30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/9
Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea
(Causa C-122/16 P)
(2016/C 191/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: British Airways plc (rappresentanti: J. Turner QC, R. O’Donoghue, Barristers, A. Lyle-Smythe, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui limita la portata dell’annullamento della decisione impugnata della Commissione europea alle conclusioni della British Airways nel ricorso di annullamento iniziale;
—
annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale;
—
annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione europea; e
—
riconoscere alla British Airways la rifusione delle spese relative all’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la British Airways plc chiede l’annullamento parziale della decisione del Tribunale resa il 16 dicembre 2015 nella causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea. Tale sentenza ha annullato parzialmente la decisione della Commissione C(2010) 7694 final del 9 novembre 2010 nel procedimento COMP/39258 — Airfreight, nella parte in cui riguarda la British Airways.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare la nozione di ultra petita al fine di ridurre le sue azioni, pur avendo esso stesso ritenuto che vi fossero difetti fondamentali di politica pubblica che viziavano totalmente la decisione della Commissione europea. Sollevando una questione di politica pubblica di propria iniziativa e decidendo sulla causa dinanzi a sé su tale base, il Tribunale non si è pronunciato ultra petita; il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel ritenersi limitato dal principio di ultra petita al momento di decidere sulle conseguenze della sua pronuncia nel dispositivo della sua sentenza.
2.
Secondo motivo, in subordine, vertente sul fatto che, anche se si applicasse il principio di ultra petita, il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi tuttavia libero di — o addirittura tenuto ad — annullare integralmente la decisione impugnata al fine di dare effetto alle sue conclusioni secondo le quali vi era un difetto nella decisione impugnata che violava norme superiori di diritto, ossia i principi di legalità e di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Full & Egal Universal Law Academy