13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portogallo) il 14 marzo 2016 — Municipio di Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações
(Causa C-144/16)
(2016/C 211/35)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal
Parti
Ricorrente: Municipio di Palmela
Resistente: ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações
Questioni pregiudiziali
a)
Considerando che il decreto legge n. 379/97 del 27 dicembre 1997, ha approvato il regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell’identificazione, ubicazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione, della relativa attrezzatura e delle superfici impattate.
b)
Considerando che il decreto legge n. 119/2009 del 19 maggio 2009 ha modificato il decreto legge n. 379/97 del 27 dicembre 1997 introducendo modifiche redazionali ad alcune norme tecniche, ne aggiungeva di nuove e ripubblicava il citato regolamento, di cui costituisce parte integrante.
c)
Considerando che nessuno dei suddetti testi legislativi nazionali è stato comunicato alla Commissione europea nell’ambito di una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche stabilita dalla direttiva 98/34/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e attuata nel diritto interno con il decreto legge n. 58/2000 del 18 aprile 2000:
1)
se il giudice nazionale debba decidere nel senso di una totale inapplicabilità di un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva 98/34/CE, non è stato notificato alla Commissione europea o debba limitare la sua decisione d’inapplicabilità alle nuove regole tecniche introdotte dal testo legislativo nazionale; o,
2)
se un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva 98/34/CE, non è stato notificato alla Commissione europea debba essere sanzionato da inapplicabilità totale o se la decisione d’inapplicabilità debba limitarsi alle nuove regole tecniche introdotte dal testo normativo nazionale.
3)
se siano inapplicabili tutte le norme tecniche contenute nel regolamento citato o solamente quelle modificate o introdotte con il decreto legge n. 119/2009 del 19 maggio 2009.
(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998 L 204, pag. 37).