14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de A Coruña (Spagna) il 4 gennaio 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A./María Isabel Vázquez Rosende
(Causa C-1/16)
(2016/C 098/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de A Coruña
Parti
Ricorrente: Abanca Corporación Bancaria S.A.
Resistente: María Isabel Vázquez Rosende
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possano essere interpretati nel senso che gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola «suolo» abusiva contenuta in un contratto di mutuo non retroagiscono alla data di stipula del contratto, bensì a una data posteriore.
2)
Se il criterio di buona fede degli ambienti interessati sui cui si fonda la limitazione dell’efficacia retroattiva discendente dalla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
3)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione, quali requisiti debbano essere soddisfatti per determinare l’esistenza della buona fede degli ambienti interessati.
4)
In ogni caso, se sia conforme agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, l’interpretazione della nozione di buona fede degli ambienti interessati secondo cui può sussistere buona fede nell’operato del professionista che, nell’elaborazione del contratto, ha determinato la mancanza di trasparenza all’origine dell’abusività della clausola.
5)
Se sia conforme agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, l’interpretazione della nozione di buona fede degli ambienti interessati secondo cui la buona fede del professionista può essere valutata in astratto o se, al contrario, essa debba essere valutata in considerazione della condotta del professionista in relazione alla stipulazione dello specifico contratto.
6)
Se il rischio di gravi turbative sui cui si fonda la limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
7)
In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere presi in considerazione.
8)
In ogni caso, se sia conforme agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, una valutazione del rischio di gravi turbative che consideri solo il rischio del professionista o se si debba tenere conto anche del danno arrecato ai consumatori a causa della mancata restituzione integrale degli importi versati in forza della clausola «suolo».
9)
Se il rischio di gravi turbative dell’ordine pubblico economico debba essere valutato, in caso di esercizio di un’azione individuale da parte di un consumatore, conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche di tale azione specifica, oppure tenendo conto degli effetti economici del potenziale esercizio di un’azione individuale da parte di un numero elevato di consumatori.
(1) GU L 95, pag. 29.
Full & Egal Universal Law Academy