliethoff doveva essere respinto in quanto irricevibile poiché era diretto contro la Commissione che non era l’autore del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015.
32
Dal punto 25 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha tuttavia ritenuto opportuno pronunciarsi anche sul primo motivo d’irricevibilità, con cui si sostiene che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 costituisca un atto preparatorio e non sia, pertanto, impugnabile.
33
A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che, anche se il testo di tale messaggio di posta elettronica, riguardante, in particolare, le informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione della Spliethoff e i termini ad essi applicabili, lasciava intendere che esso notificasse una decisione definitiva della Commissione, detto messaggio di posta elettronica faceva espressamente riferimento, a più riprese, a un procedimento pendente dinanzi alla Commissione e informava la Spliethoff che, nella fase del procedimento in corso, la sua domanda non era stata selezionata.
34
Dopo aver ricordato, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 precisava che il procedimento avente ad oggetto l’adozione della decisione della Commissione relativa alla selezione dei progetti e alla concessione di sovvenzioni era ancora in corso e che era possibile, ma poco probabile, che l’adozione di tale decisione comportasse modifiche in relazione alla proposta della Spliethoff, il Tribunale, ai punti 34 e 35 dell’ordinanza impugnata, ha constatato che dal messaggio di posta elettronica risultava che la Commissione non aveva ancora proceduto a una valutazione definitiva in detto procedimento e che la sua posizione finale a tale riguardo sarebbe stata presa solo con l’adozione della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
35
Di conseguenza, il Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha accolto anche il primo motivo d’irricevibilità.
36
Per quanto riguarda la domanda della Spliethoff con cui si chiedeva che il Tribunale, nell’ipotesi in cui avesse ritenuto che la decisione che aveva respinto la sua proposta fosse la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, considerasse il suo ricorso come diretto contro tale decisione, il Tribunale ha indicato, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che il suo regolamento di procedura nonché la giurisprudenza non consentono di estendere l’oggetto della controversia a una domanda d’annullamento della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
37
A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 86, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura prevede che, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale disposizione non riguarda le situazioni nelle quali l’oggetto del ricorso non è un atto definitivo. Il Tribunale ha parimenti indicato che, prima dell’introduzione dell’articolo 86 nel suo regolamento di procedura, l’estensione dell’oggetto del ricorso ammessa dalla giurisprudenza riguardava atti la cui natura e il cui oggetto essenziale erano identici a quelli considerati nell’atto introduttivo.
38
Al punto 40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 aveva natura meramente provvisoria e non costituiva quindi un atto definitivo e che, di conseguenza, non produceva effetti giuridici che potessero essere sostituiti o prorogati da una decisione successiva, come la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015. Il Tribunale ha parimenti ricordato che un atto successivo, adottato nelle more del procedimento, non può essere considerato come un elemento nuovo rispetto al quale la ricorrente possa adattare le sue conclusioni senza che la materia stessa del contendere ne risulti modificata.
39
Il Tribunale ha, pertanto, respinto, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, la domanda di adattamento delle conclusioni della Spliethoff.
40
Alla luce di quanto precede, il Tribunale, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla Spliethoff.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
41
La Spliethoff chiede che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
–
condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
42
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare l’impugnazione, in tutto o in parte, irricevibile o, in subordine, respingerla in quanto infondata, e
–
condannare la Spliethoff alle spese.
Sull’impugnazione
43
A sostegno della sua impugnazione, la Spliethoff deduce tre motivi, vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale in quanto ha dichiarato il ricorso irricevibile con la motivazione, rispettivamente, che tale ricorso era diretto contro la Commissione, che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 aveva natura meramente provvisoria e che la domanda della Spliethoff volta a far considerare il suo ricorso come diretto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 non poteva essere accolta.
44
In considerazione della loro connessione, occorre esaminare congiuntamente il primo e terzo motivo d’impugnazione.
Argomenti delle parti
45
Con il primo motivo, la Spliethoff contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto constatando che l’INEA è l’autore del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 e dichiarando il suo ricorso irricevibile in quanto diretto contro la Commissione.
46
A tale riguardo, la Spliethoff sostiene che l’atto impugnato dinanzi al Tribunale è la decisione della Commissione di respingere la sua proposta. Orbene, sebbene l’INEA sia l’autore del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 che notifica tale decisione alla Spliethoff, essa non sarebbe però l’autore della decisione in quanto tale. Ciò deriverebbe chiaramente dal testo di detto messaggio di posta elettronica che fa riferimento alla «decisione della Commissione comunicata tramite il presente messaggio».
47
La Spliethoff ne deduce che la presente causa si distingue da quelle che hanno dato luogo alle sentenze citate ai punti da 19 a 21 dell’ordinanza impugnata poiché, in tali cause, l’agenzia interessata era realmente l’autore della decisione di cui trattavasi e la Commissione non aveva partecipato all’adozione della stessa. Di conseguenza, la constatazione fatta dal Tribunale al punto 22 dell’ordinanza impugnata, secondo cui «l’INEA è l’autore dell’atto impugnato, vale a dire il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, il quale è stato adottato in forza delle competenze delegate dalla Commissione (…), e ciò senza che sia dimostrato il coinvolgimento di tale istituzione», sarebbe errata.
48
La Spliethoff aggiunge che l’atto impugnato dinanzi al Tribunale non può essere attribuito all’INEA poiché solo la Commissione dispone della competenza ad adottare una decisione di rigetto nell’ambito del procedimento di selezione delle proposte che possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del MCE.
49
Con il terzo motivo d’impugnazione la Spliethoff contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ai punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata, rifiutando di considerare il suo ricorso come diretto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
50
La Spliethoff fa valere di aver agito in buona fede, poiché essa, conformemente alle indicazioni figuranti nel messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, ha proposto un ricorso di annullamento contro detto messaggio di posta elettronica, dinanzi al Tribunale, entro i termini stabiliti. Essa avrebbe appreso l’esistenza della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 solo quando ha ricevuto le osservazioni della Commissione relative all’eccezione di irricevibilità, in cui tale istituzione sosteneva che la Spliethoff avrebbe dovuto contestare tale ultima decisione.
51
Secondo la Spliethoff, la Commissione ha contribuito in modo decisivo alla confusione provocata dal messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 omettendo di informarla dell’esistenza della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 e della sua natura. Orbene, contrariamente al messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, tale decisione non indicherebbe i mezzi di ricorso disponibili, non conterrebbe alcuna menzione attinente alla Spliethoff o agli altri candidati esclusi e farebbe unicamente riferimento alle proposte selezionate dalla Commissione di modo che, anche se la Spliethoff avesse avuto conoscenza di tale decisione in tempo utile, non sarebbe stata in grado di dedurre che quest’ultima fosse pertinente nei suoi confronti.
52
La Spliethoff sostiene che, in siffatte circostanze, il Tribunale, al fine di garantire il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, avrebbe dovuto ammettere l’esistenza in capo ad essa di un errore scusabile e, pertanto, accogliere la sua domanda volta a far considerare il suo ricorso come diretto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
53
La Commissione sostiene che gli argomenti sollevati dalla Spliethoff nell’ambito del primo motivo d’impugnazione sono irricevibili nei limiti i cui sono identici ai motivi e agli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e che sono diretti ad ottenere il riesame di una constatazione di fatto e della qualificazione giuridica del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, il che esulerebbe dalla competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione. In ogni caso, tali argomenti riposerebbero su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata e della giurisprudenza cui essa fa riferimento.
54
Quanto al terzo motivo d’impugnazione, la Commissione ritiene che l’argomento vertente sulla teoria dell’errore scusabile costituisca un argomento nuovo e sia, pertanto, irricevibile. In ogni caso, le circostanze eccezionali invocate dalla Spliethoff non potrebbero rimettere in discussione il fatto che l’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale non è applicabile nel presente caso.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
55
Conformemente a una giurisprudenza costante, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della decisione del Tribunale oggetto di impugnazione, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dalle suddette disposizioni un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 46 nonché giurisprudenza ivi citata).
56
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato. L’impugnazione, infatti, mira proprio a mettere alla prova l’analisi giuridica fatta dal Tribunale degli argomenti presentati in primo grado (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).
57
Nel presente caso, occorre constatare che, con il primo motivo d’impugnazione, la Spliethoff non si limita a reiterare gli argomenti già dedotti in primo grado ma indica in maniera chiara i passaggi dell’ordinanza impugnata che essa ritiene siano viziati da un errore di diritto nonché gli argomenti giuridici invocati a sostegno della sua domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata.
58
Inoltre, nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, la Spliethoff critica la qualificazione giuridica operata dal Tribunale del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015.
59
Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere considerato ricevibile.
60
Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, è sufficiente constatare che l’argomento della Spliethoff relativo alla teoria dell’errore scusabile, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, è già stato invocato dinanzi al Tribunale, in particolare nelle osservazioni della Spliethoff sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Pertanto, esso non costituisce un argomento nuovo.
61
Ne consegue che anche il terzo motivo d’impugnazione è ricevibile.
– Nel merito
62
Nell’ambito del primo e del terzo motivo d’impugnazione, la Spliethoff contesta, in sostanza, al Tribunale di aver accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiarato il suo ricorso irricevibile, dichiarando erroneamente che l’atto impugnato era il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 e non accogliendo la sua domanda volta a far considerare il proprio ricorso come diretto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
63
Com’è stato ricordato al punto 26 della presente sentenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione riposava su due motivi di irricevibilità vertenti sulle circostanze, da un lato, che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 avrebbe natura di atto preparatorio e non sarebbe, per tale motivo, impugnabile e, dall’altro, che il ricorso proposto dalla Spliethoff non può essere diretto contro la Commissione che non sarebbe l’autore di tale messaggio di posta elettronica.
64
L’argomento presentato dalla Spliethoff a tale riguardo consisteva, come risulta dai punti 18 e 27 dell’ordinanza impugnata, nel sostenere che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 doveva essere inteso come la notifica della decisione definitiva con la quale la Commissione ha respinto la sua proposta e che il suo ricorso era pertanto diretto contro la Commissione in quanto autore di detta decisione di rigetto. Secondo la Spliethoff, l’oggetto della controversia sarebbe stato, in realtà, la decisione definitiva con la quale la Commissione ha respinto la sua proposta.
65
Il Tribunale ha respinto tale argomento considerando, ai punti 23 e 36 dell’ordinanza impugnata, che, anche se l’INEA è responsabile della notifica delle decisioni della Commissione e non ha la facoltà di adottare essa stessa decisioni di sovvenzione nell’ambito del MCE, il procedimento diretto all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione relativa alla selezione e alla concessione delle sovvenzioni era, alla data del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, ancora in corso, di modo che detto messaggio di posta elettronica non può essere interpretato nel senso che la Commissione avesse già preso la decisione di respingere determinate proposte, tra cui quella della Spliethoff.
66
Occorre rilevare, a tale riguardo, che dai termini del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, come figuranti al punto 21 della presente sentenza, risulta che l’INEA ha espressamente informato la Spliethoff del fatto che la sua «proposta non [era] stata selezionata». Certamente, l’INEA ha precisato che il procedimento avente ad oggetto l’adozione della decisione della Commissione relativa alla selezione dei progetti e alla concessione di sovvenzioni era ancora in corso. Tuttavia, essa ha aggiunto che «nel caso improbabile in cui l’adozione di tale decisione comporti modifiche in relazione alla Sua proposta, verrà informata separatamente via e-mail». Orbene, la Spliethoff non ha, successivamente, ricevuto nessun altro messaggio di posta elettronica da parte dell’INEA o della Commissione a tale riguardo.
67
Inoltre, lo stesso Tribunale riconosce, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che il testo del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 riguardante in particolare le informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione della Spliethoff nonché sui termini ad essi applicabili, «lascia intendere che esso notifichi una decisione definitiva della Commissione».
68
Si deve altresì sottolineare come non sia contestato che alla data della presentazione del suo ricorso, il 25 settembre 2015, la Spliethoff ignorava l’esistenza della decisione di esecuzione del 31 luglio 2015. Infatti, è pacifico che tale decisione è stata pubblicata sul sito Internet della DG della mobilità e dei trasporti e su quello dell’INEA, rispettivamente, solo il 12 e 14 ottobre 2015 e che, per giunta e contrariamente ai requisiti imposti dal principio generale di buona amministrazione, detta decisione non è mai stata oggetto di notifica alla Spliethoff.
69
Orbene, come la Commissione ha ammesso nelle sue osservazioni scritte e come lo stesso Tribunale ha rilevato al punto 35 dell’ordinanza impugnata, è con la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 che la Commissione ha respinto la proposta della Spliethoff.
70
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, va dichiarato che, alla data della presentazione del suo ricorso, la Spliethoff non era in grado di identificare, nel suo ricorso, la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 come la decisione con quale la Commissione ha respinto la sua proposta e, contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato ai punti 23 e 36 dell’ordinanza impugnata, poteva legittimamente ritenere che il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 costituisse la notifica del rigetto della sua proposta da parte della Commissione.
71
Ne consegue che, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 67 delle sue conclusioni e come richiesto peraltro espressamente dalla Spliethoff, il Tribunale avrebbe dovuto, tenuto conto delle circostanze nel caso di specie e al fine di garantire alla Spliethoff il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, riconoscere che l’oggetto del ricorso riguardava l’annullamento, non già del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 al quale la Spliethoff ha fatto riferimento erroneamente nel ricorso dinanzi al Tribunale, bensì della decisione definitiva con la quale la Commissione ha respinto la proposta della Spliethoff, ossia la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
72
Ciò vale a maggior ragione in quanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53, 54 e 66 delle sue conclusioni, il ricorso proposto dalla Spliethoff era espressamente diretto contro la Commissione e lo stesso Tribunale ha riconosciuto, ai punti 21 e 23 dell’ordinanza impugnata, che soltanto la Commissione aveva la competenza ad adottare una decisione di rigetto nell’ambito del procedimento di selezione delle proposte che possono beneficiare di una sovvenzione a titolo del MCE.
73
Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso proposto dalla Spliethoff con la motivazione che l’atto impugnato era il messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 e respingendo la domanda della Spliethoff volta a far considerare il suo ricorso come diretto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015.
74
Occorre pertanto accogliere il primo e terzo motivo d’impugnazione e, pertanto, annullare l’ordinanza impugnata senza che sia necessario esaminare il secondo motivo d’impugnazione.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
75
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
76
Nel presente caso, poiché il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile senza aver statuito sul merito della controversia, la Corte ritiene che lo stato degli atti non le consenta di decidere. Pertanto, la causa dev’essere rinviata dinanzi al Tribunale.
Sulle spese
77
Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 ottobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (T‑564/15, non pubblicata, EU:T:2016:611), è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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