2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava (Spagna) il 15 febbraio 2016 — The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.
(Causa C-93/16)
(2016/C 156/37)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia provincial de Alicante, Sección octava
Parti
Appellante: The Irish Dairy Board Co-operative Limited
Appellata: Tindale & Stanton Ltd España, S.L.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1), nella parte in cui subordina alla sussistenza di un rischio di confusione la possibilità per il titolare di un marchio comunitario di vietare ai terzi di usare in commercio senza il proprio consenso un segno nei casi previsti dalla medesima disposizione, possa essere interpretato nel senso che esso consente di escludere il rischio di confusione quando il marchio comunitario anteriore sia coesistito pacificamente per anni, per tolleranza del titolare, in due Stati membri dell’Unione con marchi nazionali simili, cosicché l’assenza del rischio di confusione nei due Stati suddetti si estenda ad altri Stati membri, o a tutta l’Unione, tenuto conto del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.
2)
Nell’ipotesi prospettata nella prima questione, se, per valutare il rischio di confusione, sia possibile prendere in considerazione circostanze geografiche, demografiche, economiche o di altra natura degli Stati in cui si è prodotta la coesistenza, così da estendere a un terzo Stato, o a tutta l’Unione, l’assenza di rischio di confusione in detti Stati.
3)
Quanto all’ipotesi prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del RMC, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, qualora il marchio anteriore sia coesistito pacificamente con il segno confliggente per un certo numero di anni in due Stati membri dell’Unione senza opposizione del titolare del marchio anteriore, detta tolleranza del titolare verso l’uso del segno posteriore nei suddetti due Stati in particolare può essere estesa al resto del territorio dell’Unione al fine di stabilire se ricorra un giusto motivo per l’uso da parte di terzi di un segno posteriore, in ragione del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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