4.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/19
Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, cause riunite T-463/13 e T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione
(Causa C-70/16 P)
(2016/C 118/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) (rappresentanti: F. J. García Martínez e B. Pérez Conde, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di impugnazione dedotti nell’ambito del presente ricorso;
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015 pronunciata nelle cause riunite T-463/13 e T-464/13;
—
statuire in via definitiva sul ricorso di annullamento, nel senso di accogliere le conclusioni delle ricorrenti addotte in primo grado contro la decisione (1) della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha);
—
condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo di impugnazione: errore di diritto consistente nell’incoerenza del dispositivo della sentenza impugnata riguardo all’accertamento degli errori denunciati nel quarto motivo di impugnazione, che inficiano la decisione controversa e consistono nel classificare e identificare espressamente Retegal come beneficiario diretto di un aiuto di Stato illegale quantificando, a sua volta, l’importo soggetto a recupero.
Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti rilevano l’evidente anomalia della sentenza impugnata per non aver ripreso nel dispositivo l’accertamento degli errori, denunciati in primo grado, contenuti nella decisione controversa (considerando 193 e 194 della medesima), relativamente alla situazione specifica della Galizia, nel classificare e identificare espressamente Retegal come beneficiario diretto di un aiuto di Stato illegale quantificando, a sua vota, l’importo soggetto a recupero. Benché la sentenza impugnata (al punto 153) annulli il carattere giuridicamente vincolante di tale classificazione erronea di Retegal come beneficiario diretto dell’aiuto (considerando 193 della medesima) e della scorretta quantificazione dell’importo (considerando 194) che la decisione controversa impone di recuperare (v. dispositivo), il che costituisce una questione condivisa dalle ricorrenti, essa non recepisce nel dispositivo questo esplicito riconoscimento quando invece l’azione esercitata mirava all’annullamento di tali erronei accertamenti contenuti nella decisione controversa, i quali sono stati correttamente ed effettivamente dichiarati come giuridicamente non vincolanti, per cui ragioni di coerenza interna tra i motivi in diritto e il dispositivo impongono un accoglimento parziale del ricorso, oltre a ragioni logiche di certezza del diritto (onde evitare, così come accade, ulteriori conflitti circa l’interpretazione della portata della decisione controversa durante la fase di recupero).
Secondo motivo di impugnazione: errore di diritto per violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto, nella sentenza impugnata, sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti per qualificare l’attività in questione come aiuto di Stato.
Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza adducendo un errore di diritto consistente nell’esecuzione di un controllo che non risponde ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per verificare se ricorrano o meno tutti i presupposti per poter qualificare l’intervento pubblico galiziano controverso come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto nell’ambito del procedimento, che non disponeva di informazioni sufficienti, affidabili ed esaustive riguardo alla situazione specifica della Galizia, confermando in tal modo l’errore di valutazione denunciato dalle ricorrenti in primo grado, nella sentenza impugnata viene statuito, erroneamente, che la condotta galiziana in questione non sarebbe vincolata all’esercizio dei pubblici poteri (azione pubblica necessaria dinanzi al fallimento del mercato rilevato nella zona II, per garantire che i cittadini potessero continuare a ricevere il segnale televisivo dopo l’abbandono della televisione analogica), ma avrebbe carattere economico. Nella sentenza si giunge a questa conclusione non avendo controllato se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale, in particolare il fatto che la rete digitalizzata dei comuni non poteva né può essere sfruttata a livello commerciale. La sentenza contiene altresì un errore consistente nel confermare la presunzione della Commissione secondo cui era possibile «offrire altri servizi» diversi dal «servizio di supporto della TDT» attraverso l’infrastruttura di supporto appartenente al comune, sebbene tale presunto sfruttamento commerciale non risulti possibile né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello giuridico.
Qualora fosse stato realizzato un controllo completo degli elementi concreti della controversia, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza invocata, il Tribunale non sarebbe giunto a questo accertamento, giacché l’infrastruttura digitalizzata attraverso l’intervento delle autorità galiziane in questione non poteva e non può essere sfruttata commercialmente né per le sue caratteristiche tecniche (un semplice palo e una cabina), né per il livello delle sue attrezzature (esclusivamente per la TDT), né per il regime giuridico ad esso applicabile (norma nazionale che consente alle autorità territoriali di fornire il servizio di supporto relativo al segnale televisivo digitale terrestre unicamente senza corrispettivo economico) e, pertanto, non si poteva considerare che la misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Terzo motivo di impugnazione: errore di diritto consistente nella violazione dell’obbligo di motivare le sentenze (articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale) e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dovuto alla valutazione erronea, nella sentenza impugnata, del carattere selettivo dell’aiuto.
Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti pongono in evidenza che, relativamente al carattere selettivo attribuito alla misura contestata, la sentenza impugnata (punto 85) è viziata dal medesimo difetto di motivazione ed errore di valutazione della decisione controversa (considerando 113) in quanto, senza procedere all’esame né fornire una risposta circa il difetto e l’errore denunciati in primo grado, si limita a confermare, astenendosi dall’esprimere o dal formulare in modo chiaro e inequivocabile il suo ragionamento, la posizione della Commissione con riguardo a tale questione. In tal modo viene disatteso non solo l’obbligo di motivare le sentenze, ma anche quello di condurre l’analisi di comparabilità necessaria per poter valutare la sussistenza o meno del carattere selettivo dell’aiuto. Se non avesse omesso l’esecuzione di tale analisi necessaria, il Tribunale avrebbe constatato che la situazione dei comuni situati nella zona II della Galizia e quella di altre «imprese che utilizzano altre tecnologie», come poteva essere l’interveniente, non sono in alcun modo comparabili, né in punto di fatto, né in punto di diritto, poiché tali altre «imprese» non prestavano, né erano obbligate o intenzionate a prestare il servizio di supporto relativo al segnale televisivo digitale ai cittadini della zona II della Galizia (alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, ossia: «senza corrispettivo economico»).
Quarto motivo di impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, nonché del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, TFUE e della giurisprudenza che li ha interpretati.
Questo motivo si suddivide in tre parti in cui si rileva la violazione degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, nonché del protocollo n. 26, TFUE, e della giurisprudenza concernente la loro interpretazione, nei limiti in cui il Tribunale, nella sua sentenza, fornisce un’interpretazione erronea di dette norme del Trattato riferite ai SIEG (servizi di interesse economico generale). La prima parte del motivo si fonda sul fatto che la sentenza ha disconosciuto il potere discrezionale conferito agli Stati membri per la definizione di un SIEG, formulando un’interpretazione, applicata al caso di specie, che ignora e svuota di significato detto potere. L’atto ufficiale che legittimava l’intervento pubblico controverso conteneva una definizione chiara e precisa della missione di servizio pubblico e prevedeva tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per una definizione di SIEG validamente elaborata. La seconda parte del motivo evidenzia che la sentenza non ha valutato la presenza di un errore manifesto nella definizione di servizio pubblico e non ha constatato che la definizione del SIEG, formulata dalle autorità nazionali, era manifestamente erronea, e questo pur avendo appurato che si tratta chiaramente di un’attività materialmente idonea per la qualificazione di SIEG. Nella terza parte del motivo si invocano gli errori di diritto di cui la sentenza è viziata a causa di un’interpretazione erronea delle norme nazionali che la inducono a non considerare l’esistenza di una definizione chiara e precisa del SIEG conformemente alla sentenza Altmark (2).
(1) Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha). GU L 217, pag. 52.
(2) EU:C:2003:415.
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