30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/4
Impugnazione proposta il 29 gennaio 2016 dal Sig. Carsten René Beul avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 novembre 2015, causa T-640/14, Beul/Parlamento e Consiglio
(Causa C-53/16 P)
(2016/C 191/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carsten René Beul (rappresentanti: H.-M. Pott e T. Eckhold, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 novembre 2015;
—
annullare il regolamento (UE) n. 537/2014 impugnato, in subordine rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, con ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ha chiesto l’annullamento del regolamento (UE) n. 537/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione;
Il ricorrente è esperto contabile abilitato in Germania (nonché revisore legale dei conti ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica Italiana). Egli è abilitato ad eseguire la revisione legale dei conti presso imprese di interesse pubblico. Quale esperto contabile, lo stesso è soggetto per la sua intera attività alla vigilanza del consiglio degli esperti contabili, un ente di diritto pubblico, di cui gli esperti contabili sono membri ed eleggono gli organi.
Il regolamento impugnato (nel prosieguo «regolamento») prevede che i revisori legali siano sottoposti, per la revisione di imprese di pubblico interesse, al controllo da parte di un’autorità indipendente, vale a dire non soggetta neppure ad istruzioni governative. Presso tale autorità non è consentito, in nessun caso, ad un esperto contabile in servizio attivo di operare in tale veste, mentre ad un ex esperto contabile soltanto dopo un determinato periodo di tempo dall’esercizio di tale attività.
Il ricorrente considera pregiudizievoli le nuove disposizioni. Rileva che il regolamento viola il diritto dell’Unione.
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il suo ricorso in quanto irricevibile. Esso ritiene che il ricorrente non sia legittimato ad impugnare il regolamento. La motivazione del Tribunale si fonda sulla circostanza che il ricorrente non è individualmente interessato dal regolamento, in quanto appartiene alla cerchia di persone astrattamente soggette alla norma e non può far valere alcun diritto individuale.
Il ricorrente rileva, all’opposto, di essere direttamente e individualmente interessato dalla norma. In particolare la cerchia dei destinatari della norma è aperta, non da ultimo anche in ragione del fatto che, tra l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento intercorre un periodo di tempo, nel quale un numero indeterminato di persone può entrare nella cerchia dei professionisti.
Il Tribunale non ha tenuto conto di tale incidenza diretta ed individuale. In particolare, la cerchia dei professionisti è ogni volta determinata in applicazione di un controllo riconducibile al diritto dell’Unione. Il fatto che tra l’adozione e l’entrata in vigore intercorre un certo periodo di tempo non può essere determinante ai fini della sussistenza della tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ritiene, altresì, che nell’ipotesi di una mancanza di incidenza individuale si rileva una lacuna nella tutela giurisdizionale. Questa deve essere colmata attraverso la Carta dei diritti fondamentali, che tutela anche la libertà professionale, e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciò rientra nella responsabilità e nel controllo degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, i quali avrebbero creato le circostanze che hanno determinato la lacuna nella tutela giurisdizionale.
(1) GU L 158, pag. 77.
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