13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 marzo 2016 — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut
(Causa C-156/16)
(2016/C 211/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Tigers GmbH
Resistente: Hauptzollamt Landshut
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 (1) del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 412/2013») consenta di presentare in prosieguo, ai fini della prima determinazione di un dazio antidumping definitivo, una fattura commerciale valida qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota del dazio antidumping individuale.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se a ciò osti l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) qualora l’amministrazione doganale, nell’ambito di una procedura di revisione, respinga il rimborso di un dazio antidumping in base al rilievo che il dichiarante ha presentato una fattura commerciale regolare solo successivamente alla dichiarazione in dogana.
(1) GU L 131, pag. 1.
(2) GU L 302, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 311, pag. 17).
Full & Egal Universal Law Academy