30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/5
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2016 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 13 novembre 2015, causa T-424/14, ClientEarth/Commissione europea
(Cause riunite T-424/14 e T-425/15)
(2016/C 191/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer, F. Heringa, J. Wolfhagen, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
i.
annullare la sentenza del Tribunale del 13 novembre 2015 con cui:
—
ha respinto i ricorsi proposti dalla ricorrente;
—
ha disposto che la ricorrente sopportasse le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea;
ii.
disporre che la Commissione europea sopporti le spese, comprese quelle sostenute da eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa rispettosamente presente che la sentenza dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi:
Primo motivo : errore di diritto nell’accettare la presunzione generale dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001 (1) riguardo ai documenti richiesti.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto esso:
i.
ha applicato in maniera erronea la giurisprudenza della Corte;
ii.
ha omesso di riconoscere che l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, TUE non fornisce alcuna base per accettare tale presunzione generale;
iii.
ha accettato una presunzione generale per quanto riguarda il rifiuto alla divulgazione dei documenti richiesti senza applicare il test del pregiudizio grave e specifico;
iv.
ha omesso di riconoscere che i documenti richiesti sono intrinsecamente collegati alla decisione di perseguire o meno iniziative di politica legislativa.
Secondo motivo : errore di diritto nel mancato riconoscimento dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto esso:
i.
ha omesso di prendere in considerazione gli specifici interessi pubblici sollevati da ClientEarth;
ii.
ha stabilito che la divulgazione dei documenti richiesti in un momento successivo esclude l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti;
iii.
ha stabilito che la divulgazione di altri documenti rispetto a quelli richiesti esclude l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti;
iv.
non ha riconosciuto la natura pubblica dell’interesse rappresentato da ClientEarth;
v.
ha omesso d’interpretare i motivi del rifiuto in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 1367/2006 (2);
vi.
non ha riconosciuto l’interesse pubblico ad un migliore accesso alla giustizia in questioni ambientali.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
Full & Egal Universal Law Academy