13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 1o marzo 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Causa C-129/16)
(2016/C 211/32)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Túrkevei Tejtermelő Kft.
Convenuta: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le disposizioni della direttiva 2004/35/CE (1) sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ostino a una normativa nazionale che, spingendosi ben oltre il principio «chi inquina paga», consenta all’autorità amministrativa di protezione ambientale di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al proprietario, senza la necessità di accertare previamente, nel merito, la sussistenza del nesso causale tra la condotta di questo soggetto (società commerciale) e l’evento di contaminazione.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora, visto l’inquinamento atmosferico, non sia richiesta la riparazione del danno ambientale, se possa giustificarsi l’imposizione di un’ammenda per la tutela della qualità dell’aria, invocando le disposizioni più severe degli Stati membri consentite ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/35/CE e dell’articolo 193 TFUE, o se nemmeno tali disposizioni possano determinare l’imposizione di un’ammenda di natura meramente sanzionatoria al proprietario che non è responsabile dell’inquinamento.
(1) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).