25.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 145/25
Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-98/16)
(2016/C 145/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e D. Triantafyllou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’aliquota fiscale vantaggiosa per i legati a favore di organismi senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri dell’UE/del SEE con riserva di reciprocità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE;
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condannare Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
La normativa ellenica prevede un’aliquota fiscale ridotta per i legati a favore delle persone giuridiche senza scopo di lucro (filantropico, etc.). Tuttavia, l’aliquota ridotta non è applicabile ai legati effettuati a favore di analoghe persone giuridiche straniere, a meno che anche gli stessi Stati interessati non riconoscano un trattamento più favorevole per i legati effettuati a favore di persone giuridiche greche senza scopo di lucro (vale a dire con riserva di reciprocità).
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Tale normativa contiene una discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell’UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE).
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Tale restrizione non ricade tra le eccezioni di cui all’articolo 65 TFUE.
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Essa non può trovare giustificazione nell’alleggerimento del bilancio nazionale mediante l’attività degli organismi senza scopo di lucro (motivo finanziario non accettabile).
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Infine, il principio di reciprocità non può giustificare una violazione del principio di libera circolazione dei capitali mediante una discriminazione.
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