18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Spagna) il 21 gennaio 2016 — Manuel González Poyato e Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A.
(Causa C-34/16)
(2016/C 136/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante
Parti
Ricorrenti: Manuel González Poyato e Ana Belén Tovar García
Convenuto: Banco Popular Español S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Nell’ambito di un contratto di prestito concluso tra un professionista e un consumatore e contenente una clausola predisposta e non negoziata individualmente relativa alla limitazione della diminuzione del tasso di interesse ordinario pattuito («cláusula suelo»), inserita in tale contratto in modo non sufficientemente chiaro e comprensibile per il consumatore, a tal punto da essere ritenuta abusiva da parte del tribunale, se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un’interpretazione dei termini «non vincolano» in base alla quale la dichiarazione da parte di un tribunale che tale clausola è abusiva possa comportare che quanto già corrisposto al professionista dal consumatore non gli venga restituito in conseguenza di tale clausola.
2)
Nel caso in cui si ritenga che l’interpretazione di cui al punto 1) sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, se sia compatibile con il concetto di «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, un’interpretazione come quella di cui sopra relativamente agli effetti che derivano dalla dichiarazione che una clausola come quella descritta è abusiva.
3)
Nel caso in cui si ritenga che le interpretazioni di cui ai punti precedenti non siano compatibili con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, se sia in contrasto con il «requisito della buona fede», sempre e comunque, l’inserimento in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore di clausole che definiscano l’oggetto principale del contratto e siano redatte in modo non sufficientemente chiaro e comprensibile, oppure se tale violazione del principio della buona fede debba valutarsi con riferimento ad altre circostanze. In quest’ultimo caso, quali siano le circostanze che il giudice nazionale deve valutare per poter ritenere che non sussiste violazione del principio della buona fede, ove riscontri una clausola che definisce l’oggetto principale del contratto redatta in modo poco chiaro e comprensibile. In particolare, se si possa includere tra tali circostanze l’esistenza di normativa nazionale con rango di legge o di regolamento la quale astrattamente preveda la validità di questo tipo di clausole («cláusulas suelo»).
4)
Nell’ambito di un procedimento come quello principale, in cui sia stata proposta un’azione individuale tesa a far dichiarare nulla una «cláusula suelo» considerata poco trasparente, se sia compatibile con i termini «non vincolano il consumatore» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, un’interpretazione che limiti la restituzione di quanto corrisposto al professionista dal consumatore in applicazione di tale clausola, dichiarata abusiva dal Tribunale a motivo di un rischio di grave disturbo dell’ordine pubblico economico, qualora la sentenza pronunciata dal Tribunale non abbia forza di giudicato per altri consumatori che si trovino nella stessa situazione.
(1) GU L 95, pag. 29.
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