13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 1o marzo 2016 — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(Causa C-131/16)
(2016/C 211/33)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik
Resistente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice può essere tenuta ad invitare gli operatori economici i quali entro un determinato termine (ossia, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte) non hanno presentato «le dichiarazioni o i documenti» (nozione che comprende anche i campioni dell’oggetto dell’appalto) richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice, o i quali hanno fornito «le dichiarazioni o i documenti» richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice inficiati da vizi, a presentare «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) mancanti o corretti entro il termine supplementare stabilito, senza che sia previsto un divieto in forza del quale «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) integrativi non possono modificare il contenuto dell’offerta.
2)
Se l’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice può trattenere la cauzione dell’operatore economico qualora quest’ultimo, in risposta alla richiesta di integrazione rivoltagli dall’amministrazione aggiudicatrice, non abbia fornito «i documenti o le dichiarazioni» (campioni) attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice, nell’ipotesi in cui tali integrazioni avrebbero comportato modifiche al contenuto dell’offerta o qualora esso non abbia acconsentito a che l’amministrazione aggiudicatrice modificasse l’offerta, il che ha reso impossibile selezionare l’offerta presentata dall’operatore economico come la più vantaggiosa.
3)
Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che per «determinato appalto» di cui alla citata disposizione, nella parte relativa all’«interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto», si deve intendere «una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso di svolgimento» (nel caso di specie: indetta con bando di gara del 3 giugno 2015) o «un determinato oggetto di appalto» (nel caso di specie: il servizio di digitalizzazione della documentazione dell’archivio dell’amministrazione aggiudicatrice), indipendentemente dal fatto se, in seguito all’accoglimento del ricorso, l’amministrazione aggiudicatrice sarà obbligata ad annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in corso di svolgimento ed, eventualmente, a iniziare una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico.
(1) GU L 134, pag. 1.