17.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 175/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) l’8 febbraio 2016 — Istanbul Lojistik Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-65/16)
(2016/C 175/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Istanbul Lojistik Ltd.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione [CE]-Turchia debba essere interpretato nel senso che una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro, costituisce un onere equivalente a un dazio doganale e, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto articolo.
2)
a)
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 5 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione [CE]-Turchia debba essere interpretato nel senso che una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa e, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto articolo.
b)
Se l’articolo 7 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione [CE]-Turchia debba essere interpretato nel senso che permette di invocare motivi legati alla sicurezza stradale e all’applicazione della legge per giustificare la riscossione di una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro.
3)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, sulla base di un accordo bilaterale in materia di trasporti concluso con la Turchia, lo Stato membro di transito applichi una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro.
4)
Se l’articolo 9 dell’accordo di associazione tra la [CEE] e la Turchia (…) debba essere interpretato nel senso che una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro, comporta una discriminazione fondata sulla cittadinanza e, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto articolo.
(1) Regolamento (CE) n. 1072/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300, pag. 72).
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