27.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 232/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 marzo 2016 – H./Land Berlin
(Causa C-174/16)
(2016/C 232/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: H.
Convenuto: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (1) e le disposizioni dell’accordo quadro sul congedo parentale pubblicato in allegato debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disciplina del diritto nazionale in base alla quale il periodo di prova, durante il quale è stata attribuita, in regime di prova, una posizione con funzioni direttive nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego, si conclude ex lege e senza alcuna possibilità di proroga anche quando il funzionario o la funzionaria pubblici si sono trovati, per la parte principale di detto periodo di prova, e si trovano ancora, in congedo parentale.
2)
Se le disposizioni della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2), in particolare, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) o lettera c), 15 o 16 della direttiva in parola, debbano essere interpretate nel senso che una disciplina del diritto nazionale con il contenuto descritto nella prima questione comporta una discriminazione indiretta in ragione del sesso se ne è interessato o ne può potenzialmente essere interessato un numero molto maggiore di donne che di uomini.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: se l’interpretazione delle suddette disposizioni del diritto europeo osti a una disciplina siffatta del diritto nazionale anche quando essa è giustificata sulla base dell’obiettivo di poter effettuare, nel periodo di prova, la verifica rispetto a una posizione con funzioni direttive da affidare stabilmente solo in caso di un effettivo svolgimento continuo delle mansioni per un lungo periodo.
4)
In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto dell’Unione ammetta una diversa conseguenza giuridica rispetto alla continuazione del periodo di prova immediatamente dopo la conclusione del congedo parentale – e per il periodo non ancora decorso all’inizio di detto congedo – nello stesso posto o in uno equiparabile qualora un posto siffatto o una posizione corrispondente non siano più disponibili.
5)
Se l’interpretazione del diritto europeo imponga in questo caso, al fine di coprire un altro posto o un’altra posizione con funzioni direttive, di non ricorrere a una nuova procedura di selezione includendo altri candidati in conformità delle disposizioni del diritto nazionale.
(1) GU L 68, pag. 13.
(2) GU L 204, pag. 23.