20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgerichts Wien (Austria) il 7 marzo 2016 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zü Betriebs GmbH
(Causa C-138/16)
(2016/C 222/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)
Resistente: Zü Betriebs GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), ovvero l’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nel testo di cui al Trattato di di Stoccolma/Parigi del 1967/1971, debbano essere interpretati nel senso che una normativa in base alla quale la diffusione di trasmissioni radiofoniche mediante «installazioni di antenne collettive» come quelle della resistente nel procedimento principale
a)
non sia considerata quale nuova trasmissione radiofonica laddove all’impianto siano collegati non più di 500 utenti e/o
b)
sia considerata quale parte della trasmissione radiofonica originaria laddove si tratti della ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’Österreichischer Rundfunk via cavo sul territorio nazionale (Austria),
e tali utilizzazioni non ricadono neppure in un altro diritto esclusivo di comunicazione al pubblico a distanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [Or. 2] 2001/29/CE senza essere quindi subordinate al consenso dell’autore, né al pagamento di un compenso,
sia incompatibile con il diritto dell’Unione o con le disposizioni di cui alla Convenzione di Berna quale accordo internazionale facente parte dell’acquis dell’Unione.
(1) GU L 167, pag. 10.