29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «LS Customs Services»
(Causa C-46/16)
(2016/C 111/17)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Convenuta: SIA «LS Customs Services»
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba interpretarsi nel senso che il metodo stabilito nel suddetto articolo si applica anche quando l’importazione delle merci e la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità si siano verificate come conseguenza del fatto che durante la procedura di transito le stesse sono state sottratte al controllo doganale, trattandosi di merci soggette a dazi all’importazione, e non sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, bensì per l’esportazione al di fuori della stessa.
2)
Se l’espressione «nell’ordine», di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in relazione al diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e congiuntamente al principio di motivazione degli atti amministrativi, debba interpretarsi nel senso che, per potere concludere per l’applicazione del metodo di cui all’articolo 31 del regolamento, l’amministrazione doganale ha l’obbligo di addurre in ciascun atto amministrativo la motivazione per cui nelle circostanze concrete della fattispecie non possono utilizzarsi i metodi di determinazione del valore delle merci in dogana di cui agli articoli 29 e 30.
3)
Se debba considerarsi sufficiente, al fine di escludere l’applicazione del metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, che l’amministrazione doganale indichi che non dispone delle informazioni pertinenti, o se detta amministrazione sia tenuta a richiedere tali informazioni al produttore.
4)
Se l’amministrazione doganale debba motivare la mancata applicazione dei metodi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d), del codice doganale, qualora essa determini il prezzo di merci similari sulla base dell’articolo 151, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 (2).
5)
Se la decisione dell’amministrazione doganale debba contenere una motivazione esaustiva relativamente ai dati disponibili nella Comunità, ai sensi dell’articolo 31 del codice doganale, o se possa fornirla successivamente, in sede giudiziale, presentando prove più dettagliate.
(1) GU L 302, pag. 1.
(2) GU L 253, pag. 1.
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