30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro/Crewlink Ltd
(Causa C-168/16)
(2016/C 191/22)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Mons
Parti
Ricorrenti: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro
Resistente: Crewlink Ltd
Questioni pregiudiziali
Se, tenuto conto:
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delle esigenze di prevedibilità delle soluzioni e di certezza del diritto che hanno ispirato l’adozione delle norme in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sancite dalla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, [C] 15, pag. 1) denominata «convenzione di Bruxelles», nonché dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia, C-154/11, punti 44 e 46),
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delle particolarità legate al settore della navigazione aerea europea, nell’ambito del quale il personale di volo per conto di una compagnia aerea avente sede legale in un determinato Stato dell’Unione europea, che è messo a disposizione di tale compagnia aerea da un’altra società avente sede legale nello stesso Stato, personale che sorvola quotidianamente il territorio dell’Unione europea a partire da una base di servizio che può essere situata, come nel caso di specie, in un altro Stato membro,
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delle specificità inerenti alla presente controversia, quali descritte nelle motivazioni della presente sentenza,
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del criterio dedotto dalla nozione di «base di servizio» (come definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91) utilizzato dal regolamento n. 883/2004 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai membri degli equipaggi di condotta e di cabina a partire dal 28 giugno 2012,
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degli insegnamenti desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le sentenze citate nelle motivazioni della presente decisione,
la nozione di «luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro», quale contemplata dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso che è equiparabile a quella di «base di servizio»[,] definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 come «il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato», e ciò al fine di determinare lo Stato contraente (e, pertanto, la sua giurisdizione) sul territorio del quale dei lavoratori svolgono abitualmente il loro lavoro, quando tali lavoratori sono messi a disposizione, in qualità di membri del personale di volo, di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea, dal momento che questo criterio di collegamento, dedotto da quello di «base di servizio» intesa come «centro effettivo del rapporto di lavoro» in quanto tutti i lavoratori sistematicamente vi iniziano e vi concludono la propria giornata lavorativa, vi organizzano il proprio lavoro quotidiano e in prossimità della quale hanno stabilito la propria effettiva residenza durante il periodo delle relazioni contrattuali nel quale sono stati messi a disposizione di tale compagnia aerea, è quello che presenta, allo stesso tempo, il legame più stretto con uno Stato contraente e assicura la tutela più adeguata alla parte contraente più debole.
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