29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’11 gennaio 2016 — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister
(Causa C-15/16)
(2016/C 111/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Resistente: Ewald Baumeister
Parte interveniente: Frank Schmitt, quale curatore fallimentare del patrimonio della Phoenix Kapitaldienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se tutte le informazioni aziendali trasmesse dall’impresa vigilata all’autorità di vigilanza, a prescindere dalla sussistenza di altre condizioni, rientrino nella nozione di «informazioni riservate» ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2004/39/CE») e siano così oggetto di segreto professionale ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2004/39/CE.
b)
Se il «segreto prudenziale» quale parte del segreto professionale ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2004/39/CE si applichi, a prescindere dalla sussistenza di altre condizioni, a tutte le dichiarazioni dell’autorità di vigilanza contenute nel fascicolo, compresa la sua corrispondenza con altri organismi.
In caso di risposta negativa alla questione sub a) o sub b):
c)
Se la disposizione sul segreto professionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE debba essere interpretata nel senso che, nel qualificare le informazioni come riservate,
aa)
assume rilievo sapere se le informazioni rientrino, per loro natura, nell’ambito del segreto professionale o se l’accesso alle informazioni possa ledere concretamente ed effettivamente l’interesse alla riservatezza, o
bb)
occorre tener conto di altre circostanze in presenza delle quali le informazioni sono coperte dal segreto professionale, o
cc)
l’autorità di vigilanza, riguardo alle informazioni aziendali dell’istituto vigilato contenute nei suoi atti e riguardo ai documenti della stessa ad esse relativi, può avvalersi di una presunzione relativa secondo cui si tratterebbe di segreti aziendali o segreti prudenziali.
2)
Se la nozione di «informazioni riservate» ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE debba essere interpretata nel senso che, ai fini della qualificazione di un’informazione aziendale trasmessa dall’autorità di vigilanza come segreto commerciale meritevole di tutela, o come informazione meritevole di tutela per altra ragione, occorre far riferimento soltanto al momento della sua trasmissione all’autorità di vigilanza.
In caso di risposta negativa alla questione sub 2:
3)
Se nello stabilire se un’informazione aziendale, a prescindere dalle variazioni del contesto economico, debba essere tutelata come segreto commerciale e rientri quindi nell’ambito del segreto professionale ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE, si debba ritenere esistente in termini generali un limite temporale — ad esempio di cinque anni — decorso il quale si presume, salva prova contraria, che la suddetta informazione abbia perso il proprio valore economico. E se ciò valga anche per il segreto prudenziale.
(1) GU L 145, pag. 1.
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